Art. 2.
I provvedimenti di cui agli articoli 2, ultimo comma, e 7 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900 , e successive modificazioni, che non furono emanati o validamente emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati con effetto dalla data dalla quale, ai termini delle disposizioni regolatrici della materia, avrebbero avuto efficacia qualora la relativa emanazione fosse tempestivamente o validamente intervenuta.
La composizione della Commissione di inquadramento e di sistemazione e' deliberata dalla Giunta camerale, che provvede alla nomina dei membri della Commissione medesima.
I provvedimenti di cui agli articoli 2, ultimo comma, e 7 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900 , e successive modificazioni, che non furono emanati o validamente emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati con effetto dalla data dalla quale, ai termini delle disposizioni regolatrici della materia, avrebbero avuto efficacia qualora la relativa emanazione fosse tempestivamente o validamente intervenuta.
La composizione della Commissione di inquadramento e di sistemazione e' deliberata dalla Giunta camerale, che provvede alla nomina dei membri della Commissione medesima.