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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/10/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2667/2023
tra
cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SPALLINO SALVATORE, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore cod.
[...]
fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO P.IVA_1
CATANIA
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con la proposizione del ricorso, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 1229/2023, notificata in data 18.8.2023, con la quale l' Controparte_2
ha disposto il recupero della somma di € 2.024,01 a titolo arretrati
[...]
contrattuali previsti dal CCNL 2006/2009 indebitamente percepiti.
A fondamento del ricorso, ha dedotto la nullità dell'ordinanza di ingiunzione per omessa indicazione dei possibili gravami;
l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' ; la legittimità della corresponsione delle somme erogate in Controparte_1
applicazione dell'accordo sindacale sottoscritto dall'Amministrazione datoriale e l'irripetibilità dell'indebito retributivo, in base all'art. 1 del protocollo addizionale
CEDU, stante il legittimo affidamento riposto dal lavoratore sulla spettanza delle somme percepite ed il pregiudizio economico al quale sarebbe stato esposto, venendo privato di risorse necessarie per far fronte ai bisogni propri e della propria famiglia.
Si costituiva l' Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso, atteso che la mancata indicazione
[...]
nell'ordinanza di ingiunzione del termine e dell'autorità cui era possibile ricorrere non comportava la nullità dell'atto, ma consentiva che il ricorso potesse essere proposto oltre i termini di decadenza. Precisava che con deliberazione n. 195 del 9 agosto 2008,
la Giunta regionale aveva recepito la parte economica del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i lavoratori forestali a decorrere dal 1.9.2008, rinviando in sede di contrattazione per il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo Regionale di Lavoro
(CCIRL) le rivendicazioni relative agli arretrati contrattuali;
che il 14.5.2009, era stato
II sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Presidente della Regione, i Dirigenti Generali
del Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali e del Dipartimento Foreste ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali per il lavoratori, prevedendo che “Le parti
in considerazione della oggettiva sussistenza di elementi che rendono indifferibile il
pagamento degli arretrati contrattuali, stabiliscono che le spettanze maturate saranno
erogate a partire dal 1° luglio 2009 per il 25% e con successive altre 2 (due) erogazioni
in quanto al 35% entro il 2010 ed il rimanente 40% entro il 2011. Le OO.SS. si
impegnano a non intraprendere vertenze collettive ed a ricorrere a nessuna azione
risarcitoria” e che, conformemente a quanto previsto nel citato Protocollo, il
Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali aveva corrisposto gli arretrati contrattuali ai lavoratori forestali.
Aggiungeva che non era seguita alcuna ratifica da parte della Giunta Regionale volta a perfezionare l'iter di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo regionale di lavoro (CCIRL) e che, pertanto, il pagamento degli arretrati contrattuali previsti dal citato Protocollo d'Intesa del 14.5.2009 era avvenuto indebitamente.
Contestava l'intervenuta prescrizione, rilevando che gli arretrati contrattuali erano stati corrisposti in tre soluzioni, la prima in data 22/9/2010, la seconda in data 5/7/2011 e la terza in data 9/3/2012, cui avevano fatto seguito le note prot. n. 52685 e prot. n. 52697
del 7.7.2020, ricevute in data 18.8.2020 con le quali l'Amministrazione Regionale
aveva costituito in mora l'opponente, con efficacia interruttiva al decorso del termine decennale di prescrizione.
Rilevava, infine, che l' aveva sempre corrisposto le somme con Controparte_1
espressa riserva di ripetizione o di conguaglio, qualora fossero risultate non dovute, in seguito ad un successivo accertamento.
III All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
L'indebito retributivo oggetto delle opposta ingiunzione di pagamento concerne gli adeguamenti contrattuali erogati ai dipendenti forestali per il periodo dal 2006 al
31.8.2008, in base al CCNL 2006/2009, recepito dalla Regione Sicilia a decorrere dal
1.9.2008, e corrisposti in più soluzioni nel corso degli anni dal 2010 al 2012.
