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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 10454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10454 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15330/2025
Il Giudice IO AR, all'udienza del 20/10/2025, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , ( ) rappresentato/a Parte_1 C.F._1
e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti FERRARI MORANDI ESTER/
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA CP_1 P.IVA_1
PIA TERESA**/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “conclude come da ricorso”.
Per la parte resistente: “conclude come da memoria difensiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha Parte_1 adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver infruttuosamente presentato, in data
24.05.2023, domanda amministrativa al fine di ottenere l'accertamento dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L.
104/1992;
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando viceversa sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe – l'accertamento del requisito sanitario legittimante le prestazioni in oggetto.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_1 giudizio resistendo alla domanda.
Pag. 2 di 5 Il giudice, all'esito dell'udienza del 15.10.2025, fissata per la discussione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame appare infondato e va, pertanto, rigettato.
In via preliminare di rito va rigettata l'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata da nella propria memoria CP_1 difensiva, a fronte del deposito, da parte del ricorrente, in data
27.3.2025, di atto di dissenso e dell'iscrizione del fascicolo in data
28.4.2025, primo giorno non festivo successivo a quello festivo in cui scadeva il termine di cui all'art. 445 bis 6 comma cpc, ex. art. 155 cpc.
Nel merito il ricorso è infondato.
Come condivisibilmente rilevato da le contestazioni di CP_1 parte ricorrente si risolvono in critiche generiche, non incidenti sulla correttezza dell'iter logico e medico seguito dal ctu, non essendo dedotti e provati specifici vizi peritali tali da giustificare una rinnovazione dell'indagine peritale.
Per il riconoscimento dello status di handicap grave è, infatti, necessario che la minorazione di volta in volta ascritta al soggetto invalido sia idonea a ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e relazione dello stesso.
Nel caso di specie la Difesa si limita a evidenziare la sindrome depressiva ansiosa endogena sofferta dal proprio assistito senza dedurre e provare che la stessa, unitamente alle altre patologie
Pag. 3 di 5 sofferte dalla parte, abbia effettivamente ridotto l'autonomia personale della parte nei termini richiesti dalla legge.
La ctu, nel proprio elaborato, considera attentamente tutte le patologie sofferte dal ricorrente, comprese quella di natura neuro- psichica, e riconosce che il complesso minorativo riscontrato in capo a quest'ultimo è “causa indubbia di difficoltà di apprendimento e di relazione” comportante, a suo carico, un
“processo di svantaggio sociale o di emarginazione ma non di gravità tale da comportare il riconoscimento dell'handicap grave”.
Sul punto la parte non solleva specifiche contestazioni.
Anche le osservazioni mosse dal ctp appaiono generiche risolvendosi nella apodittica sussistenza della necessità di un intervento assistenziale permanente del ricorrente ( “sicuramente il quadro clinico così descritto già determinava la necessità di controlli clinici che, sicuramente, si sono intensificati..determinando, a parere dello scrivente, la necessità di un intervento assistenziale permanente”).
La ctu prende in considerazione tutte le patologie indicate dal consulente, compresa quella di natura oncologica, e conclude per una obiettività caratterizzata da modesta limitazione della deambulazione e dell'autonomia nel mantenimento della posizione eretta del ricorrente e per la sussistenza, a suo carico, di condizioni dette idonee per il riconoscimento dell'handicap lieve, ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. n. 104/1992, valutazione questa che, oltre a non essere stata espressamente contestata dal ctp, nemmeno viene richiamata ed esaminata nelle relative osservazioni.
Quanto esposto comporta il rigetto del ricorso ed è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanza ed eccezioni delle parti, anche di natura istruttoria.
Pag. 4 di 5 Spese di lite a carico di parte ricorrente, secondo il principio di soccombenza, a fronte della dichiarata insussistenza dei requisiti di cui all'art. 42, comma 11, d.l.269/2003.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Condanna a rimborsare a Parte_1 CP_1
le spese di lite liquidate in complessivi euro 700,00, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali per legge.
