Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 12/12/2025, n. 8068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8068 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08068/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04330/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4330 del 2022, proposto da
FR RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Fucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grumo Nevano, non costituito in giudizio;
nei confronti
NN RA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della determina del Responsabile del 3° Settore Tecnico del Comune di Grumo Nevano prot. 8049 dell'11.7.2022 con cui si dispone l'annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 9/2010/S del 26.4.2010; b) per quanto possa occorrere, della relativa comunicazione di avvio del procedimento prot. 6620 del 6.6.2022; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025, celebratasi da remoto, la dott.ssa IA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna la determina del Responsabile del 3° Settore Tecnico del Comune di Grumo Nevano, prot. 8049 dell’11.7.2022, con cui si dispone l’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 9/2010/S del 26.4.2010, oltre atti presupposti.
Con un unico, articolato, motivo di gravame, si osserva quanto segue:
in primo luogo, si lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui lo stesso è fondato sul presupposto errato che l’annullamento in autotutela della concessione edilizia del sig. RA sia doveroso e vincolante per l’Amministrazione, trattandosi, invece, di attività discrezionale;
inoltre, la circostanza che su di un immobile autorizzato siano state successivamente realizzate opere ulteriori rispetto a quelle assentite a sanatoria, non costituirebbe motivo di annullamento in autotutela del titolo, quanto piuttosto motivo di adozione di un ordine di demolizione di quelle opere: le modifiche interne contestate al sig. RA sarebbero state, infatti, realizzate dopo il conseguimento del condono edilizio;
si osserva, ancora, che a distanza di 12 anni dal rilascio della concessione in sanatoria, il Comune pretenderebbe di annullare in autotutela il titolo sul presupposto che lo stesso sia stato rilasciato in favore di un immobile ad uso artigianale (e non residenziale) e che la volumetria sanata sia pari a mc. 2.167,71, laddove il limite volumetrico sanabile era pari a 750 mc.: tuttavia, tali caratteristiche dell’immobile (la volumetria e la destinazione d’uso) erano note al Comune fin dalla data di presentazione della domanda di condono edilizio;
l’esercizio del potere di autotutela sarebbe, dunque, tardivo, e mancherebbe ogni comparazione tra gli interessi coinvolti;
infine, i rilievi satellitari richiamati sarebbero inaffidabili, e il provvedimento non conterrebbe alcun esplicito riferimento a un mendacio.
Il Comune resistente, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza straordinaria in data 16 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni che si passa ad esplicitare.
Dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dal provvedimento impugnato, si trae quanto segue: il titolo edilizio ritirato in autotutela, e rilasciato in seguito a richiesta di condono avanzata dall’interessato nell’anno 2010, ha ad oggetto la realizzazione di un locale a uso artigianale al piano terra della via Montemiletto s.n.c. del Comune di Grumo Nevano.
In occasione di un sopralluogo effettuato nell’anno 2022, su segnalazione, veniva constatata l’esecuzione di ulteriori, molteplici interventi rispetto a quanto condonato, nonché, l’esistenza di una volumetria complessiva superiore ai 2000 mc, e, dunque, al limite di legge per fruire del condono; acquisiti poi i rilievi aerofotogrammetrici, tramite il sistema Google Earth, emergeva che alla data del 1.04.2003, il manufatto in discorso ancora non esisteva.
3. Evidenziato in fatto quanto precede, il Collegio ritiene che il ritiro del provvedimento di condono costituisca un’attività vincolata da parte dell’Amministrazione procedente, essendo stato dimostrato, tramite rilievi aerofotogrammetrici, che l’immobile del quale si discorre ancora non esisteva alla data utile per fruire del beneficio di legge; né d’altra parte il ricorrente, a fronte -quantomeno- di un grave elemento di riscontro, ha fornito una adeguata prova di diverso segno, essendosi limitato a produrre un semplice “preventivo” di lavori, sfornito di data certa, e una relazione tecnica di parte relativa alla non piena attendibilità dei rilievi aerofotogrammetrici.
In termini: “ L'onere probatorio relativo all'epoca di realizzazione di un'opera in data antecedente a quella fissata dalla singola legge come termine ultimo per ottenere il condono grava sul privato che lo richiede. La stessa deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l'altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate. Essendo l'attività edificatoria suscettibile di puntuale documentazione, i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 30/01/2024, n. 909).
In questo contesto l’esercizio del potere di autotutela appare, inoltre, tempestivo, giacché, quand’anche l’Amministrazione non abbia esplicitamente fatto riferimento al disposto di cui al comma 2 bis dell’art. 21 nonies della L. 241/90, ha, tuttavia, posto in risalto il fatto che gli accertamenti effettuati hanno dimostrato la mancata esistenza del manufatto del quale si discorre in tempo utile per giovarsi del condono, e, dunque, seppur per implicito, alla falsità della dichiarazione dell’istante in sede di presentazione della richiesta.
In termini, di recente: “ La deroga al termine di dodici mesi prevista dal comma 2 bis dell'art. 21 nonies, L. 7 agosto 1990 n. 241 per l'annullamento di provvedimenti amministrativi illegittimi è ammissibile nei casi in cui, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente — anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti — diverso da quello reale, che non consentono di configurare una posizione di affidamento legittimo, ma legittimano l'amministrazione a limitare l'onere motivazionale alla dedotta falsità, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa ” (cfr. Consiglio di Stato , sez. VII , 30/01/2024 , n. 909).
Le osservazioni che precedono portano a ritenere le argomentazioni svolte con il motivo di censura articolato in ricorso destituite di fondamento.
4. Conclusivamente, il gravame deve essere respinto.
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente esclude la necessità di regolamentare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
PA RI, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere
IA TA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TA | PA RI |
IL SEGRETARIO