Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 41
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa impugnazione atti presupposti

    La Corte ritiene che, a fronte della regolarità della notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione nei termini, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. L'impugnazione di un atto riscossivo non consente di riesaminare il merito della pretesa impositiva dell'atto precedente.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere le somme

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, evidenziando che occorre considerare i provvedimenti legislativi che hanno stabilito la sospensione dei termini prescrizionali (Legge di stabilità 2014 e normativa emergenza COVID-19).

  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa impugnazione atti presupposti

    La Corte ritiene che, a fronte della regolarità della notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione nei termini, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. L'impugnazione di un atto riscossivo non consente di riesaminare il merito della pretesa impositiva dell'atto precedente.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere le somme

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, evidenziando che occorre considerare i provvedimenti legislativi che hanno stabilito la sospensione dei termini prescrizionali (Legge di stabilità 2014 e normativa emergenza COVID-19).

  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa impugnazione atti presupposti

    La Corte ritiene che, a fronte della regolarità della notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione nei termini, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. L'impugnazione di un atto riscossivo non consente di riesaminare il merito della pretesa impositiva dell'atto precedente.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere le somme

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, evidenziando che occorre considerare i provvedimenti legislativi che hanno stabilito la sospensione dei termini prescrizionali (Legge di stabilità 2014 e normativa emergenza COVID-19).

  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa impugnazione atti presupposti

    La Corte ritiene che, a fronte della regolarità della notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione nei termini, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. L'impugnazione di un atto riscossivo non consente di riesaminare il merito della pretesa impositiva dell'atto precedente.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere le somme

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, evidenziando che occorre considerare i provvedimenti legislativi che hanno stabilito la sospensione dei termini prescrizionali (Legge di stabilità 2014 e normativa emergenza COVID-19).

  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa impugnazione atti presupposti

    La Corte ritiene che, a fronte della regolarità della notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione nei termini, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. L'impugnazione di un atto riscossivo non consente di riesaminare il merito della pretesa impositiva dell'atto precedente.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere le somme

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, evidenziando che occorre considerare i provvedimenti legislativi che hanno stabilito la sospensione dei termini prescrizionali (Legge di stabilità 2014 e normativa emergenza COVID-19).

  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa impugnazione atti presupposti

    La Corte ritiene che, a fronte della regolarità della notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione nei termini, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. L'impugnazione di un atto riscossivo non consente di riesaminare il merito della pretesa impositiva dell'atto precedente.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere le somme

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, evidenziando che occorre considerare i provvedimenti legislativi che hanno stabilito la sospensione dei termini prescrizionali (Legge di stabilità 2014 e normativa emergenza COVID-19).

  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa impugnazione atti presupposti

    La Corte ritiene che, a fronte della regolarità della notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione nei termini, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. L'impugnazione di un atto riscossivo non consente di riesaminare il merito della pretesa impositiva dell'atto precedente.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere le somme

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, evidenziando che occorre considerare i provvedimenti legislativi che hanno stabilito la sospensione dei termini prescrizionali (Legge di stabilità 2014 e normativa emergenza COVID-19).

  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa impugnazione atti presupposti

    La Corte ritiene che, a fronte della regolarità della notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione nei termini, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. L'impugnazione di un atto riscossivo non consente di riesaminare il merito della pretesa impositiva dell'atto precedente.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere le somme

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, evidenziando che occorre considerare i provvedimenti legislativi che hanno stabilito la sospensione dei termini prescrizionali (Legge di stabilità 2014 e normativa emergenza COVID-19).

  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa impugnazione atti presupposti

    La Corte ritiene che, a fronte della regolarità della notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione nei termini, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. L'impugnazione di un atto riscossivo non consente di riesaminare il merito della pretesa impositiva dell'atto precedente.

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    Prescrizione del diritto a riscuotere le somme

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, evidenziando che occorre considerare i provvedimenti legislativi che hanno stabilito la sospensione dei termini prescrizionali (Legge di stabilità 2014 e normativa emergenza COVID-19).

  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa impugnazione atti presupposti

    La Corte ritiene che, a fronte della regolarità della notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione nei termini, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. L'impugnazione di un atto riscossivo non consente di riesaminare il merito della pretesa impositiva dell'atto precedente.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere le somme

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, evidenziando che occorre considerare i provvedimenti legislativi che hanno stabilito la sospensione dei termini prescrizionali (Legge di stabilità 2014 e normativa emergenza COVID-19).

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    Inammissibilità per omessa impugnazione atti presupposti

    La Corte ritiene che, a fronte della regolarità della notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione nei termini, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. L'impugnazione di un atto riscossivo non consente di riesaminare il merito della pretesa impositiva dell'atto precedente.

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    Inammissibilità per omessa impugnazione atti presupposti

    La Corte ritiene che, a fronte della regolarità della notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione nei termini, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. L'impugnazione di un atto riscossivo non consente di riesaminare il merito della pretesa impositiva dell'atto precedente.

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    Inammissibilità per omessa impugnazione atti presupposti

    La Corte ritiene che, a fronte della regolarità della notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione nei termini, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. L'impugnazione di un atto riscossivo non consente di riesaminare il merito della pretesa impositiva dell'atto precedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 41
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
    Numero : 41
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo