Articolo 8 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 7Articolo 9
Versione
27 marzo 1963
Art. 8.
L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa.
Per anzianita', assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, con le eventuali detrazioni o gli eventuali aumenti apportati a norma di legge.
Per anzianita' relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.
L'anzianita' assoluta e' determinata, dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.
Nei trasferimenti da ruolo a ruolo il sottufficiale conserva la anzianita' assoluta acquisita prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalla legge.
A parita' di anzianita' assoluta, nei trasferimenti di cui ai comma precedente, l'anzianita' relativa e' determinata dall'eta'. Per i sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo si osserva, invece, l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.
A parita' anche di eta' si raffrontano le anzianita' assolute nei gradi inferiori fino a che non si riscontri parita' di anzianita'.
Qualora si riscontri parita' anche nell'anzianita' di nomina a sottufficiale e' considerato piu' anziano colui che ha maggiore servizio effettivo da sottufficiale.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963