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Sentenza 26 settembre 2022
Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2022, n. 36201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36201 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile ER OK nata il [...] nel procedimento a carico di: RI AH nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/12/2020 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione CI LL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10 dicembre 2020 il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito del gravame interposto dalla parte civile NA ER, ha confermato la pronuncia del 21 febbraio 2018 con la quale il Giudice di pace di Reggio Emilia - per quel che qui rileva - aveva assolto HM RI, perché il 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 36201 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 26/05/2022 fatto non sussiste, dall'imputazione di minaccia in pregiudizio della stessa VERBO VA 2. Avverso la sentenza di appello il difensore della parte civile ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo di seguito enunciato (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att, cod. proc. Peri.), con il quale ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione all'esclusione dell'elemento oggettivo del reato di minaccia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei limiti che si espongono, e deve essere accolto. 1. La difesa - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - ha dedotto che il Tribunale, in ordine al delitto di minaccia, avrebbe disatteso il principio, posto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non rileverebbe che il soggetto passivo sia effettivamente intimidito dalla condotta minatoria, pur dovendosi avere riguardo all'idoneità di essa a porre in pericolo il bene giuridico protetto alla stregua del contesto nell'ambito del quale essa viene perpetrata. In secondo luogo, oltre che in contrasto con la legge penale, la motivazione sarebbe: - illogica allorché, nel valutare il contesto in cui il fatto ha avuto luogo, ha accordato portata dirimente alla bilateralità delle condotte e alla reciprocità dialettica tra le parti, in contrasto con quanto chiarito dalla giurisprudenza secondo cui sulla sussistenza del delitto di minaccia non influisce alcun eventuale atteggiamento minaccioso e provocatorio del soggetto passivo (potendo l'eventuale stato d'ira dell'imputato rilevare al fine del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.); - contraddittoria, poiché ha attribuito rilevanza al fatto che la persona offesa non fosse intimorita bensì irritata dalle espressioni utilizzate che dunque dovrebbero intendersi come oggettivamente provocatorie, più che intimidatorie, così utilizzando un parametro, la percezione da parte della persona offesa della minaccia, cui costantemente la giurisprudenza ha negato efficacia dirimente nell'accertamento della materialità del reato;
inoltre, la motivazione sarebbe contraddittoria pure perché il Giudice ha inferito l'inidoneità oggettiva ad offendere della condotta sulla base di un criterio puramente soggettivo (ossia il fatto che la persona offesa non si sia lasciata intimidire e abbia replicato). 1.1. Deve premettersi che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso 2 per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274). Dunque, in questa sede non può essere ritualmente dedotto il vizio di motivazione. Purtuttavia, il ricorso è fondato nella parte in cui ha dedotto la violazione della legge penale. Invero, «nel reato di mìnaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente» (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678 - 01); tale attitudine «va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto», tanto che anche un'espressione priva di una «connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione» di un ingiusto danno («nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento»: cfr. Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019 - dep. 2020, Di Maggio, Rv. 278664 - 01, che ha ribadito che è «sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima»). Questa Corte ha, altresì, chiarito che «ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 612 cod. pen.» - ferma restando la necessità che «la minaccia sia seria - cioè consista nella prospettazione credibile di un male per la vittima - ed effettiva, ossia non fatta ioci causa» - «non ha alcun rilievo lo stato d'ira del minacciante» (Sez. 5, n. 8387 del 02/10/2013 - dep. 2014, Bencívinní, Rv. 259046 - 01). 1.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che l'imputato abbia pronunciato le espressioni in imputazione («Ti spezzo in due parti, faccio una buca e ti pesto con i piedi»); tuttavia, aderendo a quanto affermato dal Giudice di pace, pur ravvisandone il contenuto oggettivamente minaccioso, ha negato la sussistenza dell'elemento materiale del reato alla luce del contesto in cui esse sono state pronunciate, facendo al riguardo riferimento alla reazione della vittima all'agire dell'imputato, dimostrativa del fatto che ella non fosse intimidita (bensì irritata), come esposto elemento che non può elidere l'attitudine minatoria della condotta, e richiamando il verosimile stato d'ira dell'imputato, che neppure può escludere la sussistenza del reato. 