Preliminarmente, va osservato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità non può riconoscersi diretta applicabilità, ai dipendenti regionali, dei trattamenti economici riconosciuti dalla contrattazione collettiva nazionale, se non previo recepimento da parte della Regione attraverso lo strumento della contrattazione integrativa, atteso che “In
tema di pubblico impiego privatizzato (nella specie, a tempo determinato presso la
regione Sicilia quale forestale), il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito
territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) va risolto non già in base al
criterio della gerarchia, riconoscendo prevalenza alla disciplina di livello superiore, o
temporale (criterio che, assegnando prevalenza al contratto più recente, è determinante
solo nel caso di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti,
ossia del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente,
di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali
pongono, con statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della
struttura organizzativa e della corrispondente attività” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 355
del 13/01/2016; Cassazione Civ. Sez. Lavoro, 26 maggio 2008 n. 13544).
In assenza di una fonte regionale di adeguamento contrattuale, quindi, nessun vincolo può riconoscersi come automaticamente derivante dalla fonte collettiva nazionale: la previsione di un livello autonomo di contrattazione decentrata regionale costituisce,
infatti, lo strumento attraverso il quale si realizza l'esigenza di assicurare che il
IV trattamento retributivo (che assicura il rispetto dei minimi previsti dalla contrattazione collettiva) sia mantenuto nell'osservanza dei limiti di spesa e di copertura finanziaria,
potendo la Regione, onerata dei costi del personale, recepire le disposizioni inerenti il trattamento economico solo nella misura in cui trovino corrispondenza nelle previsioni di bilancio.
Tali principi stati affermati anche dalla Corte di Appello di Messina (con sentenza n.
457/2014), che ha rilevato come “il principio di razionalizzazione del costo del lavoro
pubblico e delle esigenze di contenimento della spesa complessiva per il personale
entro i vincoli di finanza pubblica, contenuto nell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001
rappresenta una norma fondamentale di riforma economico sociale vincolante per tutte
le pubbliche amministrazioni (statali e non) e per le regioni a statuto ordinario e
speciale. Proprio al fine di garantire tale principio è stato previsto un autonomo livello
di contrattazione collettiva integrativa che deve svolgersi nel rispetto dei vincoli di
bilancio di ciascuna amministrazione. Conseguentemente è precluso alle pubbliche
amministrazioni sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi che
comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale
di ciascuna amministrazione. Se è vero, infatti, che sussiste il principio di parità di
trattamento tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale, è
altrettanto vero che tale principio va coordinato con quello, di pari rango, del rispetto
dei limiti di spesa del personale e di necessaria copertura finanziaria, che trova
applicazione anche relativamente ai costi del personale in virtù di quanto previsto dagli
artt. 47 e 48 D.Lgs. n. 165 del 2001 e che, ancor prima, trova la propria ragione
fondante nell'art. 81 comma 4 della Costituzione”.
Di conseguenza, i trattamenti economici previsti dalla contrattazione nazionale non possono direttamente applicarsi ai dipendenti regionali, poiché tale diretta operatività
V precluderebbe la fondamentale esigenza di verifica, da parte dell'Amministrazione
Regionale, della compatibilità dei trattamenti retributivi nazionali con i vincoli di spesa e con la copertura finanziaria che la regione può assicurare. D'altra parte, è proprio al fine di garantire tale verifica, che è prevista la delibera della Giunta Regionale per il recepimento del C.C.N.L. relativamente alla parte economica, così come deve essere assicurata alla Regione ogni determinazione in ordine alla decorrenza (e, dunque, alla definizione di precisi limiti temporali di applicazione della contrattazione, sia nazionale che integrativa) dell'operatività di qualsiasi previsione contrattuale (nazionale o regionale), che importi vincoli per il bilancio regionale. Tale meccanismo di recepimento vige per qualsiasi regione, anche a statuto ordinario.
Nella vicenda in esame, con delibera n. 287/2007, la Giunta Regionale Siciliana si è
pronunciata sullo schema di Decreto Assessoriale di recepimento della parte normativa del CCNL 2006-2009 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico forestale e con successiva deliberazione n. 195 del 9 agosto 2008 ha recepito la parte economica del C.C.N.L, per i lavoratori forestali a decorrere dal 1° settembre
2008, rinviando in sede di contrattazione per il rinnovo del Contratto Integrativo
Regionale di Lavoro (CCIRL) le rivendicazioni relative agli arretrati contrattuali e gli altri istituti comportanti oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale, per il periodo precedente.
