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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/11/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 317 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Chieti, Parte_1 C.F._1
C.so Marrucino n.145, presso lo studio dell'Avv. Umberto Di Primio, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE E (C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la PEC dell'Avv. Email_1
Roberto M. Danesi De Luca, che lo rappresenta e difende con l'Avv. Francesco M. Danesi De Luca, come da procura in atti;
CONVENUTO OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: per parte attrice: NEL MERITO: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità del quale proprietario e custode della via teatro Controparte_1 del sinistro, per la caduta della sig.ra ; 2) per l'effetto condannare il Parte_1
in personale del sindaco p.t., suo leg. rapp., al risarcimento del Controparte_1 danno patito dalla sig.ra che si quantifica in € 15.003,75 oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal momento dell'evento all'effettivo soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia e, in caso di accoglimento, con personalizzazione del danno;
3) condannare altresì il resistente al rimborso in favore della sig.ra delle spese mediche Parte_1 sostenute e documentate, ammontanti complessivamente ad € 1.326,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento dell'evento all'effettivo soddisfo;
4) condannare il alla refusione delle spese di giustizia, diritti ed onorari CP_1
d'avvocati ed IVA e CA come per legge, maggiorate del 30% ai sensi dell'art.4, c.1bis D.M. 55/2014. Per parte convenuta: • in via principale, insistendo per l'integrale rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso;
• in via subordinata, per l'ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda della ricorrente e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del a qualsiasi titolo, si chiede che il Controparte_1
Giudice voglia, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico della IG.ra , idoneo a diminuire, in Parte_1 proporzione dell'incidenza causale che riterrà di individuare, la responsabilità del convenuto e, per l'effetto, respingere la domanda di parte ricorrente per CP_1 quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del in questo caso con compensazione delle spese e Controparte_1 competenze di giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la sig.ra ha chiesto Parte_1 condannarsi il al risarcimento per il danno subito a seguito Controparte_1 della caduta verificatasi il giorno 8 agosto 2023 alle ore 20.30 circa, sulla Via Marco Vezio Marcello, altezza Piazza dei Templi Romani, a causa della non visibile, né segnalata disconnessione del manto stradale in corrispondenza di un tombino di raccolta delle acque. Si è costituito il eccependo l'insussistenza del nesso di causalità, anche CP_1 per il comportamento colposo della danneggiata, che non si avvedeva del pericolo. Eccepiva, in ogni caso, il concorso di colpa dell'attrice e l'eccessività del quantum richiesto. Ciò detto si osserva quanto segue. Nel merito, in diritto, trova applicazione l'art. 2051 c.c. In passato la giurisprudenza tendeva ad escludere l'applicabilità della norma nei casi di beni, facenti parte del demanio pubblico (tra cui rientra il demanio stradale), rispetto ai quali, a causa dell'estensione e dell'uso generalizzato e diretto da parte dei terzi, non è possibile svolgere i doveri di vigilanza posti a carico del custode (C., S.U., 8588/1997; C. 10040/2006; C. 11446/2003; C. 11366/2002; C. 16179/2001; C. 5990/1998; T. Piacenza 26.5.2011). Tale orientamento si basava sulla considerazione che tale categoria di beni non potesse essere sottoposta ad una idonea custodia della P.A.; di conseguenza, si può applicare l'art. 2051 c.c., soltanto se l'estensione dei beni demaniali è tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (C. 1691/2009; C. 13114/1995; C. 5567/1984). Si è quindi ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (C. 20827/2006). Successivamente la giurisprudenza ha cambiato orientamento ritenendo, in merito alla responsabilità della Pubblica Amministrazione sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, come l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, in base all'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Siffatta responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, consistente nell'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile neppure con l'uso dell'ordinaria diligenza. Altresì, il caso fortuito può ravvisarsi anche nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, mediante l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso causale tra lo stesso bene in custodia e il danno (C. 3793/2014). Il comportamento colposo del danneggiato può assurgere in taluni casi ad elemento interruttivo del nesso causale, anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (C. 999/2014). Tale responsabilità è stata affermata anche sulla base dell'art. 14, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, per cui gli enti proprietari delle strade devono - salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal co. 3 della predetta norma - provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari, il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c. (C. 9527/2010). L'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la "cosa" che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso. È sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia anche necessaria - allorché l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (C. 25214/2014). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (C. 21684/2005; C. 2062/2004; C. 1948/2003; C. 10641/2002; T. Genova 26.10.2010) che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (C. 10860/2012). Secondo l'orientamento cui questo giudice aderisce, la responsabilità per i danni cagionati dalla cosa ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (C. 10860/2012; C. 993/2209; C. 5741/2009). Per cui, ai fini della prova liberatoria viene in rilievo soltanto una nozione oggettiva di caso fortuito, che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno ed in particolare al profilo causale;
il caso fortuito, infatti, libera da responsabilità il custode ogni qualvolta sia dotato di un autonomo impulso causale, in modo tale da consentire di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno che concretamente si è verificato (C. 5796/1998; C. 5031/1998; C. 4237/1990). In questo modo, il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento di danno, mentre sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (C. 2075/2002; C. 5031/1998). Il caso fortuito, inoltre, deve essere imprevedibile ed assolutamente eccezionale (C. 5031/1998; C. 1947/1994; C. 10277/1990; C. 4237/1990); in questo contesto, tuttavia, l'imprevedibilità viene in rilievo sotto il profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno e non come elemento per escludere la colpa del custode, la quale, di per sé, è irrilevante nell'ambito dell'art. 2051 c.c. (C. 5031/1998). La natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è, quindi, ben evidente: la responsabilità in esame si fonda sul mero rapporto di custodia e solo lo stato di fatto e non la violazione dell'obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie (C. 13770/2006; C. 21684/2005; C. 5236/2004; C. 12219/2003; C. 1948/2003). La natura oggettiva della responsabilità è confermata dal fatto che nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (C. 2284/2006; C. 16576/2005). In caso di sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa invece ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, 1° co. c.c., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. (C. 9546/2010). Occorre quindi in primis verificare se l'attore abbia o meno dato la prova del nesso causale tra il bene, ossia il manto stradale asseritamente caratterizzato da un'anomalia, e il danno. Ebbene, non pare revocabile che in dubbio che la prova del nesso causale tra la caduta e la buca in effetti sussista. La caduta è, infatti, confermata dal teste il quale ha confermato Testimone_1 la caduta della moglie, in sua presenza. Il medesimo teste ha riferito che il tombino effettivamente si vedeva, “ma non era visibile lo slivellamento dello stesso rispetto al piano stradale, cosa che abbiamo visto solo dopo la caduta anche perché non vi era più il sole oramai tramontato e l'illuminazione pubblica era spenta forse per un risparmio energetico da parte
. CP_1
Dimostrato il nesso causale non può negarsi il concorso di colpa dell'attrice la quale ha, infatti, affermato, che “trattandosi della data dell'08 agosto 2023 vi era ancora un po' di luce naturale, ma il sole era tramontato e, comunque, il tombino sul quale sono caduta io non lo vedevo poiché camminando non guardavo sempre a terra”. È vero che (Cassazione sentenza n°6306 del 2013) la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sè idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sè statica ed inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione. Detta norma non dispensa dunque il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cassazione sentenza n°15389 del 2011), atteso che la presunzione ex art. 2051 c.c. non può trovare applicazione nella ipotesi di danno che non derivi dalla cosa in sé ma da comportamenti colposi di chi si serve della cosa (Cass. sent. n° 1321 del 1998). Ebbene, appare dimostrato dall'istruttoria in primis che vi era il tombino poco illuminato e ciò avrebbe richiesto, da parte dell'attrice, un comportamento assai prudente. È, però, altrettanto vero che la caduta è avvenuta nel centro storico, zona da ritenersi presumibilmente nella possibilità di vigilanza e controllo da parte del (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20823 del 26/09/2006, Sez. 3, Sentenza n. CP_1
15779 del 12/07/2006), specialmente con riferimento alla pubblica illuminazione. Pertanto, può riconoscersi il concorso di colpa dell'attrice nella misura almeno di 1/3. Passando quindi al quantum debeatur, deve dirsi che la CTU medico-legale a firma del dott. , che si ritiene pienamente condivisibile in quanto Persona_1 logica, coerente e priva di contraddizioni, ha riconosciuto una I.T.P. al 75% per giorni 25, una I.T.P. al 50% per gg. 25 una I.T.P. al 25% della durata di gg. 20 e un danno biologico pari al 4%. Ora, con riferimento al danno non patrimoniale subito dall'infortunata devono applicarsi le Tabelle di Milano. Va poi detto che vanno applicate le tabelle vigenti al momento della liquidazione del danno. Tale principio si ricava da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012 Rv. 622506 secondo cui se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambiano nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione. Per cui vale la seguente liquidazione per la sig.ra : Parte_1
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 71 anni Percentuale di invalidità permanente 4% Punto danno biologico € 1.654,52 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 25 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 25 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20 Danno non patrimoniale risarcibile € 4.302,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.156,25 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.437,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00 Totale danno biologico temporaneo € 4.168,75 Totale generale: € 8.470,75 Al predetto importo, deve aggiungersi il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (agosto 2023) alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Vd.Cass.Sez. U.n.1712\95 , Cass, n.10300\01; Cass.n. 18445\05). Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità, mediante il riconoscimento dei c.d. interessi compensativi sulla somma indicata, devalutata e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dal giorno del sinistro sino a quello della presente sentenza, e pertanto va determinato in € 9.171,62 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo. In conclusione, affermata la responsabilità parziale del Controparte_2
per le lesioni sofferte dall'attrice, il convenuto va condannato al
[...] risarcimento del danno pari ad € 6.114,41 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo. Il CTU ha, infine, precisato che le conseguenze del sinistro risultano standardizzabili a fronte di sinistri di pari gravità. Le spese sostenute e documentate per un totale di € 1.326,00 sono state riconosciute utili e, dunque, rimborsabili nella misura dei 2/3, così € 884,00. Le spese di lite seguono la soccombenza del ma, in ragione del concorso CP_1 di colpa, vengono liquidate, come da dispositivo, nella misura dei 2/3. Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico del per 2/3 e della attrice per 1/3. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Condanna il (C.F.: al pagamento, Controparte_1 P.IVA_1 in favore di (C.F.: ) della somma Parte_1 C.F._1 di € 6.114,41 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo e di € 884,00 dall'esborso al soddisfo;
2) Condanna il (C.F.: ) alla rifusione Controparte_1 P.IVA_1 delle spese di lite, in favore di (C.F.: Parte_1
) che si liquidano in € 194,00 per esborsi ed € C.F._1
4.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico del (C.F.: ) per 2/3 e della Controparte_1 P.IVA_1 attrice (C.F.: ) per 1/3. Parte_1 C.F._1
Così deciso in Chieti, 11.11.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Chieti, Parte_1 C.F._1
C.so Marrucino n.145, presso lo studio dell'Avv. Umberto Di Primio, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE E (C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la PEC dell'Avv. Email_1
Roberto M. Danesi De Luca, che lo rappresenta e difende con l'Avv. Francesco M. Danesi De Luca, come da procura in atti;
CONVENUTO OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: per parte attrice: NEL MERITO: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità del quale proprietario e custode della via teatro Controparte_1 del sinistro, per la caduta della sig.ra ; 2) per l'effetto condannare il Parte_1
in personale del sindaco p.t., suo leg. rapp., al risarcimento del Controparte_1 danno patito dalla sig.ra che si quantifica in € 15.003,75 oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal momento dell'evento all'effettivo soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia e, in caso di accoglimento, con personalizzazione del danno;
3) condannare altresì il resistente al rimborso in favore della sig.ra delle spese mediche Parte_1 sostenute e documentate, ammontanti complessivamente ad € 1.326,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento dell'evento all'effettivo soddisfo;
4) condannare il alla refusione delle spese di giustizia, diritti ed onorari CP_1
d'avvocati ed IVA e CA come per legge, maggiorate del 30% ai sensi dell'art.4, c.1bis D.M. 55/2014. Per parte convenuta: • in via principale, insistendo per l'integrale rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso;
• in via subordinata, per l'ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda della ricorrente e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del a qualsiasi titolo, si chiede che il Controparte_1
Giudice voglia, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico della IG.ra , idoneo a diminuire, in Parte_1 proporzione dell'incidenza causale che riterrà di individuare, la responsabilità del convenuto e, per l'effetto, respingere la domanda di parte ricorrente per CP_1 quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del in questo caso con compensazione delle spese e Controparte_1 competenze di giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la sig.ra ha chiesto Parte_1 condannarsi il al risarcimento per il danno subito a seguito Controparte_1 della caduta verificatasi il giorno 8 agosto 2023 alle ore 20.30 circa, sulla Via Marco Vezio Marcello, altezza Piazza dei Templi Romani, a causa della non visibile, né segnalata disconnessione del manto stradale in corrispondenza di un tombino di raccolta delle acque. Si è costituito il eccependo l'insussistenza del nesso di causalità, anche CP_1 per il comportamento colposo della danneggiata, che non si avvedeva del pericolo. Eccepiva, in ogni caso, il concorso di colpa dell'attrice e l'eccessività del quantum richiesto. Ciò detto si osserva quanto segue. Nel merito, in diritto, trova applicazione l'art. 2051 c.c. In passato la giurisprudenza tendeva ad escludere l'applicabilità della norma nei casi di beni, facenti parte del demanio pubblico (tra cui rientra il demanio stradale), rispetto ai quali, a causa dell'estensione e dell'uso generalizzato e diretto da parte dei terzi, non è possibile svolgere i doveri di vigilanza posti a carico del custode (C., S.U., 8588/1997; C. 10040/2006; C. 11446/2003; C. 11366/2002; C. 16179/2001; C. 5990/1998; T. Piacenza 26.5.2011). Tale orientamento si basava sulla considerazione che tale categoria di beni non potesse essere sottoposta ad una idonea custodia della P.A.; di conseguenza, si può applicare l'art. 2051 c.c., soltanto se l'estensione dei beni demaniali è tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (C. 1691/2009; C. 13114/1995; C. 5567/1984). Si è quindi ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (C. 20827/2006). Successivamente la giurisprudenza ha cambiato orientamento ritenendo, in merito alla responsabilità della Pubblica Amministrazione sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, come l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, in base all'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Siffatta responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, consistente nell'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile neppure con l'uso dell'ordinaria diligenza. Altresì, il caso fortuito può ravvisarsi anche nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, mediante l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso causale tra lo stesso bene in custodia e il danno (C. 3793/2014). Il comportamento colposo del danneggiato può assurgere in taluni casi ad elemento interruttivo del nesso causale, anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (C. 999/2014). Tale responsabilità è stata affermata anche sulla base dell'art. 14, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, per cui gli enti proprietari delle strade devono - salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal co. 3 della predetta norma - provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari, il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c. (C. 9527/2010). L'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la "cosa" che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso. È sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia anche necessaria - allorché l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (C. 25214/2014). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (C. 21684/2005; C. 2062/2004; C. 1948/2003; C. 10641/2002; T. Genova 26.10.2010) che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (C. 10860/2012). Secondo l'orientamento cui questo giudice aderisce, la responsabilità per i danni cagionati dalla cosa ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (C. 10860/2012; C. 993/2209; C. 5741/2009). Per cui, ai fini della prova liberatoria viene in rilievo soltanto una nozione oggettiva di caso fortuito, che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno ed in particolare al profilo causale;
il caso fortuito, infatti, libera da responsabilità il custode ogni qualvolta sia dotato di un autonomo impulso causale, in modo tale da consentire di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno che concretamente si è verificato (C. 5796/1998; C. 5031/1998; C. 4237/1990). In questo modo, il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento di danno, mentre sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (C. 2075/2002; C. 5031/1998). Il caso fortuito, inoltre, deve essere imprevedibile ed assolutamente eccezionale (C. 5031/1998; C. 1947/1994; C. 10277/1990; C. 4237/1990); in questo contesto, tuttavia, l'imprevedibilità viene in rilievo sotto il profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno e non come elemento per escludere la colpa del custode, la quale, di per sé, è irrilevante nell'ambito dell'art. 2051 c.c. (C. 5031/1998). La natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è, quindi, ben evidente: la responsabilità in esame si fonda sul mero rapporto di custodia e solo lo stato di fatto e non la violazione dell'obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie (C. 13770/2006; C. 21684/2005; C. 5236/2004; C. 12219/2003; C. 1948/2003). La natura oggettiva della responsabilità è confermata dal fatto che nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (C. 2284/2006; C. 16576/2005). In caso di sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa invece ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, 1° co. c.c., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. (C. 9546/2010). Occorre quindi in primis verificare se l'attore abbia o meno dato la prova del nesso causale tra il bene, ossia il manto stradale asseritamente caratterizzato da un'anomalia, e il danno. Ebbene, non pare revocabile che in dubbio che la prova del nesso causale tra la caduta e la buca in effetti sussista. La caduta è, infatti, confermata dal teste il quale ha confermato Testimone_1 la caduta della moglie, in sua presenza. Il medesimo teste ha riferito che il tombino effettivamente si vedeva, “ma non era visibile lo slivellamento dello stesso rispetto al piano stradale, cosa che abbiamo visto solo dopo la caduta anche perché non vi era più il sole oramai tramontato e l'illuminazione pubblica era spenta forse per un risparmio energetico da parte
