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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/09/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3227/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NZ
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di ZA, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3227 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
Cont Callea, nel cui studio in ZA alla Via De Franco n.19 già Via G. Tommasi Fabbr. è elettivamente domiciliata, in forza di mandato in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
RO di NZ ( ), in persona del Presidente, legale rappresentante C.F._2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Anania - legale interno dell'Ente -, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
proponeva opposizione avverso il precetto notificato, in data 26.09.2023 ai sensi dell'art. Parte_2
140 cpc e deposito alla Casa Comunale, con cui la Provincia di ZA aveva intimato il rilascio del c.d. punto di ristoro ubicato presso l'istituto scolastico ITG in ZA alla via Popilia, in forza della sentenza n. 1393/2023, con la quale il Tribunale di ZA aveva dichiarato la risoluzione della convenzione stipulata tra la Provincia di ZA e e condannato quest'ultima al rilascio Parte_2 dell'immobile, sgombero da cose e persone ed al pagamento, in favore della Provincia, della somma complessiva di € 10.043,42, oltre interessi e delle spese di lite.
pagina 1 di 5 A fondamento dell'opposizione deduceva che la sentenza posta a fondamento del precetto non era suscettibile di provvisoria esecutività, in quanto avente natura costitutiva e, in quanto tale, idonea a fondare l'esecuzione solo con il suo passaggio in giudicato;
che avverso la predetta sentenza era stato proposto appello, il cui giudizio era ancora pendente;
eccepiva, altresì, che l'atto di precetto era affetto da nullità, in quanto non era riportato il dispositivo della sentenza, se non parzialmente parafrasato, mancava l'avvertimento di cui all'art. 480, comma 2 e recava una procura alle liti assolutamente nulla.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, fosse dichiarato nullo o inefficace il precetto.
Si costituiva in giudizio la Provincia di ZA che contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che la statuizione di condanna al rilascio dell'immobile non si poneva in rapporto di corrispettività e/o sinallagmaticità con quello risolutivo della convenzione per la concessione di un punto ristoro stipulata tra la Provincia di ZA e in data 28.07.2006, ma era Parte_2 meramente dipendente rispetto all'accertamento o alla modifica costitutiva dei diritti in contesa, sicchè il relativo capo condannatorio era immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c., con conseguente legittimità degli atti esecutivi posti in essere dalla Provincia;
che l'atto di precetto rispettava tutti i requisiti formali previsti dalla legge, atteso che l'art. 480 cpc stabiliva che il precetto dovesse riportare la trascrizione integrale del titolo stesso, solo nei casi previsti dalla legge e che, nel caso di specie, la sentenza era stata notificata in uno all'atto di precetto;
che l'assenza dell'avvertimento di cui all'art. 480, secondo comma, cpc integrava una mera irregolarità e non determinava la nullità del precetto;
che la procura alle liti rilasciata al difensore dal legale rappresentante pro-tempore della Provincia di
ZA e posta in calce all'atto di precetto opposto rispondeva a tutti i requisiti di legge.
Concludeva chiedendo che l'opposizione fosse dichiarata rigettata.
Espletati gli incombenti di rito e concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 22.9.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
****
L'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata. Parte_2
Si deve premettere che il titolo esecutivo, in quanto condizione necessaria del processo esecutivo, deve esistere nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto ed in cui è iniziata con l'introduzione del processo esecutivo;
non si può formare successivamente e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione.
In sede di opposizione all'esecuzione, l'accertamento dell'esistenza e dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui pagina 2 di 5 motivi di opposizione e dev'essere compiuto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado (cfr. Cass. Civ.
10875 del 28.6.2012; n. 31955 del 10.12.2018).
Nella fattispecie in esame, la Provincia di ZA ha notificato atto di precetto a per Parte_2 intimare il rilascio del c.d. punto di ristoro ubicato presso l'istituto scolastico ITG in ZA alla via
Popilia, in forza della sentenza n. 1393/2023 depositata il 27.8.2023, con la quale il Tribunale di
ZA ha dichiarato la risoluzione della convenzione stipulata tra la Provincia di ZA e
[...]
e condannato quest'ultima al rilascio dell'immobile, sgombero da cose e persone, ed al Pt_2 pagamento, in favore della Provincia, della somma complessiva di € 10.043,42, oltre interessi e delle spese di lite.
Ciò posto, occorre verificare se la sentenza in questione, con specifico riferimento al capo di condanna al rilascio dell'immobile in conseguenza della statuizione di risoluzione della convenzione, abbia carattere immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
In questi termini, la Suprema Corte ha precisato che “L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del
"dictum" giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità del relativo contratto traslativo)”. (cfr. Cass. Civ., n. 27416 dell'8.10.2021; cfr. anche Cass. Civ., n. 28508 dell'8.11.2018; cfr. Cass. Civ., n. 16737 del 29.7.2011).