Il 14 Maggio 2009, nel corso di un apposito incontro nelle more del recepimento del
Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) è stato sottoscritto un Protocollo
d'Intesa tra il Presidente della Regione Sicilia, i Dirigenti Generali del
[...]
e del Dipartimento Foreste (appartenente Controparte_3
oggi all'Assessorato del Territorio e Ambiente) ed i rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali per i lavoratori (Segreterie Regionali di Federazione CGIL/CISL/UIL), che al
VI punto uno, testualmente recita: “Le parti in considerazione della oggettiva sussistenza
di elementi che rendono indifferibile il pagamento degli arretrati contrattuali
stabiliscono che le spettanze maturate saranno erogate a partire da luglio 2009 per il
25% e con successive altre 2 (due) erogazioni quanto al 35% entro il 2010 ed il
rimanente 40% entro il 2011. Le OO.SS. si impegnano a non intraprendere vertenze
collettive ed a ricorrere a nessuna azione risarcitoria”. In attuazione del citato
Protocollo d'Intesa sono stati, quindi, appositamente istituiti i capitoli di spesa n.
155318 e n. 150536, entrambi denominati “Arretrati contrattuali da corrispondere per
effetto del recepimento del CCNL dei lavoratori forestali 2006-2009 in attuazione del
Protocollo d'intesa del 14 Maggio 2009”, iscritti in bilancio per gli esercizi finanziari
2010, 2011 e 2012.
L'orientamento del Governo Regionale, in ordine all'efficacia vincolante dell'accordo stipulato con le organizzazioni sindacali ai fini della corresponsione degli emolumenti arretrati è stato, inoltre, confermato dall'articolo unico del D.P.RS. del 15/10/2010
“Limitazione all'assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 27, comma 4, della
legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, per l'esercizio finanziario 2010” (su GURS
parte I n. 55 del 17/12/2010) in cui si fa espresso riferimento ai capitoli di spesa sopracitati. Infine, con l'art. 11 comma 7 della legge regionale n. 7 dell'11/5/2011
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità
regionale” e successivamente con l'art. 6, comma 11 e 12, della legge regionale n. 26
del 9/5/2012 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di
stabilità regionale” (su GURS parte I n. 19 del 11/5/2012 - Suppl. ord.), è stato disposto lo stanziamento finanziario sui capitoli di spesa n.155318 e 150536, anche per gli esercizi successivi e l'Amministrazione Regionale ha provveduto a corrispondere ai
VII lavoratori forestali gli arretrati contrattuali, conformemente a quanto sottoscritto nel citato protocollo, in tre diverse tranche, durante il periodo 2010-2012.
Essendo sorti, tuttavia, contrasti interpretativi sulla effettiva debenza delle somme, il
Dirigente Generale pro-tempore del Comando Corpo Forestale disponeva il pagamento,
in via cautelativa, subordinandolo alla previsione, contenuta nei prospetti paga, del carattere provvisorio e condizionato del pagamento, con riserva di ripetizione dell'eventuale indebito. Essendo, poi, intervenuta la sentenza n. 355/2016 della Corte di
Cassazione, che ha evidenziato come il contrasto tra contrattazione collettiva andasse risolto in conformità alla valorizzazione dell'autonomia negoziale, l'Amministrazione
regionale ha sospeso definitivamente il pagamento degli arretrati e proceduto al recupero delle somme corrisposte.
Tuttavia, è venuta meno proprio quella carenza di volontà negoziale che ha fondato la richiesta di ripetizione degli arretrati contrattuali, poiché, in occasione della stipula del nuovo Contratto Collettivo Regionale Integrativo, avvenuto in data 1.11.2017, la
Regione Siciliana ha riconosciuto la definitiva attribuzione delle somme versate ai dipendenti forestali sulla base del Protocollo di Intesa del 14.5.2009, prevedendo espressamente che non si sarebbe dato corso a nessun recupero retributivo. In
particolare, nella “Ipotesi di accordo del Contratto Integrativo Regionale (CCIRL) per
gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”, approvato dalla Giunta della Regione Siciliana, con deliberazione n. 404 del 13 settembre 2017
viene stabilito all'art. 30, rubricato “TABELLE RETRIBUTIVE” che “Dall'entrata in
vigore del presente CIRL vengono applicate le retribuzioni come indicate nell'allegata
tabella A. Non si darà corso a nessun recupero retributivo”; il successivo allegato 1,
riferito agli “ARRETRATI OTI e OTD” ha previsto, inoltre, “Il Governo si impegna a
reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio la
VIII rimanente parte degli arretrati contrattuali di cui all'accordo del 14 maggio 2009”,
sulla cui base erano state corrisposte le anticipazioni oggetto di recupero.
