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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 16:45 in composizione monocratica:
PI ANGELA, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 630/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TW9IPPN00127 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TW9IPPN00127 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
per il ricorrente: previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato,
“dichiarare l'Intimazione di pagamento n. TW9IPPN00127/2024 notificata in data 12.8.24, quantomeno in ordine all'illegittima richiesta di pagamento della somma pari ad € 2.828,67 pretesa a titolo di sanzioni” e, all'esito delle sgravio da parte dell'Ufficio, dichiarare la cessata materia del contendere con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio;
per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione-: dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle sanzioni, poiché definite in forma agevolata. Con compensazione delle spese di giudizio.
------------------
Con ricorso ritualmente notificato il 30.10.2024, Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento N. TW9IPPN00127/2024 del 01.08.2024, notificata in data 12.8.24 ed emesso da Agenzia delle
Entrate – Dir. Provinciale di Sassari, per il recupero delle somme di cui all'avviso di accertamento n.
TW9018V00066/2021, in data 25.02.2021 contestandone l'illegittimità atteso che avrebbe inteso definire le sole sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 472/1997, procedendo in data 23.4.2021 al pagamento delle stesse, pur ritenendole illegittimamente irrogate.
Concludeva chiedendo la dichiarazione di nullità dell'intimazione di pagamento, successivamente, la parziale cessata materia del contendere atteso lo sgravio operato dall'Ufficio, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Ufficio Legale- sostenendo che l'emissione dell'intimazione ha fatto seguito all'emissione della sentenza della Corte Tributaria Provinciale n. 448/2024, depositata il
2/7/2024, con cui il giudice tributario ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente. Legittima pertanto l'iscrizione a ruolo non solo delle imposte ma anche delle relative sanzioni nella sua totale rideterminazione comprensiva “sia del precedente affidamento in carico effettuato ex art. 15 DPR 602/73 a seguito della presentazione del ricorso, sia di quanto esigibile in base alla sentenza e in applicazione dell'art.68 D.lgs.
546/92”. Conferma l'iscrizione a ruolo dell'imposta e lo sgravio delle sanzioni effettuato con F24 in data
15.11.2024.
Concludeva per la dichiarazione di cessata materia per le sanzioni e il rigetto nel resto.
All'udienza di merito la causa é trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione la ricorrente dichiara di rinunciare all'istanza per intervenuto sgravio delle sanzioni ad opera dell'Agenzia delle Entrate, cui ha fatto seguito l'Ordinanza n.
180 del 05/06/2025 di questo giudice di N.L.P. sulla predetta istanza.
Con memorie depositate il 14.02.2025 il ricorrente con argomentazioni dirette ad ottenere la condanna dell'ufficio alle spese di giudizio assume preliminarmente: “Il ricorso viene proposto avverso l'impugnata intimazione di pagamento solo nella parte in cui la stessa intima al ricorrente il pagamento della somma di
€ 2.828,67 a titolo di sanzioni. Conseguentemente l'intervenuto sgravio delle sanzioni non lascerebbe spazio ad altre questioni. Invero, in sede di ricorso il ricorrente non muove altre contestazioni avverso l'intimazione di pagamento, non impugna l''intimazione nella parte in cui viene richiesto a titolo provvisorio il pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a del d.l. 78/2010”.
La Corte, in composizione monocratica,
all'esito degli atti processuali, rileva per precisazione della stessa ricorrente, che l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento deve avere riguardo alle sanzioni portate nell'atto, fermo dunque il recupero a titolo provvisorio dell'imposta.
Tanto premesso, pacificamente accertata l'esclusiva impugnazione delle sanzioni irrogate nell'intimazione cui ha fatto seguito lo sgravio delle stesse da parte dell'Agenzia delle Entrate e che pertanto si impone la cessata materia del contendere;
tenuto conto altresì della richiesta di condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio per mancanza di lealtà e collaborazione, rimasta inesitata poiché comunicata con Pec il 30.1.2024, questo giudice ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite. Grava sull'Ufficio provvedere all'iscrizione a ruolo provvisoria dell'imposta, interessi e sanzioni in pendenza di giudizio(attesa l'impugnazione in appello della sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso della parte);
va detto infatti che il ricorrente ha inizialmente inteso impugnare l'intimazione nella sua interezza, affermando infatti che “allo stato l'intimazione di pagamento n. TW9IPPN00127/2024 non è stata annullata”; che l'Ufficio ha provveduto allo sgravio delle sanzioni in data 19.12.2024, nel termine congruo rispetto all'effettivo versamento delle stesse in forma agevolata, che pertanto appare giustificata la compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la peculiarità della questione trattata,
P.Q.M.
