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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 5143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5143 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NE Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 8034/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. DI BETTA ANTONELLA per parte ricorrente nonché l'avv. Michele Abbate in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA per la parte resistente. E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa
Per_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa NE Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8034 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. DI BETTA ANTONELLA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: REDDITO DI CITTADINANZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- condanna l' a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 9.450,00 a titolo di CP_1
reddito di cittadinanza riconosciuto con sentenza n. 233/2024;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in CP_1
€. 2.850,00 , oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
NE Di ET, antistatario.
Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di avere presentato, in data 1° febbraio 2023, ricorso al fine di “Accertare e dichiarare che la signora ha regolarmente presentato la domanda possedendo tutti Parte_1
i requisiti per usufruire del Reddito di Cittadinanza. Conseguentemente, condannare l' CP_1
al pagamento, in favore della ricorrente, della somma spettatele a titolo di reddito di cittadinanza, dalla data della presentazione prima domanda, non sussistendo motivi ostativi per il riconoscimento e l'erogazione di detto beneficio.”;
che con sentenza n°233/2024, del 23.01.2024 l' veniva condannato “alla CP_1
corresponsione in favore della ricorrente della prestazione “reddito di cittadinanza”, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda recante n. Protocollo Parte_2
2022-6561198 e sino alla data prevista dalla legge.”
Che detta sentenza veniva notificata al procuratore costituito in data 24 gennaio 2024.
Che nonostante il tempo trascorso, ad oggi non avrebbe ricevuto le somme a titolo di
“reddito di cittadinanza”;
conveniva in giudizio l' per sentire “condannare l' in persona del suo CP_1 CP_1
Presidente pro tempore, alla corresponsione in favore della ricorrente della liquidazione di quanto stabilito con Sentenza n°233/2024, del 23.01.2024, emessa dal Tribunale Civile di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro dottoressa Elvira Majolino, resa nel procedimento portante R.G. n°41196/2023”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone dichiararsi l'inammissibilità, in quanto controparte avrebbe dovuto agire in via esecutiva ovvero con il giudizio di ottemperanza.
Disposta CTU contabile, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il CTU incaricato di procedere al calcolo del reddito di cittadinanza ha quantificato l'ammontare del Reddito di Cittadinanza spettante alla Signora nella somma di € Pt_1
9.450,00.
Le risultanze del calcolo vanno condivise, e pertanto l' va condannato al pagamento CP_1 della somma così determinata.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/11/2025
Il Giudice Onorario
NE Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NE Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 8034/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. DI BETTA ANTONELLA per parte ricorrente nonché l'avv. Michele Abbate in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA per la parte resistente. E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa
Per_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa NE Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8034 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. DI BETTA ANTONELLA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: REDDITO DI CITTADINANZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- condanna l' a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 9.450,00 a titolo di CP_1
reddito di cittadinanza riconosciuto con sentenza n. 233/2024;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in CP_1
€. 2.850,00 , oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
NE Di ET, antistatario.
Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di avere presentato, in data 1° febbraio 2023, ricorso al fine di “Accertare e dichiarare che la signora ha regolarmente presentato la domanda possedendo tutti Parte_1
i requisiti per usufruire del Reddito di Cittadinanza. Conseguentemente, condannare l' CP_1
al pagamento, in favore della ricorrente, della somma spettatele a titolo di reddito di cittadinanza, dalla data della presentazione prima domanda, non sussistendo motivi ostativi per il riconoscimento e l'erogazione di detto beneficio.”;
che con sentenza n°233/2024, del 23.01.2024 l' veniva condannato “alla CP_1
corresponsione in favore della ricorrente della prestazione “reddito di cittadinanza”, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda recante n. Protocollo Parte_2
2022-6561198 e sino alla data prevista dalla legge.”
Che detta sentenza veniva notificata al procuratore costituito in data 24 gennaio 2024.
Che nonostante il tempo trascorso, ad oggi non avrebbe ricevuto le somme a titolo di
“reddito di cittadinanza”;
conveniva in giudizio l' per sentire “condannare l' in persona del suo CP_1 CP_1
Presidente pro tempore, alla corresponsione in favore della ricorrente della liquidazione di quanto stabilito con Sentenza n°233/2024, del 23.01.2024, emessa dal Tribunale Civile di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro dottoressa Elvira Majolino, resa nel procedimento portante R.G. n°41196/2023”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone dichiararsi l'inammissibilità, in quanto controparte avrebbe dovuto agire in via esecutiva ovvero con il giudizio di ottemperanza.
Disposta CTU contabile, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il CTU incaricato di procedere al calcolo del reddito di cittadinanza ha quantificato l'ammontare del Reddito di Cittadinanza spettante alla Signora nella somma di € Pt_1
9.450,00.
Le risultanze del calcolo vanno condivise, e pertanto l' va condannato al pagamento CP_1 della somma così determinata.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/11/2025
Il Giudice Onorario
NE Di Maio