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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/12/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Calvanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2209/2023, promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Rocca di Papa, via dei Ciclamini n. 25/B, rappresentato e difeso dall'avv. Armati Riccardo in virtù di procura allegata all'atto di opposizione, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale, sito in Marino, C.so Vittoria Colonna n. 7.
ATTORE-OPPONENTE
Contro
, (c.f. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato.
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione a favore di difensore ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato
Conclusioni:
- Per l'attore-opponente:
“Riformare il decreto impugnato di liquidazione degli onorari di avvocato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato delle costituite parti civili e nel pp CP_3 CP_4 nn. 3896/2019 RGNR e 201/2021 Dib. Tribunale di Velletri del Gip del Tribunale di Velletri (all.1) all'Avv.to Natascia Vitali, del 03/02/2023 n. 179/2023 e n. Pt_2
3896/2019 RGNR, notificato alla parte ricorrente il 03/03/2023 per compiuta giacenza e ritirato il 04/03/2023 e conseguentemente liquidare in favore del difensore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato il compenso indicato in premessa , o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014 e successive modificazioni , comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con condanna al pagamento delle spese diritti ed onorari relativi al presente giudizio”.
- Per il convenuto-opposto:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, previo mutamento del rito speciale in rito ordinario, dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per carenza di interesse a ricorrere in capo a parte ricorrente;
in subordine, nel merito adottare i provvedimenti ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con l'opposizione depositata in data 31/3/2023, contesta in qualità di Parte_1 imputato il quantum liquidato con decreto emesso dal tribunale di Velletri in data 3 febbraio 2023 in favore dell'avv. Natascia Vitali per l'attività svolta innanzi al GUP nel procedimento penale n. 3896/2019 RGNR e 201/2021 Reg. Dib. in qualità di difensore delle parti civili costituite, ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Preliminarmente va ritenuta la tempestività dell'opposizione proposta, depositata entro 30 gg dal 3/3/2025, data di notifica all'imputato del provvedimento di liquidazione.
Sempre in rito, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalla parte opposta.
Al riguardo va rilevato che l'imputato ha interesse e quindi è legittimato ad impugnare il provvedimento di liquidazione a carico dell'Erario giacchè, in caso di condanna all'esito del giudizio penale, le spese processuali riconosciute alla parte civile graveranno sul medesimo imputato, con pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 110 co 3 TU 115/2002.
Nel merito, l'opposizione non appare assistita da fondatezza.
Ed invero, dall'esame del decreto di liquidazione opposto si evince che il Tribunale ha liquidato per ciascuna delle fasi di difesa importi pari ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, nella versione antecedente alla modifica apportata dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in quanto l'attività di difesa è stata svolta sino all'udienza del 1 febbraio 2021.
L'unico aumento apportato al compenso è quello previsto dall'art. 12, comma 2, del D.M. 55/2014 per la pluralità delle parti assistite, ipotesi effettivamente ricorrente nel caso di specie. Tra l'altro, nell'ambito del range previsto dal suddetto 12, comma 2, del D.M. 55/2014, compreso tra il 10% ed il 30%, il Giudice ha applicato un aumento del 20%, optando, anche in tal caso, per la selezione del valore medio.
Alla luce di ciò, l'importo liquidato con il provvedimento opposto appare conforme alla tariffa professionale e congruo rispetto all'attività svolta.
Ne consegue il rigetto della proposta opposizione.
Attesa la soccombenza reciproca, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione e dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Velletri, 20 dicembre 2025
Il Giudice dssa Raffaella Calvanese
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Calvanese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1332/2024, assunta in decisione all'udienza del 05/02/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_3 C.F._2 residente in Ardea, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Peri, nonché elettivamente domiciliato presso il relativo studio, sito in Roma, via Monteforte Irpino n. 12.
ATTORE – OPPONENTE
Contro
C.F. – P.IVA ), con sede in Roma, via F. Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3
Civinini n. 85, in persona del legale rappresentante pro-tempore Arch. Controparte_6 rappresentata e difesa dall'avv. Dante Picca ed elettivamente domiciliata in Velletri, Corso della Repubblica n. 125, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cellucci, in virtù di procura al margine dell'atto di costituzione e risposta. CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni:
- Per l'attore-opponente : Parte_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione anche inaudita altera parte considerati i gravi motivi, dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile ex art. 617 c.p.c. e, comunque, di nessun effetto l'atto di precetto di cui in premessa non sussistendo, in ogni caso, il credito ex adverso preteso nei confronti del signor ”. Parte_3
- Per la convenuta- opposta Controparte_5
“- Rigettare la richiesta di sospensione per gravi motivi genericamente avanzata dal ricorrente, in quanto totalmente infondata, priva di motivazione e dei presupposti.
-Rigettare l'eccezione di prescrizione del credito azionato e/o degli interessi azionati con l'atto di precetto del 17.1.24, sebbene non formalizzata, in quanto palesemente infondata oltrechè priva dei presupposti essenziali.
-Accertare e dichiarare la piena efficacia e legittimità del credito azionato dalla nei Controparte_5 confronti del signor nonché dell'atto di precetto del 17.1.24 ad esso notificato per Parte_3
l'importo di € 431.735,00 oltre interessi e spese di lite dei due gradi del giudizio, così come liquidati in forza della sentenza n.2114/07 della Corte di Appello di Roma, dotata tuttora di efficacia esecutiva relativamente a dette somme, e per l'effetto rigettare l'opposizione in quanto radicalmente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in premessa.
-Dato atto della parziale adesione della all'eccezione formulata dall'opponente, Controparte_5 limitatamente all'importo di € 5.500,00 oltre accessori liquidato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.2918/14 a titolo di spese legali relative al solo grado di legittimità, e della conseguente parziale rinuncia a far valere in questa sede il medesimo credito azionato con l'atto di precetto del 17.1.24 notificato il 23.2.24 nei soli confronti del sig. dichiarare la cessazione Parte_3 della materia del contendere relativamente e limitatamente a tale importo ed al relativo titolo. Con riserva di azionamento in separata sede. Con rigetto integrale di ogni domanda avversaria in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per i motivi di cui in premessa.
Con vittoria di spese di lite, avuto riguardo all'entità del credito principale azionato in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma n.2114/07 ed alla manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che per l'effetto si dichiara antistatario. Ai sensi dell'art.9 legge 488/99 e s.m.i., l'istante dichiara che il valore la presente costituzione non comporta mutamento del valore della controversia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_3
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto da quest'ultima Controparte_5 notificato in data 23 febbraio 2024, in forza dei titoli esecutivi costituiti dalla sentenza n. 2114/2007, datata 9 febbraio 2007, della Corte di Appello di Roma, notificata all'opponente in data 13-14 giugno 2008, e dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2918/2014, datata 5 dicembre 2013, e notificata all'attore in data 28 luglio 2014.
Con l'atto di opposizione, in particolare, l'attore ha chiesto la sospensione in via cautelare del precetto, nonché dichiararsi la nullità o inefficacia del medesimo, contestando la pretesa creditoria fatta valere sia con riferimento all'omessa notifica dei titoli esecutivi sovra menzionati, sia con riferimento al quantum fatto valere, stante l'asserita prescrizione del credito e/o degli interessi maturati.
Costituitasi in data 15 maggio 2024, l'opposta ha preliminarmente Controparte_5 rinunciato all'importo di euro 5500,00 pari alle spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione e successivamente chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione e di ogni avversa pretesa, contestando l'infondatezza nel merito delle ulteriori doglianze sollevate.
Con riferimento allo svolgimento del processo si rinvia agli atti presenti all'interno del fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere per le motivazioni che seguono.
La creditrice ha precettato un credito pari ad euro 843.556,32 comprensivo, tra l'altro, delle spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione a proprio favore per euro 5.500,00 a titolo di onorari, oltre accessori, ed euro 200 per spese.
Tuttavia, come emerge dagli atti depositati e come riconosciuto dalla stessa parte opposta con esclusivo riferimento a tale importo, la notifica del precetto non è stata preceduta dalla notificazione del relativo titolo esecutivo, costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2918/2014, datata 5 dicembre 2013.
