Sentenza 13 novembre 2002
Massime • 1
Il reato di collusione commesso dal militare della Guardia di finanza e previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383 è un reato oggettivamente militare, ma, se commesso in accordo con estranei e connesso con reati comuni, appartiene alla cognizione del giudice ordinario, anziché a quella del giudice militare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2002, n. 4766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4766 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 13/11/2002
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 884
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 8861/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL AR, nato il [...];
2) RC ER, nato il [...];
avverso la sentenza 19 novembre 2001 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
sentita la requisitoria del Procuratore Generale Dott. ANTONIO Germano Abbate che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
sentito il difensore di RC ER, avv. Piero Pellicini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Il presente processo nasce dalle dichiarazioni di RR RU, dipendente dell'Amministrazione finanziaria addetto alla dogana del valico di Zenna, che, nel giugno 1991, riferì ai propri superiori di essere stato ripetutamente contattato da DO NN (dipendente delle Ferrovie) e da tale LD (poi identificato nel OL) i quali - il secondo, in particolare - gli avevano chiesto di far transitare dal valico anzidetto, dietro compenso di 20 milioni di lire per ogni camion, alcuni autocarri carichi di tabacco lavorato estero, facendogli presente che già era stato coinvolto nell'operazione un finanziere (che lo stesso RR asserita poter essere il RC, anch'egli in servizio al valico in questione, motivando il proprio sospetto con alcuni comportamenti anomali dello stesso, evidentemente tesi a memorizzare i turni dei funzionari che si alternavano alla dogana). Le conseguenti indagini sono consistite essenzialmente in intercettazioni delle utenze telefoniche degli interessati e nell'audizione del RR, del DO e del RC.
Con sentenza 15 novembre 1999, il Tribunale di VA (dopo che nei confronti del DO si era proceduto ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) ha dichiarato il DI e il RC colpevoli del reato di collusione al fine di commettere il delitto di contrabbando (commesso in Zenna e altrove, tra il giugno e il dicembre 1991) e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, li ha condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e quattro mesi di reclusione ciascuno, dichiarando contemporaneamente non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di istigazione alla corruzione. La pronuncia è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza 19 novembre 2001. L'affermazione di responsabilità è stata motivata dai giudici di merito:
- quanto al DI, sulla base delle dichiarazioni univoche del RR e del DO, entrambi concordi nel riferire la proposta corruttiva dell'imputato;
- quanto al RC, sulla base del contenuto delle sue conversazioni telefoniche con il DI e la di lui compagna (relative ad affari in comune concernenti il passaggio di merci dalla dogana e al coinvolgimento in detti affari di un funzionario doganale), talune delle quali coincidenti con gli incontri tra il OL e il RR, riscontrate dagli anomali comportamenti di cui già si è detto (riferiti dal RR).
2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i difensori, entrambi gli imputati. Il DI eccepisce, in particolare: a) carenza di giurisdizione del giudice ordinario, essendo il reato contestato di carattere militare, e dunque, in assenza di reati connessi di maggior gravità, demandato alla cognizione del giudice militare;
b) erronea interpretazione dell'art. 3 legge n. 1383/1941 che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, non prevede la punibilità dell'estraneo che collude con il militare.
Il RC, per parte sua, eccepisce illogicità della motivazione, assumendo che la stessa è meramente apparente e, in ogni caso, combina "elementi di per sè equivoci o insussistenti". Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
3. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati. La prima doglianza del OL non tiene conto della costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il reato di collusione commesso dal militare della guardia di finanza e previsto dall'art. 3 legge 9 dicembre 1941 n. 1383 è un reato obiettivamente militare ma,
se commesso in accordo con estranei e connesso con reati comuni, appartiene alla competenza del giudice ordinario, anziché al giudice militare" (Cass., sez. 6^, 23 novembre 1990 - 30 maggio 1991, Rubini, riv. n. 187266): nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni - concorso dell'extraneus e connessione con il delitto di istigazione alla corruzione (dichiarato in primo grado estinto per prescrizione) - con conseguente infondatezza della censura. Altrettanto è a dirsi del secondo motivo, essendo pacifico in giurisprudenza che "per quel che riguarda l'ipotesi delittuosa di collusione tra militare della Guardia di finanza ed estraneo - di cui all'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383 - poiché lo scopo di detta disposizione è
quello di evitare, mediante la anticipazione della soglia della punibilità alla semplice collusione, la messa in pericolo dell'interesse dello Stato alla regolare riscossione dei tributi, non vi è motivo per ritenere che il legislatore abbia logicamente voluto mandare esente da pena il privato che è parte necessaria dell'accordo fraudolento finalizzato, peraltro, al raggiungimento di un suo concreto interesse economico" (Cass., sez. 1^, 18 novembre 1996 - 19 marzo 1997, Sassi, riv. n. 207269). Il ricorso del RC, poi, si limita a prospettare una diversa lettura degli atti, a fronte di una ricostruzione - quella dei giudici di merito - fondata su elementi univoci (colloqui telefonici tra il RC e il OL aventi ad oggetto il passaggio di merci attraverso la frontiera e i contatti in corso del secondo con il RR, assicurazioni del OL circa l'accordo già intervenuto con un finanziere in servizio al valico, comportamenti del RC tesi ad acquisire i turni di servizio dei funzionari addetti alla dogana) e priva di vizi logici. Ne consegue la totale estraneità al giudizio di Cassazione.
I ricorsi devono, alla stregua di quanto precede, essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere una loro colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, altresì al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in 500 euro ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2003