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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'SI NI, Presidente CAPOLUPO SAVERIO, Relatore MANTINI ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 345/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010370 TARSU/TIA 2011 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montesilvano - Piazza Diaz 1 65015 Montesilvano PE
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010371 I.C.I. 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010374 TARSU/TIA 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010375 TARSU/TIA 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010376 I.C.I. 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010377 I.C.I. 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010378 TARES
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010379 TARSU/TIA 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010380 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22/01/2024 il ricorrente ha ricevuto a mezzo PEC da parte della società SO.G.E.T. S.p.A. in qualità di concessionaria della riscossione per conto del Comune di Montesilvano gli atti in epigrafe. Nominativo_1L'istante ha proposto ricorso anche quale erede della sig.ra (madre) deceduta nel 2020 e titolare in origine degli avvisi di pagamento TARSU e ICI il cui mancato versamento ha generato l'emissione e notifica, da parte della So.g.e.t. spa, delle ingiunzioni contestate. Nominativo_1In riferimento agli avvisi TARSU/TARI risulta che la sig.ra era iscritta nelle liste del Comune di Montesilvano per un appartamento tenuto a disposizione sito in Via Emilia di mq. 90 cessato il 31/12/2015 e per un appartamento residenziale sito in Via Romagna n. 26 di mq. 70 volturato al figlio Ricorrente_1. In merito l'odierno ricorrente afferma che sia l'istante che il proprio dante causa non hanno mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'ingiunzione di pagamento e nemmeno gli avvisi che precedono dette cartelle, di competenza dell'ente impositore Comune di Montesilvano. Afferma, comunque, che quand'anche la società SO.G.E.T. S.p.A., in qualità di concessionaria della riscossione per conto del Comune di Montesilvano, o quest'ultima dovessero dare prova della presunta avvenuta notifica delle suddette cartelle, la pretesa sarebbe comunque prescritta stante il notevole lasso di tempo intercorso tra dette eventuali notifiche degli atti precedenti e la data in cui sono avvenute le intimazioni di pagamento oggi impugnate. Il contribuente afferma di aver avuto contezza della pretesa tributaria solo a seguito della notifica delle ingiunzioni avvenute in data 22/01/2024 impugnate sicché manca il presupposto legittimante la richiesta di pagamento delle somme contestate poiché l'iter della procedura di riscossione è totalmente viziato. Eccepisce, poi, l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme intimate a titolo di smaltimento dei rifiuti, dell'I.C.I. e della TARSU, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra la presunta notifica degli avvisi di pagamento e le odierne intimazioni di pagamento. Cita, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Richiama, per ciascuna cartella le date di presunta notifica e quella di notifica dell'ingiunzione impugnata, di gran lunga superiore ai cinque anni previsti per la prescrizione dei tributi locali. Stima, poi, illegittima la procedura di esazione attraverso l'istituto dell'ingiunzione di pagamento o fiscale condotto dalla concessionaria della riscossione SO.G.E.T. S.p.A. atteso che detto atto è uno strumento impositivo derogatorio di tipo eccezionale e, pertanto, né è vietata l'estensione analogia a soggetti diversi da quelli normativamente previsti ed è utilizzabile solo dagli enti pubblici. Cita, sul punto, l'art. 52 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 in uno con la previsione dell'art. 2 R.D. 14.4.1910 n. 639. Eccepisce la nullità degli atti per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Infine, ritiene la stima vessatoria e il calcolo erroneo delle spese di notifica, oltre alla vessatorietà delle spese degli atti prodromici e del compenso richiesto per il pagamento nei termini chiaramente indebito per violazione di legge. Chiede di accertare che le notifica delle ingiunzioni di pagamento sopra individuate impugnate, sono avvenute oltre il termine prescrizionale di cinque anni e, per l'effetto, dichiarare prescritte le somme richieste per i vari tributi annullandone gli atti effetti;
o Accertata la mancata indicazione dei calcoli degli interessi e, per l'effetto, dichiarare nullo le ingiunzioni di pagamento.
3. Si è costituito, nei termini di legge, il Comune di Montesilvano che ha prodotto articolate controdeduzioni. In particolare, parte resistente evidenzia che nel corso degli anni dal 2015 in poi sono state presentate numerose istanze di annullamento che contestavano la presunta intervenuta prescrizione quinquennale di numerosissimi avvisi di pagamento respinte sia dalla So.g.e.t. spa che dall'ufficio tributi in quanto la già menzionata società di riscossione ha sempre comunicato ed evidenziato l'esistenza di atti interruttivi regolarmente notificati alla controparte. Infatti, la TARSU prima e la TARI successivamente sono stati sempre inviati con avvisi bonari mediante posta ordinaria e, successivamente, in caso di mancato pagamento sono state avviate le procedure di recupero attivate dalla So.g.e.t. spa con la notifica degli atti consentiti dalla legge. Sostiene che anche ai fini ICI/IMU gli atti propedeutici sono stati regolarmente notificati così come attestato dalle varie richieste di annullamento per presunta intervenuta prescrizione quinquennale presentate nel corso degli anni dalla controparte seguiti da atti notificati, anche esecutivi, dalla So.g.e.t. spa al fine di recuperare le somme dovute.
