Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00879/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01895/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2023, proposto da AR Mariateresa, rappresentata e difesa, dall’Avv. Antonio Sasso e dall’Avv. Giovanna Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Andreottola e dall’Avv. Annalisa Cuomo dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Napoli, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;
per l’annullamento
a) della disposizione dirigenziale n. 386/A del 21.12.2022, notificata il 02.02.2023, a firma del Dirigente Area Urbanistica - Servizio Antiabusivismo, recante <ordine di rispristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del Dpr 380/2001 per opere abusive eseguite in Napoli, alla via Nicolardi n. 145, parco Arcadia, pal. 5, scala C>;
b) di ogni altro atto e/o provvedimento, connesso, consequenziale e propedeutico, tra cui: 1) il verbale di sopralluogo n. 51733/PG/2022/657732 del 12.09.2022;2) le risultanze dell’istruttoria tecnica condotta dal tecnico istruttore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa RI TT NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato il 3 aprile 2023 e depositato il successivo 21 aprile, la ricorrente – proprietaria dal 2018 di un’unità immobiliare sita al piano quinto, scala C, del Palazzo Residenza facente parte del “Parco Arcadia”, sito in Napoli, alla Via Edoardo Nicolardi n. 145/5 (N.C.E.U., SEZ. SCA, Foglio 18, part. 207, sub 72), completa di un terrazzo pertinenziale sul quale insiste un piccolo locale deposito, riportato (sub 133) – impugnava il provvedimento (Disposizione dirigenziale n. 386/A del 21 dicembre 2022), con cui, sulla scorta del sopralluogo del 17 maggio 2022, le era stata ingiunta la demolizione, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001 del manufatto abusivo realizzato sul summenzionato terrazzo di pertinenza, consistente in una “tettoia di circa 24 mq impostata a circa 2,00 metri di altezza, sotto la quale è stato ricavato un manufatto avente dimensioni di circa 18 mq chiuso per tre lati da muratura e per il quarto con pannelli in pvc e vetro”. A sostegno del gravame, la ricorrente articolava le seguenti censure, con cui, in sintesi: 1) contestava la qualificazione dell’opera da parte del Comune come “ascritta al novero delle nuove costruzioni” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e, d.P.R. 380/01, peraltro operata sulla base di un’istruttoria e di una motivazione ritenute carenti: l’immobile, infatti, sarebbe stato “privo di un autonomo valore di mercato, non comportando alcun aumento di carico urbanistico e non determinando alcuna alterazione significativa dell’assetto del territorio”; 2) rilevava la natura pertinenziale del manufatto ex art. 3, comma 1, lett. e.6), del D.p.r. n. 380/2001, sicché, “del tutto illegittimamente il Comune resistente ordina la demolizione dell’opera appellandosi alla disciplina sanzionatoria di cui all’art. 31 del T.U. Edilizia, allorché, invece, al caso de quo sarebbe stato tutt’al più applicabile l’art. 37 del citato testo legislativo”; 3) eccepiva la sua errata individuazione come responsabile dell’illecito; 4) deduceva la violazione dell’art. 7 L. 241/90.
2. - Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli (26 aprile 2023), successivamente depositando documenti (28 aprile 2023) e memoria (5 agosto 2025).
3.- Il 5 gennaio 2026, in vista dell’udienza pubblica, la ricorrente depositava memoria insistendo nelle argomentazioni spiegate in ricorso.
4. – All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
5. – Viene all’esame del Collegio la Disposizione Dirigenziale n. 386/A del 21 dicembre 2022, con cui, preso atto del verbale di sopralluogo del 12 maggio 2022 (prot. n. 657732 del 12 settembre 2022, dep. 28 luglio 2025) il Comune di Napoli ha ingiunto alla ricorrente la demolizione del manufatto realizzato sul terrazzo di pertinenza dell’immobile di proprietà, sito al quinto piano dell’edificio ubicato in Napoli, alla Via Edoardo Nicolardi n. 145/5; opera in atti meglio descritta come “tettoia in lamiere coimbentate, impostata a m 2,00 dal calpestio, sfruttando per tre lati la muratura perimetrale e sorretta da orditura metallica; sottostante ad essa, per circa mq 18,00, si ravvisa una volumetria per chiusura del quarto lato con pannelli in alluminio e vetri. Il tutto appare di non recente fattura. Circa l’epoca di realizzazione, mediate l’ausilio dei rilievi satellitari “Google Earth” si è potuto verificare che detta tettoia risulta edificata nell’arco temporale che va dal 20.04.2008, epoca in cui non si rileva il manufatto, al 19.06.2013, epoca in cui si rileva il manufatto nella sua attuale consistenza”. In tali termini sinteticamente circoscritto il perimento della decisione, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, per le ragioni appresso spiegate.
5.1. – Anzitutto, a cagione delle caratteristiche concrete del manufatto, realizzato in aderenza alla muratura perimetrale e chiuso su quattro lati, non v’è dubbio lo stesso rientri nel novero delle “nuove costruzioni” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e, d.P.R. 380/01, creando nuovi superfici e volumi (peraltro non trascurabili, pari a circa mq 18 e mc 48, a quanto si legge in ricorso) a servizio permanente dell’immobile di proprietà della ricorrente e modificando la sagoma dell’edificio preesistente. Per le medesime ragioni, deve escludersi che lo stesso rientri, come ritenuto in ricorso, nella nozione di “pertinenza” che la giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, notoriamente circoscrive “alle opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici” escludendola, invece, per le opere che “che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica” (cfr., i proposito, per l’analoga situazione della chiusura di un balcone tramite “veranda”, T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 22/04/2024, n. 2651, per cui: “In materia urbanistico-edilizia, quanto alla definizione degli interventi edilizi, deve essere escluso che la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda costituisca una pertinenza in senso urbanistico. La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie”, vd. anche T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 12/09/2022, n. 758: “La realizzazione di una veranda con chiusura di un balcone, comportando nuovi volumi e modifica della sagoma dell'edificio, è soggetta a permesso di costruire, la qualifica di pertinenza urbanistica essendo applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica”; in senso conforme, vd. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 18/05/2022, n. 843). Vanno pertanto respinti il primo ed il secondo motivo di doglianza, tanto più che in materia di abusi edilizi i provvedimenti, come quello in esame, recanti sanzioni demolitorie in relazione ad opere abusive, avendo natura vincolata, non necessitano, oltre all’individuazione delle opere realizzate sine titulo (cosa pacificamente avvenuta nel caso di specie, ove peraltro non è contestata la natura abusiva dell’intervento), di una specifica ed ulteriore motivazione in ordine alla comparazione degli interessi (pubblico e privato), coinvolti, che l’Amministrazione non è tenuta ad effettuare (cfr., ex multis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662 T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 27/04/2020, n. 720; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 17/03/2020, n. 199; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22/06/2021, n. 4279; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 04/11/2020, n. 1619); sicché non possono essere condivisi gli ulteriori profili relativi alla dedotta carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento.
5.2. – Irrilevante, inoltre, l’individuazione della ricorrente, oltreché come proprietaria, anche come “responsabile” dell’abuso, pur essendo la stessa estranea alla sua commissione (circostanza di fatto confermata dal rilievo, contenuto nel provvedimento, che il manufatto risulta realizzato tra il 2008 ed il 2013, in data anteriore all’acquisto del 2018): alla luce dei principi più volte enucleati dalla giurisprudenza amministrativa in materia (anche di questo Tribunale), infatti “le sanzioni urbanistiche ed edilizie […] hanno natura reale e non carattere personale. L’ordinanza di demolizione va, quindi, rivolta a chiunque si trovi ad essere proprietario dell’immobile al momento dell’emanazione del provvedimento” (Cons. Stato, Sez. II, Sent., (data ud. 28/01/2025) 12/02/2025, n. 1151; vedi anche (Consiglio di Stato, Cons. Stato, Sez. II, Sent., (data ud. 04/02/2025) 25/02/2025, n. 1648, per cui: “il Collegio ricorda che le misure ripristinatorie, cui l’ingiunzione a demolire deve essere ricondotta, quale che ne sia la natura […] si caratterizzano per il fatto che attengono al bene e non al reo. Per tale ragione, esse si applicano anche a chi si trovi, casualmente, in una data relazione giuridica con la cosa, in qualità di attuale proprietario dell’immobile”).
5.3. – Infondato, infine, il rilievo relativo all’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale ex art. 7 l. 241/1990, posto che in materia edilizia, i provvedimenti recanti ingiunzione di demolizione di opere realizzate sine titulo (qual è – pacificamente, si ribadisce – quella in contestazione) in ragione della loro natura vincolata, non necessitano, come peraltro evidenziato dal Comune resistente, della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 (Cfr., ex plurimis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662; di recente, vd. T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 11/02/2022, n. 403; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 31/01/2022, n. 273).
5.4. – Conclusivamente, il ricorso va respinto.
5.5. – Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Napoli, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AO RI, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
RI TT NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TT NI | AO RI |
IL SEGRETARIO