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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/11/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 3.11.2025, letti gli atti della causa n. 605/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
7/A, rappresentata e difesa dall'avv. Bambina Stefania Masci del Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
via Vittorio Veneto n. 7/A, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Carinci del Foro di Chieti
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
interventore necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente: dichiarazione di separazione coniugale alle condizioni tra essi concordate, con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha chiesto che venga dichiarata la sua separazione dal coniuge sig. Parte_1 Controparte_1
, con il quale ha contratto matrimonio civile in Chieti in data 16.1.2023 (trascritto nel registro degli
[...] atti di matrimonio del medesimo comune come atto n. 2023/1/1, anno 2023), dichiarando che una insanabile incompatibilità caratteriale aveva determinato il venir meno della comunione materiale e spirituale tra loro.
ER Dopo aver dato atto della nascita della figlia (l'1.7.2020 a Chieti), ha chiesto l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso di sé, la disciplina del diritto di visita da parte del padre alle condizioni indicate nel suo ricorso, la previsione dell'obbligo, a carico del sig. , di versare CP_1
assegni di mantenimento mensili di importo pari ad € 600,00 in favore della figlia, la ripartizione delle spese necessarie per la figlia al 50% tra i genitori, l'attribuzione a sé dell'intero importo dell'assegno unico e la prestazione del consenso, da parte del sig. al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della CP_1
minore.
Il sig. si è costituito in giudizio, senza opporsi alle richieste di separazione, di Controparte_1
affidamento condiviso della figlia con collocamento della stessa presso la madre, di attribuzione alla sig.ra dell'intero importo dell'assegno unico, di ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie Pt_1
necessarie per la minore e di prestazione del consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, ma
ER contestando l'importo dei contributi richiesti per il mantenimento della figlia
Ha dichiarato che la causa della crisi matrimoniale è da rintracciare nel comportamento della sig.ra la Pt_1
quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale.
Ha chiesto, quindi, che il suo diritto di visita nei confronti della figlia venga disciplinato alle condizioni indicate nella sua comparsa, che l'importo dei contributi di mantenimento in favore della figlia venga determinato in € 300,00 mensili, che la casa coniugale venga assegnata alla sig.ra e che la stessa si Pt_1
obblighi alla corresponsione dei relativi canoni di locazione ed utenze.
Nel corso dell'istruttoria, i tentativi delle parti di addivenire ad una soluzione concordata della controversia si sono conclusi all'udienza del 22.10.2025, in cui le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo chiedendo al Tribunale di farlo proprio, con compensazione delle spese di lite;
il giudice istruttore, quindi,
ha trattenuto la causa in decisione collegiale.
Per L'accordo concluso dalle parti prevede testualmente che: “• la figlia minore, viene affida ad entrambi i
genitori - secondo come prevede l'affidamento congiunto - i quali ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il
mantenimento congiuntamente e vivrà con la madre, presso la casa coniugale in Chieti alla Via Vittorio Parte_1
Veneto n° 7/A;
• il sig. potrà avere con sé la figlia due pomeriggi durante la settimana, dalle ore 17,30 sino Controparte_1
alle ore 21,30, provvedendo quindi a riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
inoltre il padre potrà avere con sé la
figlia dalle ore 19,00 del venerdì sino alle ore 21,00 della domenica, e ciò a settimane alterne con la madre, sempre
compatibilmente con le condizioni di salute o impegni scolastici o sportivi della minore;
il sig. Controparte_1
avrà cura di comunicare alla sig.ra i giorni di visita della figlia nonché eventuali impedimenti che non gli Parte_1
consentissero di potersi trattenere con la stessa in conformità degli accordi di cui sopra;
Per
• relativamente al periodo delle festività natalizie la minore, si tratterrà con un genitore dal 23 al 30 dicembre e
dal 31 dicembre sino al 06 gennaio con l'altro genitore e ciò ad anni alterni;
durante il periodo delle vacanze pasquali la