4. Si è costituita la SO.G.E.T. che in merito alla presunta omessa notifica degli atti prodromici e sulla supposta prescrizione del credito ha indicato, per ciascuna ingiunzione le date di notifica di precedenti ingiunzioni ovvero delle cartelle di pagamento alla de cuius Sig.ra Nominativo_1 sottolineando che gli atti riportano la dicitura “ agli eredi” poiché frutto di ristampa successiva alla data di notifica dell'atto al quale si riferiscono. Evidenzia, inoltre, che:
- in data 27.05.2016 veniva notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2016/0000154156 del 12/05/2016 riferito alle cartelle n. 900.2012.0055666452, n. 900.2012.0116940516, n. 900.2012.0154440742, n. 900.2013.0162161341, n. 900.2014.0039277487, n. 900.2015.0052876401.
- in data 10.11.2016 veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 433672 del 11/10/2016 relativa alle cartelle n. 900.2012.0055666452, n. 900.2012.0116940516, n. 900.2012.0154440742, n. 900.2013.0162161341, n. 900.2014.0039277487, n. 900.2015.0052876401.
- in data 30.01.2017 veniva notificato il pignoramento presso terzi n. 84537/2017 riferito alle cartelle n. 900.2012.0055666452, n. 900.2012.0116940516, n. 900.2012.0154440742, n. 900.2013.0162161341, n. 900.2014.0039277487, n. 900.2015.0052876401, n. 900.2016.0028843661.
- in data 02.07.2018 veniva notificato il pignoramento presso terzi n. 221288/2018 alla de Nominativo_1cuius Sig.ra relativo alle cartelle n. 900.2017.0047593252, n. 900.2017.0047866992. Nominativo_1Chiarisce che il pignoramento n. 84537/2017 è stato opposto dalla de cuius nel procedimento iscritto al RG n. 1432/2017 dinanzi al Tribunale di Pescara che si è concluso con decreto di rigetto n. 235/2018 del 19.07.2018 con successiva definitività degli atti in essa contenuti per abbandono della causa della contribuente. Il secondo pignoramento n. 221288/2018 si è concluso con ordinanza di assegnazione del 25.06.2019 nel procedimento RG n. 1217/2018. Tale ordinanza non è stata mai opposta con il successivo verificarsi della definitività degli accertamenti ivi contenuti. In merito alla prescrizione, richiama la legislazione dell'emergenza COVID indicando per ciascun atto i termini di prescrizione. In merito alla presunta illegittimità della procedura di recupero del credito mediante ingiunzione fiscale., richiama la riforma del 2006 in materia di riscossione con la quale il servizio di riscossione è affidato in toto all'Agenzia delle Entrate che lo esercita a mezzo della holding “Riscossione S.p.s.”, evidenziando, tra l'altro, che l'art. 36 comma secondo, del c.d. “decreto anticrisi”, DL248/07, convertito in L. 31/08, ha specificato che la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata con la procedura della ingiunzione da Equitalia S.p.a.” ora “Agenzia delle Entrate e Riscossione”. Richiama, inoltre, la normativa di riferimento. Per quanto concerne il calcolo degli interessi cita la giurisprudenza di legittimità. Infine, circa la presunta presenza di costi aggiuntivi, di spese accessorie e dell'aggio, stima l'eccezione assolutamente generica evidenziando che le ingiunzioni di pagamento riportano, oltre alla voce relativa al debito e agli interessi (sui quali si è già argomentato) anche quella sulle spese di notifica e di riscossione che sono assolutamente dovute e non riferite ad atti precedenti. Chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto accertare e dichiarare la piena validità delle ingiunzioni impugnate. Tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite da liquidarsi a favore dei procuratori che contestualmente si dichiarano antistatari ex art 93 c.p.c.
4. Conclusa l'esposizione dei fatti da parte del relatore, sentite le parti in causa, la Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per mancata impugnazione degli atti presupposto ossia delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento asseritamente notificati in quanto eventualmente assorbente degli altri motivi di censura. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992 “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. Al riguardo, va sottolineato che la notificazione dell'atto impositivo tende allo scopo (immediato) di provocare il decorso del termine di impugnazione dell'atto, funzionale al conseguimento dello scopo (mediato) di provocare, in mancanza di tempestiva impugnazione, la definitività dell'atto stesso (Cass. 17762/2002, 15554/2009 e 2728/2011). In particolare, poiché la legge collega la decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto non al fatto naturalistico della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, bensì alla astratta conoscibilità che discende dal valido perfezionamento del procedimento notificatorio, può concludersi che lo scopo della notifica è quello di stabilire, con effetto di certezza legale, il dies a quo del termine per l'impugnazione (Cass. 4760/2009). Pertanto, la piena ed effettiva conoscenza di un atto impositivo non può che identificarsi con la conoscenza del suo contenuto e delle ragioni in fatto e in diritto che lo sorreggono. L'atto impositivo costituisce, infatti, come tutti gli atti amministrativi autoritativi, lo strumento attraverso il quale - in ossequio ai principi di tipicità e nominatività - l'amministrazione enuncia nei confronti del destinatario ciò che deve essere per lui di diritto nel caso concreto;
per quanto attiene all'imposizione fiscale, le ragioni e il contenuto della pretesa tributaria. Il momento processuale, che è meramente eventuale, laddove necessaria ed indefettibile è l'emanazione dell'atto di accertamento, quando non vi sia stato spontaneo ed esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, si ricollega all'atto, sia perché la tutela giurisdizionale si esercita - secondo il sistema processuale vigente - attraverso un meccanismo d'impugnazione dello stesso, sia perché l'enunciazione della pretesa tributaria costituisce, al contempo, l'oggetto del processo.