Deve pertanto, riscontrarsi uno specifico atto, riconducibile alla Regione Siciliana –
Assessorato Regionale Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea di recepimento degli adeguamenti contrattuali per gli specifici arretrati 2006-2009, in virtù
della Deliberazione n. 404 del 13 settembre 2017 con la quale, in sede di approvazione del CIRL, è stata confermata la volontà di reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio le anticipazioni di cui al Protocollo d'Intesa del 14
maggio 2009 escludendo il recupero degli arretrati. L'articolo 30 della contrattazione collettiva regionale integrativa e la Delibera del 2017 hanno, quindi, completato un iter caratterizzato dalla chiara e manifesta volontà della Regione Siciliana di riconoscere gli arretrati contrattuali oggetto delle opposte ingiunzioni di pagamento, venendo, quindi,
meno l'argomento espresso dalla giurisprudenza di legittimità nel 2016 e posto a fondamento dell'asserito indebito.
Va, quindi, dichiarata l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 1229/2023,
notificata in data 18.8.2023, emessa dall' Controparte_2
e disposta la restituzione delle somme
[...]
eventualmente trattenute a tale titolo (preteso indebito) sulle retribuzioni del ricorrente.
Attesa la particolare complessità della questione dedotta in giudizio e l'esistenza di giurisprudenza contrastante formatasi sul tema, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al n.
2667/23, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
IX Dichiara l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 1229/2023, notificata in data
18.8.2023, emessa dall' Controparte_2
, che conseguentemente annulla
[...]
Ordina alla Regione Siciliana - Controparte_2
la restituzione delle eventuali ritenute operate sulle
[...]
retribuzioni del ricorrente
Compensa le spese di lite.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
X
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2667/2023
tra
cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SPALLINO SALVATORE, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore cod.
[...]
fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO P.IVA_1
CATANIA
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con la proposizione del ricorso, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 1229/2023, notificata in data 18.8.2023, con la quale l' Controparte_2
ha disposto il recupero della somma di € 2.024,01 a titolo arretrati
[...]
contrattuali previsti dal CCNL 2006/2009 indebitamente percepiti.
A fondamento del ricorso, ha dedotto la nullità dell'ordinanza di ingiunzione per omessa indicazione dei possibili gravami;
l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' ; la legittimità della corresponsione delle somme erogate in Controparte_1
applicazione dell'accordo sindacale sottoscritto dall'Amministrazione datoriale e l'irripetibilità dell'indebito retributivo, in base all'art. 1 del protocollo addizionale
CEDU, stante il legittimo affidamento riposto dal lavoratore sulla spettanza delle somme percepite ed il pregiudizio economico al quale sarebbe stato esposto, venendo privato di risorse necessarie per far fronte ai bisogni propri e della propria famiglia.
Si costituiva l' Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso, atteso che la mancata indicazione
[...]
nell'ordinanza di ingiunzione del termine e dell'autorità cui era possibile ricorrere non comportava la nullità dell'atto, ma consentiva che il ricorso potesse essere proposto oltre i termini di decadenza. Precisava che con deliberazione n. 195 del 9 agosto 2008,
la Giunta regionale aveva recepito la parte economica del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i lavoratori forestali a decorrere dal 1.9.2008, rinviando in sede di contrattazione per il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo Regionale di Lavoro
(CCIRL) le rivendicazioni relative agli arretrati contrattuali;
che il 14.5.2009, era stato
II sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Presidente della Regione, i Dirigenti Generali
del Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali e del Dipartimento Foreste ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali per il lavoratori, prevedendo che “Le parti
in considerazione della oggettiva sussistenza di elementi che rendono indifferibile il
pagamento degli arretrati contrattuali, stabiliscono che le spettanze maturate saranno
erogate a partire dal 1° luglio 2009 per il 25% e con successive altre 2 (due) erogazioni
in quanto al 35% entro il 2010 ed il rimanente 40% entro il 2011. Le OO.SS. si
impegnano a non intraprendere vertenze collettive ed a ricorrere a nessuna azione
risarcitoria” e che, conformemente a quanto previsto nel citato Protocollo, il
Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali aveva corrisposto gli arretrati contrattuali ai lavoratori forestali.
Aggiungeva che non era seguita alcuna ratifica da parte della Giunta Regionale volta a perfezionare l'iter di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo regionale di lavoro (CCIRL) e che, pertanto, il pagamento degli arretrati contrattuali previsti dal citato Protocollo d'Intesa del 14.5.2009 era avvenuto indebitamente.
Contestava l'intervenuta prescrizione, rilevando che gli arretrati contrattuali erano stati corrisposti in tre soluzioni, la prima in data 22/9/2010, la seconda in data 5/7/2011 e la terza in data 9/3/2012, cui avevano fatto seguito le note prot. n. 52685 e prot. n. 52697
del 7.7.2020, ricevute in data 18.8.2020 con le quali l'Amministrazione Regionale
aveva costituito in mora l'opponente, con efficacia interruttiva al decorso del termine decennale di prescrizione.
Rilevava, infine, che l' aveva sempre corrisposto le somme con Controparte_1
espressa riserva di ripetizione o di conguaglio, qualora fossero risultate non dovute, in seguito ad un successivo accertamento.
III All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
L'indebito retributivo oggetto delle opposta ingiunzione di pagamento concerne gli adeguamenti contrattuali erogati ai dipendenti forestali per il periodo dal 2006 al
31.8.2008, in base al CCNL 2006/2009, recepito dalla Regione Sicilia a decorrere dal
1.9.2008, e corrisposti in più soluzioni nel corso degli anni dal 2010 al 2012.
Preliminarmente, va osservato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità non può riconoscersi diretta applicabilità, ai dipendenti regionali, dei trattamenti economici riconosciuti dalla contrattazione collettiva nazionale, se non previo recepimento da parte della Regione attraverso lo strumento della contrattazione integrativa, atteso che “In
tema di pubblico impiego privatizzato (nella specie, a tempo determinato presso la
regione Sicilia quale forestale), il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito
territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) va risolto non già in base al
criterio della gerarchia, riconoscendo prevalenza alla disciplina di livello superiore, o
temporale (criterio che, assegnando prevalenza al contratto più recente, è determinante
solo nel caso di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti,
ossia del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente,
di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali
pongono, con statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della
struttura organizzativa e della corrispondente attività” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 355
del 13/01/2016; Cassazione Civ. Sez. Lavoro, 26 maggio 2008 n. 13544).
In assenza di una fonte regionale di adeguamento contrattuale, quindi, nessun vincolo può riconoscersi come automaticamente derivante dalla fonte collettiva nazionale: la previsione di un livello autonomo di contrattazione decentrata regionale costituisce,
infatti, lo strumento attraverso il quale si realizza l'esigenza di assicurare che il
IV trattamento retributivo (che assicura il rispetto dei minimi previsti dalla contrattazione collettiva) sia mantenuto nell'osservanza dei limiti di spesa e di copertura finanziaria,
potendo la Regione, onerata dei costi del personale, recepire le disposizioni inerenti il trattamento economico solo nella misura in cui trovino corrispondenza nelle previsioni di bilancio.
Tali principi stati affermati anche dalla Corte di Appello di Messina (con sentenza n.
457/2014), che ha rilevato come “il principio di razionalizzazione del costo del lavoro
pubblico e delle esigenze di contenimento della spesa complessiva per il personale
entro i vincoli di finanza pubblica, contenuto nell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001
rappresenta una norma fondamentale di riforma economico sociale vincolante per tutte
le pubbliche amministrazioni (statali e non) e per le regioni a statuto ordinario e
speciale. Proprio al fine di garantire tale principio è stato previsto un autonomo livello
di contrattazione collettiva integrativa che deve svolgersi nel rispetto dei vincoli di
bilancio di ciascuna amministrazione. Conseguentemente è precluso alle pubbliche
amministrazioni sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi che
comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale
di ciascuna amministrazione. Se è vero, infatti, che sussiste il principio di parità di
trattamento tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale, è
altrettanto vero che tale principio va coordinato con quello, di pari rango, del rispetto
dei limiti di spesa del personale e di necessaria copertura finanziaria, che trova
applicazione anche relativamente ai costi del personale in virtù di quanto previsto dagli
artt. 47 e 48 D.Lgs. n. 165 del 2001 e che, ancor prima, trova la propria ragione
fondante nell'art. 81 comma 4 della Costituzione”.
Di conseguenza, i trattamenti economici previsti dalla contrattazione nazionale non possono direttamente applicarsi ai dipendenti regionali, poiché tale diretta operatività
V precluderebbe la fondamentale esigenza di verifica, da parte dell'Amministrazione
Regionale, della compatibilità dei trattamenti retributivi nazionali con i vincoli di spesa e con la copertura finanziaria che la regione può assicurare. D'altra parte, è proprio al fine di garantire tale verifica, che è prevista la delibera della Giunta Regionale per il recepimento del C.C.N.L. relativamente alla parte economica, così come deve essere assicurata alla Regione ogni determinazione in ordine alla decorrenza (e, dunque, alla definizione di precisi limiti temporali di applicazione della contrattazione, sia nazionale che integrativa) dell'operatività di qualsiasi previsione contrattuale (nazionale o regionale), che importi vincoli per il bilancio regionale. Tale meccanismo di recepimento vige per qualsiasi regione, anche a statuto ordinario.
Nella vicenda in esame, con delibera n. 287/2007, la Giunta Regionale Siciliana si è
pronunciata sullo schema di Decreto Assessoriale di recepimento della parte normativa del CCNL 2006-2009 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico forestale e con successiva deliberazione n. 195 del 9 agosto 2008 ha recepito la parte economica del C.C.N.L, per i lavoratori forestali a decorrere dal 1° settembre
2008, rinviando in sede di contrattazione per il rinnovo del Contratto Integrativo
Regionale di Lavoro (CCIRL) le rivendicazioni relative agli arretrati contrattuali e gli altri istituti comportanti oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale, per il periodo precedente.
Il 14 Maggio 2009, nel corso di un apposito incontro nelle more del recepimento del
Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) è stato sottoscritto un Protocollo
d'Intesa tra il Presidente della Regione Sicilia, i Dirigenti Generali del
[...]
e del Dipartimento Foreste (appartenente Controparte_3
oggi all'Assessorato del Territorio e Ambiente) ed i rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali per i lavoratori (Segreterie Regionali di Federazione CGIL/CISL/UIL), che al
VI punto uno, testualmente recita: “Le parti in considerazione della oggettiva sussistenza
di elementi che rendono indifferibile il pagamento degli arretrati contrattuali
stabiliscono che le spettanze maturate saranno erogate a partire da luglio 2009 per il
25% e con successive altre 2 (due) erogazioni quanto al 35% entro il 2010 ed il
rimanente 40% entro il 2011. Le OO.SS. si impegnano a non intraprendere vertenze
collettive ed a ricorrere a nessuna azione risarcitoria”. In attuazione del citato
Protocollo d'Intesa sono stati, quindi, appositamente istituiti i capitoli di spesa n.
155318 e n. 150536, entrambi denominati “Arretrati contrattuali da corrispondere per
effetto del recepimento del CCNL dei lavoratori forestali 2006-2009 in attuazione del
Protocollo d'intesa del 14 Maggio 2009”, iscritti in bilancio per gli esercizi finanziari
2010, 2011 e 2012.
L'orientamento del Governo Regionale, in ordine all'efficacia vincolante dell'accordo stipulato con le organizzazioni sindacali ai fini della corresponsione degli emolumenti arretrati è stato, inoltre, confermato dall'articolo unico del D.P.RS. del 15/10/2010
“Limitazione all'assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 27, comma 4, della
legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, per l'esercizio finanziario 2010” (su GURS
parte I n. 55 del 17/12/2010) in cui si fa espresso riferimento ai capitoli di spesa sopracitati. Infine, con l'art. 11 comma 7 della legge regionale n. 7 dell'11/5/2011
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità
regionale” e successivamente con l'art. 6, comma 11 e 12, della legge regionale n. 26
del 9/5/2012 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di
stabilità regionale” (su GURS parte I n. 19 del 11/5/2012 - Suppl. ord.), è stato disposto lo stanziamento finanziario sui capitoli di spesa n.155318 e 150536, anche per gli esercizi successivi e l'Amministrazione Regionale ha provveduto a corrispondere ai
VII lavoratori forestali gli arretrati contrattuali, conformemente a quanto sottoscritto nel citato protocollo, in tre diverse tranche, durante il periodo 2010-2012.
Essendo sorti, tuttavia, contrasti interpretativi sulla effettiva debenza delle somme, il
Dirigente Generale pro-tempore del Comando Corpo Forestale disponeva il pagamento,
in via cautelativa, subordinandolo alla previsione, contenuta nei prospetti paga, del carattere provvisorio e condizionato del pagamento, con riserva di ripetizione dell'eventuale indebito. Essendo, poi, intervenuta la sentenza n. 355/2016 della Corte di
Cassazione, che ha evidenziato come il contrasto tra contrattazione collettiva andasse risolto in conformità alla valorizzazione dell'autonomia negoziale, l'Amministrazione
regionale ha sospeso definitivamente il pagamento degli arretrati e proceduto al recupero delle somme corrisposte.
Tuttavia, è venuta meno proprio quella carenza di volontà negoziale che ha fondato la richiesta di ripetizione degli arretrati contrattuali, poiché, in occasione della stipula del nuovo Contratto Collettivo Regionale Integrativo, avvenuto in data 1.11.2017, la
Regione Siciliana ha riconosciuto la definitiva attribuzione delle somme versate ai dipendenti forestali sulla base del Protocollo di Intesa del 14.5.2009, prevedendo espressamente che non si sarebbe dato corso a nessun recupero retributivo. In
particolare, nella “Ipotesi di accordo del Contratto Integrativo Regionale (CCIRL) per
gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”, approvato dalla Giunta della Regione Siciliana, con deliberazione n. 404 del 13 settembre 2017
viene stabilito all'art. 30, rubricato “TABELLE RETRIBUTIVE” che “Dall'entrata in
vigore del presente CIRL vengono applicate le retribuzioni come indicate nell'allegata
tabella A. Non si darà corso a nessun recupero retributivo”; il successivo allegato 1,
riferito agli “ARRETRATI OTI e OTD” ha previsto, inoltre, “Il Governo si impegna a
reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio la
VIII rimanente parte degli arretrati contrattuali di cui all'accordo del 14 maggio 2009”,
sulla cui base erano state corrisposte le anticipazioni oggetto di recupero.
Deve pertanto, riscontrarsi uno specifico atto, riconducibile alla Regione Siciliana –
Assessorato Regionale Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea di recepimento degli adeguamenti contrattuali per gli specifici arretrati 2006-2009, in virtù
della Deliberazione n. 404 del 13 settembre 2017 con la quale, in sede di approvazione del CIRL, è stata confermata la volontà di reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio le anticipazioni di cui al Protocollo d'Intesa del 14
maggio 2009 escludendo il recupero degli arretrati. L'articolo 30 della contrattazione collettiva regionale integrativa e la Delibera del 2017 hanno, quindi, completato un iter caratterizzato dalla chiara e manifesta volontà della Regione Siciliana di riconoscere gli arretrati contrattuali oggetto delle opposte ingiunzioni di pagamento, venendo, quindi,
meno l'argomento espresso dalla giurisprudenza di legittimità nel 2016 e posto a fondamento dell'asserito indebito.
Va, quindi, dichiarata l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 1229/2023,
notificata in data 18.8.2023, emessa dall' Controparte_2
e disposta la restituzione delle somme
[...]
eventualmente trattenute a tale titolo (preteso indebito) sulle retribuzioni del ricorrente.
Attesa la particolare complessità della questione dedotta in giudizio e l'esistenza di giurisprudenza contrastante formatasi sul tema, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al n.
2667/23, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
IX Dichiara l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 1229/2023, notificata in data
18.8.2023, emessa dall' Controparte_2
, che conseguentemente annulla
[...]
Ordina alla Regione Siciliana - Controparte_2
la restituzione delle eventuali ritenute operate sulle
[...]
retribuzioni del ricorrente
Compensa le spese di lite.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
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