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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 286/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente e Relatore
CAVA SE, Giudice
COZZOLINO SE CO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4290/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024 000082615 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021-0002465 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021-0004317 IMU 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022-0024187 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata.
Gli avvisi sottesi risultano ritualmente notificati come da documentazione prodotta, uno a mani proprie della destinataria e due con presunzione di ricezione ex art.1335 cc. Con la precisazione che anche solo la notifica dell'avviso avvenuta a mani proprie (in data 16.3.2021) legittima la misura disposta.
Ne consegue che l'unico vizio lamentato che può in questa sede essere esaminato è quello, proprio dell'atto oggi opposto, della carenza di motivazione;
tale vizio però non sussiste atteso che gli elementi contenuti nell'atto, con il richiamo espresso agli avvisi sottesi, consentivano all'interessato di aver contezza dei dati indispensabili per approntare, come d'altronde ha fatto, la propria difesa.
Da ciò il rigetto dell'opposizione.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore degli enti convenuti delle spese di lite, liquidate in
€600,00 oltre accessori per ciascuno di essi
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente e Relatore
CAVA SE, Giudice
COZZOLINO SE CO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4290/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024 000082615 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021-0002465 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021-0004317 IMU 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022-0024187 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata.
Gli avvisi sottesi risultano ritualmente notificati come da documentazione prodotta, uno a mani proprie della destinataria e due con presunzione di ricezione ex art.1335 cc. Con la precisazione che anche solo la notifica dell'avviso avvenuta a mani proprie (in data 16.3.2021) legittima la misura disposta.
Ne consegue che l'unico vizio lamentato che può in questa sede essere esaminato è quello, proprio dell'atto oggi opposto, della carenza di motivazione;
tale vizio però non sussiste atteso che gli elementi contenuti nell'atto, con il richiamo espresso agli avvisi sottesi, consentivano all'interessato di aver contezza dei dati indispensabili per approntare, come d'altronde ha fatto, la propria difesa.
Da ciò il rigetto dell'opposizione.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore degli enti convenuti delle spese di lite, liquidate in
€600,00 oltre accessori per ciascuno di essi