Decreto cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza breve 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 25/02/2026, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03499/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00707/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 707 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Marciano e Rodolfo De Vivo, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) il decreto del 21.11.2025, del Ministero dell'Interno - Dipartimento pubblica sicurezza, prot. n. 40615, con il quale il candidato -OMISSIS- è stato escluso dal concorso pubblico per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, notificato a mezzo p.e.c. in data 21.11.2025; 2) il bando di concorso per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate - decreto Capo della Polizia 22 aprile 2025; 2) il decreto del 19.12.2025 di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori della procedura di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un'aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117; 3) laddove necessario, il provvedimento prot. 583 del 13.01.2026, con cui viene data comunicazione dell'avvio del corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato a partire dal 02.02.2026; 4) tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. AZ IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Verbalizzato il preavviso di cui all'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, con decreto del 10.02.2026, qui depositato in data 20.02.2026, il Ministero resistente ha annullato in autotutela il provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso ed ha ammesso il ricorrente, a pieno titolo e senza riserve, nella graduatoria dei vincitori del concorso;
Ritenuti sussistenti i presupposti per la decisione con sentenza breve, di cui è stato verbalizzato in camera di consiglio il preavviso;
Ritenuto, altresì, che il sopravvenuto provvedimento abbia determinato l’improcedibilità del gravame;
Ritenuto, infine, di poter compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AZ IL, Presidente, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AZ IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.