3 Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Cosi deciso il 26/05/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione CI LL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10 dicembre 2020 il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito del gravame interposto dalla parte civile NA ER, ha confermato la pronuncia del 21 febbraio 2018 con la quale il Giudice di pace di Reggio Emilia - per quel che qui rileva - aveva assolto HM RI, perché il 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 36201 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 26/05/2022 fatto non sussiste, dall'imputazione di minaccia in pregiudizio della stessa VERBO VA 2. Avverso la sentenza di appello il difensore della parte civile ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo di seguito enunciato (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att, cod. proc. Peri.), con il quale ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione all'esclusione dell'elemento oggettivo del reato di minaccia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei limiti che si espongono, e deve essere accolto. 1. La difesa - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - ha dedotto che il Tribunale, in ordine al delitto di minaccia, avrebbe disatteso il principio, posto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non rileverebbe che il soggetto passivo sia effettivamente intimidito dalla condotta minatoria, pur dovendosi avere riguardo all'idoneità di essa a porre in pericolo il bene giuridico protetto alla stregua del contesto nell'ambito del quale essa viene perpetrata. In secondo luogo, oltre che in contrasto con la legge penale, la motivazione sarebbe: - illogica allorché, nel valutare il contesto in cui il fatto ha avuto luogo, ha accordato portata dirimente alla bilateralità delle condotte e alla reciprocità dialettica tra le parti, in contrasto con quanto chiarito dalla giurisprudenza secondo cui sulla sussistenza del delitto di minaccia non influisce alcun eventuale atteggiamento minaccioso e provocatorio del soggetto passivo (potendo l'eventuale stato d'ira dell'imputato rilevare al fine del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.); - contraddittoria, poiché ha attribuito rilevanza al fatto che la persona offesa non fosse intimorita bensì irritata dalle espressioni utilizzate che dunque dovrebbero intendersi come oggettivamente provocatorie, più che intimidatorie, così utilizzando un parametro, la percezione da parte della persona offesa della minaccia, cui costantemente la giurisprudenza ha negato efficacia dirimente nell'accertamento della materialità del reato;
inoltre, la motivazione sarebbe contraddittoria pure perché il Giudice ha inferito l'inidoneità oggettiva ad offendere della condotta sulla base di un criterio puramente soggettivo (ossia il fatto che la persona offesa non si sia lasciata intimidire e abbia replicato). 1.1. Deve premettersi che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso 2 per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274). Dunque, in questa sede non può essere ritualmente dedotto il vizio di motivazione. Purtuttavia, il ricorso è fondato nella parte in cui ha dedotto la violazione della legge penale. Invero, «nel reato di mìnaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente» (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678 - 01); tale attitudine «va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto», tanto che anche un'espressione priva di una «connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione» di un ingiusto danno («nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento»: cfr. Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019 - dep. 2020, Di Maggio, Rv. 278664 - 01, che ha ribadito che è «sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima»). Questa Corte ha, altresì, chiarito che «ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 612 cod. pen.» - ferma restando la necessità che «la minaccia sia seria - cioè consista nella prospettazione credibile di un male per la vittima - ed effettiva, ossia non fatta ioci causa» - «non ha alcun rilievo lo stato d'ira del minacciante» (Sez. 5, n. 8387 del 02/10/2013 - dep. 2014, Bencívinní, Rv. 259046 - 01). 1.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che l'imputato abbia pronunciato le espressioni in imputazione («Ti spezzo in due parti, faccio una buca e ti pesto con i piedi»); tuttavia, aderendo a quanto affermato dal Giudice di pace, pur ravvisandone il contenuto oggettivamente minaccioso, ha negato la sussistenza dell'elemento materiale del reato alla luce del contesto in cui esse sono state pronunciate, facendo al riguardo riferimento alla reazione della vittima all'agire dell'imputato, dimostrativa del fatto che ella non fosse intimidita (bensì irritata), come esposto elemento che non può elidere l'attitudine minatoria della condotta, e richiamando il verosimile stato d'ira dell'imputato, che neppure può escludere la sussistenza del reato. 3 Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Cosi deciso il 26/05/2022.