Art. 12.
L'ultimo comma dell' articolo 16-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nella stessa inserito con l' articolo 13 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' sostituito dal seguente;
"La rivalsa dell'IMI nei riguardi delle imprese debitrici potra' essere esercitata solo dopo che siano decorsi otto anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, secondo un piano di graduale smobilizzo per una durata di tre anni".
L'ultimo comma dell' articolo 16-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nella stessa inserito con l' articolo 13 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' sostituito dal seguente;
"La rivalsa dell'IMI nei riguardi delle imprese debitrici potra' essere esercitata solo dopo che siano decorsi otto anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, secondo un piano di graduale smobilizzo per una durata di tre anni".