CASS
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2025, n. 10914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10914 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nei confronti di: EN AS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 10914 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 05/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di udienza predibattimentale ex art. 554 bis cod. proc. pen., nel procedimento nei confronti di QU EN in ordine al reato di cui all'art. 186 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, ha dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, rilevando che la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini e del decreto di citazione era stata effettuata erroneamente presso il difensore indicato quale dorniciliatario, quando invece dal verbale in atti emergeva che l'imputato aveva dichiarato domicilio in altro luogo, ovvero in Reggio Calabria, via Torrione 2. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione della legge processuale e la abnormità del provvedimento. Il ricorrente rileva che l'ordinanza afferma in premessa che le notifiche sono regolari, salvo poi dichiarare la nullità del decreto di citazione, con restituzione degli atti al Pubblico Ministero, proprio per un vizio di notifica, sicché essa risulta affetta da abnormità strutturale perché, per singolarità e stranezza di contenuto, appare avulsa dall'ordinamento processuale. Alla abnormità strutturale si accompagna, nel caso di specie, anche l'abnormità funzionale, posto che dal verbale di identificazione in atti emerge che EN aveva eletto domicilio, ai fini della notifica degli atti processuali, presso il difensore di fiducia e aveva solo indicato, nella parte dedicata ai dati identificativi, di essere residente/domiciliato in Reggio Calabria, via Torrione n. 2: la notifica pertanto era stata correttamente effettuata presso il difensore domiciliatario, sicché, dovendo il Pubblico Ministero rinnovarla con le erronee modalità indicate dal giudice e, dunque, dovendo adottare un atto nullo, si è realizzata l'ipotesi della stasi del procedimento che vale ad integrare la c.d. abnormità funzionale. Inoltre- prosegue il ricorrente- il difensore di fiducia era stato indicato nel verbale di polizia giudiziaria del 22 settembre 2023 come domiciliatario e all'indagato erano stati dati i c.d. avvisi Cartabia di cui all'art. 161 comma 01 cod. proc. pen. consistenti nella rappresentazione che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti gli atti introduttivi del giudizio, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio: l'avviso di conclusione delle indagini preliminari andava, dunque, notificato presso il difensore. 2 3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla disamina degli atti, consentita al Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), risulta che all'atto del controllo da parte della polizia giudiziaria, in data 22 settembre 2022, QU EN, alla guida di un'autovettura, era risultato positivo all'alcoltest ed era stato indagato in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285. Contestualmente era stato redatto il verbale di identificazione e di dichiarazione di domicilio ai sensi degli artt. 349 e 161 cod. proc. pen. sottoscritto da EN. In tale verbale nella parte relativa alla identificazione sono riportati i suoi dati anagrafici, ovvero il luogo e la data di nascita e il luogo di residenza indicato in Reggio Calabria, via Torrione n. 2; nella parte relativa alla nomina del difensore di fiducia è riportato il nome del difensore scelto, con indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo dello studio;
nella parte relativa alla dichiarazione/elezione di domicilio, recante gli avvisi e le diciture indicate nell'art. 161 cod. proc. pen., viene indicata l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia nominato, con l'aggiunta della frase "per notifica atti". 3. Sulla base del verbale in atti, dunque, la notifica del decreto di citazione a giudizio, atto introduttivo del giudizio, doveva essere effettuata, come accaduto, ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen., al domicilio eletto, ovvero presso lo studio del difensore di fiducia, e così pure la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari doveva essere effettuata presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 01, cod. proc. pen., contenendo il verbale tutti i requisiti previsti da tale norma. La nullità della notifica è stata, pertanto, dichiarata dal Tribunale in violazione delle disposizioni di legge. 3 Si tratta, dunque, di verificare se il provvedimento impugnato abbia o meno il carattere della abnormità. 