. CP_1
Dimostrato il nesso causale non può negarsi il concorso di colpa dell'attrice la quale ha, infatti, affermato, che “trattandosi della data dell'08 agosto 2023 vi era ancora un po' di luce naturale, ma il sole era tramontato e, comunque, il tombino sul quale sono caduta io non lo vedevo poiché camminando non guardavo sempre a terra”. È vero che (Cassazione sentenza n°6306 del 2013) la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sè idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sè statica ed inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione. Detta norma non dispensa dunque il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cassazione sentenza n°15389 del 2011), atteso che la presunzione ex art. 2051 c.c. non può trovare applicazione nella ipotesi di danno che non derivi dalla cosa in sé ma da comportamenti colposi di chi si serve della cosa (Cass. sent. n° 1321 del 1998). Ebbene, appare dimostrato dall'istruttoria in primis che vi era il tombino poco illuminato e ciò avrebbe richiesto, da parte dell'attrice, un comportamento assai prudente. È, però, altrettanto vero che la caduta è avvenuta nel centro storico, zona da ritenersi presumibilmente nella possibilità di vigilanza e controllo da parte del (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20823 del 26/09/2006, Sez. 3, Sentenza n. CP_1
15779 del 12/07/2006), specialmente con riferimento alla pubblica illuminazione. Pertanto, può riconoscersi il concorso di colpa dell'attrice nella misura almeno di 1/3. Passando quindi al quantum debeatur, deve dirsi che la CTU medico-legale a firma del dott. , che si ritiene pienamente condivisibile in quanto Persona_1 logica, coerente e priva di contraddizioni, ha riconosciuto una I.T.P. al 75% per giorni 25, una I.T.P. al 50% per gg. 25 una I.T.P. al 25% della durata di gg. 20 e un danno biologico pari al 4%. Ora, con riferimento al danno non patrimoniale subito dall'infortunata devono applicarsi le Tabelle di Milano. Va poi detto che vanno applicate le tabelle vigenti al momento della liquidazione del danno. Tale principio si ricava da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012 Rv. 622506 secondo cui se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambiano nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione. Per cui vale la seguente liquidazione per la sig.ra : Parte_1
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 71 anni Percentuale di invalidità permanente 4% Punto danno biologico € 1.654,52 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 25 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 25 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20 Danno non patrimoniale risarcibile € 4.302,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.156,25 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.437,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00 Totale danno biologico temporaneo € 4.168,75 Totale generale: € 8.470,75 Al predetto importo, deve aggiungersi il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (agosto 2023) alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Vd.Cass.Sez. U.n.1712\95 , Cass, n.10300\01; Cass.n. 18445\05). Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità, mediante il riconoscimento dei c.d. interessi compensativi sulla somma indicata, devalutata e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dal giorno del sinistro sino a quello della presente sentenza, e pertanto va determinato in € 9.171,62 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo. In conclusione, affermata la responsabilità parziale del Controparte_2
per le lesioni sofferte dall'attrice, il convenuto va condannato al
[...] risarcimento del danno pari ad € 6.114,41 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo. Il CTU ha, infine, precisato che le conseguenze del sinistro risultano standardizzabili a fronte di sinistri di pari gravità. Le spese sostenute e documentate per un totale di € 1.326,00 sono state riconosciute utili e, dunque, rimborsabili nella misura dei 2/3, così € 884,00. Le spese di lite seguono la soccombenza del ma, in ragione del concorso CP_1 di colpa, vengono liquidate, come da dispositivo, nella misura dei 2/3. Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico del per 2/3 e della attrice per 1/3. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Condanna il (C.F.: al pagamento, Controparte_1 P.IVA_1 in favore di (C.F.: ) della somma Parte_1 C.F._1 di € 6.114,41 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo e di € 884,00 dall'esborso al soddisfo;
2) Condanna il (C.F.: ) alla rifusione Controparte_1 P.IVA_1 delle spese di lite, in favore di (C.F.: Parte_1
) che si liquidano in € 194,00 per esborsi ed € C.F._1
4.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico del (C.F.: ) per 2/3 e della Controparte_1 P.IVA_1 attrice (C.F.: ) per 1/3. Parte_1 C.F._1
Così deciso in Chieti, 11.11.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco