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Sentenza 29 marzo 2026
Sentenza 29 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Il risarcimento in forma specifica non si cumula con quello per equivalenteAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2026, n. 7494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7494 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2884/2023 R.G. proposto da: IZ RO LA, D’RN EL, D’RN NI, D’RN LL, quali eredi di RO d’RN, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Palombo, con domicilio digitale come per legge
- ricorrenti -
contro Condominio di Viale Colli Aminei, n. 26/a, in Napoli, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Pucci unitamente all’avvocato Giovanni Carini, con domicilio digitale come per legge
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4622/2021 depositata il 14/12/2022; Civile Sent. Sez. 3 Num. 7494 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 29/03/2026 R.g. n. 2884 del 2023 U.p. 6/02/2026; estensore: C. LE Pag. 2 di 7 alla pubblica udienza del 6/02/2026, udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore AN LE;
sentito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Mauro Vitello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
rilevato che nessuno è comparso per i ricorrenti e per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. RO D’RN ottenne dal Tribunale di Napoli la condanna del Condominio, sito in Napoli al viale Colli Aminei n. 26, al risarcimento del danno da lui subito a causa dell’allagamento, accertato in altro giudizio, conclusosi con la sentenza n. 7082 del 2003 dello stesso Tribunale di Napoli, di alcuni locali terranei - interni 9/H, 11/F, 12/E, 13/D e 16/A - siti nel detto condominio, da lui acquistati in sede di asta giudiziale. 2. Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio con il Condominio ed espletata una consulenza tecnica di ufficio, liquidò il danno in favore del D’RN in euro 19.500,00. 3. RO D’RN propose appello. 4. Il Condominio resistette all’impugnazione. 5. La Corte d’appello di Napoli ha, con la sentenza n. 4622 del 14/12/2021, rigettato l’appello, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese in favore del Condominio. 6. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione con atto affidato a tre motivi di ricorso, RO D’RN. 7. Risponde con controricorso il Condominio. 8. Con atto depositato telematicamente il 4/02/2026 si sono costituiti in giudizio RO LA IZ, EL D’RN, NI D’RN e LL D’RN, quali eredi di RO D’RN, deceduto il 29/03/2024. 9. Il ricorso è stato chiamato all’udienza del 6/02/2026, per la quale il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso e il controricorrente ha depositato memoria. R.g. n. 2884 del 2023 U.p. 6/02/2026; estensore: C. LE Pag. 3 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare il Collegio rileva quanto segue: il ricorso è stato notificato il 16/01/2023 e all’attività difensiva dell’intimato si applica, dunque, il testo dell’art. 370 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 3, comma 27, lett. f), n. 1 del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022. Il controricorso doveva, pertanto, essere depositato entro 40 giorni dalla notifica del ricorso principale: nel caso di specie il termine ultimo era, quindi, il 27/02/2023, ma il controricorrente l’ha depositato l’8/03/2023. A tanto consegue che, consentendo la tardività del controricorso solo la partecipazione alla pubblica udienza, il Condominio, che neppure di tale facoltà si è avvalso, non ha espletato valida attività difensiva e non può quindi tenersi conto neppure della memoria dallo stesso depositata per l’udienza. 2. I motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. e 24 e 111 Costituzione in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza in quanto il contenuto dell’atto non consente di comprendere le ragioni poste a fondamento della motivazione, né l’iter logico seguito dal giudice. Il motivo è composto, in gran parte, ossia per oltre una pagina e mezzo, dalla riproduzione, in carattere corsivo e con spazio di interlinea di una riga, del testo della sentenza impugnata ed espone le censure, anche mediante la ripetizione di massime di giurisprudenza, in poco più di mezza pagina. Il motivo è inammissibile per inestricabile commistione delle censure che esso prospetta, poiché deduce in un solo ambito violazione e falsa applicazione di norme di diritto, vizi del procedimento e omesso esame di fatto (in concreto: fatti) decisivo ai fini del giudizio, il che di per sé potrebbe condurre alla decisione di inammissibilità (Cass. 28/05/2018, n. 13312). R.g. n. 2884 del 2023 U.p. 6/02/2026; estensore: C. LE Pag. 4 di 7 Il Collegio ritiene che, con riferimento ai profili di vizi procedimentali, nella specie di omissione di motivazione, il motivo sia, altresì, infondato, atteso che la motivazione della Corte d’appello è superiore al cd minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053 del 7/04/2014; Cass. n. 21257 del 8/10/2014 e altre numerose in termini) e le censure di cui al motivo si muovono in un’ottica di mera contrapposizione alle argomentazioni rese dalla Corte territoriale, al fine della riforma della sentenza, ma senza un effettivo apparato critico, in diritto, alla motivazione, poiché le doglianze si muovono nell’ambito del mero dissenso dalla motivazione, resa dal giudice di merito, sul profilo del criterio di liquidazione del danno nel caso di mancata disponibilità dell’immobile. 3. II motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 1226 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Il ricorrente ascrive alla sentenza d’appello l’erronea applicazione dei principi vigenti in materia di risarcimento da indisponibilità dell’immobile (o meglio, degli immobili), poiché quella avrebbe omesso di valutare adeguatamente le risultanze istruttorie, in particolare della consulenza tecnica di ufficio: in particolare, dal fatto che era emersa l’indisponibilità dell’immobile la Corte territoriale avrebbe dovuto trarre quale conseguenza il riconoscimento del danno da mancata vendita dello stesso. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha affermato che il ricorrente si era limitato ad attestarsi sulla difesa della consulenza tecnica di ufficio, ma non aveva offerto elementi, sin dal primo grado del giudizio, per potere ritenere che effettivamente aveva subito danni ulteriori rispetto a quelli risarciti con la somma di oltre diciannovemila e cinquecento euro. Il motivo si incentra sul mancato riferimento, da parte dei giudici di merito, ai fini della liquidazione della posta risarcitoria, al criterio del valore locativo degli immobili, ma le R.g. n. 2884 del 2023 U.p. 6/02/2026; estensore: C. LE Pag. 5 di 7 allegazioni di parte ricorrente sul punto furono all’epoca dell’instaurazione del giudizio - e sono tuttora - alquanto labili e, peraltro, non appare chiaro se D’RN avesse chiesto, nella prima fase di merito, la rimessione in pristino dei locali terranei allagati. La sentenza impugnata ha correttamente prestato adesione alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. Cass. 21/02/2023 n. 5368) secondo la quale il danneggiato può agire per il risarcimento in forma specifica e per quello per equivalente, purché le due forme risarcitorie vengano dedotte in via subordinata, e non congiunta, optando per l’una o l’altra forma di risarcimento, atteso che la natura oggettiva della responsabilità e la specialità della responsabilità di cui all’art. 2053 cod. civ. non giustificano una doppia condanna sullo stesso titolo, a cui conseguirebbe l’indebito arricchimento del preteso danneggiato, stante la regola dell’alternatività di cui all’art. 2058 cod. civ.. Già in precedenza questa Corte aveva affermato (Cass. 8/05/2009 n. 10663) che il risarcimento del danno in forma specifica non può mai cumularsi col risarcimento per equivalente, salvo il ristoro di eventuali ulteriori pregiudizi subiti dal danneggiato, pena la violazione del generale principio in virtù del quale il risarcimento non può mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per la vittima. A tale principio va assicurata continuità, con le specificazioni dovute alle peculiarità del caso di specie: pertanto, il proprietario di un immobile condominiale danneggiato da infiltrazioni, ove il condominio abbia provveduto a rifondergli le spese necessarie per il restauro, non può pretendere anche il risarcimento del danno da deprezzamento dell’immobile, a meno che non alleghi e dimostri che, a restauro avvenuto (e nonostante l’integralità o, comunque, la piena idoneità del medesimo e, in ogni caso, del ripristino delle condizioni in cui versava l’immobile prima del danneggiamento: ciò che, di norma, è appunto il ristabilimento della struttura originaria del bene e, quindi R.g. n. 2884 del 2023 U.p. 6/02/2026; estensore: C. LE Pag. 6 di 7 del patrimonio, del danneggiato), l’immobile abbia comunque perduto parte del suo valore. E, nella specie, anche in relazione alle carenze di formulazione del ricorso più sopra evidenziate, non può dirsi che il danneggiato abbia somministrato ai giudicanti gli elementi per conseguire tale separato risarcimento. Nella parte relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. il secondo motivo è, poi, inammissibile, in quanto si muove nell’ambito del mero dissenso sulla motivazione resa dai giudici di merito. In tema è opportuno ribadire che la giurisprudenza di questa Corte afferma (Cass. 10/06/2016 n. 11892 e Sez. U 30/09/2020 n. 20867) che, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.. 4. III motivo: violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 116 cod. proc. civ. Il ricorrente deduce l’erronea regolazione delle spese di lite, atteso che la liquidazione delle spese doveva essere rapportata a un differente parametro e comunque riconosciute in relazione ai tre gradi di giudizio, atteso l’esito della lite. Il motivo è inammissibile per carenza di specificità (mancando, in particolare, un analitico sviluppo dei calcoli in relazione ai parametri invocati, posti a raffronto con la liquidazione concretamente disposta) e comunque infondato, posto che il giudice di merito ha applicato, con riferimento alla fase d’appello il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ., la cui applicazione non necessita di R.g. n. 2884 del 2023 U.p. 6/02/2026; estensore: C. LE Pag. 7 di 7 motivazione, dovendosi, viceversa, motivare specificamente e in modo stringente l’eventuale - e comunque discrezionale - compensazione, come da risalente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e della quale non constano mutamenti (Cass. 24/06/2003 n. 10009). 5. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato ed è, pertanto, rigettato. 6. Nulla per le spese di lite, atteso che il Condominio, come premesso, non ha espletato valida attività difensiva. 7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 6/02/2026. Il Consigliere estensore AN LE Il Presidente NC De TE
- ricorrenti -
contro Condominio di Viale Colli Aminei, n. 26/a, in Napoli, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Pucci unitamente all’avvocato Giovanni Carini, con domicilio digitale come per legge
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4622/2021 depositata il 14/12/2022; Civile Sent. Sez. 3 Num. 7494 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 29/03/2026 R.g. n. 2884 del 2023 U.p. 6/02/2026; estensore: C. LE Pag. 2 di 7 alla pubblica udienza del 6/02/2026, udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore AN LE;
sentito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Mauro Vitello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
rilevato che nessuno è comparso per i ricorrenti e per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. RO D’RN ottenne dal Tribunale di Napoli la condanna del Condominio, sito in Napoli al viale Colli Aminei n. 26, al risarcimento del danno da lui subito a causa dell’allagamento, accertato in altro giudizio, conclusosi con la sentenza n. 7082 del 2003 dello stesso Tribunale di Napoli, di alcuni locali terranei - interni 9/H, 11/F, 12/E, 13/D e 16/A - siti nel detto condominio, da lui acquistati in sede di asta giudiziale. 2. Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio con il Condominio ed espletata una consulenza tecnica di ufficio, liquidò il danno in favore del D’RN in euro 19.500,00. 3. RO D’RN propose appello. 4. Il Condominio resistette all’impugnazione. 5. La Corte d’appello di Napoli ha, con la sentenza n. 4622 del 14/12/2021, rigettato l’appello, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese in favore del Condominio. 6. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione con atto affidato a tre motivi di ricorso, RO D’RN. 7. Risponde con controricorso il Condominio. 