minore si tratterrà dal giovedì santo sino alla domenica sera con un genitore e dalla domenica sera sino al mercoledì
successivo con l'altro genitore e ciò sempre alternativamente;
• durante le vacanze estive la minore trascorrerà tre settimane con il padre, durante i mesi di Controparte_1
giugno, luglio ed agosto da concordare con la madre, Parte_1
ER
• verserà quale contributo per il mantenimento della figlia alla sig.ra a far Controparte_1 Parte_1
data dalla comparizione dinanzi al Giudice del Tribunale di Chieti (22.10.25), la somma di Euro 400,00 mensili
(quattrocento/00), da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT di variazione del costo della vita, entro il giorno 20 di ogni
mese tramite bonifico, ed altresì l'assegno unico dell'INPS, attualmente di euro 200,00, che ad oggi viene percepito
direttamente dal si fa presente che le parti si sono accordate in merito all'assegno unico il quale dovrà essere CP_1
in futuro percepito direttamente dalla ma fino al giorno che non ci sarà questo passaggio il Parte_1 CP_1
verserà unitamente all'assegno di mantenimento anche l'assegno unico in unica soluzione mensile, cioè la somma di
Euro 600,00 (seicento/00), alla sull'IBAN di quest'ultima; Parte_1
• le spese sanitarie non mutuabili (escluse dal SSN) e straordinarie previamente concordate, nonché le spese scolastiche
e sportive, ricreative e culturali, sempre tutte previamente concordate tra i sigg. saranno sostenute CP_2
nella misura del 50% ciascuno da corrispondersi a chi le abbia preventivamente anticipate, per cui il rimborso pro-quota
delle suddette spese è in ogni caso subordinato alla richiesta scritta avanzata all'altro genitore (a mezzo sms, e-mail, fax,
pec. ecc.ra) entro il mese successivo dalle stesse e previa consegna all'altro genitore di idonea documentazione
comprovante la spesa;
inoltre in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale
richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre
per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come
consenso alla spesa;
• la si impegna a sue spese, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, di effettuare la voltura del Parte_1
contratto di locazione della casa coniugale, sita in Chieti alla Via Vittorio Veneto n°7/A, intestato a Controparte_1
a nome di e altresì la voltura di tutte le utenze (luce, gas ecc.), riguardante il suddetto immobile in
[...] Parte_1
Chieti alla Via Vittorio Veneto n°7/A intestate a a nome di a partire dal mese di Controparte_1 Parte_1 ottobre 2025 il canone di locazione sarà pagato dalla così come le bollette delle utenze di luce, gas ed acqua, Parte_1
ecc.ra, che ne frattempo, in attesa della voltura, sarà cura del comunicare ed inviare alla appena gli CP_1 Pt_1
perverranno.
• Il sig. provvederà entro 30 giorni dalla firma dell'accordo a trasferire la propria residenza in Controparte_1
Bucchianico (Ch), Corso Pierantoni n. 33; • i coniugi, e si impegneranno ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che Parte_1 Controparte_1
consentono di dialogare in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita della loro figlia in modo da
formarla seguendo un comune programma e progetto educativo, preventivamente concordato tra gli stessi genitori;
• i coniugi si impegneranno, reciprocamente, a comunicarsi ogni cambio di residenza ed il nuovo indirizzo e il recapito
telefonico, per esigenze in merito alla loro figlia nonché a prestare l'assenso, qualora fosse necessario per legge ad uno di
loro e sempre per l'interesse della figlia, per il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio”.
1. Osserva il collegio che le condizioni stabilite dalle parti sono integralmente condivisibili dato che:
• l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è pacifica tra le parti, ed emerge in maniera evidente dalle reciproche e contrapposte allegazioni in merito alle cause della stessa;
• la regolamentazione delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei
ER confronti della figlia minore è conforme all'interesse di quest'ultima;
• la disciplina dei rapporti economici tra le parti è compatibile con le loro condizioni economiche.
2 Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come esse stesse hanno richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei Parte_1
confronti del sig. , con ricorso presentato in data 28.5.2025, così decide: Controparte_1
• dichiara la separazione coniugale dei signori e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile a Chieti il 16.1.2023 e trascritto negli atti di matrimonio come atto n.
