Art. 4.
l. All'articolo 3 del decreto il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La controgaranzia e' accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale e' elevata fino all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 , come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 3 (Controgaranzia). - 1. La controgaranzia e' concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito su finanziamenti a mediolungo termine, su prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni, a favore di PMI e consorzi. Entro tale limite la controgaranzia copre fino al 90 per cento della perdita, costituita dalla somma liquidata a titolo definitivo ai soggetti finanziatori, subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia.
2. La controgaranzia e' accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale e' elevata fino all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.
3. I confidi e gli altri fondi di garanzia presentano al Mediocredito Centrale S.p.a. la richiesta di ammissione alla controgaranzia entro sei mesi dalla data della delibera dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori e della delibera della loro garanzia. Sono improcedibili le richieste pervenute al Mediocredito Centrale S.p.a. oltre il suddetto termine. La richiesta di ammissione alla controgaranzia puo' essere presentata prima della delibera dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori; in tal caso la delibera e' adottata entro tre mesi dalla decisione del comitato.
4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla controgaranzia i confidi e gli altri fondi di garanzia trasmettono al Mediocredito Centrale S.p.a. copia dell'ultimo bilancio approvato e della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale o nell'apposita sezione previsti dall' art. 106 e dall' art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 .
5. I confidi o gli altri fondi di garanzia devono presentare al Mediocredito Centrale S.p.a. per la eventuale conferma dell'efficacia della controgaranzia, richiesta di variazione della delibera del comitato in caso di modifica:
a) delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;
b) delle finalita' di investimento inizialmente previste.
6. Su espressa richiesta, i fondi regionali di garanzia di cui al comma 9 o gli organismi gestori dei medesimi e i confidi che dispongano di capacita' di valutazione del merito di credito che risulta adeguata, sulla base di criteri oggettivi che saranno stabiliti dal comitato e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per le politiche agricole, possono essere abilitati a certificare che le PMI e i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonche' a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate.
7. Su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, e' liquidato un acconto in misura non superiore all'80 per cento della somma gia' versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai confidi e dagli altri fondi di garanzia ai soggetti finanziatori. Se la quota a carico del Fondo della perdita definitiva subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta inferiore all'acconto liquidato la differenza e' versata al Fondo entro un mese dalla comunicazione del relativo accertamento. La comunicazione deve essere notificata ai destinatari entro quindici giorni dall'accertamento. Se la somma recuperata dai confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma e' versata al Fondo nella stessa misura percentuale dell'acconto da questo liquidato.
8. La controgaranzia non e' efficace nel caso di inadempimento del debitore o di dismissione delle partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o alla acquisizione delle partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di delibera del comitato se successiva a quella di erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per le operazioni finanziarie di durata non superiore a trentasei mesi il termine e' ridotto a sei mesi. La controgaranzia non e' altresi' efficace nel caso le procedure di recupero non siano state avviate entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore.
9. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.".
- Per il testo dell'art. 87.3.a) del Trattato CE vedasi note all'art. 3.
l. All'articolo 3 del decreto il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La controgaranzia e' accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale e' elevata fino all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 , come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 3 (Controgaranzia). - 1. La controgaranzia e' concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito su finanziamenti a mediolungo termine, su prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni, a favore di PMI e consorzi. Entro tale limite la controgaranzia copre fino al 90 per cento della perdita, costituita dalla somma liquidata a titolo definitivo ai soggetti finanziatori, subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia.
2. La controgaranzia e' accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale e' elevata fino all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.
3. I confidi e gli altri fondi di garanzia presentano al Mediocredito Centrale S.p.a. la richiesta di ammissione alla controgaranzia entro sei mesi dalla data della delibera dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori e della delibera della loro garanzia. Sono improcedibili le richieste pervenute al Mediocredito Centrale S.p.a. oltre il suddetto termine. La richiesta di ammissione alla controgaranzia puo' essere presentata prima della delibera dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori; in tal caso la delibera e' adottata entro tre mesi dalla decisione del comitato.
4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla controgaranzia i confidi e gli altri fondi di garanzia trasmettono al Mediocredito Centrale S.p.a. copia dell'ultimo bilancio approvato e della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale o nell'apposita sezione previsti dall' art. 106 e dall' art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 .
5. I confidi o gli altri fondi di garanzia devono presentare al Mediocredito Centrale S.p.a. per la eventuale conferma dell'efficacia della controgaranzia, richiesta di variazione della delibera del comitato in caso di modifica:
a) delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;
b) delle finalita' di investimento inizialmente previste.
6. Su espressa richiesta, i fondi regionali di garanzia di cui al comma 9 o gli organismi gestori dei medesimi e i confidi che dispongano di capacita' di valutazione del merito di credito che risulta adeguata, sulla base di criteri oggettivi che saranno stabiliti dal comitato e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per le politiche agricole, possono essere abilitati a certificare che le PMI e i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonche' a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate.
7. Su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, e' liquidato un acconto in misura non superiore all'80 per cento della somma gia' versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai confidi e dagli altri fondi di garanzia ai soggetti finanziatori. Se la quota a carico del Fondo della perdita definitiva subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta inferiore all'acconto liquidato la differenza e' versata al Fondo entro un mese dalla comunicazione del relativo accertamento. La comunicazione deve essere notificata ai destinatari entro quindici giorni dall'accertamento. Se la somma recuperata dai confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma e' versata al Fondo nella stessa misura percentuale dell'acconto da questo liquidato.
8. La controgaranzia non e' efficace nel caso di inadempimento del debitore o di dismissione delle partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o alla acquisizione delle partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di delibera del comitato se successiva a quella di erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per le operazioni finanziarie di durata non superiore a trentasei mesi il termine e' ridotto a sei mesi. La controgaranzia non e' altresi' efficace nel caso le procedure di recupero non siano state avviate entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore.
9. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.".
- Per il testo dell'art. 87.3.a) del Trattato CE vedasi note all'art. 3.