8. Con atto depositato telematicamente il 4/02/2026 si sono costituiti in giudizio RO LA IZ, EL D’RN, NI D’RN e LL D’RN, quali eredi di RO D’RN, deceduto il 29/03/2024. 9. Il ricorso è stato chiamato all’udienza del 6/02/2026, per la quale il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso e il controricorrente ha depositato memoria. R.g. n. 2884 del 2023 U.p. 6/02/2026; estensore: C. LE Pag. 3 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare il Collegio rileva quanto segue: il ricorso è stato notificato il 16/01/2023 e all’attività difensiva dell’intimato si applica, dunque, il testo dell’art. 370 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 3, comma 27, lett. f), n. 1 del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022. Il controricorso doveva, pertanto, essere depositato entro 40 giorni dalla notifica del ricorso principale: nel caso di specie il termine ultimo era, quindi, il 27/02/2023, ma il controricorrente l’ha depositato l’8/03/2023. A tanto consegue che, consentendo la tardività del controricorso solo la partecipazione alla pubblica udienza, il Condominio, che neppure di tale facoltà si è avvalso, non ha espletato valida attività difensiva e non può quindi tenersi conto neppure della memoria dallo stesso depositata per l’udienza. 2. I motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. e 24 e 111 Costituzione in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza in quanto il contenuto dell’atto non consente di comprendere le ragioni poste a fondamento della motivazione, né l’iter logico seguito dal giudice. Il motivo è composto, in gran parte, ossia per oltre una pagina e mezzo, dalla riproduzione, in carattere corsivo e con spazio di interlinea di una riga, del testo della sentenza impugnata ed espone le censure, anche mediante la ripetizione di massime di giurisprudenza, in poco più di mezza pagina. Il motivo è inammissibile per inestricabile commistione delle censure che esso prospetta, poiché deduce in un solo ambito violazione e falsa applicazione di norme di diritto, vizi del procedimento e omesso esame di fatto (in concreto: fatti) decisivo ai fini del giudizio, il che di per sé potrebbe condurre alla decisione di inammissibilità (Cass. 28/05/2018, n. 13312). R.g. n. 2884 del 2023 U.p. 6/02/2026; estensore: C. LE Pag. 4 di 7 Il Collegio ritiene che, con riferimento ai profili di vizi procedimentali, nella specie di omissione di motivazione, il motivo sia, altresì, infondato, atteso che la motivazione della Corte d’appello è superiore al cd minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053 del 7/04/2014; Cass. n. 21257 del 8/10/2014 e altre numerose in termini) e le censure di cui al motivo si muovono in un’ottica di mera contrapposizione alle argomentazioni rese dalla Corte territoriale, al fine della riforma della sentenza, ma senza un effettivo apparato critico, in diritto, alla motivazione, poiché le doglianze si muovono nell’ambito del mero dissenso dalla motivazione, resa dal giudice di merito, sul profilo del criterio di liquidazione del danno nel caso di mancata disponibilità dell’immobile. 3. II motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 1226 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Il ricorrente ascrive alla sentenza d’appello l’erronea applicazione dei principi vigenti in materia di risarcimento da indisponibilità dell’immobile (o meglio, degli immobili), poiché quella avrebbe omesso di valutare adeguatamente le risultanze istruttorie, in particolare della consulenza tecnica di ufficio: in particolare, dal fatto che era emersa l’indisponibilità dell’immobile la Corte territoriale avrebbe dovuto trarre quale conseguenza il riconoscimento del danno da mancata vendita dello stesso. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha affermato che il ricorrente si era limitato ad attestarsi sulla difesa della consulenza tecnica di ufficio, ma non aveva offerto elementi, sin dal primo grado del giudizio, per potere ritenere che effettivamente aveva subito danni ulteriori rispetto a quelli risarciti con la somma di oltre diciannovemila e cinquecento euro. Il motivo si incentra sul mancato riferimento, da parte dei giudici di merito, ai fini della liquidazione della posta risarcitoria, al criterio del valore locativo degli immobili, ma le R.g. n. 2884 del 2023 U.p. 6/02/2026; estensore: C. LE Pag. 5 di 7 allegazioni di parte ricorrente sul punto furono all’epoca dell’instaurazione del giudizio - e sono tuttora - alquanto labili e, peraltro, non appare chiaro se D’RN avesse chiesto, nella prima fase di merito, la rimessione in pristino dei locali terranei allagati. La sentenza impugnata ha correttamente prestato adesione alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. Cass. 21/02/2023 n. 5368) secondo la quale il danneggiato può agire per il risarcimento in forma specifica e per quello per equivalente, purché le due forme risarcitorie vengano dedotte in via subordinata, e non congiunta, optando per l’una o l’altra forma di risarcimento, atteso che la natura oggettiva della responsabilità e la specialità della responsabilità di cui all’art. 2053 cod. civ. non giustificano una doppia condanna sullo stesso titolo, a cui conseguirebbe l’indebito arricchimento del preteso danneggiato, stante la regola dell’alternatività di cui all’art. 2058 cod. civ.. Già in precedenza questa Corte aveva affermato (Cass. 8/05/2009 n. 10663) che il risarcimento del danno in forma specifica non può mai cumularsi col risarcimento per equivalente, salvo il ristoro di eventuali ulteriori pregiudizi subiti dal danneggiato, pena la violazione del generale principio in virtù del quale il risarcimento non può mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per la vittima. A tale principio va assicurata continuità, con le specificazioni dovute alle peculiarità del caso di specie: pertanto, il proprietario di un immobile condominiale danneggiato da infiltrazioni, ove il condominio abbia provveduto a rifondergli le spese necessarie per il restauro, non può pretendere anche il risarcimento del danno da deprezzamento dell’immobile, a meno che non alleghi e dimostri che, a restauro avvenuto (e nonostante l’integralità o, comunque, la piena idoneità del medesimo e, in ogni caso, del ripristino delle condizioni in cui versava l’immobile prima del danneggiamento: ciò che, di norma, è appunto il ristabilimento della struttura originaria del bene e, quindi R.g. n. 2884 del 2023 U.p. 6/02/2026; estensore: C. LE Pag. 6 di 7 del patrimonio, del danneggiato), l’immobile abbia comunque perduto parte del suo valore. E, nella specie, anche in relazione alle carenze di formulazione del ricorso più sopra evidenziate, non può dirsi che il danneggiato abbia somministrato ai giudicanti gli elementi per conseguire tale separato risarcimento. Nella parte relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. il secondo motivo è, poi, inammissibile, in quanto si muove nell’ambito del mero dissenso sulla motivazione resa dai giudici di merito. In tema è opportuno ribadire che la giurisprudenza di questa Corte afferma (Cass. 10/06/2016 n. 11892 e Sez. U 30/09/2020 n. 20867) che, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.. 4. III motivo: violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 116 cod. proc. civ. Il ricorrente deduce l’erronea regolazione delle spese di lite, atteso che la liquidazione delle spese doveva essere rapportata a un differente parametro e comunque riconosciute in relazione ai tre gradi di giudizio, atteso l’esito della lite. Il motivo è inammissibile per carenza di specificità (mancando, in particolare, un analitico sviluppo dei calcoli in relazione ai parametri invocati, posti a raffronto con la liquidazione concretamente disposta) e comunque infondato, posto che il giudice di merito ha applicato, con riferimento alla fase d’appello il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ., la cui applicazione non necessita di R.g. n. 2884 del 2023 U.p. 6/02/2026; estensore: C. LE Pag. 7 di 7 motivazione, dovendosi, viceversa, motivare specificamente e in modo stringente l’eventuale - e comunque discrezionale - compensazione, come da risalente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e della quale non constano mutamenti (Cass. 24/06/2003 n. 10009). 5. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato ed è, pertanto, rigettato. 6. Nulla per le spese di lite, atteso che il Condominio, come premesso, non ha espletato valida attività difensiva. 7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 6/02/2026. Il Consigliere estensore AN LE Il Presidente NC De TE