Art. 12. Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria
per i reati contro gli animali 1. All' articolo 6, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189 , dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: « il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ». Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189 recante: «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Vigilanza). - 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali e' affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale , alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.».
per i reati contro gli animali 1. All' articolo 6, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189 , dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: « il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ». Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189 recante: «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Vigilanza). - 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali e' affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale , alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.».