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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/11/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
DO ER Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1931 V.G. dell'anno 2025 promossa da
AN DI MA (RM) 04/01/1988, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(FRASCATI 05/12/1984, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ERASMO DI RUSSO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio in Ciampino Parte_1 Parte_2 il 15/06/2013; dall'unione sono nati due figli, il 31.10.2012 ed il Per_1 Per_2
29.01.2018.
Con ricorso depositato il 14/05/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
b) La casa coniugale, sarà in Via Renzo Bersani 15 dove la Sig.ra si traferirà Pt_1 insieme ai figli e , che verrà assunta in locazione. Per_1 Per_2
c) Il Sig. resterà ancora presso l'immobile di Via Venezia 66 sito in Parte_2
Ciampino, anche questo assunto in locazione.
- 1 - d) i figli minori, ed , pur restando a vivere con la madre presso la nuova Per_1 Per_2 abitazione, sita in Ciampino, Via Renzo Bersani 15, sono affidati ad entrambi i coniugi e gli stessi provvederanno all'educazione e all'istruzione degli stessi attuando congiuntamente ogni decisione ne preminente interesse dei minori stessi;
e) pur rimanendo impregiudicata la facoltà per il padre, previo preavviso telefonico, compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore e le esigenze dei minori, di vedere i figli ogni volta che lo desideri, le parti stabiliscono che il padre starà con i figli secondo i periodi di seguito indicati, che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
i) il fine settimana, in maniera alternata con la moglie, dalla giornata del sabato, prelevandoli dalla casa della madre alle ore 10.00, fino alla domenica, quando provvederà a riaccompagnarli presso l'abitazione della madre intorno alle ore 20.00;
ii) nella settimana in cui non prenderà i minori durante il fine settimana, li prenderà il mercoledì dall' uscita di scuola sino alle ore 20,00;
iii) per le festività natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore, il giorno della vigilia o il giorno di Natale;
per le festività pasquali le parti decideranno di comune accordo, autonomamente di anno in anno, seguendo un criterio di alternanza, il giorno di
Pasque e quello del lunedì dell'angelo (i giorni dovranno essere pressoché pari), con chi di loro due coniugi i figli le trascorreranno. Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il
30 maggio di ogni anno;
f) il Sig. , al fine di adempiere all'obbligo di concorrere al Parte_2 mantenimento dei due figli minori ed , successivamente al deposito della Per_1 Per_2 omologa, si impegna a versare un assegno mensile complessivo di € 400,00 (€200,00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT. Resta inteso che rimane a carico delle parti l'obbligo di mantenere il figlio minore e che è obbligo dei genitori di partecipare al 50% al sostenimento delle spese straordinarie, previa esibizione della correlata documentazione fiscale;
g) la Sig.ra ontinuerà a percepire le somme di Assegno Unico dall'Inps; Pt_1
h) i coniugi essendo entrambi titolari di propri redditi rinunciano all'assegno di mantenimento;
i) i Sig.ri e si obbligano reciprocamente a comunicarsi ogni Pt_1 Parte_2 cambiamento dell'abituale residenza;
- 2 - l)I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio ed all'iscrizione dei figli minore sul passaporto di entrambi.
m)I coniugi non possiedono beni immobili da dividere.
Comparse personalmente all'udienza del 13/10/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle Parte_1 Parte_2 condizioni stabilite nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ciampino per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, parte 2, serie A, atto n. 5).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 26/11/2025
Il Presidente est.
DO ER
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
DO ER Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1931 V.G. dell'anno 2025 promossa da
AN DI MA (RM) 04/01/1988, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(FRASCATI 05/12/1984, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ERASMO DI RUSSO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio in Ciampino Parte_1 Parte_2 il 15/06/2013; dall'unione sono nati due figli, il 31.10.2012 ed il Per_1 Per_2
29.01.2018.
Con ricorso depositato il 14/05/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
b) La casa coniugale, sarà in Via Renzo Bersani 15 dove la Sig.ra si traferirà Pt_1 insieme ai figli e , che verrà assunta in locazione. Per_1 Per_2
c) Il Sig. resterà ancora presso l'immobile di Via Venezia 66 sito in Parte_2
Ciampino, anche questo assunto in locazione.
- 1 - d) i figli minori, ed , pur restando a vivere con la madre presso la nuova Per_1 Per_2 abitazione, sita in Ciampino, Via Renzo Bersani 15, sono affidati ad entrambi i coniugi e gli stessi provvederanno all'educazione e all'istruzione degli stessi attuando congiuntamente ogni decisione ne preminente interesse dei minori stessi;
e) pur rimanendo impregiudicata la facoltà per il padre, previo preavviso telefonico, compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore e le esigenze dei minori, di vedere i figli ogni volta che lo desideri, le parti stabiliscono che il padre starà con i figli secondo i periodi di seguito indicati, che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
i) il fine settimana, in maniera alternata con la moglie, dalla giornata del sabato, prelevandoli dalla casa della madre alle ore 10.00, fino alla domenica, quando provvederà a riaccompagnarli presso l'abitazione della madre intorno alle ore 20.00;
ii) nella settimana in cui non prenderà i minori durante il fine settimana, li prenderà il mercoledì dall' uscita di scuola sino alle ore 20,00;
iii) per le festività natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore, il giorno della vigilia o il giorno di Natale;
per le festività pasquali le parti decideranno di comune accordo, autonomamente di anno in anno, seguendo un criterio di alternanza, il giorno di
Pasque e quello del lunedì dell'angelo (i giorni dovranno essere pressoché pari), con chi di loro due coniugi i figli le trascorreranno. Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il
30 maggio di ogni anno;
f) il Sig. , al fine di adempiere all'obbligo di concorrere al Parte_2 mantenimento dei due figli minori ed , successivamente al deposito della Per_1 Per_2 omologa, si impegna a versare un assegno mensile complessivo di € 400,00 (€200,00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT. Resta inteso che rimane a carico delle parti l'obbligo di mantenere il figlio minore e che è obbligo dei genitori di partecipare al 50% al sostenimento delle spese straordinarie, previa esibizione della correlata documentazione fiscale;
g) la Sig.ra ontinuerà a percepire le somme di Assegno Unico dall'Inps; Pt_1
h) i coniugi essendo entrambi titolari di propri redditi rinunciano all'assegno di mantenimento;
i) i Sig.ri e si obbligano reciprocamente a comunicarsi ogni Pt_1 Parte_2 cambiamento dell'abituale residenza;
- 2 - l)I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio ed all'iscrizione dei figli minore sul passaporto di entrambi.
m)I coniugi non possiedono beni immobili da dividere.
Comparse personalmente all'udienza del 13/10/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle Parte_1 Parte_2 condizioni stabilite nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ciampino per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, parte 2, serie A, atto n. 5).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 26/11/2025
Il Presidente est.
DO ER
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