2023/1/1, anno 2023, alle condizioni stabilite nell'accordo tra esse concluso e testualmente riportato in motivazione;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 3.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 3.11.2025, letti gli atti della causa n. 605/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
7/A, rappresentata e difesa dall'avv. Bambina Stefania Masci del Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
via Vittorio Veneto n. 7/A, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Carinci del Foro di Chieti
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
interventore necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente: dichiarazione di separazione coniugale alle condizioni tra essi concordate, con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha chiesto che venga dichiarata la sua separazione dal coniuge sig. Parte_1 Controparte_1
, con il quale ha contratto matrimonio civile in Chieti in data 16.1.2023 (trascritto nel registro degli
[...] atti di matrimonio del medesimo comune come atto n. 2023/1/1, anno 2023), dichiarando che una insanabile incompatibilità caratteriale aveva determinato il venir meno della comunione materiale e spirituale tra loro.
ER Dopo aver dato atto della nascita della figlia (l'1.7.2020 a Chieti), ha chiesto l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso di sé, la disciplina del diritto di visita da parte del padre alle condizioni indicate nel suo ricorso, la previsione dell'obbligo, a carico del sig. , di versare CP_1
assegni di mantenimento mensili di importo pari ad € 600,00 in favore della figlia, la ripartizione delle spese necessarie per la figlia al 50% tra i genitori, l'attribuzione a sé dell'intero importo dell'assegno unico e la prestazione del consenso, da parte del sig. al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della CP_1
minore.
Il sig. si è costituito in giudizio, senza opporsi alle richieste di separazione, di Controparte_1
affidamento condiviso della figlia con collocamento della stessa presso la madre, di attribuzione alla sig.ra dell'intero importo dell'assegno unico, di ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie Pt_1
necessarie per la minore e di prestazione del consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, ma
ER contestando l'importo dei contributi richiesti per il mantenimento della figlia
Ha dichiarato che la causa della crisi matrimoniale è da rintracciare nel comportamento della sig.ra la Pt_1
quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale.
Ha chiesto, quindi, che il suo diritto di visita nei confronti della figlia venga disciplinato alle condizioni indicate nella sua comparsa, che l'importo dei contributi di mantenimento in favore della figlia venga determinato in € 300,00 mensili, che la casa coniugale venga assegnata alla sig.ra e che la stessa si Pt_1
obblighi alla corresponsione dei relativi canoni di locazione ed utenze.
Nel corso dell'istruttoria, i tentativi delle parti di addivenire ad una soluzione concordata della controversia si sono conclusi all'udienza del 22.10.2025, in cui le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo chiedendo al Tribunale di farlo proprio, con compensazione delle spese di lite;
il giudice istruttore, quindi,
ha trattenuto la causa in decisione collegiale.
Per L'accordo concluso dalle parti prevede testualmente che: “• la figlia minore, viene affida ad entrambi i
genitori - secondo come prevede l'affidamento congiunto - i quali ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il
mantenimento congiuntamente e vivrà con la madre, presso la casa coniugale in Chieti alla Via Vittorio Parte_1
Veneto n° 7/A;
• il sig. potrà avere con sé la figlia due pomeriggi durante la settimana, dalle ore 17,30 sino Controparte_1
alle ore 21,30, provvedendo quindi a riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
inoltre il padre potrà avere con sé la
figlia dalle ore 19,00 del venerdì sino alle ore 21,00 della domenica, e ciò a settimane alterne con la madre, sempre
compatibilmente con le condizioni di salute o impegni scolastici o sportivi della minore;
il sig. Controparte_1
avrà cura di comunicare alla sig.ra i giorni di visita della figlia nonché eventuali impedimenti che non gli Parte_1
consentissero di potersi trattenere con la stessa in conformità degli accordi di cui sopra;
Per
• relativamente al periodo delle festività natalizie la minore, si tratterrà con un genitore dal 23 al 30 dicembre e
dal 31 dicembre sino al 06 gennaio con l'altro genitore e ciò ad anni alterni;
durante il periodo delle vacanze pasquali la
minore si tratterrà dal giovedì santo sino alla domenica sera con un genitore e dalla domenica sera sino al mercoledì
