Art. 2.
All'onere di lire 62.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per gli anni 1969, 1970 e 1971, si provvede rispettivamente a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari 1970 e 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 62.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per gli anni 1969, 1970 e 1971, si provvede rispettivamente a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari 1970 e 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.