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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/12/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. IO D'NI Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 53/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nata a [...], il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 residente ad Ustica (PA), c.da rappresentata e difesa, Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Parte_2
( - presso il cui studio, sito a C.F._2 Email_1
Palermo, via Marchese di Villabianca n. 70, è elettivamente domiciliata, e dall'Avv.
AR SA AN ( C.F._3 appellante contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Bellomo ( – C.F._4 alermo.it), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Email_2 CP_2
Comunale, sita a Palermo, Piazza Marina n. 39 appellato
e
1 (C.F./P.IVA ) in Controparte_3 P.IVA_2
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo ( - C.F._5
presso il cui studio, sito a Palermo, via M. Email_3
D'Azeglio n. 5, è elettivamente domiciliata appellata
***
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia all'On.Le Corte di Appello
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Ammettere per la forma il presente appello, dichiarandone l'ammissibilità ex art. 342 cpc e, facendovi diritto, nel merito, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza come sopra appellata, portante il n. 2460/2022, emessa tra le parti nei 06/06/2022 dal
Tribunale Civile di Palermo, nella persona del giudice dott. Elisabetta Lanfranca, nella causa iscritta al n. 950 Ruolo generale degli Affari Civili dell'anno 2019, depositata in data 07/06/2022 e non notificata;
Riformare la sentenza, in punto di an debeatur, riconoscendo l'esclusiva responsabilità dei convenuti.
Riformare la sentenza riconoscendo come sottostimate le lesioni dell'attrice.
In via istruttoria, disporre ctu medica al fine di rideterminare la quantificazione del danno biologico subito in occasione dell'occorso, che di seguito si trascrivono:
1)Frattura scomposta pluriframmentaria;
2) Applicazione di placca e viti da 3,5 mm;
3)
Valutazione dell'esito cicatriziale cm 25.
Con vittoria di spese, onorari e competenze da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Emettere ogni altra statuizione relativa e consequenziale.
Salvo ogni altro diritto.
Conclusioni per l'appellato – : Controparte_2
Piaccia all'On. Corte di Appello adita:
- Rigettare l'appello avversario, confermando la sentenza appellata (Trib. Civ.
Palermo, n. 2460/2022), e comunque rigettare la pretesa risarcitoria avversaria;
2 - In subordine, nella denegata ipotesi di condanna del appellato al CP_4
risarcimento dei danni in favore dell'appellante, ridurne l'ammontare in applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c.; e condannare contestualmente la CP_3
a tenere indenne il da tutti gli esborsi che questo fosse
[...] Controparte_2
tenuto a sopportare per la causale.
Spese reclamate.
Conclusioni per l'appellata – CP_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
In via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
In via gradata
- rigettare, integralmente, le domande proposte con il contestato atto di appello, siccome del tutto inammissibili, illegittime, erronee ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando in toto la sentenza appellata.
Nella denegata e non temuta ipotesi di riforma della sentenza impugnata favorevole all'appellante, e di rituale riproposizione della domanda di garanzia svolta dal
[...]
nei confronti della deducente Società, così statuire: CP_2
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società CP_3
per i motivi esposti in narrativa, e adottare gli opportuni provvedimenti;
[...]
- rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CP_2
, perché infondata, in fatto e in diritto;
[...]
- in ogni caso emettere statuizione di condanna del solo ed Controparte_2
esclusione di qualsivoglia responsabilità e condanna a carico della RAP;
Contr
- nell'ipotesi di condanna della accertare la quota di responsabilità riferibile ad ognuno dei soggetti coinvolti e contenere la condanna di ciascuno nei limiti della rispettiva quota.
In via istruttoria
3 - rigettare l'avversa istanza di atteso che il nominato CTU ha CP_5
correttamente espletato l'incarico conferitogli rispondendo alle note critiche del
CTP attoreo.
Con vittoria di spese e di compensi.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 2460 del 6 giugno 2022, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica ha parzialmente accolto la domanda che Parte_1 aveva avanzato nei confronti del al fine di ottenerne la condanna al Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che la stessa aveva riportato in conseguenza del sinistro occorsole in data 4 maggio 2017, intorno alle ore 18.30, a
Palermo.
