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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROLFO ALDO MARIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sap S.r.l. - 01691650566
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16482 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 562/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la società agricola in epigrafe, in persona del l.r.p.t., impugnava l'avviso di accertamento IMU/2019 notificato dal concessionario del Comune di Tuscania contestando la pretesa trattandosi, come già statuito da questa Corte in analoga fattispecie, di un fabbricato esente come attestato fin dal 2012 dall'annotazione catastale di ruralità e concesso in comodato gratuito ad un dipendente che lo aveva adibito ad abitazione.
La SAP srl chiedeva il rigetto del ricorso in assenza della prova della presenza dei requisiti soggettivi in capo al comodatario, parimenti gli interessi erano dovuti in quanto la quantificazione risultava de plano da una mera operazione matematica predeterminata ex lege senza necessità di alcuna specifica motivazione (CTP
Milano 3940/17). Con successiva memoria la società contestava ogni avversa deduzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Risulta assorbente la presenza dell'annotazione di ruralità dell'immobile, in catasto dal 18.6.2012 (in tal senso anche sentenza di questa Corte sentenza 201/25) nonchè la sottoscrizione in data 2.1.10 di un contratto di comodato gratuito con un dipendente a tempo indeterminato dell'azienda, debitamente registrato, ed ivi la clausola 4) ne prevede espressamente la cessazione nel caso in cui non fosse proseguito il rapporto di lavoro.
Ricorrono pertanto i presupposti normativi ex art. 9, comma 3 bis, D.L. 557/93: requisito formale e requisito sostanziale entrambi presenti nella fattispecie.
Ogni altra eccezione non deve essere scrutinata rimanendo assorbita dal decisum.
Il Collegio provvede come da dispositivo, anche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
300,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROLFO ALDO MARIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sap S.r.l. - 01691650566
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16482 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 562/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la società agricola in epigrafe, in persona del l.r.p.t., impugnava l'avviso di accertamento IMU/2019 notificato dal concessionario del Comune di Tuscania contestando la pretesa trattandosi, come già statuito da questa Corte in analoga fattispecie, di un fabbricato esente come attestato fin dal 2012 dall'annotazione catastale di ruralità e concesso in comodato gratuito ad un dipendente che lo aveva adibito ad abitazione.
La SAP srl chiedeva il rigetto del ricorso in assenza della prova della presenza dei requisiti soggettivi in capo al comodatario, parimenti gli interessi erano dovuti in quanto la quantificazione risultava de plano da una mera operazione matematica predeterminata ex lege senza necessità di alcuna specifica motivazione (CTP
Milano 3940/17). Con successiva memoria la società contestava ogni avversa deduzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Risulta assorbente la presenza dell'annotazione di ruralità dell'immobile, in catasto dal 18.6.2012 (in tal senso anche sentenza di questa Corte sentenza 201/25) nonchè la sottoscrizione in data 2.1.10 di un contratto di comodato gratuito con un dipendente a tempo indeterminato dell'azienda, debitamente registrato, ed ivi la clausola 4) ne prevede espressamente la cessazione nel caso in cui non fosse proseguito il rapporto di lavoro.
Ricorrono pertanto i presupposti normativi ex art. 9, comma 3 bis, D.L. 557/93: requisito formale e requisito sostanziale entrambi presenti nella fattispecie.
Ogni altra eccezione non deve essere scrutinata rimanendo assorbita dal decisum.
Il Collegio provvede come da dispositivo, anche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
300,00, oltre accessori se dovuti.