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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12468 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 3.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 44942/2024 R.G. cont. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), via Amato n.7, Parte_1 presso lo studio degli avv. Aldo Esposito e Ciro Santonicola che la rappresentano e difen- dono giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato ex lege presso
[...]
l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n.12
CONTUMACE
OGGETTO: diritto all'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.12.2024 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di
Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussio- ne nella causa promossa avverso il , avente ad ogget- Controparte_1 to:
1. previa declaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione del decreto C prot.6015 del 14.7.2022, emesso dall' di CI di esclusione dalle Parte_2 graduatorie ATA di terza fascia per triennio 2021/2024 e disconoscimento della validità giuridica del servizio reso negli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
2. l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie di ter- za fascia del personale ATA per i profili di Cuoco e Collaboratore Scolastico, triennio
2021/2024, in quanto munita di valido titolo di accesso;
3. conseguentemente, la condanna dell'Amministrazione resistente al riconoscimento giu- ridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato da essa ricorrente come Collaboratore
Scolastico negli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
4. la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, da distrar- si in favore del difensore antistatario.
Deduceva la ricorrente a sostegno della pretesa azionata:
a. di avere presentato in data 19.10.2017, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3° fascia ATA, triennio 2018/2021, nella provincia di Venezia , per i pro- fili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco e Collaboratore Scolastico;
b. di avere indicato quale titolo per accedere al profili di Collaboratore Scolastico il Diplo- ma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione del Setto- re Cucina” conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso il Centro Studi Sannitico, viale
Sant'Alfonso n. 5 - 82015 Durazzano (BN);
c. di essere stata incaricata nell' a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 di numerose sup- plenze brevi e saltuarie;
d. di avere in data 16.4.2021 presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA terza fascia per il triennio 2021/2024, venendo individuata dall' di Parte_3
CI quale destinataria di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 10.9.2021 al
31.8.2022;
e. che tuttavia, l di CI con decreto prot. 6015 del 14.7.2022, Parte_3
- richiamando “…quanto dichiarato dall' Controparte_3
[...] [...]
per la provincia di Benevento nella nota prot. n. 3599 del
[...]
20/06/2022 che testualmente riporta circa i diplomi di qualifica triennale rilasciati dal Cen- tro studi Sannitico di Durazzano Professionale- Settore servizi per l'enogastronomia e dell'ospitalità Alberghiera (BNRHN25OOD), dove richiama la sentenza del Consiglio di
Stato n. 5211/2015 che ha istituito quanto segue : “stante il fatto che l'Istituto è stato rico- nosciuto paritario retroattivamente, con decorrenza dall' a.s. 2012/2013 e sulla base degli atti disponibili presso questo Ufficio, l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna auto- rizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale”. La predetta sentenza ha, infine, concluso escludendo la legittimità del procedimento relativo alla fase degli esami per il conseguimento del titolo di studio costituito dal diploma di qualifica triennale rilasciato dal predetto Istituto paritario e la conseguenziale equiparazione del relativo diploma ad uno ri- lasciato da una scuola paritaria” - disponeva l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie
ATA di terza fascia, triennio 2021/2024, profili professionali di Cuoco e Collaboratore Sco- lastico, per mancanza del titolo di accesso e dichiarava l'invalidità giuridica dei servizi sta- tali svolti come collaboratore scolastico nei trienni 2018/2021 e 2021/2024;
f. che il Centro Studi Sannitico aveva richiesto la parità scolastica per l'a.s. 2012/2013, non ottenendola per il diniego espresso dell' avverso il quale l'Istituto pre- CP_4 sentava ricorso al Tar e poi appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza di CP_3 rigetto di primo grado;
g. che con sentenza n. 5211/2015 il Consiglio di Stato accoglieva l'appello e annullava il provvedimento di diniego della parità e, conseguentemente, l con il decre- CP_4 to n. 360 del 11.1.2016 annullava il provvedimento di diniego della parità e riconosceva la parità scolastica all' con decorrenza dall' a.s. 2012/2013. Parte_4
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza l'Amministrazione convenuta restava contumace.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il provvedimento di decadenza dalle graduatorie è illegittimo in quanto la ricorrente ha re- golarmente conseguito il diploma di qualifica Professionale Triennale di Operatore dei
Servizi di Ristorazione del Settore Cucina presso il Centro Studi Sannitico.
Il Centro è stato infatti riconosciuto quale istituto paritario dall' e pertanto CP_4 autorizzato a rilasciare i relativi diplomi a seguito della sentenza n. 5211/2015 con cui il
Consiglio di Stato - in accoglimento dell'appello avverso la sentenza del TAR di rigetto del-
3 le istanze della ricorrente - ha annullato il provvedimento di diniego dell'autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale in precedenza adottato dallo stesso Uffi- cio Scolastico Regionale.
Ciò deve ritenersi pacifico e documentalmente provato dall'inserimento del Centro Studi
Sannitico nell'elenco delle scuole paritarie pubblicato sul sito dell con CP_4 espresso riconoscimento della natura di istituto paritario a decorrere dall' a.s. 2012/2013
(doc. n.9).
Risulta pertanto errata l'interpretazione dell'USR secondo cui l'Istituto Paritario non avreb- be potuto rilasciare diplomi triennali il primo anno di esercizio dell'attività, in quanto auto- rizzato a rilasciare i diplomi di qualifica professionale fin dall' a.s. 2012/2013 in specie in caso di candidati che abbiano partecipato alla sessione d'esame a.s. 2012/2013, come esterni cioè privatisti.
Ciò è quanto ha fatto l'odierna ricorrente come attestato dal verbale degli scrutini e dal re- gistro degli esami (doc.11).
Deve dunque ritenersi l'illegittimità del provvedimento di decadenza dalle graduatorie ATA di terza fascia 2018/2021 e per il triennio 2021/2024.
In senso analogo si è espresso il TAR sez 4 con la sentenza n.414/2023 e la CP_3
Corte di appello di Roma, con la sentenza n.4321/2024.
Il ricorso deve pertanto essere accolto come da dispositivo.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono di- strarsi in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA per i profili di Cuoco e Collaboratore Scolastico, triennio 2018/2021 e
2021/2024, in quanto munita di valido titolo di accesso;
- per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato dalla ricorrente come Collaboratore Scolastico negli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
4 - condanna il convenuto alla refusione in favore della ricorrente delle spese di CP_1 lite che liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Roma, 3.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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