Secondo la prospettazione della mentre ella si trovava a percorrere il Pt_1 marciapiedi della via Marchese di Roccaforte, poco prima di giungere all'incrocio con la via Bonanno, era rovinata al suolo a causa della presenza di un dislivello di circa 20 cm, non segnalato e non visibile perché della stessa finitura e colore del predetto.
Accompagnata al Pronto Soccorso del di Palermo, Controparte_6
le era stata diagnosticata una frattura scomposta pluriframmentaria spiroidale ed ingranata dell'epifisi prossimale dell'omero dx e, successivamente all'apposizione di una fasciatura alla spalla e al torace, era stata sottoposta a intervento chirurgico in data
10.5.2017, presso l'istituto sito a Bagheria, con “riduzione e sintesi con Controparte_7 placca PHILOS e viti da 3,5 mm”.
Il Tribunale aveva, così, condannato il al pagamento in favore Controparte_2
della della somma di € 7.000,37, di cui € 30,00 per spese mediche documentate, Pt_1 oltre interessi, e alla rifusione delle spese di C.T.U. già liquidate e di quelle di lite. In ultimo, l'organo giudicante, aveva rigettato la domanda di manleva avanzata dal nei confronti della società e, per l'effetto, lo aveva Controparte_2 CP_3 condannato a rifondere alla stessa le spese di lite.
2. Il Tribunale adito a sostegno della propria decisione ha rilevato che:
- in base agli esiti istruttori, poteva ritenersi acclarata la dinamica dei fatti prospettati dall'attrice poiché, come confermato dal teste , marito Testimone_1
4 della danneggiata, il quale si trovava a percorrere la medesima via alle spalle della la OG era rovinata al suolo proprio nel momento in cui stava attraversando Pt_1
il punto sul quale vi era il dislivello sul marciapiedi adibito ad alloggio dei cassonetti della spazzatura (in quel momento non ivi allocati);
- doveva ritenersi provata la riconducibilità del sinistro al dislivello esistente sul marciapiedi di proprietà del il quale non aveva negato né la titolarità sullo CP_2
stesso né la presenza della riferita insidia non segnalata e non visibile, in quanto per colore e finitura del medesimo aspetto del marciapiedi;
- la prova del nesso eziologico era stata integrata dalle dichiarazioni del teste, il quale aveva evidenziato la contestualità temporale tra la caduta della OG e il passaggio della stessa nel punto su cui insisteva il dislivello, del quale neanche lui, in un primo momento, si era accorto;
- non era stata fornita dal nella qualità di custode del bene, alcuna prova CP_2 circa la sussistenza del caso fortuito, quale unica circostanza idonea ad escludere la responsabilità su di esso gravante ex art. 2051 c.c.;
- era, tuttavia, configurabile, nella specie un concorso causale colposo della danneggiata quantificabile nella misura del 50%, ai sensi del primo comma dell'articolo
1227 c.c., tenuto conto delle concrete modalità di accadimento dell'incidente, avuto riguardo in particolare alla conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice e all'orario diurno, circostanze che avrebbero dovuto indurre quest'ultima a prestare maggiore attenzione al fine di evitare il dislivello e ad utilizzare un percorso alternativo, in considerazione dell'ampiezza del marciapiedi e del discreto stato manutentivo della pavimentazione circostante;
- il , pur avendo affidato alla il servizio di sorveglianza Controparte_2 CP_3
e monitoraggio della rete stradale, doveva essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni causati dai beni in propria custodia, non avendo dato luogo ad un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sui predetti beni, sui quali era pertanto tenuto ad operare l'opportuna vigilanza e i necessari controlli;
- in forza del contratto di servizio concluso il 6.8.2014 tra e la CP_3 CP_2 prima aveva effettivamente assunto in via esclusiva il servizio di tutela e manutenzione della rete stradale, obbligandosi a tenere indenne il da ogni danno arrecato a CP_2
terzi quale conseguenza delle attività relative ai servizi compresi in convenzione, 5 dovendosi ritenere responsabile ex art. 2051 c.c. del risarcimento dei danni che fossero diretta conseguenza di inadempimenti contrattuali relativi ai servizi svolti, ma che tale assunzione di responsabilità operava limitatamente al servizio espletato dalla CP_3
con riferimento ad un elenco di strade e marciapiedi che il era tenuto a CP_2
consegnare all'atto della stipula del contratto e ad aggiornare annualmente;
- in mancanza della dimostrazione da parte del di aver fornito l'elenco CP_2
delle strade e dei marciapiedi oggetto del servizio di monitoraggio, né del fatto che l'intervento de quo fosse mai stato posto in programmazione, così da onerare la RAP al ripristino della sede stradale, non poteva dirsi provato l'assunto inadempimento della stessa, determinandosi così l'esclusione della responsabilità della terza chiamata.
3. Avverso tale decisione ha interposto appello , con atto di Parte_1
citazione notificato il 5 gennaio 2023 al e alla società R.A.P. Controparte_2
4. Con comparsa depositata in data 15.03.2023, si è costituito in giudizio il
[...]
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in subordine, in applicazione CP_2
dell'art. 1227 c.c., la riduzione dell'ammontare del risarcimento dovuto, nonché, in ogni caso, la condanna della tenerlo indenne da tutti gli esborsi. CP_3
5. Costituitasi con comparsa depositata in data 28.3.2023, la società ha CP_3
chiesto, preliminarmente, che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nel merito, il rigetto dell'impugnazione, nonché, in subordine,
l'accoglimento delle conclusioni meglio precisate in comparsa.
6. Rimesso all'udienza del 5 novembre 2025, dopo taluni rinvii dovuti a ragioni d'ufficio, il procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stato assunto in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, giusta ordinanza del 6 novembre 2025, con assegnazione, ex art. 190 c.p.c., del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per eventuali memorie di replica, venuti a scadenza il 22 dicembre 2025.
***
7. Con il primo motivo di gravame l'appellante si è doluta dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la stessa, con il 6 proprio comportamento, abbia concorso alla causazione dell'evento dannoso nella misura pari al 50%.
Secondo quanto sostenuto dall'appellante, le argomentazioni svolte dal primo giudice si sono dimostrate contraddittorie laddove, dapprima, è stata affermata l'esistenza di un pericolo occulto, addebitando così in capo al la Controparte_2 responsabilità del sinistro e, poco dopo, si è ritenuto sussistente un concorso di colpa della vittima, in ragione del fatto che il sinistro si fosse verificato in una zona da questa conosciuta e in buone condizioni di visibilità.
La dal canto suo, ha invece evidenziato che la conoscenza dei luoghi non Pt_1
potesse essere dedotta né dal fatto che la stessa frequentava un negozio presente nelle vicinanze, né dalla circostanza che ella abitava a breve distanza, in quanto la via Streva disterebbe invece quasi un chilometro dal luogo del sinistro.
8. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha poi criticato la sentenza impugnata nella parte concernente la quantificazione del danno subito.
In particolare, secondo la il Giudice di prime cure, avendo aderito Pt_1
acriticamente agli esiti della CTU svolta, avrebbe di fatto sottostimato il danno subito, non avendo tenuto in debita considerazione il tipo di frattura occorsa e l'intervento chirurgico con applicazione di placche e viti dalla stessa subito.
Il Tribunale, a fronte della perizia tecnica di parte, che ha riconosciuto un danno biologico della misura del 13%, avrebbe dovuto, nella sua veste di peritus peritorum e sulla base degli elementi emersi, discostarsi dall'esiguo riconoscimento stimato dal CTU
(danno biologico del 7%), conferendo il giusto peso alle circostanze di causa.
Per tali ragioni parte appellante ha chiesto, in via istruttoria, che venga disposta
CTU medica al fine di rideterminare la quantificazione del danno biologico subito, affinché vengano tenute in debito conto, in modo particolare, i seguenti elementi: la frattura scomposta pluriframmentaria;
l'applicazione di placca e viti da 3,5 mm;
l'esito cicatriziale di 25 cm.
9. Infine, con il terzo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui non ha riconosciuto il danno morale, patito
7 dalla quale voce separata e autonomamente determinabile di nocumento Pt_1
risarcibile.
