Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/01/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7148/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7148/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 3/18 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv.
[...]
, (C.F. che lo rappresenta e difende in forza di mandato in Parte_2 C.F._2 atti.
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA, CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
a Genova il 07-06-2022 ad entrambi i genitori.
2) Stabilisca i diritti di visita del padre nelle modalità più consone al superiore interesse della minore determinando la possibilità per il padre di vedere la figlia nei fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera fino alle 20.00. Quando la bambina avrà età scolare, si chiede la possibilità per il padre di poterla tenere nel fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
Oltre ai fine settimana alternati, si chiede la possibilità di vedere la figlia infrasettimanalmente, uno o più pomeriggi, con relativi pernottamenti.
Per quanto riguarda le vacanze Natalizie e Pasquali, si chiede che venga applicato il criterio dell'alternanza.
In particolare, quanto alle prime, si chiede che il periodo (pari alla metà delle vacanze scolastiche) che la figlia passerà insieme al padre, venga individuato facendo in modo che delle quattro festività principali (Natale, Santo Stefano, Primo dell'Anno ed Epifania) due vengano trascorse con il padre e due con la madre, sempre seguendo il criterio dell'alternanza annuale.
Quanto alle vacanze pasquali, si chiede, tenendo conto sempre della metà del fermo scolastico, che la figlia trascorra, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello successivo di pasquetta.
In estate, si chiede che la figlia, compatibilmente al periodo di ferie del padre, trascorra con quest'ultimo un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive.
3) Determini il contributo al mantenimento ordinario della minore a carico del padre in misura non superiore alla somma di € 250,00 mensili in considerazione che la madre percepisce integralmente l'assegno unico per la figlia.
4) Nessun contributo a carico del sig. a favore della sig.ra , non ricorrendo i Parte_1 CP_1 presupposti di legge.
5) Con vittoria di competenze, diritti, onorari e spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.07.2024 il signor allegava che nel Parte_1 mese di agosto 2021 aveva iniziato una relazione sentimentale con la OR;
che CP_1 dall'unione, in data 07.06.2022, era nata la figlia;
che la relazione Persona_1 sentimentale terminava a fine estate 2023; che la coppia, dopo la nascita della bambina, ha vissuto per circa un anno presso la casa dei genitori del ricorrente e successivamente, per qualche mese, presso un appartamento preso in locazione, in via Monte Sei Busi n. 21 sc. B int.6; che dopo la fine della relazione, risolto il contratto di locazione, il signor è ritornato a Parte_1 vivere presso la casa dei propri genitori in via Teglia n. 30/1 dove è residente;
che la OR
si è trasferita con la figlia dapprima presso la casa dove risiede la madre e poi presso la CP_1 casa dei nonni materni sita nel Comune di Mignanego;
che il ricorrente è persona matura e responsabile;
che ad oggi il predetto vede la figlia tutti i fine settimana dal venerdì alla domenica pomeriggio con i relativi pernottamenti ed è disponibile ad occuparsene durante la settimana, compatibilmente con i propri orari di lavoro (dalle 7.30 alle ore 16.30); che il ricorrente è operaio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso la società Spit (Società Progettazioni Installazioni Tecnologiche), non ha proprietà immobiliari ed i redditi sono quelli risultanti dalle CCUU prodotte;
che egli corrisponde mensilmente alla ex compagna, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 250,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, mentre la OR percepisce integralmente l'AU e in questo momento non CP_1 ha alcuna occupazione lavorativa.
Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto in ricorso, il signor
[...]
formulava le conclusioni riportate in epigrafe. Parte_1
All'udienza del 26.11.2024 veniva sentito il ricorrente, il quale rendeva le seguenti dichiarazioni:
“La relazione con la OR è cessata definitivamente a fine estate 2023. Io ora vivo con i miei CP_1 genitori, mia sorella e mio fratello. La casa è di proprietà dei miei genitori è gravata da mutuo che pagano loro. Io partecipo alle spese correnti della casa. Ogni mese do circa euro 400,00. Io lavoro come operaio presso una ditta di Fincantieri e sono un giuntista elettrico con regolare contratto a tempo determinato a 40 ore settimanali. Il contratto scadrà ad aprile 2026. Lavoro per questa ditta da circa due anni e mezzo. Lo stipendio mensile è di euro 1.200,00 base e poi con lo straordinario posso arrivare anche a 1.600,00 oltre 13esima mensilità. Ora vedo mia figlia tutti i week end dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio e anche in settimana. Io abito a Teglia e la bimba con la madre vivono a Mignanego, io vado con mio padre ma ci mettiamo anche d'accordo con la mia ex compagna. Questo calendario va avanti da quando io e la mia ex compagna ci siamo lasciati. Io lavoro a Sestri lavoro dalle 7,30 alle 16.30 e poi il sabato 7,00/12,00. Io potrei tenere mia figlia durante la settimana, vorrei poter tenere mia figlia a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di asilo/scuola fino alla domenica pomeriggio e/o fino al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo /scuola quando la bambina inizierà la frequenza e poi durante la settimana: nelle settimana che si concludono con il we di competenza della madre dal martedì pomeriggio al giovedì pomeriggio con accompagnamento presso la madre (oppure all'asilo/scuola) e nelle settimane che si conoscono con il we di competenza mia dal mercoledì pomeriggio (e/o uscita asilo/scuola) fino al giovedì mattina con accompagnamento all'asilo/scuola oppure fino al giovedì pomeriggio entro le ore 18,00 quando non c'è scuola. Festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza annuale e poi giorni anche non consecutivi durante l'estate. Ora sto versando euro 250,00 mensili e sono disponibile a continuare a versarli, oltre al 50% delle spese straordinarie e confermo che l'AU lo sta prendendo interamente la mia ex compagna”.
***
Ritiene il Collegio che anche alla luce della contumacia della OR , le conclusioni del CP_1 ricorrente possano essere accolte, in quanto non in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e da ritenersi conformi al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
AFFIDA la figlia minore ( ) nata a [...] il 07-06- Persona_1 C.F._4
2022 in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre e con possibilità per il padre di tenerla con sé a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera fino alle 20.00 e fino al lunedì mattina quando la minore sarà in età scolare;
durante la settimana il padre potrà tenere con sé la figlia uno o due pomeriggi con relativi pernottamenti, da individuarsi compatibilmente con le esigenze della minore. Tutte le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori. Durante il periodo estivo la minore potrà trascorrere un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei due genitori.
DICHIARA TENUTO il signor versare, entro il giorno dieci di Parte_1 ogni mese, in favore della OR a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1 figlia minore, la somma di € 250,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova il 24.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni