TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 638/2023 R.G.L. promossa
da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppina Li Cauli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo in Via Giuseppe Federico Pipitone n. 127, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Maria Adelaide Nieddu e Delia Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in
Palermo in via Laurana 59 presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, giusta procura in atti del Notar di Roma;
Per_1
- convenuto -
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27.02.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe n.q. conveniva in giudizio l' , per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore CP_1
della somma lorda pari ad €. 7.629,83 a titolo di ratei maturati e non riscossi della pensione cat. SO 28050280 di cui era titolare la madre per il periodo Parte_1
dal Novembre 2017 al Febbraio 2019 (data del decesso), oltre ratei 13^ mensilità maturati e non riscossi per gli anni 2017 e 2018. Deduceva, in particolare, che, a seguito di domanda presentata in data 21.01.2021,
l'ente previdenziale con comunicazione del 19.04.2021 liquidava solo la somma netta
“per quota parte” di €. 2.928,83.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare “che la ricorrente nella qualità ha diritto al pagamento delle rate maturate e non riscosse, della pensione categoria SO 28050280 di cui era titolare la sig.ra per il periodo Parte_1
che va da Novembre 2017 Febbraio 2019 (data della morte), oltre che dei ratei di 13^ mensilità maturati nel 2017 e 2018 e ciò per la complessiva somma lorda di €. 7.629,83
(11.433,47-3803.64), oltre interessi e rivalutazione monetaria o della maggiore o minore somma che si ritiene conforme a giustizia. Conseguentemente condannare
l' in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della ricorrente CP_1
della complessiva somma lorda di €. 7.629,83 ( 11.433,47-3803.64) a titolo di rate maturate e non riscosse, della pensione categoria SO 28050280 di cui era titolare la sig.ra per il periodo che va da Novembre 2017 Febbraio 2019 Parte_1
(data della morte) oltre che dei ratei di 13^ mensilità maturati nel 2017 e 2018 oltre interessi e rivalutazione monetaria o della maggiore o minore somma che si ritiene conforme a giustizia”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
In particolare, deduceva la correttezza del suo operato, stante che con “domanda n.
2121878800044 presentata il 22/01/2021, controparte chiedeva la corresponsione delle rate maturate e non riscosse sulla pensione categoria SO n. 28050280 della quale era titolare la defunta madre, , per sé e quale delegata alla Parte_2
riscossione delle somme richieste di otto ulteriori eredi (doc.ti 3 e 4). Nella stessa istanza, infatti, dichiarava di avere diritto ad una quota stante Parte_1
l'esistenza di altri eredi, precisamente quattro fratelli, , , CP_2 Per_2
e e quattro nipoti (figli del fratello defunto ) Pt_3 CP_3 Parte_4
, , e . Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Con provvedimento del 19/01/2021 l' accogliendo la suddetta domanda, CP_1
provvedeva a liquidare le somme richieste a ciascuno degli eredi nella misura di legge, accreditando il complessivo importo netto di € 2.928,83 sul libretto di risparmio della ricorrente, IBAN [...], in quanto delegata all'incasso”.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
03.12.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
I ratei maturati e non riscossi sono le competenze di pensione maturate e non percepite a titolo di pensione dal dante causa all'atto del decesso, da considerarsi in diritto dei familiari, ai sensi dell'art. 90 co. 4° del R.D. n. 1422/1924 “le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, in mancanza di esso al tutore dei figli minori;
in mancanza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari”, così prevedendo che le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte entrano, quindi, nell'asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo la disciplina comune di diritto civile.
Orbene, nel caso di specie, risulta documentalmente provato da parte resistente che, in seno alla domanda inoltrata in data 21.01.2021, la ricorrente dichiarava “di aver diritto ad una quota di eredità in quanto esistono altri eredi” (pag. 3 domanda all.to fascicolo parte resistente).
Correttamente, dunque, ha operato l'istituto convenuto, provvedendo alla liquidazione della somma alla stessa spettante “per quota parte” e provvedendo alla comunicazione delle liquidazioni in favore dei restanti eredi (all.ti comunicazioni liquidazioni fascicolo parte resistente).
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Le spese - rilevato che parte ricorrente NON ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art
152 disp. Att. C.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese, in quanto quella resa riguarda il diverso aspetto dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato e per la quale il limite di reddito è più elevato - seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell' che liquida in complessivi €. 1.800,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese CP_1
generali come per legge.
Così deciso, il 03.03.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 638/2023 R.G.L. promossa
da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppina Li Cauli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo in Via Giuseppe Federico Pipitone n. 127, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Maria Adelaide Nieddu e Delia Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in
Palermo in via Laurana 59 presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, giusta procura in atti del Notar di Roma;
Per_1
- convenuto -
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27.02.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe n.q. conveniva in giudizio l' , per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore CP_1
della somma lorda pari ad €. 7.629,83 a titolo di ratei maturati e non riscossi della pensione cat. SO 28050280 di cui era titolare la madre per il periodo Parte_1
dal Novembre 2017 al Febbraio 2019 (data del decesso), oltre ratei 13^ mensilità maturati e non riscossi per gli anni 2017 e 2018. Deduceva, in particolare, che, a seguito di domanda presentata in data 21.01.2021,
l'ente previdenziale con comunicazione del 19.04.2021 liquidava solo la somma netta
“per quota parte” di €. 2.928,83.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare “che la ricorrente nella qualità ha diritto al pagamento delle rate maturate e non riscosse, della pensione categoria SO 28050280 di cui era titolare la sig.ra per il periodo Parte_1
che va da Novembre 2017 Febbraio 2019 (data della morte), oltre che dei ratei di 13^ mensilità maturati nel 2017 e 2018 e ciò per la complessiva somma lorda di €. 7.629,83
(11.433,47-3803.64), oltre interessi e rivalutazione monetaria o della maggiore o minore somma che si ritiene conforme a giustizia. Conseguentemente condannare
l' in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della ricorrente CP_1
della complessiva somma lorda di €. 7.629,83 ( 11.433,47-3803.64) a titolo di rate maturate e non riscosse, della pensione categoria SO 28050280 di cui era titolare la sig.ra per il periodo che va da Novembre 2017 Febbraio 2019 Parte_1
(data della morte) oltre che dei ratei di 13^ mensilità maturati nel 2017 e 2018 oltre interessi e rivalutazione monetaria o della maggiore o minore somma che si ritiene conforme a giustizia”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
In particolare, deduceva la correttezza del suo operato, stante che con “domanda n.
2121878800044 presentata il 22/01/2021, controparte chiedeva la corresponsione delle rate maturate e non riscosse sulla pensione categoria SO n. 28050280 della quale era titolare la defunta madre, , per sé e quale delegata alla Parte_2
riscossione delle somme richieste di otto ulteriori eredi (doc.ti 3 e 4). Nella stessa istanza, infatti, dichiarava di avere diritto ad una quota stante Parte_1
l'esistenza di altri eredi, precisamente quattro fratelli, , , CP_2 Per_2
e e quattro nipoti (figli del fratello defunto ) Pt_3 CP_3 Parte_4
, , e . Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Con provvedimento del 19/01/2021 l' accogliendo la suddetta domanda, CP_1
provvedeva a liquidare le somme richieste a ciascuno degli eredi nella misura di legge, accreditando il complessivo importo netto di € 2.928,83 sul libretto di risparmio della ricorrente, IBAN [...], in quanto delegata all'incasso”.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
03.12.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
I ratei maturati e non riscossi sono le competenze di pensione maturate e non percepite a titolo di pensione dal dante causa all'atto del decesso, da considerarsi in diritto dei familiari, ai sensi dell'art. 90 co. 4° del R.D. n. 1422/1924 “le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, in mancanza di esso al tutore dei figli minori;
in mancanza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari”, così prevedendo che le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte entrano, quindi, nell'asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo la disciplina comune di diritto civile.
Orbene, nel caso di specie, risulta documentalmente provato da parte resistente che, in seno alla domanda inoltrata in data 21.01.2021, la ricorrente dichiarava “di aver diritto ad una quota di eredità in quanto esistono altri eredi” (pag. 3 domanda all.to fascicolo parte resistente).
Correttamente, dunque, ha operato l'istituto convenuto, provvedendo alla liquidazione della somma alla stessa spettante “per quota parte” e provvedendo alla comunicazione delle liquidazioni in favore dei restanti eredi (all.ti comunicazioni liquidazioni fascicolo parte resistente).
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Le spese - rilevato che parte ricorrente NON ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art
152 disp. Att. C.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese, in quanto quella resa riguarda il diverso aspetto dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato e per la quale il limite di reddito è più elevato - seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell' che liquida in complessivi €. 1.800,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese CP_1
generali come per legge.
Così deciso, il 03.03.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo