Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 97
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Sospensione del procedimento

    La Corte ha ritenuto non necessaria la sospensione, dato che la sentenza di primo grado sulla società era già stata confermata in appello, configurando una 'doppia conforme'.

  • Rigettato
    Legittimità dell'imputazione dei redditi della società al socio

    La Corte ha confermato la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 37, comma 3, DPR 600/73, ritenendo provato il coinvolgimento della società in un sistema di false fatturazioni e l'effettiva titolarità dei redditi da parte del socio.

  • Rigettato
    Divieto di doppia imposizione

    La Corte ha respinto tale censura, ritenendo che nel caso di specie si trattasse di una duplicità meramente economica del prelievo, con profili impositivi distinti (IRES e IRPEF).

  • Rigettato
    Riferibilità delle sanzioni amministrative tributarie

    La Corte ha ritenuto non accoglibile tale motivo, affermando che nell'interposizione fittizia, le violazioni vanno riferite all'attività dell'interponente, effettivo possessore del reddito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 97
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 97
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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