2.Questa Corte è consapevole che in tema di processo tributario opera il fondamentale principio formulato dal giudice delle leggi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 189) secondo cui le disposizioni tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni d'inammissibilità. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, infatti, è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, però, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni d'inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi (Cass. n. 18088 del 2004 e n. 23752 del 2015).
3.In tema di accertamento, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza dell'ultimo domicilio fiscale comunicato dal contribuente, in quanto la suddetta indicazione - da effettuare in buona fede e nel rispetto del principio dell'affidamento, che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario - costituisce l'unico recapito conosciuto per procedere alla notifica dell'atto impositivo;
ne consegue che, in difetto di diversa comunicazione, l'indicazione equivale ad elezione di domicilio e, pertanto, anche in caso di cambio di residenza, è valida la notificazione dell'avviso di accertamento perfezionata presso la residenza originari. E invero, l'art. 60, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che, "salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario" e l'art. 58, primo comma, dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973, a sua volta, dopo avere stabilito che agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, prevede, al secondo comma, che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato "hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte", mentre quelle non residenti "hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato". Anche se, in linea generale, come evidenziato dalla medesima giurisprudenza, ai fini della notificazione si deve avere riguardo alle risultanze anagrafiche che riguardano il contribuente destinatario dell'atto, non può sottacersi che il terzo comma dello stesso art. 60, alla cui stregua "le variazioni e le modificazioni di indirizzo risultanti dai registri anagrafici "hanno effetto" ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica", non può condurre a ritenere che l'Ufficio finanziario sia onerato, prima di notificare un atto al contribuente, del controllo, mediante una verifica sui registri anagrafici, dell'attualità dell'indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi, né che detta indicazione sia priva di effetti ai fini della notifica degli atti tributari. Tale conclusione, come chiarito dalla Corte di Cassazione,(Cass., sez. 6-5, 21/07/2015, n. 15258; Cass., sez. 5, 14/12/2016, n. 25680), renderebbe del tutto priva di scopo l'indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prevista dal quarto comma dell'art. 58 del D.P.R. n. 600 del 1973 -ma analogo principio vale in materia di IVA - e, soprattutto, non si porrebbe in linea con l'univoco indirizzo del Giudice di legittimità secondo cui l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza, o, comunque, di un domicilio diverso da quello di residenza, deve essere effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (Cass., sez. 5, 10/05/2013, n. 11170; Cass., sez. 6-5, 21/07/2015, n. 15258; Cass., sez. 5, 29/11/2013, n. 26715). Al fine di contestare la irritualità della notifica, il ricorrente si è limitato a mere affermazioni di principio – certamente valide in via generale - senza contestare, però, il contenuto della relata di notifica e delle prove di avvenuta notifica fornite dall'amministrazione, depositate in atti, nonché la relativa valenza giuridica attesa la sua natura di atto pubblico cui si estendono gli effetti di fede privilegiata ex art. 2700 c.c..; ne deriva che detti atti fanno piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti non essendo, per quanto risulta in atti, prodotta alcuna impugnazione di falso mediante querela. La riprova dell'avvenuta corretta notifica è comprovata, in modo oggettivo ed incontestabile, dalla documentazione risultante dal fascicolo processuale. In particolare, risulta – e nello specifico neanche in sede di discussione in udienza sono stati forniti elementi in senso contrario – che in data 02.07.2018 veniva notificato il Nominativo_1pignoramento presso terzi n. 221288/2018 alla de cuius Sig.ra relativo alle cartelle n. 900.2017.0047593252, n. 900.2017.0047866992. Risulta altresì, che il pignoramento n. 84537/2017 è stato opposto dalla de cuius Nominativo_1 Nominativo_1 nel procedimento iscritto al n. RG 1432/2017 dinanzi al Tribunale di Pescara che si è concluso con decreto di rigetto n. 235/2018 del 19.07.2018 con successiva definitività degli atti in essa contenuti per abbandono della causa della contribuente. Detto pignoramento n. 84537/2017 è riferito alle cartelle n. 900.2012.0055666452, n. 900.2012.0116940516, n. 900.2012.0154440742, n. 900.2013.0162161341, n. 900.2014.0039277487, n. 900.2015.0052876401, n. 900.2016.0028843661. È altrettanto, provato che il secondo pignoramento n. 221288/2018 si è concluso con ordinanza di assegnazione del 25.06.2019 nel procedimento RG n. 1217/2018. Tale ordinanza non è stata mai opposta con il successivo verificarsi della definitività degli accertamenti ivi contenuti. Ora, anche voler ipotizzare vizi nel procedimento di notifica– ma che non sussistono –, l'impugnazione del pignoramento supera ogni e qualsivoglia invocazione di nullità dell'atto sottostante;
trovano comunque applicazione gli articoli 156, terzo comma, e 160 C.P.C., in quanto, secondo il pacifico e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, considerato lo scopo della notifica, se l'esistenza dell'atto è portata effettivamente a conoscenza del destinatario, il vizio resta sanato (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089), a condizione che qualora non venga eccepita e provata una lesione del diritto di difesa o possa comunque comportare altro pregiudizio che, nel caso in esame, non sono state provate.
