CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO LUCIA, Presidente
TRERE' GIOVANNI, Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 738/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 209/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA00725 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA00725 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA00725 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 209/01/23, pronunciata il 14.11.2022 e depositata il 06.11.2023, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Reggio nell'Emilia respingeva il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2015 in conseguenza dell'accertamento riguardante la “Società_1 SRL” della quale Ricorrente_1 era socio in ragione del 50% del capitale sociale.
A seguito dell'accertamento nei confronti della Società_1 SR (alla quale erano imputati utili occulti derivanti dalla contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), l'A.F. emetteva un nuovo accertamento contestando per trasparenza il maggior reddito in capo ai soci (Nominativo_2 e Ricorrente_1), titolari di quote per il 50% ciascuno.
La sentenza di primo grado, respinta la questione preliminare di sospensione in attesa della definizione del procedimento relativo alla Società_1 SR, sosteneva come risultasse provato il coinvolgimento della società in un meccanismo di false fatturazioni relative ad operazioni inesistenti e legittimo fosse quindi l'imputazione al ricorrente (socio al 50%), ai sensi dell'art. 37 comma 3 DPR 600/73, dei redditi della società. Inconferenti venivano quindi considerati i motivi di ricorso relativi alla contestazione degli utili extra bilancio accertati e ribaltati presuntivamente in capo ai soci di una società a ristretta base societaria.
La decisione di primo grado ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 4.300, oltre accessori di legge.
Ricorre in appello Ricorrente_1 chiedendo di riformare la sentenza di primo grado, previa sospensione del procedimento, dichiarando l'illegittimità dell'operato dell'A.F., con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali del giudizio.
L'A.F. appellata si è costituita e ha presentato proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto e la sentenza di primo grado va conseguentemente confermata.
Quanto alla questione pregiudiziale con cui l'appellante ha ribadito l'istanza di sospensione ex artt. 39/1bis
D.L.gs. 546/92 e 295 c.p.c. va ricordato come la sentenza di primo grado della CTP di Milano, che aveva respinto il ricorso della società Società_1 SR, sia stata confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Lombardia (sentenza 4484/2022). Si tratta di una “doppia conforme” che non lascia spazi per ritenere che sussista la necessità di attendere il passaggio in giudicato della questione riguardante l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
Sul punto va ricordato come “nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata” (Cass. Sez. 5, n. 7952 del 25/03/2024).
Quanto al merito, i motivi di appello dimenticano come l'avviso di accertamento abbia fatto riferimento alla disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, DPR 600/1973, norma che consente di imputare al contribuente i redditi formalmente intestati ad altro soggetto laddove, anche in base a presunzioni, vi sia prova che egli ne sia l'effettivo titolare.
Il processo ha consegnato la prova che la società Società_1 SR, operante nel settore delle organizzazioni sportive quale mera cartiera (come dimostrato anche dalla assenza di struttura produttiva idonea a rendere le prestazioni poi fatturate), fosse coinvolta in un complesso sistema di false fatturazioni per sponsorizzazioni, emesse con riferimento ad operazioni in realtà inesistenti, tanto da conseguire un provento illecito rappresentato dall'indebito risparmio d'imposta.
Nel caso di specie, correttamente l'A.F. traeva la presunzione del possesso, da parte dell'appellante Ricorrente_1 (al pari dell'altro socio Nominativo_2) dei redditi di impresa della Società_1 SR: infatti, nella loro qualità di soci amministratori, logica era la presunzione che gli stessi si fossero ingeriti nella gestione delle risorse finanziare della società cartiera, evidenza confermata in termini probatori in doppia conforme di merito sui giudizi attivati in seguito al recupero della maggiore IRES in capo ai due soci in sede di accertamento del provento illecito prodotto dalla società.
Ai sensi dell'art. 37 comma 3 DPR 600/73 non potevano che essere imputati all'appellante i redditi della società, in quanto socio al 50%, potendo considerarsi non contestate dall'interessato le presunzioni (gravi, precise e concordanti) che le fatture per operazioni inesistenti fossero state emesse dalla Società_1 SR nell'interesse dei due soci che ne detenevano la proprietà essendone gli amministratori.
Del resto, la Società_1 SR, in relazione al medesimo meccanismo fraudolento contestato nell'ambito del presente procedimento, veniva raggiunta, oltre che dall'avviso di accertamento per l'anno 2015, da tre ulteriori avvisi (per gli anni 2016, 2017 e 2018) divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Va richiamata la costante ed anche recentissima giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, DPR 600/1973, è irrilevante la distinzione tra interposizione fittizia e reale di persona, in quanto la norma imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad altro soggetto laddove, anche in base a presunzioni, vi sia prova che egli ne sia l'effettivo titolare (tra le tante Cass. Sez. 5 sentenza n. 9095 del 07/04/2025).
Nella specie, tenuto conto di tali principi, va confermata la sentenza impugnata potendosi ritenere direttamente ascrivibili al contribuente i redditi di impresa della Società_1 SR, in ragione dell'accertata natura di società cartiera della stessa, coinvolta in una complessa attività di emissione di fatture in materia di sponsorizzazioni sportive, relative ad operazioni inesistenti.
Sul punto il contribuente non è stato in grado di fornire alcuna prova contraria dell'assenza di interposizione o comunque della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto. Da respingere è anche la censura relativa al divieto di doppia imposizione collegato ad un presupposto, la reiterata applicazione della stessa imposta in dipendenza del medesimo presupposto, insussistente nel caso di specie. Si veda sul punto la costante giurisprudenza di legittimità (si veda tra le tante e per ultima Cass.
Ord. n. 13345 del 19/05/2025) secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto;
tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, come quella che si realizza in caso di notifica, al socio di una s.r.l.in qualità di coobbligato in solido, dell'invito al pagamento dei dazi doganali di importazione già notificato alla società”.
Nel caso di specie, ci si riferiva infatti ad una duplicità meramente economica del prelievo, due essendo i profili impositivi (IRES e IRPEF), il primo riconducibile alla società ma recuperato in capo ai soci per effetto del meccanismo antielusivo di cui all'art. 37 comma 3 DPR 600/73.
Infine, non risulta accoglibile il motivo di gravame riguardante la presunta violazione dell'art. 7 D.L.gs. 269/03 in tema di riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.
Infatti, in tema di sanzioni tributarie, nell'interposizione del gestore uti dominus alla società di capitali interposta, ai sensi dell'art. 37, comma 3, DPR 600/73 non ha rilievo il rapporto fiscale di quest'ultima, ma quello che fa capo direttamente all'interponente, in quanto effettivo possessore del reddito d'impresa, sicché, risultando come se il reddito fosse da lui prodotto, la fattispecie esula dal disposto di cui all'art. 7 D.L.
269/2003 e le violazioni, pur formalmente dell'ente collettivo, vanno riferite alla sua attività.
Il rigetto del gravame proposto dal contribuente appellante porta quindi alla conferma della pronuncia di primo grado della Commissione Tributaria di primo grado di Reggio Emilia, dovendosi considerare legittimo l'avviso di accertamento impugnato.
Sussistono motivi adeguati, in ragione della soccombenza, per condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano nella somma di € 4.000 a favore dell'Agenzia delle
Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate nella somma di E. 4.000.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO LUCIA, Presidente
TRERE' GIOVANNI, Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 738/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 209/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA00725 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA00725 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA00725 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 209/01/23, pronunciata il 14.11.2022 e depositata il 06.11.2023, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Reggio nell'Emilia respingeva il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2015 in conseguenza dell'accertamento riguardante la “Società_1 SRL” della quale Ricorrente_1 era socio in ragione del 50% del capitale sociale.
A seguito dell'accertamento nei confronti della Società_1 SR (alla quale erano imputati utili occulti derivanti dalla contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), l'A.F. emetteva un nuovo accertamento contestando per trasparenza il maggior reddito in capo ai soci (Nominativo_2 e Ricorrente_1), titolari di quote per il 50% ciascuno.
La sentenza di primo grado, respinta la questione preliminare di sospensione in attesa della definizione del procedimento relativo alla Società_1 SR, sosteneva come risultasse provato il coinvolgimento della società in un meccanismo di false fatturazioni relative ad operazioni inesistenti e legittimo fosse quindi l'imputazione al ricorrente (socio al 50%), ai sensi dell'art. 37 comma 3 DPR 600/73, dei redditi della società. Inconferenti venivano quindi considerati i motivi di ricorso relativi alla contestazione degli utili extra bilancio accertati e ribaltati presuntivamente in capo ai soci di una società a ristretta base societaria.
La decisione di primo grado ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 4.300, oltre accessori di legge.
Ricorre in appello Ricorrente_1 chiedendo di riformare la sentenza di primo grado, previa sospensione del procedimento, dichiarando l'illegittimità dell'operato dell'A.F., con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali del giudizio.
L'A.F. appellata si è costituita e ha presentato proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto e la sentenza di primo grado va conseguentemente confermata.
Quanto alla questione pregiudiziale con cui l'appellante ha ribadito l'istanza di sospensione ex artt. 39/1bis
D.L.gs. 546/92 e 295 c.p.c. va ricordato come la sentenza di primo grado della CTP di Milano, che aveva respinto il ricorso della società Società_1 SR, sia stata confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Lombardia (sentenza 4484/2022). Si tratta di una “doppia conforme” che non lascia spazi per ritenere che sussista la necessità di attendere il passaggio in giudicato della questione riguardante l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
Sul punto va ricordato come “nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata” (Cass. Sez. 5, n. 7952 del 25/03/2024).
Quanto al merito, i motivi di appello dimenticano come l'avviso di accertamento abbia fatto riferimento alla disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, DPR 600/1973, norma che consente di imputare al contribuente i redditi formalmente intestati ad altro soggetto laddove, anche in base a presunzioni, vi sia prova che egli ne sia l'effettivo titolare.
Il processo ha consegnato la prova che la società Società_1 SR, operante nel settore delle organizzazioni sportive quale mera cartiera (come dimostrato anche dalla assenza di struttura produttiva idonea a rendere le prestazioni poi fatturate), fosse coinvolta in un complesso sistema di false fatturazioni per sponsorizzazioni, emesse con riferimento ad operazioni in realtà inesistenti, tanto da conseguire un provento illecito rappresentato dall'indebito risparmio d'imposta.
Nel caso di specie, correttamente l'A.F. traeva la presunzione del possesso, da parte dell'appellante Ricorrente_1 (al pari dell'altro socio Nominativo_2) dei redditi di impresa della Società_1 SR: infatti, nella loro qualità di soci amministratori, logica era la presunzione che gli stessi si fossero ingeriti nella gestione delle risorse finanziare della società cartiera, evidenza confermata in termini probatori in doppia conforme di merito sui giudizi attivati in seguito al recupero della maggiore IRES in capo ai due soci in sede di accertamento del provento illecito prodotto dalla società.
Ai sensi dell'art. 37 comma 3 DPR 600/73 non potevano che essere imputati all'appellante i redditi della società, in quanto socio al 50%, potendo considerarsi non contestate dall'interessato le presunzioni (gravi, precise e concordanti) che le fatture per operazioni inesistenti fossero state emesse dalla Società_1 SR nell'interesse dei due soci che ne detenevano la proprietà essendone gli amministratori.
Del resto, la Società_1 SR, in relazione al medesimo meccanismo fraudolento contestato nell'ambito del presente procedimento, veniva raggiunta, oltre che dall'avviso di accertamento per l'anno 2015, da tre ulteriori avvisi (per gli anni 2016, 2017 e 2018) divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Va richiamata la costante ed anche recentissima giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, DPR 600/1973, è irrilevante la distinzione tra interposizione fittizia e reale di persona, in quanto la norma imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad altro soggetto laddove, anche in base a presunzioni, vi sia prova che egli ne sia l'effettivo titolare (tra le tante Cass. Sez. 5 sentenza n. 9095 del 07/04/2025).
Nella specie, tenuto conto di tali principi, va confermata la sentenza impugnata potendosi ritenere direttamente ascrivibili al contribuente i redditi di impresa della Società_1 SR, in ragione dell'accertata natura di società cartiera della stessa, coinvolta in una complessa attività di emissione di fatture in materia di sponsorizzazioni sportive, relative ad operazioni inesistenti.
Sul punto il contribuente non è stato in grado di fornire alcuna prova contraria dell'assenza di interposizione o comunque della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto. Da respingere è anche la censura relativa al divieto di doppia imposizione collegato ad un presupposto, la reiterata applicazione della stessa imposta in dipendenza del medesimo presupposto, insussistente nel caso di specie. Si veda sul punto la costante giurisprudenza di legittimità (si veda tra le tante e per ultima Cass.
Ord. n. 13345 del 19/05/2025) secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto;
tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, come quella che si realizza in caso di notifica, al socio di una s.r.l.in qualità di coobbligato in solido, dell'invito al pagamento dei dazi doganali di importazione già notificato alla società”.
Nel caso di specie, ci si riferiva infatti ad una duplicità meramente economica del prelievo, due essendo i profili impositivi (IRES e IRPEF), il primo riconducibile alla società ma recuperato in capo ai soci per effetto del meccanismo antielusivo di cui all'art. 37 comma 3 DPR 600/73.
Infine, non risulta accoglibile il motivo di gravame riguardante la presunta violazione dell'art. 7 D.L.gs. 269/03 in tema di riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.
Infatti, in tema di sanzioni tributarie, nell'interposizione del gestore uti dominus alla società di capitali interposta, ai sensi dell'art. 37, comma 3, DPR 600/73 non ha rilievo il rapporto fiscale di quest'ultima, ma quello che fa capo direttamente all'interponente, in quanto effettivo possessore del reddito d'impresa, sicché, risultando come se il reddito fosse da lui prodotto, la fattispecie esula dal disposto di cui all'art. 7 D.L.
269/2003 e le violazioni, pur formalmente dell'ente collettivo, vanno riferite alla sua attività.
Il rigetto del gravame proposto dal contribuente appellante porta quindi alla conferma della pronuncia di primo grado della Commissione Tributaria di primo grado di Reggio Emilia, dovendosi considerare legittimo l'avviso di accertamento impugnato.
Sussistono motivi adeguati, in ragione della soccombenza, per condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano nella somma di € 4.000 a favore dell'Agenzia delle
Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate nella somma di E. 4.000.