successivo con l'altro genitore e ciò sempre alternativamente;
• durante le vacanze estive la minore trascorrerà tre settimane con il padre, durante i mesi di Controparte_1
giugno, luglio ed agosto da concordare con la madre, Parte_1
ER
• verserà quale contributo per il mantenimento della figlia alla sig.ra a far Controparte_1 Parte_1
data dalla comparizione dinanzi al Giudice del Tribunale di Chieti (22.10.25), la somma di Euro 400,00 mensili
(quattrocento/00), da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT di variazione del costo della vita, entro il giorno 20 di ogni
mese tramite bonifico, ed altresì l'assegno unico dell'INPS, attualmente di euro 200,00, che ad oggi viene percepito
direttamente dal si fa presente che le parti si sono accordate in merito all'assegno unico il quale dovrà essere CP_1
in futuro percepito direttamente dalla ma fino al giorno che non ci sarà questo passaggio il Parte_1 CP_1
verserà unitamente all'assegno di mantenimento anche l'assegno unico in unica soluzione mensile, cioè la somma di
Euro 600,00 (seicento/00), alla sull'IBAN di quest'ultima; Parte_1
• le spese sanitarie non mutuabili (escluse dal SSN) e straordinarie previamente concordate, nonché le spese scolastiche
e sportive, ricreative e culturali, sempre tutte previamente concordate tra i sigg. saranno sostenute CP_2
nella misura del 50% ciascuno da corrispondersi a chi le abbia preventivamente anticipate, per cui il rimborso pro-quota
delle suddette spese è in ogni caso subordinato alla richiesta scritta avanzata all'altro genitore (a mezzo sms, e-mail, fax,
pec. ecc.ra) entro il mese successivo dalle stesse e previa consegna all'altro genitore di idonea documentazione
comprovante la spesa;
inoltre in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale
richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre
per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come
consenso alla spesa;
• la si impegna a sue spese, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, di effettuare la voltura del Parte_1
contratto di locazione della casa coniugale, sita in Chieti alla Via Vittorio Veneto n°7/A, intestato a Controparte_1
a nome di e altresì la voltura di tutte le utenze (luce, gas ecc.), riguardante il suddetto immobile in
[...] Parte_1
Chieti alla Via Vittorio Veneto n°7/A intestate a a nome di a partire dal mese di Controparte_1 Parte_1 ottobre 2025 il canone di locazione sarà pagato dalla così come le bollette delle utenze di luce, gas ed acqua, Parte_1
ecc.ra, che ne frattempo, in attesa della voltura, sarà cura del comunicare ed inviare alla appena gli CP_1 Pt_1
perverranno.
• Il sig. provvederà entro 30 giorni dalla firma dell'accordo a trasferire la propria residenza in Controparte_1
Bucchianico (Ch), Corso Pierantoni n. 33; • i coniugi, e si impegneranno ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che Parte_1 Controparte_1
consentono di dialogare in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita della loro figlia in modo da
formarla seguendo un comune programma e progetto educativo, preventivamente concordato tra gli stessi genitori;
• i coniugi si impegneranno, reciprocamente, a comunicarsi ogni cambio di residenza ed il nuovo indirizzo e il recapito
telefonico, per esigenze in merito alla loro figlia nonché a prestare l'assenso, qualora fosse necessario per legge ad uno di
loro e sempre per l'interesse della figlia, per il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio”.
1. Osserva il collegio che le condizioni stabilite dalle parti sono integralmente condivisibili dato che:
• l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è pacifica tra le parti, ed emerge in maniera evidente dalle reciproche e contrapposte allegazioni in merito alle cause della stessa;
• la regolamentazione delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei
ER confronti della figlia minore è conforme all'interesse di quest'ultima;
• la disciplina dei rapporti economici tra le parti è compatibile con le loro condizioni economiche.
2 Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come esse stesse hanno richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei Parte_1
confronti del sig. , con ricorso presentato in data 28.5.2025, così decide: Controparte_1
• dichiara la separazione coniugale dei signori e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile a Chieti il 16.1.2023 e trascritto negli atti di matrimonio come atto n.
2023/1/1, anno 2023, alle condizioni stabilite nell'accordo tra esse concluso e testualmente riportato in motivazione;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 3.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco