Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2025, proposto da
FA BR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico, con domicilio digitale come da PEC di Registri di giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 122/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14 febbraio 2024 e notificata il 16 febbraio 2024, passata in giudicato, con cui il predetto Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione di ogni atto necessario per consentire alla professoressa FA il godimento, nel valore nominale di € 500,00, della Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. SS BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
La professoressa FA BR, odierna ricorrente, con ricorso R.G. n. 1693/2023 ha adito il Tribunale di Teramo per vedersi riconoscere, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato per gli anni scolastici in epigrafe indicati, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente”, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell’importo di euro 2.000,00 quale contributo alla formazione professionale.
Il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 122/2024 di cui in epigrafe, ha accolto il sopra menzionato ricorso accertando e dichiarando il diritto dell’odierna ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, conseguentemente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione di ogni atto necessario per consentir il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui, della Carta Elettronica del Docente alla professoressa FA.
La sentenza n. 122/2024 del Tribunale di Teramo non è stata impugnata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ed ha, pertanto, acquisito l’autorità del giudicato ma l’Amministrazione non ha eseguito la citata sentenza.
Nonostante la notifica con formula esecutiva della predetta sentenza in data 16 febbraio 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha corrisposto il bonus attribuito dal Tribunale e non ha neppure messo a disposizione dell’attuale ricorrente la Carta Elettronica del Docente.
Preso atto di tale perdurante inadempimento, la professoressa FA BR ha proposto il ricorso in ottemperanza introduttivo del presente giudizio, notificato in data 20 giugno 2025 e depositato in pari data, chiedendo a questo Tribunale di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ottemperanza della sentenza n. 122/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, fissando il termine di 30 giorni per provvedere al rilascio della Carta del Docente con accredito sulla stessa della somma riconosciuta dal Tribunale di Teramo nonché disporre la nomina, fin da ora, di un Commissario ad acta in caso di infruttuosa decorrenza del predetto termine.
In data 26 giugno 2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, depositando poi, in data 12 marzo 2026, documentazione con relativa relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo in cui il predetto Ufficio ha affermato che “ la scrivente Amministrazione non dispone di strumenti per poter dare esecuzione alla sentenza predetta, giacché sulla Direzione Generale grava un obbligo di facere all’attivazione della carta finalizzata e vincolata alla formazione del docente. Pertanto, così come sostenuto dalla giurisprudenza ormai consolidata, la carta elettronica del docente è un’obbligazione pecuniaria “di scopo”, ossia finalizzata all’acquisto di specifiche tipologie di beni o servizi da parte del docente e l’eventuale pagamento della somma nominale, in sostituzione della carta, darebbe luogo a una discriminazione alla rovescia dei docenti a tempo indeterminato, i quali non hanno ottenuto una somma di denaro liberamente spendibile, ma la costituzione, in loro favore, di un mezzo di pagamento, utilizzabile fino alla concorrenza dell'importo di euro 500 per ogni anno scolastico e per le sole finalità ivi previste. ”.
In data 24 aprile 2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato propria nota con cui ha dichiarato che il Ministero non aveva ancora adempiuto a quanto disposto dalla sentenza n. 122/2024 del Tribunale di Teramo.
Infine, all’udienza in camera di consiglio del 28 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
1. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e va accolto e nei termini di seguito enunciati.
2. - Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario fra cui rientra, chiaramente, la sentenza n. 122/2024 del Tribunale di Teramo di cui viene chiesta l’ottemperanza col ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. - Per quanto attiene, poi, alle condizioni processuali del ricorso di ottemperanza, il Tribunale rileva innanzitutto che, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., atteso che la sentenza del Tribunale di Teramo di cui in premessa è passata in giudicato, come si evince dalla relativa certificazione del Cancelliere del Tribunale di Teramo del 18 aprile 2025, agli atti.
Inoltre, la predetta sentenza è stata notificata con formula esecutiva in data 16 febbraio 2024 all’Amministrazione resistente via pec, come da ricevuta in atti, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, convertito in L. 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
4. - Precisato quanto sopra, il Collegio osserva come la sentenza (passata in giudicato) di cui si chiede l’esecuzione risulta, pianamente, non adempiuta da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, atteso che il predetto Ministero non ha provveduto al rilascio della predetta Carta del Docente con gli importi indicati dalla sentenza del Tribunale di Teramo n. 122/2024, come da relazione dello stesso Ente depositata in data 12 marzo 2026 e dichiarazione di parte ricorrente del 24 aprile 2026, non contestata, e, pertanto, la domanda di esecuzione della stessa è fondata e va accolta ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione di questa sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente le somme liquidate dal giudicato mediante la “carta elettronica del docente”.
Inoltre, per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale, senza maturare alcun compenso, provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura della ricorrente dell’inutile decorso del termine assegnato al Ministero.
5. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in parte motiva e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 122/2024 del Tribunale di Teramo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione se anteriore, di questa sentenza;
- nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, decorso inutilmente il termine per ottemperare assegnato al Ministero, provvederà agli adempimenti sostitutivi indicati in motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento a cura della parte ricorrente;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.200,00 (Milleduecento/00), oltre accessori di legge, e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA ES, Presidente
IA Colagrande, Consigliere
SS BA, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| SS BA | IA ES |
IL SEGRETARIO