CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. LB CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 25/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1498/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Elia e De Salvatore)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.ti Ciarelli e Loreni)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1398 del 20/12/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda, proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell , volta alla declaratoria dell'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito di € 4.594,98, avanzata dall con la nota del 31/7/2020, relativamente al periodo dicembre 2019-agosto 2020, in CP_1 relazione all'assegno sociale in godimento n. 04052887, sul rilievo che la ricorrente aveva anche una pensione di vecchiaia da parte del sistema previdenziale tedesco, che, quindi, comportava il superamento della soglia reddituale contemplata dalla legge. CP_ La interponeva gravame, cui resisteva l . Parte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante sostiene l'applicazione, al caso di specie, del principio di irripetibilità del debito assistenziale per buona fede, evidenziando che la trasmissione dei modelli CP_ CP_ RED all aveva avuto l'effetto di notiziare l della sussistenza di pensione estera, e che, comunque, la situazione pensionistica estera poteva essere immediatamente consultabile sul sistema EESSI.
Tale tesi non merita condivisione.
Pacifico tra le parti che la percepisce una pensione di vecchiaia da parte dello Stato tedesco Parte_1 dall'anno 2014 e che la percezione di tale pensione comporta il superamento del reddito considerato soglia legale per godere dell'assegno sociale, si tratta soltanto di verificare se, nel periodo dicembre 2019-agosto CP_ 2020, sussista o meno l'indebito assistenziale oggetto di recupero da parte dell .
Al riguardo, i principi giurisprudenziali richiamati dall'appellante non sono correttamente applicati nella fattispecie in esame e, ad ogni buon conto, le censure contenute nel presente libello impugnatorio non si confrontano con la ratio decidendi adottata dal giudice di prime cure.
Invero, in forza dell'art. 13, comma 6, lett. c) del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 - a modifica dell'art. 35 del decreto-legge n. 2072008, convertito dalla legge n. CP_ 14/2009 - il titolare di prestazione assistenziale collegata al reddito ha l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima.
Nello specifico, tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria, oppure mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED, da inviare se il pensionato è percettore di redditi non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi ma che, nondimeno, rilevano ai fini della prestazione in godimento. CP_ Nel caso di specie, la asserisce che l'azione di ripetizione promossa dall' sarebbe Parte_1 infondata per quanto concerne gli anni 2019 e 2020, stante la comunicazione del modello RED inerente alle suddette annualità, ma tale assunto risulta priva di supporto documentale, in quanto, più precisamente, la comunicazione del 14/11/2019 (allegato n. 2) si riferisce alla dichiarazione dei redditi percepiti per il 2018, mentre la comunicazione del 20/1/2020 si riferisce addirittura sui redditi percepiti nel 2017.
Sul punto, si rivela inconferente - oltre che tardivo - il richiamo, da parte della , al sistema Parte_2
EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information - Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale), atteso che lo stesso concerne, appunto, “scambi di informazioni” con modalità telematiche tra i Paesi UE, laddove qui siamo in presenza di una condotta omissiva della pensionata. Trova, quindi, applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui, in termini generali, l'indebito assistenziale - come quello in oggetto, trattandosi di assegno sociale - determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens (v., ex multis,
Cass. n. 26036/2019).
Al contempo, si è precisato che la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di CP_ comunicazione all' della situazione reddituale, rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito (v., tra le altre, Cass. n. 32940/2021; Cass. n. 10642/2019; Cass. n. 28771/2018).
Si è, altresì, puntualizzato che può ritenersi equiparata al dolo (qui, omissivo) l'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti o conoscibili dall'Ente competente (v. Cass. n.
18615/2021; Cass. n. 17997/2021; Cass. n. 1919/2018).
In quest'ordine di concetti, correttamente il Tribunale ha ritenuto che, essendo provata la condotta inadempiente da parte della , costituita dall'omessa comunicazione dell'esistenza di una pensione Parte_1 estera, l'odierna appellante non può invocare alcun affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito per cui è causa.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Anche le spese del presente grado vanno dichiarate irripetibili, sussistendo i presupposti per l'applicazione dello speciale regime di esenzione contemplato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni
“oggettive”, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - dichiara irripetibili le spese del grado;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 25/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(LB ES)