Infatti la sentenza suddetta risulta notificata all'opponente con esito negativo.
Poiché tuttavia la parte opposta, in sede di costituzione in giudizio, ha espressamente rinunciato al precetto limitatamente alle spese del giudizio di cassazione, sul punto va ritenuta cessata la materia del contendere e, di conseguenza, rideterminata la somma oggetto di precetto al netto dell'importo complessivo di euro 7178,40 (5.500,00 oltre cap ed Iva ed euro 200 per spese) .
*
Con riferimento alle ulteriori questioni sollevate dall'attore in merito alla notifica del titolo esecutivo, l'opposizione non appare fondata
Difatti, salvo che per le spese sopra indicate, il precetto opposto deve ritenersi valido in quanto preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, costituito nel caso di specie dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2114/2007 del 9 febbraio 2007.
Nello specifico, in parziale riforma della sentenza n. 46447/2002 del Tribunale di Roma, la Corte d'Appello di Roma ha condannato e , in solido Parte_3 Parte_4
tra loro, a pagare all'opposta la somma di euro 431.735,88 oltre interessi al tasso legale, nonché le spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio.
Tale sentenza di secondo grado è stata notificata a e in Parte_3 Parte_4
data 13-14/06/2008, congiuntamente ad un primo atto di precetto con il quale è stato loro intimato il pagamento di euro 680.873,63, comprensivo di interessi quantificati sino al 30/04/2008, oltre spese.
La notificazione di tale titolo esecutivo è correttamente avvenuta nei riguardi dell'attore, , come risulta dalla relata di notifica e dagli avvisi in atti. Parte_3
Infatti, l'atto giudiziario in questione è stato notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., ovvero spedito con raccomandata n. 762624928740, cronologico n.10492, ma, poiché non è stato possibile consegnare il plico al domicilio del destinatario, è stata data comunicazione del relativo deposito presso l'ufficio postale di
RO TI con raccomandata n. 7602842935606 e, quindi, qui successivamente ritirato da , figlia delegata dell'opponente. Controparte_7
A nulla rileva che avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello i soccombenti abbiano presentato ricorso innanzi alla Corte di Cassazione e che la relativa decisione non sia stata, al contrario di quella del giudice di secondo grado, notificata all'opponente come dapprima ampiamente esposto.
Invero, la pronuncia dei Giudici di legittimità n . 2918/2014 ha sancito esclusivamente l'inammissibilità del ricorso avanzato, altresì, dall'attore e di conseguenza, non avendo disposto nulla nel merito della causa, non ha sostituito la sentenza del giudice di secondo grado ivi impugnata nella sua qualità di titolo esecutivo.
A sostegno di quanto assunto, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa” (cfr. Cass. n. 29021/2018; Cass. n. 2885/73; Cass. n.6438/92; n. 586/99;
n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09).
Pertanto, applicando tale principio di diritto al rapporto tra la sentenza d'appello e la decisione dei Giudici di legittimità, appare evidente come, nel caso di specie, il titolo esecutivo delle somme liquidate dal giudice di secondo grado sia costituito dalla stessa sentenza n. 2114/2007 della Corte d'Appello e non sia stato, quindi, sostituito dalla pronuncia della Corte di Cassazione la cui omessa notifica, pertanto, non invalida il precetto per le somme liquidate in appello.
*
Infine l'opposizione appare parzialmente fondata con riguardo alla eccepita prescrizione del credito per interessi.
Sotto questo profilo va anzitutto rilevato che il termine decennale di prescrizione – applicabile al credito portato dalla sentenza della Corte d'Appello anche a titolo di interessi (maturati dall'8/12/1993 al 10/5/2007) ai sensi dell'art. 2953 cc, è stato interrotto dai molteplici precetti notificati dalla creditrice.
In particolare, risulta dagli atti che l'opposta ha notificato tre atti di precetto, di cui l'ultimo attualmente opposto, rispettivamente nelle date del 13-14 giugno 2008, del 3 gennaio 2018 ed infine del 23 febbraio 2024.
A tal proposito, con riferimento alla questione della mancata notificazione del precetto datato 3 gennaio 2018 , che invero non ha formato oggetto di opposizione, si evidenzia come la notificazione abbia avuto esito positivo poiché il precetto, indirizzato personalmente all'opponente , risulta ricevuto dalla figlia Controparte_7 espressamente “incaricata alla ricezione”. Ciò posto, con riguardo agli interessi legali maturati successivamente alla sentenza, indicati in precetto in euro 105.507,98 per il periodo 11/5/07 – 16/1/2024 , deve ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n 4 cc
Ne deriva, avuto riguardo agli atti interruttivi documentati, che non sono coperti da prescrizione esclusivamente gli interessi legali maturati nel quinquennio che precede la notifica dell'ultimo precetto in data 23/2/2024.
Più esattamente, devono ritenersi dovuti solo gli interessi legali maturati dal 23/2/2019 al 16/1/2024 per complessivi euro 30.659,16, risultando estinto per prescrizione il maggiore importo precettato fino ad euro 105.507,98
Pertanto la domanda va parzialmente accolta per l'importo di euro 74.848,82 (105.507,98
– 30.659,16).
Va invece dichiarata cessata la materia del contendere per l'ulteriore importo oggetto di rinuncia da parte del creditore precettante, pari alle spese liquidate dalla Suprema Corte di Cassazione per complessivi euro 7178,40
Ne consegue che il credito precettato va rideterminato, al netto degli importi sopra indicati , in complessivi euro 761.529,10
L'esito complessivo del giudizio a dichiarare compensate le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alle spese liquidate dalla Corte di Cassazione e in parziale accoglimento della proposta opposizione, dichiara non dovuti per prescrizione gli interessi legali maturati dall'11/5/2007 fino al 23/2/2019;
- ridetermina per l'effetto la somma precettata in complessivi 761.529,10
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Velletri, lì 17 settembre 2025
Il Giudice dssa Raffaella Calvanese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Calvanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2209/2023, promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Rocca di Papa, via dei Ciclamini n. 25/B, rappresentato e difeso dall'avv. Armati Riccardo in virtù di procura allegata all'atto di opposizione, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale, sito in Marino, C.so Vittoria Colonna n. 7.
ATTORE-OPPONENTE
Contro
, (c.f. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato.
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione a favore di difensore ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato
Conclusioni:
- Per l'attore-opponente:
“Riformare il decreto impugnato di liquidazione degli onorari di avvocato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato delle costituite parti civili e nel pp CP_3 CP_4 nn. 3896/2019 RGNR e 201/2021 Dib. Tribunale di Velletri del Gip del Tribunale di Velletri (all.1) all'Avv.to Natascia Vitali, del 03/02/2023 n. 179/2023 e n. Pt_2
3896/2019 RGNR, notificato alla parte ricorrente il 03/03/2023 per compiuta giacenza e ritirato il 04/03/2023 e conseguentemente liquidare in favore del difensore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato il compenso indicato in premessa , o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014 e successive modificazioni , comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con condanna al pagamento delle spese diritti ed onorari relativi al presente giudizio”.
- Per il convenuto-opposto:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, previo mutamento del rito speciale in rito ordinario, dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per carenza di interesse a ricorrere in capo a parte ricorrente;
in subordine, nel merito adottare i provvedimenti ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con l'opposizione depositata in data 31/3/2023, contesta in qualità di Parte_1 imputato il quantum liquidato con decreto emesso dal tribunale di Velletri in data 3 febbraio 2023 in favore dell'avv. Natascia Vitali per l'attività svolta innanzi al GUP nel procedimento penale n. 3896/2019 RGNR e 201/2021 Reg. Dib. in qualità di difensore delle parti civili costituite, ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Preliminarmente va ritenuta la tempestività dell'opposizione proposta, depositata entro 30 gg dal 3/3/2025, data di notifica all'imputato del provvedimento di liquidazione.
Sempre in rito, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalla parte opposta.
Al riguardo va rilevato che l'imputato ha interesse e quindi è legittimato ad impugnare il provvedimento di liquidazione a carico dell'Erario giacchè, in caso di condanna all'esito del giudizio penale, le spese processuali riconosciute alla parte civile graveranno sul medesimo imputato, con pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 110 co 3 TU 115/2002.
Nel merito, l'opposizione non appare assistita da fondatezza.
Ed invero, dall'esame del decreto di liquidazione opposto si evince che il Tribunale ha liquidato per ciascuna delle fasi di difesa importi pari ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, nella versione antecedente alla modifica apportata dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in quanto l'attività di difesa è stata svolta sino all'udienza del 1 febbraio 2021.
L'unico aumento apportato al compenso è quello previsto dall'art. 12, comma 2, del D.M. 55/2014 per la pluralità delle parti assistite, ipotesi effettivamente ricorrente nel caso di specie. Tra l'altro, nell'ambito del range previsto dal suddetto 12, comma 2, del D.M. 55/2014, compreso tra il 10% ed il 30%, il Giudice ha applicato un aumento del 20%, optando, anche in tal caso, per la selezione del valore medio.
Alla luce di ciò, l'importo liquidato con il provvedimento opposto appare conforme alla tariffa professionale e congruo rispetto all'attività svolta.
Ne consegue il rigetto della proposta opposizione.
Attesa la soccombenza reciproca, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione e dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Velletri, 20 dicembre 2025
Il Giudice dssa Raffaella Calvanese
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Calvanese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1332/2024, assunta in decisione all'udienza del 05/02/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_3 C.F._2 residente in Ardea, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Peri, nonché elettivamente domiciliato presso il relativo studio, sito in Roma, via Monteforte Irpino n. 12.
ATTORE – OPPONENTE
Contro
C.F. – P.IVA ), con sede in Roma, via F. Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3
Civinini n. 85, in persona del legale rappresentante pro-tempore Arch. Controparte_6 rappresentata e difesa dall'avv. Dante Picca ed elettivamente domiciliata in Velletri, Corso della Repubblica n. 125, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cellucci, in virtù di procura al margine dell'atto di costituzione e risposta. CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni:
- Per l'attore-opponente : Parte_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione anche inaudita altera parte considerati i gravi motivi, dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile ex art. 617 c.p.c. e, comunque, di nessun effetto l'atto di precetto di cui in premessa non sussistendo, in ogni caso, il credito ex adverso preteso nei confronti del signor ”. Parte_3
- Per la convenuta- opposta Controparte_5
“- Rigettare la richiesta di sospensione per gravi motivi genericamente avanzata dal ricorrente, in quanto totalmente infondata, priva di motivazione e dei presupposti.
-Rigettare l'eccezione di prescrizione del credito azionato e/o degli interessi azionati con l'atto di precetto del 17.1.24, sebbene non formalizzata, in quanto palesemente infondata oltrechè priva dei presupposti essenziali.
-Accertare e dichiarare la piena efficacia e legittimità del credito azionato dalla nei Controparte_5 confronti del signor nonché dell'atto di precetto del 17.1.24 ad esso notificato per Parte_3
l'importo di € 431.735,00 oltre interessi e spese di lite dei due gradi del giudizio, così come liquidati in forza della sentenza n.2114/07 della Corte di Appello di Roma, dotata tuttora di efficacia esecutiva relativamente a dette somme, e per l'effetto rigettare l'opposizione in quanto radicalmente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in premessa.
-Dato atto della parziale adesione della all'eccezione formulata dall'opponente, Controparte_5 limitatamente all'importo di € 5.500,00 oltre accessori liquidato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.2918/14 a titolo di spese legali relative al solo grado di legittimità, e della conseguente parziale rinuncia a far valere in questa sede il medesimo credito azionato con l'atto di precetto del 17.1.24 notificato il 23.2.24 nei soli confronti del sig. dichiarare la cessazione Parte_3 della materia del contendere relativamente e limitatamente a tale importo ed al relativo titolo. Con riserva di azionamento in separata sede. Con rigetto integrale di ogni domanda avversaria in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per i motivi di cui in premessa.