Parte appellante avrebbe subito un notevole pregiudizio morale a causa dell'ospedalizzazione, nonché una grave sofferenza, accompagnata da un forte stato di paura, determinata dall'essersi sottoposizione ad un intervento chirurgico con applicazione di placca e viti, elementi che, secondo la stessa, non sono stati tenuti in considerazione dal CTU.
***
10. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito spiegate.
Con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla società R.A.P. in punto di ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la stessa deve ritenersi superata atteso che l'appellata non vi ha espressamente insistito alla prima udienza per mezzo delle note scritte depositate.
11. Tanto premesso, ai fini del decidere occorre muovere dall'analisi della ricostruzione prospettata dall'appellante con riguardo alla dinamica del fatto dannoso, dalla stessa ricondotto alla presenza di un dislivello di circa 20 cm esistente sul marciapiedi di via Marchese di Roccaforte, deputato all'alloggio dei cassonetti in quel momento non presenti, e di cui la stessa non si sarebbe avveduta, poiché del medesimo colore e della medesima finitura del marciapiedi, a causa del quale sarebbe rovinata a terra, procurandosi delle lesioni.
Orbene, il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistere la responsabilità del nella causazione del sinistro, nonché la corresponsabilità della Controparte_2
nella stessa nella misura del 50%. Pt_1
Invero, come puntualmente evidenziato dal Tribunale, il teste Tes_1
, marito dell'appellante, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, ha
[...]
riferito che allorquando si trovavano a percorrere la via Marchese di Roccaforte, lo stesso, posto al seguito della OG, l'aveva vista cadere nel punto in cui insisteva il dislivello (“Mentre mia OG camminava è caduta a terra e la sua mano è finita sotto il copertone di una macchina che era parcheggiata lungo il marciapiedi. Mia OG è caduta nel punto in cui vi era un dislivello del marciapiedi creato per inserirvi i cassonetti della spazzatura,
8 che però non c'erano più. Poiché il colore del marciapiedi rispetto alla delimitazione del dislivello era omogeneo, mia OG non si avvide del detto dislivello ed è caduta a terra in quanto ha perso
l'equilibrio” cfr. verbale del 6.10.2020).
Il teste ha poi riferito di aver prestato immediato soccorso alla OG, accompagnandola al P.S. del Policlinico poiché quest'ultima lamentava dolore al braccio destro. Lo stesso, infine, ha dichiarato di riconoscere, nelle foto esibitegli, il punto esatto in cui la era caduta (“Riconosco dalle fotografie che mi vengono mostrate il Pt_1
marciapiedi/dislivello su cui è incappata mia OG” cfr. verbale del 6.10.2010).
Al coerente racconto del teste si aggiungono ulteriori elementi corroboranti la ricostruzione dei fatti accolta dal primo Giudice, tra i quali, quelli costituiti dalla documentazione fotografica in atti, da cui è possibile verificare l'esistenza del dislivello de quo, il quale dà effettivamente luogo ad un gradino, non segnalato, di fatto dedicato ad alloggio, pur all'interno dello spazio del marciapiedi destinato ai pedoni (cfr. doc. all.).
A parere di questa Corte, quindi, deve ritenersi sufficientemente provata, così come correttamente ritenuto dal Tribunale, la dinamica del sinistro, così come offerta dalla la quale ha effettivamente subito un danno a causa della caduta Pt_1 determinata dal dislivello presente sul piano del marciapiedi della via Marchese di
Roccaforte. Tanto discende da quanto emerso dagli atti di causa, dalla prova testimoniale assunta, nonché evidenziato dalle foto allegate, e, in ultimo, dalla relazione del C.T.U. redatta nel primo giudizio, il quale ha ritenuto sussistere il nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni accertate.
12. Ciò posto, è utile rammentare che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr.
Cass. Sez. Un., n. 20943/2022); caso fortuito che è comprensivo anche della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi
9 dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n. 30775/2017 e n. 2483/2018).
Invero, a conferma di quanto espresso si richiama l'orientamento ormai consolidato adottato dai Giudici di Legittimità, secondo cui “sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, come risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, primo comma, cod. civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente
(sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, v. le sentenze n. 21619 del 2007 e n. 15991 del 2011), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode. Ne consegue che l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, posto che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod. pen., dato che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, secondo comma, cod. pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno” (Cass. civ. n. 29821/2024).
13. Tanto premesso, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, deve rilevarsi che, nel caso di specie, risulta compiutamente provato il nesso causale fra le condizioni della res in sé e l'evento, considerato che il fatto è avvenuto a causa della presenza di un dislivello effettivamente non segnalato né immediatamente percepibile avuto riguardo alla mancanza, in quel determinato momento, dei cassonetti che sarebbero dovuti esservi allocati, e che il teste escusso ha confermato la dinamica dell'evento per come rappresentata in atto citazione.
Invero, le fotografie prodotte dall'appellante hanno evidenziato che tale dislivello si presenta caratterizzato dal medesimo colore di pavimentazione e finitura rispetto alla
10 restante parte del marciapiedi, rendendolo di non immediata percezione per gli utenti del marciapiedi.
A tal riguardo, occorre aggiungere che il non ha dato prova Controparte_2
del fortuito, non potendosi sostenere che la situazione pericolosa sia stata determinata dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed inevitabile, tale da aver impedito un'adeguata e tempestiva segnalazione del pericolo, né del resto risulta che il dislivello fosse al di fuori dell'ordinaria traiettoria dei pedoni, o che la abbia tenuto una condotta abnorme e imprevedibile. Pt_1
14. Ciò esposto, in merito ai profili di corresponsabilità ravvisati dal Tribunale, occorre ricordare che quest'ultimo ha ritenuto che la condotta dell'appellante abbia concorso a cagionare l'evento di danno ex art. 1227 c.c. avendo violato il principio di autoresponsabilità imposto a ciascun pedone, all'uopo valorizzando la conoscenza dei luoghi (in quanto all'epoca del sinistro viveva nelle vicinanze) e l'orario in cui era avvenuto il sinistro (intorno alle ore 18.30 del mese di maggio).
Invero, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la giurisprudenza di legittimità ha rammentato che la condotta del danneggiato, qualora entri in interazione con la cosa, “si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. n. 29821/2024).
L'art. 1227 cod. civ. esige, pertanto, da parte del giudice lo svolgimento di uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto, per colpa dovendosi intendere – secondo la giurisprudenza consolidata – un
11 “comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza”.
Nella specie, il giudice di prime cure ha correttamente motivato il percorso logico- giuridico seguito che va, pertanto, confermato.
In particolare, l'istruttoria svolta rende evidente il fatto che se la fosse stata Pt_1
più attenta nell'incedere, come già opportunamente rilevato nella pronuncia impugnata, sarebbe stata nelle condizioni di evitare la verificazione dell'evento utilizzando un percorso alternativo, favorito anche dall'ampiezza del marciapiedi che lasciava un congruo spazio per scansare il dislivello. Oltre a tali elementi occorre, altresì, tenere in considerazione le condizioni di ottima visibilità legate all'ora e alla condizione climatica, che avrebbero consentito, con l'uso di maggiore attenzione di avvedersi del pericolo, vista anche le condizioni del marciapiedi, interessato da sconnessioni e crepe, che avrebbero richiesto una condotta particolarmente cauta a qualunque utente che ivi si trovasse a percorrerlo.
La circostanza evidenziata dall'appellante relativa al fatto che il dislivello e il conseguente spazio sottoquotato rispetto al piano del marciapiedi si presentavano dello stesso colore e della stessa finitura del marciapiedi, rendendo così impossibile avvedersi dello stesso, non può, peraltro, considerarsi dirimente.
Vero è che tali caratteristiche, risultanti dal compendio fotografico disponibile, oggettivamente rendono l'ostacolo non immediatamente percepibile, e tuttavia è innegabile che l'area destinata all'allocazione dei cassonetti era circoscritta da una cornice lapidea che, pur avendo lo stesso colore della pavimentazione, ne evidenziava la geometria differenziandola dal resto della pavimentazione e delimitando il perimetro del gradino. La distrazione della pertanto, ha sicuramente contribuito a causare Pt_1
l'evento, pur non potendosi mandare esente da responsabilità il custode che non ha provveduto a segnalare il gradino e l'intera piccola area di ricovero dei cassonetti in modo maggiormente idoneo ad allertare i sensi dei pedoni o comunque idoneo a impedire in radice l'accesso mediante ostacoli fisici o arredo urbano a chi transitasse dal marciapiedi.
Condivisibili risultano, in ultimo, essere le considerazioni svolte dal Tribunale in merito alla conoscenza dei luoghi da parte dell'appellante, atteso che, indipendentemente dalla distanza fisica non significativa (“noi dimoriamo a Palermo nella 12 via Streva, che si trova ad angolo con la Marchese di Villabianca”, come riferito dal marito della danneggiata), è certo che la frequentava quella strada perché vi si trovava Pt_1
un negozio presso il quale si era recata altre volte (“Se non sbaglio noi quel giorno eravamo usciti da un negozio che si trova lungo quel marciapiedi in cui è caduta e dove mia OG ogni tanto si reca” - cfr. verbale del 6.10.20).
Ordunque, le precedenti considerazioni consentono di superare tutti i rilievi mossi da parte appellante relativamente alla responsabilità della stessa, che deve essere confermata nella misura del 50%.
15. Ciò posto, occorre adesso passare alla disamina del secondo motivo di impugnazione, relativo alla quantificazione del danno e del relativo risarcimento, ritenuto sottostimato rispetto alle lesioni e alle sofferenze effettivamente patite dall'appellante. A tal fine la chiesto l'espletamento di CTU medica al fine di Pt_1 rideterminare la quantificazione del danno biologico subito in occasione dell'occorso sinistro, tenendo conto della frattura scomposta pluriframmentaria, dell'applicazione di placca e viti da 3,5 mm, e dell'esito cicatriziale di 25 cm.
A tal riguardo il Giudice di prime cure ha ritenuto di aderire alle conclusioni del
CTU, avendo ritenuto l'indagine da esso svolta “coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili anche in punto di compatibilità del nesso eziologico nonché di quantificazione del danno biologico nella misura del 7%”.
Dall'analisi della consulenza svolta del CTU, dott.ssa , svolta Persona_1 sulla base dell'esame della documentazione sanitaria e dell'esame obiettivo della perizianda, è possibile rilevare che tale quantificazione del danno è riferibile “all'attuale obiettività riscontrata all'arto dx (buono il trofismo muscolare, assenza di dismetria rispetto al controlaterale, lieve ipostenia in controresistenza, completi ma riferiti dolorosi i movimenti di elevazione, abduzione e adduzione, retroproiezione fino al gluteo omolaterale ridotta ai gradi estremi, anteropulsione ridotta di circa 10°) e considera altresì il lieve danno estetico (cicatrice di cica 20 cm ben consolidata di tipo filiforme poco visibile a distanza di conversazione)” (cfr. relazione in atti).
13 Inoltre, con specifico riferimento alle osservazioni già proposte da parte appellante in primo grado, per mezzo delle quali aveva già chiesto la riformulazione del giudizio medico-legale già espresso (sempre in ordine alla frattura scomposta pluriframmentaria, all'applicazione di placca e viti da 3,5 mm e alla valutazione dell'esito cicatriziale di cm 25) il CTU, in sede di chiarimenti contenuti all'interno della relazione depositata, ha evidenziato, oltre agli esiti sopra riportati in merito alle obiettività riscontrate all'arto dx: “tenuto conto dei postumi secondari alle lesioni collegate causalmente col sinistro, considerati i riferimenti tabellari di cui all'allegato II del D.M. Salute
3/7/2003, oltreché dei barème medico legali in uso (2) , si specifica quanto segue:
- i postumi residuati a carico dell'arto superiore dx determinano esclusivamente una sfumata limitazione che in associazione alla persistenza dei mezzi di sintesi si ritiene opportuno valutare nella misura del 5%.
