CASS
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2025, n. 37636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37636 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze nel procedimento a carico di BA Alì, nato in [...] il [...] (CUI 02Y4Y00) avverso l'ordinanza del 20/08/2025 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore dell'interessato, avv. Amanda Paoletti, quale sostituto processuale dell'avv. Adriano Galli, che si è riportata alla memoria depositata, associandosi al Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il consigliere della stessa Corte delegato dal presidente, a norma dell'art. 716, cod. proc. pen., non ha convalidato l'arresto provvisorio a fini estradizionali, operato in via d'urgenza dalla Penale Sent. Sez. 6 Num. 37636 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 24/09/2025 polizia giudiziaria nei confronti del cittadino italiano di origine pakistana AL BA. 1.1. La richiesta di arresto provvisorio proviene dall'autorità giudiziaria pakistana ed è stata avanzata sulla base di un mandato d'arresto emesso I'll aprile 2022 dal giudice della Sessione distrettuale di Khorian, di quello Stato, in relazione al delitto di omicidio volontario, punito dagli artt. 109 e 302 del codice penale pakistano con la pena di morte o l'ergastolo. 1.2. Con il provvedimento impugnato, il giudice delegato non ha convalidato l'arresto, in ragione del combinato disposto degli artt. 698, comma 2, 705, comma 2, 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di estradizione c.d. "processuale", non funzionale, cioè, all'esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, e relativa ad un reato punibile con la pena di morte. 2. Con il proprio ricorso, il Procuratore generale distrettuale deduce che il provvedimento impugnato sia incorso in violazione di legge, pretendendo dalla polizia giudiziaria accertamenti complessi e riservati all'autorità giudiziaria. 3. Ha depositato memoria scritta la difesa di BA, sostanzialmente ribadendo la correttezza delle argomentazioni del provvedimento impugnato e rappresentando, altresì, la carenza d'interesse all'impugnazione del ricorrente, non incidendo l'eventuale accoglimento della stessa sullo status libertatis dell'estradando. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, anzitutto, è ammissibile. Il Pubblico ministero, infatti, è legittimato a proporre ricorso avverso il provvedimento di mancata convalida dell'arresto, anche soltanto per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo (tra moltissime altre, già Sez. 5, n. 774 del 21/05/1995, dep. 1996, Tuppi, Rv. 205119; Sez. 1, n. 7981 del 01/02/2008, Shalabi, Rv. 239234; Sez. 6, n. 28021 del 11/06/2014, Antonacci, Rv. 261647). 2. L'impugnazione, inoltre, è fondata. L'ordinanza impugnata si limita a richiamare, aderendovi tout court, un precedente di questa Corte, relativo proprio ad un'estradizione verso il Pakistan per omicidio (in quel caso tentato), secondo cui non è legittimo l'arresto a fini 2 estradizionali per un reato punito nell'ordinamento dello Stato richiedente con la pena di morte. La Corte di appello - ivi si argomenta - non può limitarsi, allorché investita della richiesta di convalida, alla verifica formale dei presupposti dell'arresto a fini estradizionali, ma deve operare una valutazione prognostica, allo stato degli atti, sulla sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, cod. proc. pen., in ragione dello stretto legame funzionale tra la misura precautelare e quella cautelare e considerando, altresì, che la pena prevista per il reato rientra tra i requisiti per l'applicazione provvisoria di misure cautelari indicati dall'art. 715, comma 2, cod. proc. pen., che la polizia giudiziaria deve valutare per procedere all'arresto d'iniziativa, secondo quanto impostole espressamente dal successivo art. 716, comma 1 (Sez. 6, n. 22945 del 15/05/2024, Parvaiz, Rv. 286571). 3. Tale lettura normativa non persuade. Per la verifica della legittimità dell'arresto a fini estradizionali, prima dell'inoltro della domanda estradizionale, occorre far riferimento alle condizioni previste dall'art. 715, comma 2, cod. proc. pen., espressamente richiamate dall'art. 716, comma 1, stesso codice, vale a dire che: a) lo Stato estero ha dichiarato di aver emesso un titolo restrittivo e che intende chiedere l'estradizione; b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso, gli elementi per l'esatta identificazione della persona;