Dispone la cessata materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 16:45 in composizione monocratica:
PI ANGELA, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 630/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TW9IPPN00127 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TW9IPPN00127 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
per il ricorrente: previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato,
“dichiarare l'Intimazione di pagamento n. TW9IPPN00127/2024 notificata in data 12.8.24, quantomeno in ordine all'illegittima richiesta di pagamento della somma pari ad € 2.828,67 pretesa a titolo di sanzioni” e, all'esito delle sgravio da parte dell'Ufficio, dichiarare la cessata materia del contendere con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio;
per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione-: dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle sanzioni, poiché definite in forma agevolata. Con compensazione delle spese di giudizio.
------------------
Con ricorso ritualmente notificato il 30.10.2024, Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento N. TW9IPPN00127/2024 del 01.08.2024, notificata in data 12.8.24 ed emesso da Agenzia delle
Entrate – Dir. Provinciale di Sassari, per il recupero delle somme di cui all'avviso di accertamento n.
TW9018V00066/2021, in data 25.02.2021 contestandone l'illegittimità atteso che avrebbe inteso definire le sole sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 472/1997, procedendo in data 23.4.2021 al pagamento delle stesse, pur ritenendole illegittimamente irrogate.
Concludeva chiedendo la dichiarazione di nullità dell'intimazione di pagamento, successivamente, la parziale cessata materia del contendere atteso lo sgravio operato dall'Ufficio, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Ufficio Legale- sostenendo che l'emissione dell'intimazione ha fatto seguito all'emissione della sentenza della Corte Tributaria Provinciale n. 448/2024, depositata il
2/7/2024, con cui il giudice tributario ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente. Legittima pertanto l'iscrizione a ruolo non solo delle imposte ma anche delle relative sanzioni nella sua totale rideterminazione comprensiva “sia del precedente affidamento in carico effettuato ex art. 15 DPR 602/73 a seguito della presentazione del ricorso, sia di quanto esigibile in base alla sentenza e in applicazione dell'art.68 D.lgs.
546/92”. Conferma l'iscrizione a ruolo dell'imposta e lo sgravio delle sanzioni effettuato con F24 in data
15.11.2024.
Concludeva per la dichiarazione di cessata materia per le sanzioni e il rigetto nel resto.
All'udienza di merito la causa é trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione la ricorrente dichiara di rinunciare all'istanza per intervenuto sgravio delle sanzioni ad opera dell'Agenzia delle Entrate, cui ha fatto seguito l'Ordinanza n.
180 del 05/06/2025 di questo giudice di N.L.P. sulla predetta istanza.
Con memorie depositate il 14.02.2025 il ricorrente con argomentazioni dirette ad ottenere la condanna dell'ufficio alle spese di giudizio assume preliminarmente: “Il ricorso viene proposto avverso l'impugnata intimazione di pagamento solo nella parte in cui la stessa intima al ricorrente il pagamento della somma di
€ 2.828,67 a titolo di sanzioni. Conseguentemente l'intervenuto sgravio delle sanzioni non lascerebbe spazio ad altre questioni. Invero, in sede di ricorso il ricorrente non muove altre contestazioni avverso l'intimazione di pagamento, non impugna l''intimazione nella parte in cui viene richiesto a titolo provvisorio il pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a del d.l. 78/2010”.
La Corte, in composizione monocratica,
all'esito degli atti processuali, rileva per precisazione della stessa ricorrente, che l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento deve avere riguardo alle sanzioni portate nell'atto, fermo dunque il recupero a titolo provvisorio dell'imposta.
Tanto premesso, pacificamente accertata l'esclusiva impugnazione delle sanzioni irrogate nell'intimazione cui ha fatto seguito lo sgravio delle stesse da parte dell'Agenzia delle Entrate e che pertanto si impone la cessata materia del contendere;
tenuto conto altresì della richiesta di condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio per mancanza di lealtà e collaborazione, rimasta inesitata poiché comunicata con Pec il 30.1.2024, questo giudice ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite. Grava sull'Ufficio provvedere all'iscrizione a ruolo provvisoria dell'imposta, interessi e sanzioni in pendenza di giudizio(attesa l'impugnazione in appello della sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso della parte);
va detto infatti che il ricorrente ha inizialmente inteso impugnare l'intimazione nella sua interezza, affermando infatti che “allo stato l'intimazione di pagamento n. TW9IPPN00127/2024 non è stata annullata”; che l'Ufficio ha provveduto allo sgravio delle sanzioni in data 19.12.2024, nel termine congruo rispetto all'effettivo versamento delle stesse in forma agevolata, che pertanto appare giustificata la compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la peculiarità della questione trattata,
P.Q.M.
Dispone la cessata materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.