- per ciò che attiene la stima del danno estetico si precisa che la valutazione medico- legale va modulata in base alle caratteristiche intrinseche (sede, dimensione, rilevatezza, discromia e/o distrofia) ed estrinseche (sesso ed età) e al criterio di apprezzabilità della cicatrice stessa, che si configura in maniera negativa qualora la menomazione estetica sia immediatamente percepibile nel suo disvalore estetico contrassegnando le fattezze corporee già ad un'osservazione superficiale e non mirata;
nel caso dell'attrice trattandosi di soggetto di 86 anni il cui esito cicatriziale chirurgico all'arto superiore dx di tipo filiforme e ben consolidato appare poco visibile a distanza di conversazione, si ritiene che il pregiudizio estetico sia valutabile nella misura del 2%”.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal CTU, questa Corte, valutata la correttezza e il rispetto delle indicazioni contenute nella tabella delle menomazioni relative all'integrità psicofisica di cui all'allegato II del D.M. Salute 3/7/2003, ritiene che gli esiti della consulenza redatta dalla dott.ssa risultino convincenti poiché Persona_1 coerenti con le notizie anamnestiche assunte e convalidate dalla documentazione clinica versata in atti, nonché dall'esame clinico posto in essere, in accordo con il tabellario medico-legale.
Deve, in ultimo, aggiungersi che i chiarimenti offerti dal CTU risultano essere stati completamente esaustivi rispetto ai punti ritenuti controversi e già sollevati da parte attrice in primo grado, rispetto ai quali, i rilievi mossi in secondo grado non risultano
14 configurarsi come precisi e circostanziati, in grado, quindi, di poter determinare l'opportunità e la conseguente ammissione di un'ulteriore consulenza d'ufficio.
16. Infine, per mezzo del terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dato luogo alla liquidazione del danno morale, quale voce separata e autonomamente determinabile.
In merito, occorre ribadire, come già correttamente richiamato dal Giudice di prime cure, l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. (Cass. S.U., n. 26972-
26975/2008), secondo cui quest'ultimo costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
In particolare, il giudice nell'opera di liquidazione è chiamato a tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, fermo restando, però,
l'obbligo di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. n. 21716/2013).
Nel caso che ci occupa, la liquidazione operata dal Tribunale è congrua, avendo preso in esame tutti gli elementi caratterizzanti il caso concreto, anche sulla base della consulenza tecnica svolta, avendo dato luogo ad una liquidazione equitativa del danno in accordo ai parametri stabiliti dalle Tabelle milanesi e avendo aumentato il risarcimento determinato in sede di personalizzazione dello stesso.
In merito occorre evidenziare, peraltro, che nel caso di riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima (Cass. n. 13383/2025).
15 Nel caso di specie, deve peraltro rilevarsi che il danno morale non è stato affatto provato, essendo stato semplicemente allegato da parte appellante uno stato di “notevole pregiudizio morale dettato dall'ospedalizzazione e dall'affrontare la sofferenza di un intervento chirurgico con applicazione di placca e viti” il quale “ha comportato una sofferenza psico-fisica di notevole valore accompagnato ad un forte stato di paura”, tutti elementi che, nel caso in cui avessero effettivamente superato la fisiologica soglia già tenuta in considerazione dalla operata personalizzazione del danno, sono comunque rimasti privi di riscontro probatorio nel presente procedimento.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse, la sentenza impugnata resiste a tutte le censure proposte da parte appellante e va pertanto confermata.
17. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e devono, pertanto, porsi, nella misura liquidata in dispositivo, a carico di Parte_1
e in favore di entrambi i convenuti entrambi destinatari dell'impugnazione ed espressamente convenuti al fine di essere condannati.
Alla declaratoria di rigetto dell'impugnazione proposta consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per l'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, conferma la sentenza n. 2460 del 6 giugno
2022 del Tribunale di Palermo, appellata da nei confronti del Parte_1 CP_2
e di con atto di citazione notificato il
[...] Controparte_3
5 gennaio 2023.
Condanna al pagamento delle spese sostenute dal Parte_1 CP_2
Contr
e dalla nel presente giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuno degli
[...] appellati, nella misura di euro 1.984,00, oltre spese generali nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute.
16 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il
23.12.2025
Il Presidente est.
IO D'NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
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