c) vi è pericolo di fuga. Come, tuttavia, questa Corte ha avuto modo di precisare in altre decisioni (Sez. 6, n. 11499 del 22/01/2025, Volkan, Rv. 287795; Sez. 6, n. 1622 del 16/12/2020, dep. 2021, Marogna, non mass.), tale disposizione dev'essere coordinata, sulla base del principio di prevalenza delle norme pattizie, con quanto dispone il Regolamento Interpol sul trattamento dei dati, adottato nel 2011 dall'Assemblea generale dell'Interpol, organizzazione internazionale della quale sono parti sia l'Italia che il Pakistan. Nell'ambito del sistema di informazione Interpol sono infatti veicolati gli "avvisi di ricerca rossi" (red notice), ovvero le richieste di uno Stato parte di localizzare una persona al fine del suo arresto a scopo di estradizione (art. 82) (si veda Sez. 6, n. 44665 del 03/10/2019, Atamalibekov, Rv. 278190). Gli avvisi, per essere pubblicati da Interpol, devono rispondere (art. 83) ad una serie di condizioni (il reato deve essere di particolare gravità; non deve rientrare tra le categorie di reati per i quali non si fa luogo a pubblicazione dell'avviso; la pena edittale o da eseguire deve essere di una certa entità) e contenere precisi "dati minimi", per quanto concerne sia l'identificazione della persona ricercata (nome, cognome, almeno l'anno di nascita;
in alternativa, descrizione fisica o profilo del 3 DNA o impronte digitali o dati contenuti nei documenti di identità; nonché fotografie) sia le ragioni della richiesta di arresto (l'esposizione dei fatti, che deve fornire una descrizione concisa e chiara delle attività criminali della persona ricercata;
la fattispecie penale e le disposizioni giuridiche nelle quali rientra l'illecito; la massima pena applicabile, la pena imposta o quella ancora da scontare;
il riferimento ad un mandato di arresto valido o ad una decisione giudiziaria equivalente). Lo Stato che richiede la diffusione dell'avviso rosso, inoltre, deve assicurare, attraverso il suo Ufficio centrale nazionale, che l'estradizione verrà richiesta all'arresto della persona, in conformità con le leggi nazionali e/o ai trattati bilaterali e multilaterali applicabili (art. 84). Prima della pubblicazione, e quindi della diffusione, dell'avviso rosso, il Segretariato generale di Interpol procede ad una verifica legale del rispetto dei requisiti richiesti (art. 86). Il Regolamento prevede che, una volta che una persona oggetto di un avviso rosso venga localizzata nel territorio di uno Stato, quest'ultimo informi immediatamente l'Ufficio centrale nazionale dello Stato richiedente e il Segretariato Generale dell'avvenuta localizzazione della persona, "fatte salve le limitazioni derivanti dalle leggi nazionali e da trattati internazionali applicabili", ed adotti "tutte le misure concesse dalle leggi nazionali e dai trattati internazionali applicabili, come la custodia cautelare della persona ricercata o il monitoraggio o la limitazione dei suoi spostamenti" (art. 87). Così descritto il quadro di riferimento, è evidente che il patrimonio conoscitivo a disposizione della polizia giudiziaria al momento della localizzazione in Italia di una persona che risulti ricercata sulla base di una red notice diffusa tramite Interpol sia quello indicato dal Regolamento sopra indicato. Pertanto, considerando la descritta limitazione del patrimonio conoscitivo della polizia giudiziaria ed il circoscritto novero dei presupposti che essa è tenuta a considerare, a norma dei citati artt. 715 e 716, le verifiche inerenti alla sussistenza delle condizioni per l'emissione di una sentenza favorevole all'estradizione, a norma del precedente art. 714, comma 3, debbono essere riservate ad una fase di valutazione successiva, giacché, per la loro complessità, non si conciliano con le esigenze di urgenza che caratterizzano l'arresto del ricercato. Poiché, allora, il giudice della convalida deve porsi nella stessa situazione della polizia giudiziaria, è sulla base degli elementi al momento da questa conosciuti o conoscibili, che deve valutare la legittimità o meno dell'arresto. Nel caso specifico, dunque, essendo quella della possibile irrogazione della pena di morte all'estradando una variabile legata ad una serie complessa di valutazioni, non poteva pretendersene la delibazione da parte della polizia giudiziaria al momento della ricezione dell'a/ert. 4 Deve perciò concludersi che l'arresto del BA sia stato legittimamente eseguito, con la conseguenza che l'ordinanza che non lo ha convalidato dev'essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla non convalida in quanto l'arresto è stato eseguito legittimamente Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore dell'interessato, avv. Amanda Paoletti, quale sostituto processuale dell'avv. Adriano Galli, che si è riportata alla memoria depositata, associandosi al Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il consigliere della stessa Corte delegato dal presidente, a norma dell'art. 716, cod. proc. pen., non ha convalidato l'arresto provvisorio a fini estradizionali, operato in via d'urgenza dalla Penale Sent. Sez. 6 Num. 37636 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 24/09/2025 polizia giudiziaria nei confronti del cittadino italiano di origine pakistana AL BA. 1.1. La richiesta di arresto provvisorio proviene dall'autorità giudiziaria pakistana ed è stata avanzata sulla base di un mandato d'arresto emesso I'll aprile 2022 dal giudice della Sessione distrettuale di Khorian, di quello Stato, in relazione al delitto di omicidio volontario, punito dagli artt. 109 e 302 del codice penale pakistano con la pena di morte o l'ergastolo. 1.2. Con il provvedimento impugnato, il giudice delegato non ha convalidato l'arresto, in ragione del combinato disposto degli artt. 698, comma 2, 705, comma 2, 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di estradizione c.d. "processuale", non funzionale, cioè, all'esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, e relativa ad un reato punibile con la pena di morte. 2. Con il proprio ricorso, il Procuratore generale distrettuale deduce che il provvedimento impugnato sia incorso in violazione di legge, pretendendo dalla polizia giudiziaria accertamenti complessi e riservati all'autorità giudiziaria. 3. Ha depositato memoria scritta la difesa di BA, sostanzialmente ribadendo la correttezza delle argomentazioni del provvedimento impugnato e rappresentando, altresì, la carenza d'interesse all'impugnazione del ricorrente, non incidendo l'eventuale accoglimento della stessa sullo status libertatis dell'estradando. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, anzitutto, è ammissibile. Il Pubblico ministero, infatti, è legittimato a proporre ricorso avverso il provvedimento di mancata convalida dell'arresto, anche soltanto per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo (tra moltissime altre, già Sez. 5, n. 774 del 21/05/1995, dep. 1996, Tuppi, Rv. 205119; Sez. 1, n. 7981 del 01/02/2008, Shalabi, Rv. 239234; Sez. 6, n. 28021 del 11/06/2014, Antonacci, Rv. 261647). 2. L'impugnazione, inoltre, è fondata. L'ordinanza impugnata si limita a richiamare, aderendovi tout court, un precedente di questa Corte, relativo proprio ad un'estradizione verso il Pakistan per omicidio (in quel caso tentato), secondo cui non è legittimo l'arresto a fini 2 estradizionali per un reato punito nell'ordinamento dello Stato richiedente con la pena di morte. La Corte di appello - ivi si argomenta - non può limitarsi, allorché investita della richiesta di convalida, alla verifica formale dei presupposti dell'arresto a fini estradizionali, ma deve operare una valutazione prognostica, allo stato degli atti, sulla sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, cod. proc. pen., in ragione dello stretto legame funzionale tra la misura precautelare e quella cautelare e considerando, altresì, che la pena prevista per il reato rientra tra i requisiti per l'applicazione provvisoria di misure cautelari indicati dall'art. 715, comma 2, cod. proc. pen., che la polizia giudiziaria deve valutare per procedere all'arresto d'iniziativa, secondo quanto impostole espressamente dal successivo art. 716, comma 1 (Sez. 6, n. 22945 del 15/05/2024, Parvaiz, Rv. 286571). 3. Tale lettura normativa non persuade. Per la verifica della legittimità dell'arresto a fini estradizionali, prima dell'inoltro della domanda estradizionale, occorre far riferimento alle condizioni previste dall'art. 715, comma 2, cod. proc. pen., espressamente richiamate dall'art. 716, comma 1, stesso codice, vale a dire che: a) lo Stato estero ha dichiarato di aver emesso un titolo restrittivo e che intende chiedere l'estradizione; b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso, gli elementi per l'esatta identificazione della persona;
c) vi è pericolo di fuga. Come, tuttavia, questa Corte ha avuto modo di precisare in altre decisioni (Sez. 6, n. 11499 del 22/01/2025, Volkan, Rv. 287795; Sez. 6, n. 1622 del 16/12/2020, dep. 2021, Marogna, non mass.), tale disposizione dev'essere coordinata, sulla base del principio di prevalenza delle norme pattizie, con quanto dispone il Regolamento Interpol sul trattamento dei dati, adottato nel 2011 dall'Assemblea generale dell'Interpol, organizzazione internazionale della quale sono parti sia l'Italia che il Pakistan. Nell'ambito del sistema di informazione Interpol sono infatti veicolati gli "avvisi di ricerca rossi" (red notice), ovvero le richieste di uno Stato parte di localizzare una persona al fine del suo arresto a scopo di estradizione (art. 82) (si veda Sez. 6, n. 44665 del 03/10/2019, Atamalibekov, Rv. 278190). Gli avvisi, per essere pubblicati da Interpol, devono rispondere (art. 83) ad una serie di condizioni (il reato deve essere di particolare gravità; non deve rientrare tra le categorie di reati per i quali non si fa luogo a pubblicazione dell'avviso; la pena edittale o da eseguire deve essere di una certa entità) e contenere precisi "dati minimi", per quanto concerne sia l'identificazione della persona ricercata (nome, cognome, almeno l'anno di nascita;
in alternativa, descrizione fisica o profilo del 3 DNA o impronte digitali o dati contenuti nei documenti di identità; nonché fotografie) sia le ragioni della richiesta di arresto (l'esposizione dei fatti, che deve fornire una descrizione concisa e chiara delle attività criminali della persona ricercata;
la fattispecie penale e le disposizioni giuridiche nelle quali rientra l'illecito; la massima pena applicabile, la pena imposta o quella ancora da scontare;
il riferimento ad un mandato di arresto valido o ad una decisione giudiziaria equivalente). Lo Stato che richiede la diffusione dell'avviso rosso, inoltre, deve assicurare, attraverso il suo Ufficio centrale nazionale, che l'estradizione verrà richiesta all'arresto della persona, in conformità con le leggi nazionali e/o ai trattati bilaterali e multilaterali applicabili (art. 84). Prima della pubblicazione, e quindi della diffusione, dell'avviso rosso, il Segretariato generale di Interpol procede ad una verifica legale del rispetto dei requisiti richiesti (art. 86). Il Regolamento prevede che, una volta che una persona oggetto di un avviso rosso venga localizzata nel territorio di uno Stato, quest'ultimo informi immediatamente l'Ufficio centrale nazionale dello Stato richiedente e il Segretariato Generale dell'avvenuta localizzazione della persona, "fatte salve le limitazioni derivanti dalle leggi nazionali e da trattati internazionali applicabili", ed adotti "tutte le misure concesse dalle leggi nazionali e dai trattati internazionali applicabili, come la custodia cautelare della persona ricercata o il monitoraggio o la limitazione dei suoi spostamenti" (art. 87). Così descritto il quadro di riferimento, è evidente che il patrimonio conoscitivo a disposizione della polizia giudiziaria al momento della localizzazione in Italia di una persona che risulti ricercata sulla base di una red notice diffusa tramite Interpol sia quello indicato dal Regolamento sopra indicato. Pertanto, considerando la descritta limitazione del patrimonio conoscitivo della polizia giudiziaria ed il circoscritto novero dei presupposti che essa è tenuta a considerare, a norma dei citati artt. 715 e 716, le verifiche inerenti alla sussistenza delle condizioni per l'emissione di una sentenza favorevole all'estradizione, a norma del precedente art. 714, comma 3, debbono essere riservate ad una fase di valutazione successiva, giacché, per la loro complessità, non si conciliano con le esigenze di urgenza che caratterizzano l'arresto del ricercato. Poiché, allora, il giudice della convalida deve porsi nella stessa situazione della polizia giudiziaria, è sulla base degli elementi al momento da questa conosciuti o conoscibili, che deve valutare la legittimità o meno dell'arresto. Nel caso specifico, dunque, essendo quella della possibile irrogazione della pena di morte all'estradando una variabile legata ad una serie complessa di valutazioni, non poteva pretendersene la delibazione da parte della polizia giudiziaria al momento della ricezione dell'a/ert. 4 Deve perciò concludersi che l'arresto del BA sia stato legittimamente eseguito, con la conseguenza che l'ordinanza che non lo ha convalidato dev'essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla non convalida in quanto l'arresto è stato eseguito legittimamente Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025.