3.Secondo l'orientamento, poi, della Corte di Cassazione (Sez. Unite, Sent., 02-10- 2015, n. 19704) “…in linea generale i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla (valida) notificazione dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale egli non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica, è da escludere che l'impugnazione volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica possa giammai condurre ad una "riapertura" dei suddetti termini, posto che, ove l'atto risultasse validamente notificato, nessuna "riapertura" sarebbe ovviamente ipotizzabile all'esito della verifica, mentre, ove l'atto non risultasse validamente notificato, i termini non avrebbero neppure iniziato a decorrere”. Dagli atti risulta che parte resistente ha provato che gli atti prodromici del provvedimento impugnato sono stati regolarmente notificati alle date sopra richiamate. Coglie nel segno, allora, parte resistente laddove ritiene il ricorso inammissibile in quanto nell'impugnativa di un atto riscossivo dell'Agente della Riscossione per il recupero di crediti
- erariali e non - che ha per oggetto precedenti atti regolarmente notificati nei termini, il ricorrente può eccepire unicamente vizi propri dell'atto impugnato e non può chiedere il vaglio di merito della pretesa impositiva dell'atto precedente, avviso di accertamento, cartelle di pagamento, atto di intimazione di pagamento. Con riferimento al caso di specie, acclarata la regolarità della notifica degli atti e la mancata impugnazione degli stessi nei termini di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 546 del 1992, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Con riferimento all'asserita prescrizione, sul piano generale, come, rimarcato dalle Sezioni Unite: a) il principio posto dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" - il quale è da ritenersi applicabile anche alla decadenza - deve essere inteso con riferimento alla sola possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (Cass. n. 10231 del 1998, Cass. n. 9151 del 1991); b) tra gli impedimenti "di fatto" va annoverato anche l'ostacolo all'esercizio di un diritto rappresentato dalla presenza di una norma costituzionalmente illegittima, in quanto chi si ritenga leso da tale limitazione ha il potere di percorrere la via dell'instaurazione di un giudizio e nel corso di tale giudizio richiedere che venga sollevata la relativa questione. Se subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi;
c) a maggior ragione, non può essere ravvisato un impedimento "legale", come tale idoneo ad incidere sulla decorrenza della prescrizione, nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che - mentre l'accertamento della illegittimità costituzionale di una norma è riservato ad un organo diverso dall'autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23) - il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria (Cass. nn. 10231 del 1998, cit., 7176 del 1999; Cass. n. 18276 del 2004). Fatta questa premessa, è pacifico che l'azione di esercizio del diritto di credito è soggetto per i crediti erariali all'ordinario termine di prescrizione decennale mentre per i tributi locali il termine si riduce a cinque. Tali principi sono stati confermati, sulla base delle stesse ragioni, anche per le ipotesi in cui l'incompatibilità del diritto interno con il diritto comunitario sia stata dichiarata con sentenza della Corte di giustizia (Cass. nn. 4670 e 13087 del 2012). Applicando i richiamati principi al caso in esame, le eccezioni sollevate da parte ricorrente sono infondate. L'amministrazione, peraltro, evidenzia che, ai fini del calcolo dello spirare dei termini di prescrizione, occorre anche considerare i differenti provvedimenti succedutesi nel tempo che hanno stabilito e determinato sospensione dei termini prescrizionali. Al riguardo, soccorrono i seguenti provvedimenti legislativi: art. 1, Commi da n. 618 a n. 624, L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità) che ha previsto il condono degli interessi delle cartelle erariali di pagamento e che ha determinato la sospensione dei termini per la riscossione e, quindi, dei termini prescrizionali, ex art. 1, Comma 622, L. 27/12/2013 n. 147; la sospensione dei termini di prescrizione dal giorno 08/03/2020 al giorno 31/08/2021 ex art. 68, D.L. n. 18/2020 per far fronte all'epidemia da Covid-19. In conclusione, l'eccezione avente per oggetto l'intervenuta prescrizione è, priva di pregio. Per i motivi innanzi esposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti presupposti.; nel merito affermata la legittimità dell'atto impugnato non essendo decorsi i termini di decadenza/o prescrizione
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, Sez. I, pronunciandosi nel giudizio iscritto al n. 345/2024 R.G.R., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.500 (duemilacinquecento.), oltre agli accessori di legge se dovuti, da liquidare a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art 93 c.p.c.
Così deciso in Pescara, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2026.
L'estensore Il Presidente
Dott. Saverio CAPOLUPO Dott. Antonio D'SI
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'SI NI, Presidente CAPOLUPO SAVERIO, Relatore MANTINI ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 345/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010370 TARSU/TIA 2011 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montesilvano - Piazza Diaz 1 65015 Montesilvano PE
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010371 I.C.I. 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010374 TARSU/TIA 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010375 TARSU/TIA 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010376 I.C.I. 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010377 I.C.I. 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010378 TARES
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010379 TARSU/TIA 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0010380 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22/01/2024 il ricorrente ha ricevuto a mezzo PEC da parte della società SO.G.E.T. S.p.A. in qualità di concessionaria della riscossione per conto del Comune di Montesilvano gli atti in epigrafe. Nominativo_1L'istante ha proposto ricorso anche quale erede della sig.ra (madre) deceduta nel 2020 e titolare in origine degli avvisi di pagamento TARSU e ICI il cui mancato versamento ha generato l'emissione e notifica, da parte della So.g.e.t. spa, delle ingiunzioni contestate. Nominativo_1In riferimento agli avvisi TARSU/TARI risulta che la sig.ra era iscritta nelle liste del Comune di Montesilvano per un appartamento tenuto a disposizione sito in Via Emilia di mq. 90 cessato il 31/12/2015 e per un appartamento residenziale sito in Via Romagna n. 26 di mq. 70 volturato al figlio Ricorrente_1. In merito l'odierno ricorrente afferma che sia l'istante che il proprio dante causa non hanno mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'ingiunzione di pagamento e nemmeno gli avvisi che precedono dette cartelle, di competenza dell'ente impositore Comune di Montesilvano. Afferma, comunque, che quand'anche la società SO.G.E.T. S.p.A., in qualità di concessionaria della riscossione per conto del Comune di Montesilvano, o quest'ultima dovessero dare prova della presunta avvenuta notifica delle suddette cartelle, la pretesa sarebbe comunque prescritta stante il notevole lasso di tempo intercorso tra dette eventuali notifiche degli atti precedenti e la data in cui sono avvenute le intimazioni di pagamento oggi impugnate. Il contribuente afferma di aver avuto contezza della pretesa tributaria solo a seguito della notifica delle ingiunzioni avvenute in data 22/01/2024 impugnate sicché manca il presupposto legittimante la richiesta di pagamento delle somme contestate poiché l'iter della procedura di riscossione è totalmente viziato. Eccepisce, poi, l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme intimate a titolo di smaltimento dei rifiuti, dell'I.C.I. e della TARSU, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra la presunta notifica degli avvisi di pagamento e le odierne intimazioni di pagamento. Cita, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Richiama, per ciascuna cartella le date di presunta notifica e quella di notifica dell'ingiunzione impugnata, di gran lunga superiore ai cinque anni previsti per la prescrizione dei tributi locali. Stima, poi, illegittima la procedura di esazione attraverso l'istituto dell'ingiunzione di pagamento o fiscale condotto dalla concessionaria della riscossione SO.G.E.T. S.p.A. atteso che detto atto è uno strumento impositivo derogatorio di tipo eccezionale e, pertanto, né è vietata l'estensione analogia a soggetti diversi da quelli normativamente previsti ed è utilizzabile solo dagli enti pubblici. Cita, sul punto, l'art. 52 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 in uno con la previsione dell'art. 2 R.D. 14.4.1910 n. 639. Eccepisce la nullità degli atti per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Infine, ritiene la stima vessatoria e il calcolo erroneo delle spese di notifica, oltre alla vessatorietà delle spese degli atti prodromici e del compenso richiesto per il pagamento nei termini chiaramente indebito per violazione di legge. Chiede di accertare che le notifica delle ingiunzioni di pagamento sopra individuate impugnate, sono avvenute oltre il termine prescrizionale di cinque anni e, per l'effetto, dichiarare prescritte le somme richieste per i vari tributi annullandone gli atti effetti;
o Accertata la mancata indicazione dei calcoli degli interessi e, per l'effetto, dichiarare nullo le ingiunzioni di pagamento.
3. Si è costituito, nei termini di legge, il Comune di Montesilvano che ha prodotto articolate controdeduzioni. In particolare, parte resistente evidenzia che nel corso degli anni dal 2015 in poi sono state presentate numerose istanze di annullamento che contestavano la presunta intervenuta prescrizione quinquennale di numerosissimi avvisi di pagamento respinte sia dalla So.g.e.t. spa che dall'ufficio tributi in quanto la già menzionata società di riscossione ha sempre comunicato ed evidenziato l'esistenza di atti interruttivi regolarmente notificati alla controparte. Infatti, la TARSU prima e la TARI successivamente sono stati sempre inviati con avvisi bonari mediante posta ordinaria e, successivamente, in caso di mancato pagamento sono state avviate le procedure di recupero attivate dalla So.g.e.t. spa con la notifica degli atti consentiti dalla legge. Sostiene che anche ai fini ICI/IMU gli atti propedeutici sono stati regolarmente notificati così come attestato dalle varie richieste di annullamento per presunta intervenuta prescrizione quinquennale presentate nel corso degli anni dalla controparte seguiti da atti notificati, anche esecutivi, dalla So.g.e.t. spa al fine di recuperare le somme dovute.
