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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2346/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15056/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240119947976001 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento n. 09720240119947976001, per la somma complessiva di € 1.904,99, relativa all'omesso o carente versamento dell'Addizionale comunale all'IRPEF per il 2019. Deduce che la suddetta intimazione di pagamento è nulla ed illegittima per carenza di legittimazione attiva e passiva in quanto la ricorrente non è percettrice di redditi e, pertanto, non soggetta alla dichiarazione dei redditi, essendo fiscalmente a carico del marito sig. Nominativo_1; che la cartella di pagamento è nulla per mancata comunicazione dell'esito del controllo ex art 36 ter DPR 600/1973 alla ricorrente. Lamenta inoltre difetto di motivazione e nullità ed illegittimità della cartella impugnata in quanto la cartella stessa è stata notificata oltre il termine di prescrizione.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale I di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma, in seduta monocratica, letti gli atti del giudizio ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Si specifica che la ricorrente è chiamata al pagamento delle maggiori imposte a seguito di controllo ex art. 36 ter, quale coobbligata, avendo presentato il modello 730, annualità 2019, congiuntamente al coniuge
Nominativo_1. Tale circostanza, stante il vincolo di solidarietà fra le posizioni giuridiche dei coniugi, comporta la responsabilità del coniuge codichiarante in riferimento ai maggiori redditi accertati nei confronti dell'altro coniuge.
Inoltre dagli atti è emerso che è stata notificata a Nominativo_1 comunicazione di irregolarità, il quale ha persino presentato istanza di autotutela.
Ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73, la cartella emessa ex art. 36 ter DPR 600/73 è stata notificata correttamente, nel termine di quattro anni dalla presentazione della dichiarazione, avvenuta nel 2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 300, oltre oneri di legge, se dovuti.
così deciso all'udienza del 27/01/2026
Il Giudice
AR AT RO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15056/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240119947976001 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento n. 09720240119947976001, per la somma complessiva di € 1.904,99, relativa all'omesso o carente versamento dell'Addizionale comunale all'IRPEF per il 2019. Deduce che la suddetta intimazione di pagamento è nulla ed illegittima per carenza di legittimazione attiva e passiva in quanto la ricorrente non è percettrice di redditi e, pertanto, non soggetta alla dichiarazione dei redditi, essendo fiscalmente a carico del marito sig. Nominativo_1; che la cartella di pagamento è nulla per mancata comunicazione dell'esito del controllo ex art 36 ter DPR 600/1973 alla ricorrente. Lamenta inoltre difetto di motivazione e nullità ed illegittimità della cartella impugnata in quanto la cartella stessa è stata notificata oltre il termine di prescrizione.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale I di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma, in seduta monocratica, letti gli atti del giudizio ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Si specifica che la ricorrente è chiamata al pagamento delle maggiori imposte a seguito di controllo ex art. 36 ter, quale coobbligata, avendo presentato il modello 730, annualità 2019, congiuntamente al coniuge
Nominativo_1. Tale circostanza, stante il vincolo di solidarietà fra le posizioni giuridiche dei coniugi, comporta la responsabilità del coniuge codichiarante in riferimento ai maggiori redditi accertati nei confronti dell'altro coniuge.
Inoltre dagli atti è emerso che è stata notificata a Nominativo_1 comunicazione di irregolarità, il quale ha persino presentato istanza di autotutela.
Ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73, la cartella emessa ex art. 36 ter DPR 600/73 è stata notificata correttamente, nel termine di quattro anni dalla presentazione della dichiarazione, avvenuta nel 2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 300, oltre oneri di legge, se dovuti.
così deciso all'udienza del 27/01/2026
Il Giudice
AR AT RO