20/10/2025 Il Giudice
IO AR
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15330/2025
Il Giudice IO AR, all'udienza del 20/10/2025, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , ( ) rappresentato/a Parte_1 C.F._1
e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti FERRARI MORANDI ESTER/
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA CP_1 P.IVA_1
PIA TERESA**/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “conclude come da ricorso”.
Per la parte resistente: “conclude come da memoria difensiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha Parte_1 adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver infruttuosamente presentato, in data
24.05.2023, domanda amministrativa al fine di ottenere l'accertamento dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L.
104/1992;
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando viceversa sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe – l'accertamento del requisito sanitario legittimante le prestazioni in oggetto.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_1 giudizio resistendo alla domanda.
Pag. 2 di 5 Il giudice, all'esito dell'udienza del 15.10.2025, fissata per la discussione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame appare infondato e va, pertanto, rigettato.
In via preliminare di rito va rigettata l'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata da nella propria memoria CP_1 difensiva, a fronte del deposito, da parte del ricorrente, in data
27.3.2025, di atto di dissenso e dell'iscrizione del fascicolo in data
28.4.2025, primo giorno non festivo successivo a quello festivo in cui scadeva il termine di cui all'art. 445 bis 6 comma cpc, ex. art. 155 cpc.
Nel merito il ricorso è infondato.
Come condivisibilmente rilevato da le contestazioni di CP_1 parte ricorrente si risolvono in critiche generiche, non incidenti sulla correttezza dell'iter logico e medico seguito dal ctu, non essendo dedotti e provati specifici vizi peritali tali da giustificare una rinnovazione dell'indagine peritale.
Per il riconoscimento dello status di handicap grave è, infatti, necessario che la minorazione di volta in volta ascritta al soggetto invalido sia idonea a ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e relazione dello stesso.
Nel caso di specie la Difesa si limita a evidenziare la sindrome depressiva ansiosa endogena sofferta dal proprio assistito senza dedurre e provare che la stessa, unitamente alle altre patologie
Pag. 3 di 5 sofferte dalla parte, abbia effettivamente ridotto l'autonomia personale della parte nei termini richiesti dalla legge.
La ctu, nel proprio elaborato, considera attentamente tutte le patologie sofferte dal ricorrente, comprese quella di natura neuro- psichica, e riconosce che il complesso minorativo riscontrato in capo a quest'ultimo è “causa indubbia di difficoltà di apprendimento e di relazione” comportante, a suo carico, un
“processo di svantaggio sociale o di emarginazione ma non di gravità tale da comportare il riconoscimento dell'handicap grave”.
Sul punto la parte non solleva specifiche contestazioni.
Anche le osservazioni mosse dal ctp appaiono generiche risolvendosi nella apodittica sussistenza della necessità di un intervento assistenziale permanente del ricorrente ( “sicuramente il quadro clinico così descritto già determinava la necessità di controlli clinici che, sicuramente, si sono intensificati..determinando, a parere dello scrivente, la necessità di un intervento assistenziale permanente”).
La ctu prende in considerazione tutte le patologie indicate dal consulente, compresa quella di natura oncologica, e conclude per una obiettività caratterizzata da modesta limitazione della deambulazione e dell'autonomia nel mantenimento della posizione eretta del ricorrente e per la sussistenza, a suo carico, di condizioni dette idonee per il riconoscimento dell'handicap lieve, ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. n. 104/1992, valutazione questa che, oltre a non essere stata espressamente contestata dal ctp, nemmeno viene richiamata ed esaminata nelle relative osservazioni.
Quanto esposto comporta il rigetto del ricorso ed è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanza ed eccezioni delle parti, anche di natura istruttoria.
Pag. 4 di 5 Spese di lite a carico di parte ricorrente, secondo il principio di soccombenza, a fronte della dichiarata insussistenza dei requisiti di cui all'art. 42, comma 11, d.l.269/2003.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Condanna a rimborsare a Parte_1 CP_1
le spese di lite liquidate in complessivi euro 700,00, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali per legge.
20/10/2025 Il Giudice
IO AR
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