4. Si è costituita la SO.G.E.T. che in merito alla presunta omessa notifica degli atti prodromici e sulla supposta prescrizione del credito ha indicato, per ciascuna ingiunzione le date di notifica di precedenti ingiunzioni ovvero delle cartelle di pagamento alla de cuius Sig.ra Nominativo_1 sottolineando che gli atti riportano la dicitura “ agli eredi” poiché frutto di ristampa successiva alla data di notifica dell'atto al quale si riferiscono. Evidenzia, inoltre, che:
- in data 27.05.2016 veniva notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2016/0000154156 del 12/05/2016 riferito alle cartelle n. 900.2012.0055666452, n. 900.2012.0116940516, n. 900.2012.0154440742, n. 900.2013.0162161341, n. 900.2014.0039277487, n. 900.2015.0052876401.
- in data 10.11.2016 veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 433672 del 11/10/2016 relativa alle cartelle n. 900.2012.0055666452, n. 900.2012.0116940516, n. 900.2012.0154440742, n. 900.2013.0162161341, n. 900.2014.0039277487, n. 900.2015.0052876401.
- in data 30.01.2017 veniva notificato il pignoramento presso terzi n. 84537/2017 riferito alle cartelle n. 900.2012.0055666452, n. 900.2012.0116940516, n. 900.2012.0154440742, n. 900.2013.0162161341, n. 900.2014.0039277487, n. 900.2015.0052876401, n. 900.2016.0028843661.
- in data 02.07.2018 veniva notificato il pignoramento presso terzi n. 221288/2018 alla de Nominativo_1cuius Sig.ra relativo alle cartelle n. 900.2017.0047593252, n. 900.2017.0047866992. Nominativo_1Chiarisce che il pignoramento n. 84537/2017 è stato opposto dalla de cuius nel procedimento iscritto al RG n. 1432/2017 dinanzi al Tribunale di Pescara che si è concluso con decreto di rigetto n. 235/2018 del 19.07.2018 con successiva definitività degli atti in essa contenuti per abbandono della causa della contribuente. Il secondo pignoramento n. 221288/2018 si è concluso con ordinanza di assegnazione del 25.06.2019 nel procedimento RG n. 1217/2018. Tale ordinanza non è stata mai opposta con il successivo verificarsi della definitività degli accertamenti ivi contenuti. In merito alla prescrizione, richiama la legislazione dell'emergenza COVID indicando per ciascun atto i termini di prescrizione. In merito alla presunta illegittimità della procedura di recupero del credito mediante ingiunzione fiscale., richiama la riforma del 2006 in materia di riscossione con la quale il servizio di riscossione è affidato in toto all'Agenzia delle Entrate che lo esercita a mezzo della holding “Riscossione S.p.s.”, evidenziando, tra l'altro, che l'art. 36 comma secondo, del c.d. “decreto anticrisi”, DL248/07, convertito in L. 31/08, ha specificato che la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata con la procedura della ingiunzione da Equitalia S.p.a.” ora “Agenzia delle Entrate e Riscossione”. Richiama, inoltre, la normativa di riferimento. Per quanto concerne il calcolo degli interessi cita la giurisprudenza di legittimità. Infine, circa la presunta presenza di costi aggiuntivi, di spese accessorie e dell'aggio, stima l'eccezione assolutamente generica evidenziando che le ingiunzioni di pagamento riportano, oltre alla voce relativa al debito e agli interessi (sui quali si è già argomentato) anche quella sulle spese di notifica e di riscossione che sono assolutamente dovute e non riferite ad atti precedenti. Chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto accertare e dichiarare la piena validità delle ingiunzioni impugnate. Tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite da liquidarsi a favore dei procuratori che contestualmente si dichiarano antistatari ex art 93 c.p.c.
4. Conclusa l'esposizione dei fatti da parte del relatore, sentite le parti in causa, la Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per mancata impugnazione degli atti presupposto ossia delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento asseritamente notificati in quanto eventualmente assorbente degli altri motivi di censura. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992 “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. Al riguardo, va sottolineato che la notificazione dell'atto impositivo tende allo scopo (immediato) di provocare il decorso del termine di impugnazione dell'atto, funzionale al conseguimento dello scopo (mediato) di provocare, in mancanza di tempestiva impugnazione, la definitività dell'atto stesso (Cass. 17762/2002, 15554/2009 e 2728/2011). In particolare, poiché la legge collega la decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto non al fatto naturalistico della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, bensì alla astratta conoscibilità che discende dal valido perfezionamento del procedimento notificatorio, può concludersi che lo scopo della notifica è quello di stabilire, con effetto di certezza legale, il dies a quo del termine per l'impugnazione (Cass. 4760/2009). Pertanto, la piena ed effettiva conoscenza di un atto impositivo non può che identificarsi con la conoscenza del suo contenuto e delle ragioni in fatto e in diritto che lo sorreggono. L'atto impositivo costituisce, infatti, come tutti gli atti amministrativi autoritativi, lo strumento attraverso il quale - in ossequio ai principi di tipicità e nominatività - l'amministrazione enuncia nei confronti del destinatario ciò che deve essere per lui di diritto nel caso concreto;
per quanto attiene all'imposizione fiscale, le ragioni e il contenuto della pretesa tributaria. Il momento processuale, che è meramente eventuale, laddove necessaria ed indefettibile è l'emanazione dell'atto di accertamento, quando non vi sia stato spontaneo ed esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, si ricollega all'atto, sia perché la tutela giurisdizionale si esercita - secondo il sistema processuale vigente - attraverso un meccanismo d'impugnazione dello stesso, sia perché l'enunciazione della pretesa tributaria costituisce, al contempo, l'oggetto del processo.
2.Questa Corte è consapevole che in tema di processo tributario opera il fondamentale principio formulato dal giudice delle leggi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 189) secondo cui le disposizioni tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni d'inammissibilità. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, infatti, è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, però, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni d'inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi (Cass. n. 18088 del 2004 e n. 23752 del 2015).
3.In tema di accertamento, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza dell'ultimo domicilio fiscale comunicato dal contribuente, in quanto la suddetta indicazione - da effettuare in buona fede e nel rispetto del principio dell'affidamento, che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario - costituisce l'unico recapito conosciuto per procedere alla notifica dell'atto impositivo;
ne consegue che, in difetto di diversa comunicazione, l'indicazione equivale ad elezione di domicilio e, pertanto, anche in caso di cambio di residenza, è valida la notificazione dell'avviso di accertamento perfezionata presso la residenza originari. E invero, l'art. 60, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che, "salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario" e l'art. 58, primo comma, dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973, a sua volta, dopo avere stabilito che agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, prevede, al secondo comma, che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato "hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte", mentre quelle non residenti "hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato". Anche se, in linea generale, come evidenziato dalla medesima giurisprudenza, ai fini della notificazione si deve avere riguardo alle risultanze anagrafiche che riguardano il contribuente destinatario dell'atto, non può sottacersi che il terzo comma dello stesso art. 60, alla cui stregua "le variazioni e le modificazioni di indirizzo risultanti dai registri anagrafici "hanno effetto" ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica", non può condurre a ritenere che l'Ufficio finanziario sia onerato, prima di notificare un atto al contribuente, del controllo, mediante una verifica sui registri anagrafici, dell'attualità dell'indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi, né che detta indicazione sia priva di effetti ai fini della notifica degli atti tributari. Tale conclusione, come chiarito dalla Corte di Cassazione,(Cass., sez. 6-5, 21/07/2015, n. 15258; Cass., sez. 5, 14/12/2016, n. 25680), renderebbe del tutto priva di scopo l'indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prevista dal quarto comma dell'art. 58 del D.P.R. n. 600 del 1973 -ma analogo principio vale in materia di IVA - e, soprattutto, non si porrebbe in linea con l'univoco indirizzo del Giudice di legittimità secondo cui l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza, o, comunque, di un domicilio diverso da quello di residenza, deve essere effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (Cass., sez. 5, 10/05/2013, n. 11170; Cass., sez. 6-5, 21/07/2015, n. 15258; Cass., sez. 5, 29/11/2013, n. 26715). Al fine di contestare la irritualità della notifica, il ricorrente si è limitato a mere affermazioni di principio – certamente valide in via generale - senza contestare, però, il contenuto della relata di notifica e delle prove di avvenuta notifica fornite dall'amministrazione, depositate in atti, nonché la relativa valenza giuridica attesa la sua natura di atto pubblico cui si estendono gli effetti di fede privilegiata ex art. 2700 c.c..; ne deriva che detti atti fanno piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti non essendo, per quanto risulta in atti, prodotta alcuna impugnazione di falso mediante querela. La riprova dell'avvenuta corretta notifica è comprovata, in modo oggettivo ed incontestabile, dalla documentazione risultante dal fascicolo processuale. In particolare, risulta – e nello specifico neanche in sede di discussione in udienza sono stati forniti elementi in senso contrario – che in data 02.07.2018 veniva notificato il Nominativo_1pignoramento presso terzi n. 221288/2018 alla de cuius Sig.ra relativo alle cartelle n. 900.2017.0047593252, n. 900.2017.0047866992. Risulta altresì, che il pignoramento n. 84537/2017 è stato opposto dalla de cuius Nominativo_1 Nominativo_1 nel procedimento iscritto al n. RG 1432/2017 dinanzi al Tribunale di Pescara che si è concluso con decreto di rigetto n. 235/2018 del 19.07.2018 con successiva definitività degli atti in essa contenuti per abbandono della causa della contribuente. Detto pignoramento n. 84537/2017 è riferito alle cartelle n. 900.2012.0055666452, n. 900.2012.0116940516, n. 900.2012.0154440742, n. 900.2013.0162161341, n. 900.2014.0039277487, n. 900.2015.0052876401, n. 900.2016.0028843661. È altrettanto, provato che il secondo pignoramento n. 221288/2018 si è concluso con ordinanza di assegnazione del 25.06.2019 nel procedimento RG n. 1217/2018. Tale ordinanza non è stata mai opposta con il successivo verificarsi della definitività degli accertamenti ivi contenuti. Ora, anche voler ipotizzare vizi nel procedimento di notifica– ma che non sussistono –, l'impugnazione del pignoramento supera ogni e qualsivoglia invocazione di nullità dell'atto sottostante;
trovano comunque applicazione gli articoli 156, terzo comma, e 160 C.P.C., in quanto, secondo il pacifico e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, considerato lo scopo della notifica, se l'esistenza dell'atto è portata effettivamente a conoscenza del destinatario, il vizio resta sanato (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089), a condizione che qualora non venga eccepita e provata una lesione del diritto di difesa o possa comunque comportare altro pregiudizio che, nel caso in esame, non sono state provate.
3.Secondo l'orientamento, poi, della Corte di Cassazione (Sez. Unite, Sent., 02-10- 2015, n. 19704) “…in linea generale i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla (valida) notificazione dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale egli non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica, è da escludere che l'impugnazione volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica possa giammai condurre ad una "riapertura" dei suddetti termini, posto che, ove l'atto risultasse validamente notificato, nessuna "riapertura" sarebbe ovviamente ipotizzabile all'esito della verifica, mentre, ove l'atto non risultasse validamente notificato, i termini non avrebbero neppure iniziato a decorrere”. Dagli atti risulta che parte resistente ha provato che gli atti prodromici del provvedimento impugnato sono stati regolarmente notificati alle date sopra richiamate. Coglie nel segno, allora, parte resistente laddove ritiene il ricorso inammissibile in quanto nell'impugnativa di un atto riscossivo dell'Agente della Riscossione per il recupero di crediti
- erariali e non - che ha per oggetto precedenti atti regolarmente notificati nei termini, il ricorrente può eccepire unicamente vizi propri dell'atto impugnato e non può chiedere il vaglio di merito della pretesa impositiva dell'atto precedente, avviso di accertamento, cartelle di pagamento, atto di intimazione di pagamento. Con riferimento al caso di specie, acclarata la regolarità della notifica degli atti e la mancata impugnazione degli stessi nei termini di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 546 del 1992, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Con riferimento all'asserita prescrizione, sul piano generale, come, rimarcato dalle Sezioni Unite: a) il principio posto dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" - il quale è da ritenersi applicabile anche alla decadenza - deve essere inteso con riferimento alla sola possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (Cass. n. 10231 del 1998, Cass. n. 9151 del 1991); b) tra gli impedimenti "di fatto" va annoverato anche l'ostacolo all'esercizio di un diritto rappresentato dalla presenza di una norma costituzionalmente illegittima, in quanto chi si ritenga leso da tale limitazione ha il potere di percorrere la via dell'instaurazione di un giudizio e nel corso di tale giudizio richiedere che venga sollevata la relativa questione. Se subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi;
c) a maggior ragione, non può essere ravvisato un impedimento "legale", come tale idoneo ad incidere sulla decorrenza della prescrizione, nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che - mentre l'accertamento della illegittimità costituzionale di una norma è riservato ad un organo diverso dall'autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23) - il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria (Cass. nn. 10231 del 1998, cit., 7176 del 1999; Cass. n. 18276 del 2004). Fatta questa premessa, è pacifico che l'azione di esercizio del diritto di credito è soggetto per i crediti erariali all'ordinario termine di prescrizione decennale mentre per i tributi locali il termine si riduce a cinque. Tali principi sono stati confermati, sulla base delle stesse ragioni, anche per le ipotesi in cui l'incompatibilità del diritto interno con il diritto comunitario sia stata dichiarata con sentenza della Corte di giustizia (Cass. nn. 4670 e 13087 del 2012). Applicando i richiamati principi al caso in esame, le eccezioni sollevate da parte ricorrente sono infondate. L'amministrazione, peraltro, evidenzia che, ai fini del calcolo dello spirare dei termini di prescrizione, occorre anche considerare i differenti provvedimenti succedutesi nel tempo che hanno stabilito e determinato sospensione dei termini prescrizionali. Al riguardo, soccorrono i seguenti provvedimenti legislativi: art. 1, Commi da n. 618 a n. 624, L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità) che ha previsto il condono degli interessi delle cartelle erariali di pagamento e che ha determinato la sospensione dei termini per la riscossione e, quindi, dei termini prescrizionali, ex art. 1, Comma 622, L. 27/12/2013 n. 147; la sospensione dei termini di prescrizione dal giorno 08/03/2020 al giorno 31/08/2021 ex art. 68, D.L. n. 18/2020 per far fronte all'epidemia da Covid-19. In conclusione, l'eccezione avente per oggetto l'intervenuta prescrizione è, priva di pregio. Per i motivi innanzi esposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti presupposti.; nel merito affermata la legittimità dell'atto impugnato non essendo decorsi i termini di decadenza/o prescrizione
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, Sez. I, pronunciandosi nel giudizio iscritto al n. 345/2024 R.G.R., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.500 (duemilacinquecento.), oltre agli accessori di legge se dovuti, da liquidare a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art 93 c.p.c.
Così deciso in Pescara, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2026.
L'estensore Il Presidente
Dott. Saverio CAPOLUPO Dott. Antonio D'SI