4.L'abnormità costituisce una forma di patologia dell'atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell'area dell'abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. Nell'esaminare in questa prospettiva lo specifico settore dei rapporti tra giudice e pubblico ministero, la sentenza in esame ha distinto l'abnormità strutturale, dall'abnormità funzionale. La prima è riconoscibile in «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)». La seconda è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo e va limitata, dunque, all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (pag. 9 della motivazione). La stessa distinzione è stata ripresa dalla sentenza Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 con cui si è stabilito che "E' abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33- sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed 4 è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento". 5.Così ricostruita la nozione di abnormità di un atto, deve escludersi che nel caso di specie l'ordinanza impugnata sia affetta dalla c.d. abnormità strutturale in quanto la valutazione della regolarità della notifica e la restituzione degli atti all'organo requirente sono espressione di un potere conferito ex lege al giudice. Il ricorrente, dal punto di vista strutturale, sottolinea anche una supposta contraddittorietà intrinseca al provvedimento nel quale si da atto della regolarità delle notifiche e, ciò nonostante, si dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero: in realtà, in disparte dal fatto che la restituzione è stata disposta solo a seguito del deposito da parte delle difesa del verbale di identificazione summenzionato (che secondo l'organo giudicante avrebbe comprovato una diversa elezione/dichiarazione di domicilio rispetto a quella in base alla quale la notifica del decreto di citazione era stata effettuata), non può che ribadirsi come la semplice contraddittorietà del contenuto di un provvedimento valga ad integrare un vizio della motivazione, censurabile ex art. 606 cod. proc. pen, con riferimento ai provvedimenti ricorribili per cassazione, ma non anche ad integrare l'abnormità strutturale del provvedimento stesso, che rientra nei poteri conferiti dalla legge al giudice. 5.1. Esclusa, dunque, l'abnormità strutturale, il collegio ritiene che il provvedimento sia invece affetto da abnormità funzionale, in quanto, verificandosi la preclusione per qualunque altro organo o parte del processo di ovviare alla determinazione giudiziale con gli ordinari strumenti processuali, ha determinato una irrimediabile stasi del procedimento. Invero deve chiarirsi che, conformemente ai principi dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza Toni sopra richiamata, nei rapporti giudice-pubblico ministero, può configurarsi la categoria dell'abnormità funzionale non già in tutte le ipotesi in cui l'adempimento cui il PM è tenuto per effetto del provvedimento del giudice comporti l'adozione di atti irregolari o addirittura illegittimi, ma solo nell'ipotesi in cui tale adempimento concretizzi un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo: solo in tale caso il pubblico ministero può ricorrere per cassazione, lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo, laddove negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. Nell'escludere che la regressione del procedimento costituisca un tratto caratterizzante dell'abnormità, la pronuncia in esame ha ulteriormente precisato che «se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione 5 siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme». In applicazione di tali principi questa Corte, nell'ipotesi in cui il giudice, ritenuta la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e della richiesta di rinvio a giudizio limitatamente ad alcuni soltanto degli imputati, aveva erroneamente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero anche con riferimento alla posizione degli altri coimputati, ha escluso l'abnormità del provvedimento, sul rilievo che non si trattasse di un adempimento concretizzante un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo, al di fuori del quale il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi (Sez. 5, n. 15779 del 16/01/2023, PM c. Spedito, Rv. 284543). Analogamente è stato escluso che configuri un atto abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M. (Sez. 4, n. 14579 del 25/03/2010, PM c. Gulino, Rv. 247030), ovvero il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare - rilevata l'omessa notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. (Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, Morra, Rv. 258569). Da ultimo è stata esclusa l'abnormità del provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, rilevata la nullità della notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur ritualmente eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 01 cod. proc. pen., disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento e non risulta avulso dal sistema, costituendo espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento: si trattava di un caso in cui il giudice aveva disposto, nell'ottica di un'effettiva conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, la rinnovazione della notifica presso il domicilio eletto e non già, dunque, l'adozione di un atto nullo (Sez. 3 n. 33221 del 05/06/2024, PMT C/Pastella IO Rv. 286763 — 01). Deve, invece, configurarsi l'abnormità funzionale nell'ipotesi in cui l'adempimento della prescrizione ordinata dal giudice si concretizzi nell'adozione di un atto la cui nullità sia rilevabile nel corso del procedimento, in conformità di quanto espressamente statuito dalle Sezioni Unite Toni. 6 Il Presi ente France i pi Così si è affermata la abnormità del provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio in relazione a procedimento trasferito per competenza territoriale, dichiara la nullità dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari perché notificato a un difensore d'ufficio iscritto all'Albo forense del Tribunale ritenuto incompetente e dispone, per l'effetto, la restituzione degli atti al pubblico ministero per la nomina di altro difensore d'ufficio, appartenente all'Albo forense del tribunale competente, in quanto, imponendo il compimento di un atto suscettibile di future eccezioni di nullità, qual è la revoca, da parte del pubblico ministero, del difensore d'ufficio al di fuori dei casi di cui all'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., determina una stasi non consentita del processo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio d'immutabilità del difensore, finalizzato ad assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e l'efficace tutela dei diritti dell'imputato, opera anche per la difesa d'ufficio, a nulla rilevando che, successivamente alla nomina del difensore d'ufficio, il processo sia trasferito ad altra Autorità giudiziaria) (Sez. 2, n. 47894 del 19/10/2023, Rv. 285463 - 019). 6. Facendo applicazione di tali principi al caso oggetto del ricorso, si deve concludere che il provvedimento del Tribunale di restituzione degli atti al PM, affinché provveda ad effettuare la notifica in un luogo diverso rispetto a quello ove l'imputato aveva eletto domicilio, sia affetto da abnormità funzionale, in quanto impone al Pubblico Ministero un adempimento che potrebbe risolversi in un atto nullo (nell'ipotesi in cui l'atto non sia consegnato a mani proprie all'imputato), rilevabile nel successivo corso del processo. 7. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Calabria Deciso in Roma il 5 febbraio 2025.
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 10914 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 05/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di udienza predibattimentale ex art. 554 bis cod. proc. pen., nel procedimento nei confronti di QU EN in ordine al reato di cui all'art. 186 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, ha dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, rilevando che la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini e del decreto di citazione era stata effettuata erroneamente presso il difensore indicato quale dorniciliatario, quando invece dal verbale in atti emergeva che l'imputato aveva dichiarato domicilio in altro luogo, ovvero in Reggio Calabria, via Torrione 2. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione della legge processuale e la abnormità del provvedimento. Il ricorrente rileva che l'ordinanza afferma in premessa che le notifiche sono regolari, salvo poi dichiarare la nullità del decreto di citazione, con restituzione degli atti al Pubblico Ministero, proprio per un vizio di notifica, sicché essa risulta affetta da abnormità strutturale perché, per singolarità e stranezza di contenuto, appare avulsa dall'ordinamento processuale. Alla abnormità strutturale si accompagna, nel caso di specie, anche l'abnormità funzionale, posto che dal verbale di identificazione in atti emerge che EN aveva eletto domicilio, ai fini della notifica degli atti processuali, presso il difensore di fiducia e aveva solo indicato, nella parte dedicata ai dati identificativi, di essere residente/domiciliato in Reggio Calabria, via Torrione n. 2: la notifica pertanto era stata correttamente effettuata presso il difensore domiciliatario, sicché, dovendo il Pubblico Ministero rinnovarla con le erronee modalità indicate dal giudice e, dunque, dovendo adottare un atto nullo, si è realizzata l'ipotesi della stasi del procedimento che vale ad integrare la c.d. abnormità funzionale. Inoltre- prosegue il ricorrente- il difensore di fiducia era stato indicato nel verbale di polizia giudiziaria del 22 settembre 2023 come domiciliatario e all'indagato erano stati dati i c.d. avvisi Cartabia di cui all'art. 161 comma 01 cod. proc. pen. consistenti nella rappresentazione che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti gli atti introduttivi del giudizio, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio: l'avviso di conclusione delle indagini preliminari andava, dunque, notificato presso il difensore. 2 3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla disamina degli atti, consentita al Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), risulta che all'atto del controllo da parte della polizia giudiziaria, in data 22 settembre 2022, QU EN, alla guida di un'autovettura, era risultato positivo all'alcoltest ed era stato indagato in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285. Contestualmente era stato redatto il verbale di identificazione e di dichiarazione di domicilio ai sensi degli artt. 349 e 161 cod. proc. pen. sottoscritto da EN. In tale verbale nella parte relativa alla identificazione sono riportati i suoi dati anagrafici, ovvero il luogo e la data di nascita e il luogo di residenza indicato in Reggio Calabria, via Torrione n. 2; nella parte relativa alla nomina del difensore di fiducia è riportato il nome del difensore scelto, con indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo dello studio;
nella parte relativa alla dichiarazione/elezione di domicilio, recante gli avvisi e le diciture indicate nell'art. 161 cod. proc. pen., viene indicata l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia nominato, con l'aggiunta della frase "per notifica atti". 3. Sulla base del verbale in atti, dunque, la notifica del decreto di citazione a giudizio, atto introduttivo del giudizio, doveva essere effettuata, come accaduto, ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen., al domicilio eletto, ovvero presso lo studio del difensore di fiducia, e così pure la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari doveva essere effettuata presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 01, cod. proc. pen., contenendo il verbale tutti i requisiti previsti da tale norma. La nullità della notifica è stata, pertanto, dichiarata dal Tribunale in violazione delle disposizioni di legge. 3 Si tratta, dunque, di verificare se il provvedimento impugnato abbia o meno il carattere della abnormità. 4.L'abnormità costituisce una forma di patologia dell'atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell'area dell'abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. Nell'esaminare in questa prospettiva lo specifico settore dei rapporti tra giudice e pubblico ministero, la sentenza in esame ha distinto l'abnormità strutturale, dall'abnormità funzionale. La prima è riconoscibile in «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)». La seconda è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo e va limitata, dunque, all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (pag. 9 della motivazione). La stessa distinzione è stata ripresa dalla sentenza Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 con cui si è stabilito che "E' abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33- sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed 4 è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento". 5.Così ricostruita la nozione di abnormità di un atto, deve escludersi che nel caso di specie l'ordinanza impugnata sia affetta dalla c.d. abnormità strutturale in quanto la valutazione della regolarità della notifica e la restituzione degli atti all'organo requirente sono espressione di un potere conferito ex lege al giudice. Il ricorrente, dal punto di vista strutturale, sottolinea anche una supposta contraddittorietà intrinseca al provvedimento nel quale si da atto della regolarità delle notifiche e, ciò nonostante, si dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero: in realtà, in disparte dal fatto che la restituzione è stata disposta solo a seguito del deposito da parte delle difesa del verbale di identificazione summenzionato (che secondo l'organo giudicante avrebbe comprovato una diversa elezione/dichiarazione di domicilio rispetto a quella in base alla quale la notifica del decreto di citazione era stata effettuata), non può che ribadirsi come la semplice contraddittorietà del contenuto di un provvedimento valga ad integrare un vizio della motivazione, censurabile ex art. 606 cod. proc. pen, con riferimento ai provvedimenti ricorribili per cassazione, ma non anche ad integrare l'abnormità strutturale del provvedimento stesso, che rientra nei poteri conferiti dalla legge al giudice. 5.1. Esclusa, dunque, l'abnormità strutturale, il collegio ritiene che il provvedimento sia invece affetto da abnormità funzionale, in quanto, verificandosi la preclusione per qualunque altro organo o parte del processo di ovviare alla determinazione giudiziale con gli ordinari strumenti processuali, ha determinato una irrimediabile stasi del procedimento. Invero deve chiarirsi che, conformemente ai principi dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza Toni sopra richiamata, nei rapporti giudice-pubblico ministero, può configurarsi la categoria dell'abnormità funzionale non già in tutte le ipotesi in cui l'adempimento cui il PM è tenuto per effetto del provvedimento del giudice comporti l'adozione di atti irregolari o addirittura illegittimi, ma solo nell'ipotesi in cui tale adempimento concretizzi un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo: solo in tale caso il pubblico ministero può ricorrere per cassazione, lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo, laddove negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. Nell'escludere che la regressione del procedimento costituisca un tratto caratterizzante dell'abnormità, la pronuncia in esame ha ulteriormente precisato che «se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione 5 siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme». In applicazione di tali principi questa Corte, nell'ipotesi in cui il giudice, ritenuta la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e della richiesta di rinvio a giudizio limitatamente ad alcuni soltanto degli imputati, aveva erroneamente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero anche con riferimento alla posizione degli altri coimputati, ha escluso l'abnormità del provvedimento, sul rilievo che non si trattasse di un adempimento concretizzante un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo, al di fuori del quale il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi (Sez. 5, n. 15779 del 16/01/2023, PM c. Spedito, Rv. 284543). Analogamente è stato escluso che configuri un atto abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M. (Sez. 4, n. 14579 del 25/03/2010, PM c. Gulino, Rv. 247030), ovvero il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare - rilevata l'omessa notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. (Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, Morra, Rv. 258569). Da ultimo è stata esclusa l'abnormità del provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, rilevata la nullità della notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur ritualmente eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 01 cod. proc. pen., disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento e non risulta avulso dal sistema, costituendo espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento: si trattava di un caso in cui il giudice aveva disposto, nell'ottica di un'effettiva conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, la rinnovazione della notifica presso il domicilio eletto e non già, dunque, l'adozione di un atto nullo (Sez. 3 n. 33221 del 05/06/2024, PMT C/Pastella IO Rv. 286763 — 01). Deve, invece, configurarsi l'abnormità funzionale nell'ipotesi in cui l'adempimento della prescrizione ordinata dal giudice si concretizzi nell'adozione di un atto la cui nullità sia rilevabile nel corso del procedimento, in conformità di quanto espressamente statuito dalle Sezioni Unite Toni. 6 Il Presi ente France i pi Così si è affermata la abnormità del provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio in relazione a procedimento trasferito per competenza territoriale, dichiara la nullità dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari perché notificato a un difensore d'ufficio iscritto all'Albo forense del Tribunale ritenuto incompetente e dispone, per l'effetto, la restituzione degli atti al pubblico ministero per la nomina di altro difensore d'ufficio, appartenente all'Albo forense del tribunale competente, in quanto, imponendo il compimento di un atto suscettibile di future eccezioni di nullità, qual è la revoca, da parte del pubblico ministero, del difensore d'ufficio al di fuori dei casi di cui all'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., determina una stasi non consentita del processo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio d'immutabilità del difensore, finalizzato ad assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e l'efficace tutela dei diritti dell'imputato, opera anche per la difesa d'ufficio, a nulla rilevando che, successivamente alla nomina del difensore d'ufficio, il processo sia trasferito ad altra Autorità giudiziaria) (Sez. 2, n. 47894 del 19/10/2023, Rv. 285463 - 019). 6. Facendo applicazione di tali principi al caso oggetto del ricorso, si deve concludere che il provvedimento del Tribunale di restituzione degli atti al PM, affinché provveda ad effettuare la notifica in un luogo diverso rispetto a quello ove l'imputato aveva eletto domicilio, sia affetto da abnormità funzionale, in quanto impone al Pubblico Ministero un adempimento che potrebbe risolversi in un atto nullo (nell'ipotesi in cui l'atto non sia consegnato a mani proprie all'imputato), rilevabile nel successivo corso del processo. 7. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Calabria Deciso in Roma il 5 febbraio 2025.