Con vittoria di spese di lite, avuto riguardo all'entità del credito principale azionato in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma n.2114/07 ed alla manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che per l'effetto si dichiara antistatario. Ai sensi dell'art.9 legge 488/99 e s.m.i., l'istante dichiara che il valore la presente costituzione non comporta mutamento del valore della controversia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_3
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto da quest'ultima Controparte_5 notificato in data 23 febbraio 2024, in forza dei titoli esecutivi costituiti dalla sentenza n. 2114/2007, datata 9 febbraio 2007, della Corte di Appello di Roma, notificata all'opponente in data 13-14 giugno 2008, e dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2918/2014, datata 5 dicembre 2013, e notificata all'attore in data 28 luglio 2014.
Con l'atto di opposizione, in particolare, l'attore ha chiesto la sospensione in via cautelare del precetto, nonché dichiararsi la nullità o inefficacia del medesimo, contestando la pretesa creditoria fatta valere sia con riferimento all'omessa notifica dei titoli esecutivi sovra menzionati, sia con riferimento al quantum fatto valere, stante l'asserita prescrizione del credito e/o degli interessi maturati.
Costituitasi in data 15 maggio 2024, l'opposta ha preliminarmente Controparte_5 rinunciato all'importo di euro 5500,00 pari alle spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione e successivamente chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione e di ogni avversa pretesa, contestando l'infondatezza nel merito delle ulteriori doglianze sollevate.
Con riferimento allo svolgimento del processo si rinvia agli atti presenti all'interno del fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere per le motivazioni che seguono.
La creditrice ha precettato un credito pari ad euro 843.556,32 comprensivo, tra l'altro, delle spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione a proprio favore per euro 5.500,00 a titolo di onorari, oltre accessori, ed euro 200 per spese.
Tuttavia, come emerge dagli atti depositati e come riconosciuto dalla stessa parte opposta con esclusivo riferimento a tale importo, la notifica del precetto non è stata preceduta dalla notificazione del relativo titolo esecutivo, costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2918/2014, datata 5 dicembre 2013.
Infatti la sentenza suddetta risulta notificata all'opponente con esito negativo.
Poiché tuttavia la parte opposta, in sede di costituzione in giudizio, ha espressamente rinunciato al precetto limitatamente alle spese del giudizio di cassazione, sul punto va ritenuta cessata la materia del contendere e, di conseguenza, rideterminata la somma oggetto di precetto al netto dell'importo complessivo di euro 7178,40 (5.500,00 oltre cap ed Iva ed euro 200 per spese) .
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Con riferimento alle ulteriori questioni sollevate dall'attore in merito alla notifica del titolo esecutivo, l'opposizione non appare fondata
Difatti, salvo che per le spese sopra indicate, il precetto opposto deve ritenersi valido in quanto preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, costituito nel caso di specie dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2114/2007 del 9 febbraio 2007.
Nello specifico, in parziale riforma della sentenza n. 46447/2002 del Tribunale di Roma, la Corte d'Appello di Roma ha condannato e , in solido Parte_3 Parte_4
tra loro, a pagare all'opposta la somma di euro 431.735,88 oltre interessi al tasso legale, nonché le spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio.
Tale sentenza di secondo grado è stata notificata a e in Parte_3 Parte_4
data 13-14/06/2008, congiuntamente ad un primo atto di precetto con il quale è stato loro intimato il pagamento di euro 680.873,63, comprensivo di interessi quantificati sino al 30/04/2008, oltre spese.
La notificazione di tale titolo esecutivo è correttamente avvenuta nei riguardi dell'attore, , come risulta dalla relata di notifica e dagli avvisi in atti. Parte_3
Infatti, l'atto giudiziario in questione è stato notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., ovvero spedito con raccomandata n. 762624928740, cronologico n.10492, ma, poiché non è stato possibile consegnare il plico al domicilio del destinatario, è stata data comunicazione del relativo deposito presso l'ufficio postale di
RO TI con raccomandata n. 7602842935606 e, quindi, qui successivamente ritirato da , figlia delegata dell'opponente. Controparte_7
A nulla rileva che avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello i soccombenti abbiano presentato ricorso innanzi alla Corte di Cassazione e che la relativa decisione non sia stata, al contrario di quella del giudice di secondo grado, notificata all'opponente come dapprima ampiamente esposto.
Invero, la pronuncia dei Giudici di legittimità n . 2918/2014 ha sancito esclusivamente l'inammissibilità del ricorso avanzato, altresì, dall'attore e di conseguenza, non avendo disposto nulla nel merito della causa, non ha sostituito la sentenza del giudice di secondo grado ivi impugnata nella sua qualità di titolo esecutivo.
A sostegno di quanto assunto, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa” (cfr. Cass. n. 29021/2018; Cass. n. 2885/73; Cass. n.6438/92; n. 586/99;
n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09).
Pertanto, applicando tale principio di diritto al rapporto tra la sentenza d'appello e la decisione dei Giudici di legittimità, appare evidente come, nel caso di specie, il titolo esecutivo delle somme liquidate dal giudice di secondo grado sia costituito dalla stessa sentenza n. 2114/2007 della Corte d'Appello e non sia stato, quindi, sostituito dalla pronuncia della Corte di Cassazione la cui omessa notifica, pertanto, non invalida il precetto per le somme liquidate in appello.
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Infine l'opposizione appare parzialmente fondata con riguardo alla eccepita prescrizione del credito per interessi.
Sotto questo profilo va anzitutto rilevato che il termine decennale di prescrizione – applicabile al credito portato dalla sentenza della Corte d'Appello anche a titolo di interessi (maturati dall'8/12/1993 al 10/5/2007) ai sensi dell'art. 2953 cc, è stato interrotto dai molteplici precetti notificati dalla creditrice.
In particolare, risulta dagli atti che l'opposta ha notificato tre atti di precetto, di cui l'ultimo attualmente opposto, rispettivamente nelle date del 13-14 giugno 2008, del 3 gennaio 2018 ed infine del 23 febbraio 2024.
A tal proposito, con riferimento alla questione della mancata notificazione del precetto datato 3 gennaio 2018 , che invero non ha formato oggetto di opposizione, si evidenzia come la notificazione abbia avuto esito positivo poiché il precetto, indirizzato personalmente all'opponente , risulta ricevuto dalla figlia Controparte_7 espressamente “incaricata alla ricezione”. Ciò posto, con riguardo agli interessi legali maturati successivamente alla sentenza, indicati in precetto in euro 105.507,98 per il periodo 11/5/07 – 16/1/2024 , deve ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n 4 cc
Ne deriva, avuto riguardo agli atti interruttivi documentati, che non sono coperti da prescrizione esclusivamente gli interessi legali maturati nel quinquennio che precede la notifica dell'ultimo precetto in data 23/2/2024.
Più esattamente, devono ritenersi dovuti solo gli interessi legali maturati dal 23/2/2019 al 16/1/2024 per complessivi euro 30.659,16, risultando estinto per prescrizione il maggiore importo precettato fino ad euro 105.507,98
Pertanto la domanda va parzialmente accolta per l'importo di euro 74.848,82 (105.507,98
– 30.659,16).
Va invece dichiarata cessata la materia del contendere per l'ulteriore importo oggetto di rinuncia da parte del creditore precettante, pari alle spese liquidate dalla Suprema Corte di Cassazione per complessivi euro 7178,40
Ne consegue che il credito precettato va rideterminato, al netto degli importi sopra indicati , in complessivi euro 761.529,10
L'esito complessivo del giudizio a dichiarare compensate le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alle spese liquidate dalla Corte di Cassazione e in parziale accoglimento della proposta opposizione, dichiara non dovuti per prescrizione gli interessi legali maturati dall'11/5/2007 fino al 23/2/2019;
- ridetermina per l'effetto la somma precettata in complessivi 761.529,10
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Velletri, lì 17 settembre 2025
Il Giudice dssa Raffaella Calvanese