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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9159 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro nella persona della dott.ssa AM RZ ha pronunciato in data 10.12.2025, all'esito della scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25689/2024 R.G. LAVORO e PREVIDENZA
TRA
nato il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Carotenuto. ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Laura Lembo
RESISTENTE oggetto: malattia professionale. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere lavorato e di lavorare in favore ed alle dipendenze della dal 09/05/2016, come Controparte_2 operaio edile nel settore costruzioni e lavori stradali;
di avere sempre svolto mansioni che lo hanno esposto al rischio lavorativo relativo alla patologia denunciata “Ernia del disco con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori;
di avere presentato con numero protocollo n. 519118707 del
01/02/2024, domanda amministrativa all al fine di vedersi riconoscere l'indennizzo del danno CP_1 biologico;
che l in seguito all'espletamento di visita medico legale, con provvedimento del CP_1
08/05/2024, gli ha comunicato l'insufficienza della documentazione acquisita;
di avere proposto formale opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/65, chiedendo il riconoscimento dell'origine professionale della patologia denunciata, senza alcun esito. Egli ha rappresentato di avere un'inabilità
1 permanente complessiva pari o superiore l 6% e ha quindi chiesto di “accertare e dichiarare che il sig. è affetto da patologia di origine professionale;
accertare e dichiarare che il signor Parte_1
, a causa della tecnopatia re e dichiarare che il signo , a causa della tecnopatia Parte_1 Parte_1 contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura pari o superiori allo 06% a contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura pari o superiori allo 06% a decorrere dal 01/02/2024 (data di denuncia
M.P.), o dalla data ritenuta di decorrere dal 01/02/2024 (data di denuncia M.P.), o dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le Giudicante, e per l'effetto, condannare al pagamento dell'indennizzo CP_1 del danno biologico legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo del danno biologico dovuto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare in persona del CP_1 legale rappresentante al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
L' ha eccepito la mancanza dei requisiti di legge, in particolare il requisito dell'occasione CP_1 di lavoro e, in ogni caso, la mancanza di prova in relazione alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
ha contestato in modo ampio e completo tutti i presupposti soggettivi e oggettivi posti alla base del ricorso e ha concluso chiedendo di “rigettare l'avversa domanda in quanto destituita di fondamento nel merito, condannando l'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari per i motivi specificati”.
Dopo l'espletamento di una consulenza medico-legale, acquisite note di trattazione scritta in cui l ha preso posizione in ordine alla CTU, la causa, in data odierna, è stata decisa con CP_1 sentenza di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
La domanda deve essere accolta per quanto di ragione.
Quanto alla normativa applicabile, deve osservarsi che la presente fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in CP_1 luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni
2 dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione del . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro CP_1 trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità degli infortuni e delle malattie professionali, è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previdente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte «l'attitudine al lavoro.
Orbene, quanto alla concreta fattispecie che occupa, in cui l non ha contestato le CP_1 mansioni svolte dal ricorrente (cfr. pag. 2 della memoria) la controversia si è incentrata sull'accertamento del nesso causale tra le stesse e la patologia da cui il ricorrente ha dedotto di essere affetto dal momento che l'insufficienza della documentazione presentata in via amministrativa ha reso impossibile la formulazione di un giudizio diagnostico (cfr. provvedimento di rigetto in prod: la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico legale”). Di fronte di tale motivo di rigetto, il ricorrente né in via amministrativa in sede di opposizione, né in sede giudiziale, ha allegato la sufficienza di quanto documentato all CP_1
Si è proceduto quindi alla nomina di un CTU, onde accertare in questa sede quello che l CP_1 non è stato posto in condizioni di valutare compiutamente in sede amministrativa.
3 Il dott. ha accertato che “Il Signor è affetto da: Protrusione discale Persona_1 Parte_1 posteromediana e paramediana bilaterale del disco intersomatico L4- L5 che impronta il sacco durale. Ernia discale postero mediana e paramediana sinistra del disco intersomatico L5-S1 che impronta il sacco durale.
Trattasi di malattia professionale, i cui postumi realizzano un'inabilità permanente del 7(sette)%. La data dell'insorgenza della patologia si può far risalire al 1° febbraio 2024 epoca della denunzia”.
Le doglianze formulate dall avverso l'elaborato peritale, attraverso quanto dedotto dal CP_1
, costituiscono un dissenso diagnostico del tutto Controparte_3 inidoneo ad infirmare le conclusioni dell'ausiliario. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.).
In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n.
4254 del 20/02/2009).
La consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta nonché coerente nelle conclusioni per cui la valutazione finale del c.t.u. può senz'altro, essere condivisa e fatta propria dal giudicante, perché precisa ed immune da vizi logici.
Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione ed al ricorrente spetta l'indennizzo in capitale ex art. 13 d.lgs. 38/2000, nella suddetta misura del 7% a decorrere dal 01/02/2024, oltre accessori di legge.
4 Le spese, in considerazione del complessivo comportamento anche extraprocessuale del ricorrente, si compensano per la metà e per la restante parte seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u. si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente ha subito, per effetto della malattia professionale contratta, una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura del 7% a decorrere dal
01/02/2024, e per l'effetto condanna l alla corresponsione in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale, ex art. 13 d.lgs. 38/2000, oltre interessi legali;
liquida le spese in 1.508,00 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna l al pagamento della restante metà delle spese di lite, oltre iva, cpa come per legge, con CP_1 attribuzione al procuratore anticipatario;
liquida le spese di c.t.u. con separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, 10.12.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa AM RZ
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro nella persona della dott.ssa AM RZ ha pronunciato in data 10.12.2025, all'esito della scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25689/2024 R.G. LAVORO e PREVIDENZA
TRA
nato il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Carotenuto. ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Laura Lembo
RESISTENTE oggetto: malattia professionale. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere lavorato e di lavorare in favore ed alle dipendenze della dal 09/05/2016, come Controparte_2 operaio edile nel settore costruzioni e lavori stradali;
di avere sempre svolto mansioni che lo hanno esposto al rischio lavorativo relativo alla patologia denunciata “Ernia del disco con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori;
di avere presentato con numero protocollo n. 519118707 del
01/02/2024, domanda amministrativa all al fine di vedersi riconoscere l'indennizzo del danno CP_1 biologico;
che l in seguito all'espletamento di visita medico legale, con provvedimento del CP_1
08/05/2024, gli ha comunicato l'insufficienza della documentazione acquisita;
di avere proposto formale opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/65, chiedendo il riconoscimento dell'origine professionale della patologia denunciata, senza alcun esito. Egli ha rappresentato di avere un'inabilità
1 permanente complessiva pari o superiore l 6% e ha quindi chiesto di “accertare e dichiarare che il sig. è affetto da patologia di origine professionale;
accertare e dichiarare che il signor Parte_1
, a causa della tecnopatia re e dichiarare che il signo , a causa della tecnopatia Parte_1 Parte_1 contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura pari o superiori allo 06% a contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura pari o superiori allo 06% a decorrere dal 01/02/2024 (data di denuncia
M.P.), o dalla data ritenuta di decorrere dal 01/02/2024 (data di denuncia M.P.), o dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le Giudicante, e per l'effetto, condannare al pagamento dell'indennizzo CP_1 del danno biologico legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo del danno biologico dovuto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare in persona del CP_1 legale rappresentante al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
L' ha eccepito la mancanza dei requisiti di legge, in particolare il requisito dell'occasione CP_1 di lavoro e, in ogni caso, la mancanza di prova in relazione alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
ha contestato in modo ampio e completo tutti i presupposti soggettivi e oggettivi posti alla base del ricorso e ha concluso chiedendo di “rigettare l'avversa domanda in quanto destituita di fondamento nel merito, condannando l'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari per i motivi specificati”.
Dopo l'espletamento di una consulenza medico-legale, acquisite note di trattazione scritta in cui l ha preso posizione in ordine alla CTU, la causa, in data odierna, è stata decisa con CP_1 sentenza di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
La domanda deve essere accolta per quanto di ragione.
Quanto alla normativa applicabile, deve osservarsi che la presente fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in CP_1 luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni
2 dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione del . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro CP_1 trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità degli infortuni e delle malattie professionali, è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previdente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte «l'attitudine al lavoro.
Orbene, quanto alla concreta fattispecie che occupa, in cui l non ha contestato le CP_1 mansioni svolte dal ricorrente (cfr. pag. 2 della memoria) la controversia si è incentrata sull'accertamento del nesso causale tra le stesse e la patologia da cui il ricorrente ha dedotto di essere affetto dal momento che l'insufficienza della documentazione presentata in via amministrativa ha reso impossibile la formulazione di un giudizio diagnostico (cfr. provvedimento di rigetto in prod: la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico legale”). Di fronte di tale motivo di rigetto, il ricorrente né in via amministrativa in sede di opposizione, né in sede giudiziale, ha allegato la sufficienza di quanto documentato all CP_1
Si è proceduto quindi alla nomina di un CTU, onde accertare in questa sede quello che l CP_1 non è stato posto in condizioni di valutare compiutamente in sede amministrativa.
3 Il dott. ha accertato che “Il Signor è affetto da: Protrusione discale Persona_1 Parte_1 posteromediana e paramediana bilaterale del disco intersomatico L4- L5 che impronta il sacco durale. Ernia discale postero mediana e paramediana sinistra del disco intersomatico L5-S1 che impronta il sacco durale.
Trattasi di malattia professionale, i cui postumi realizzano un'inabilità permanente del 7(sette)%. La data dell'insorgenza della patologia si può far risalire al 1° febbraio 2024 epoca della denunzia”.
Le doglianze formulate dall avverso l'elaborato peritale, attraverso quanto dedotto dal CP_1
, costituiscono un dissenso diagnostico del tutto Controparte_3 inidoneo ad infirmare le conclusioni dell'ausiliario. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.).
In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n.
4254 del 20/02/2009).
La consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta nonché coerente nelle conclusioni per cui la valutazione finale del c.t.u. può senz'altro, essere condivisa e fatta propria dal giudicante, perché precisa ed immune da vizi logici.
Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione ed al ricorrente spetta l'indennizzo in capitale ex art. 13 d.lgs. 38/2000, nella suddetta misura del 7% a decorrere dal 01/02/2024, oltre accessori di legge.
4 Le spese, in considerazione del complessivo comportamento anche extraprocessuale del ricorrente, si compensano per la metà e per la restante parte seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u. si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente ha subito, per effetto della malattia professionale contratta, una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura del 7% a decorrere dal
01/02/2024, e per l'effetto condanna l alla corresponsione in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale, ex art. 13 d.lgs. 38/2000, oltre interessi legali;
liquida le spese in 1.508,00 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna l al pagamento della restante metà delle spese di lite, oltre iva, cpa come per legge, con CP_1 attribuzione al procuratore anticipatario;
liquida le spese di c.t.u. con separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, 10.12.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa AM RZ
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