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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 785/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata - Piazza Progresso N. 10 92027 Licata AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1562 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al Comune di Licata con p.e.c. consegnata in data 25.03.2025, è impugnato l'Avviso di accertamento n. 1562 del 11/12/2024, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.237,00 per IMU relativa all'anno 2019, notificato in data 27/01/2025 con raccomandata A/R 61980894316-4.
Il ricorrente deduce: l'illegittimità dell'impugnato Accertamento per effetto dell'intervenuta decadenza del diritto dell'ente di richiedere la riscossione dell'imposta, per essere stato notificato oltre il termine di cinque anni da quello cui la tassa si riferisce;
che nell'avviso di accertamento vengono indicati come dovuti per tributo Imu 2019 immobili oggetto di atto di donazione del 30.06.2014 in favore dei figli;
Il resistente controdeduce: che ai fini della notifica degli avvisi di accertamento occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente;
che gli immobili assoggettati ad imposizione sono ancora nella disponibilità dell'odierno ricorrente.
Il giudice monocratico, alla udienza camerale del 13.1.2026, udite le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso non è fondato.
Il Comune non è decaduto dal potere accertativo, atteso che ha notificato l'avviso di accertamento in data
31.12.2024, consegnandolo all'agente postale. In materia di avvisi di accertamento vale il principio della scissione dei termini notificatori. Cioè, per il mittente quello della spedizione e per il destinatario quello di ricezione dell'atto.
Comunque, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Considerando che all'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015- 2019 potevano essere notificati entro il 26.03.2025.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la legge 160/2019 (disciplina della nuova IMU) non ha abrogato il D.L. 102/2013, riaprendo la questione sui casi soggetti all'obbligo dichiarativo a pena di decadenza. (Sentenze decisioni n.5190 e n.5191 del 2022)
La Corte di Cassazione, ancora di recente, con la sentenza n. 24200 del 9.9.2024, ha ribadito che, in materia di IMU, la presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto passivo, al fine di volersi avvalere di un'esenzione, è da ritenersi atto obbligatorio.
La Corte sottolinea che tale adempimento deve ritenersi obbligatorio in quanto consente all'ente impositore di controllare la veridicità dei dati esposti, evitando problematiche verifiche ex post, anche in sede giudiziaria,
e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà contare per la gestione degli interessi comunali, esigenze queste poste a garanzia del buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e che giustificano virgola in ogni caso, la natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine.
La Corte, pertanto, ritiene che in assenza del compimento dell'onere di comunicazione, il beneficio fiscale decade, con il conseguente obbligo di pagare il tributo.
La presentazione della dichiarazione IMU è dunque un onere formale, espressamente previsto a pena decadenza.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in funzione di giudice monocratico, rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del resistente, liquidate in euro 150,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 785/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata - Piazza Progresso N. 10 92027 Licata AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1562 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al Comune di Licata con p.e.c. consegnata in data 25.03.2025, è impugnato l'Avviso di accertamento n. 1562 del 11/12/2024, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.237,00 per IMU relativa all'anno 2019, notificato in data 27/01/2025 con raccomandata A/R 61980894316-4.
Il ricorrente deduce: l'illegittimità dell'impugnato Accertamento per effetto dell'intervenuta decadenza del diritto dell'ente di richiedere la riscossione dell'imposta, per essere stato notificato oltre il termine di cinque anni da quello cui la tassa si riferisce;
che nell'avviso di accertamento vengono indicati come dovuti per tributo Imu 2019 immobili oggetto di atto di donazione del 30.06.2014 in favore dei figli;
Il resistente controdeduce: che ai fini della notifica degli avvisi di accertamento occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente;
che gli immobili assoggettati ad imposizione sono ancora nella disponibilità dell'odierno ricorrente.
Il giudice monocratico, alla udienza camerale del 13.1.2026, udite le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso non è fondato.
Il Comune non è decaduto dal potere accertativo, atteso che ha notificato l'avviso di accertamento in data
31.12.2024, consegnandolo all'agente postale. In materia di avvisi di accertamento vale il principio della scissione dei termini notificatori. Cioè, per il mittente quello della spedizione e per il destinatario quello di ricezione dell'atto.
Comunque, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Considerando che all'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015- 2019 potevano essere notificati entro il 26.03.2025.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la legge 160/2019 (disciplina della nuova IMU) non ha abrogato il D.L. 102/2013, riaprendo la questione sui casi soggetti all'obbligo dichiarativo a pena di decadenza. (Sentenze decisioni n.5190 e n.5191 del 2022)
La Corte di Cassazione, ancora di recente, con la sentenza n. 24200 del 9.9.2024, ha ribadito che, in materia di IMU, la presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto passivo, al fine di volersi avvalere di un'esenzione, è da ritenersi atto obbligatorio.
La Corte sottolinea che tale adempimento deve ritenersi obbligatorio in quanto consente all'ente impositore di controllare la veridicità dei dati esposti, evitando problematiche verifiche ex post, anche in sede giudiziaria,
e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà contare per la gestione degli interessi comunali, esigenze queste poste a garanzia del buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e che giustificano virgola in ogni caso, la natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine.
La Corte, pertanto, ritiene che in assenza del compimento dell'onere di comunicazione, il beneficio fiscale decade, con il conseguente obbligo di pagare il tributo.
La presentazione della dichiarazione IMU è dunque un onere formale, espressamente previsto a pena decadenza.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in funzione di giudice monocratico, rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del resistente, liquidate in euro 150,00, oltre accessori di legge se dovuti.