Orbene, nella fattispecie in esame, la sentenza del Tribunale di ZA n. 1393/2023, posta a fondamento del precetto opposto, ha pronunciato la risoluzione della convenzione stipulata tra la
Provincia di ZA e , in data 28.07.2006, per la concessione di un punto ristoro ubicato Parte_2 presso l'istituto scolastico ITG in ZA alla via Popilia, per inadempimento della nel Pt_2 pagamento dei canoni, ed ha condannato quest'ultima al rilascio dell'immobile, sgombero da persone e da cose, ed al pagamento della somma di € 10.043,42, oltre interessi, a titolo di canoni insoluti.
pagina 3 di 5 Consegue che il capo di condanna al rilascio dell'immobile costituisce una statuizione conseguente alla risoluzione giudiziale della convenzione per inadempimento del concessionario, ma lo stesso non è legato da un nesso sinallagmatico e/o di corrispettività rispetto alla declaratoria di risoluzione, avente natura costitutiva, bensì si pone in termini di mera dipendenza logica da esso.
Né l'anticipazione dell'esecuzione, rispetto al passaggio in giudicato della sentenza, appare idonea ad alterare la posizione di parità delle parti, atteso che la statuizione condannatoria di rilascio del bene non incide sulla titolarità dello stesso che è in capo alla Provincia, sia prima che dopo la statuizione costitutiva (cfr. Cass. Civ., n. 27416 dell'8.10.2021, in motivazione: “Gli effetti restitutori conseguenti alla sentenza di condanna sono immediatamente esecutivi perché sono da essa meramente dipendenti, mentre rimangono esclusi dalla provvisoria esecutività esclusi quelle statuizioni che comportano una modifica dei rapporti determinando un nuovo assetto di interessi che è consequenziale alla definitività della statuizione costitutiva e non può prodursi prima della stabilità di questa.”).
Consegue che, a prescindere dal mancato passaggio in giudicato della sentenza di primo grado – essendo ancora pendente l'appello -, il capo di condanna al rilascio del bene immobile, in conseguenza della pronuncia di risoluzione della convenzione, ha efficacia immediatamente esecutiva ex art. 282
c.p.c., sicchè la sentenza costituisce valido titolo esecutivo al fine di legittimare la notifica dell'atto di precetto, da parte della Provincia di ZA, per conseguire la disponibilità del bene.
Anche le doglianze relativi ad assunti vizi di natura formale del precetto, sollevate dall'opponente, devono essere disattese.
Per quanto concerne la mancata trascrizione del dispositivo della sentenza, nel corpo dell'atto di precetto, è sufficiente evidenziare che l'art. 480, secondo comma c.p.c. richiede la trascrizione integrale del titolo, solo nei casi previsti dalla legge e che, nella fattispecie in esame, la sentenza è stata notificata in uno e contemporaneamente all'atto di precetto.
In ordine alla mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 480, secondo comma c.p.c., la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di espropriazione forzata, l'avvertimento al debitore esecutato prescritto, quale contenuto del precetto, dall'art. 480, comma 2, secondo periodo, cod. proc. civ. (e volto a renderlo edotto della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento mediante le procedure di composizione della crisi di cui alla l. n. 3 del 2012) ha la finalità, precipuamente
"promozionale", di stimolare o incentivare l'accesso a una delle citate procedure, il quale non è comunque precluso dall'inizio o dalla progressione dell'esecuzione; ne consegue che l'omissione del predetto avvertimento non determina la nullità, bensì una mera irregolarità, dell'atto di intimazione”
(cfr. Cass. Civ., n. 23343 del 26.7.2022), sicchè anche nel caso in esame non si ravvisa alcuna ipotesi di nullità del precetto. pagina 4 di 5 Infine, risulta pienamente valida e dotata dei requisiti di legge la procura alle liti rilasciata al difensore dal legale rappresentante pro-tempore della Provincia di ZA e posta in calce all'atto di precetto opposto.
In conclusione, l'opposizione proposta da va rigettata e, per l'effetto, va dichiarata la Parte_2 validità ed efficacia del precetto notificato, in data 26.09.2023, dalla Provincia di ZA.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 ed in relazione allo scaglione di valore relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avuto riguardo allo svolgimento ed alla natura documentale del giudizio ed alla natura non particolarmente complessa della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da va rigettata e, per l'effetto, dichiara la validità Parte_2 ed efficacia del precetto notificato, in data 26.09.2023, dalla Provincia di ZA;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore della Provincia di ZA, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed oneri riflessi, come per legge.
ZA, 23.9.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NZ
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di ZA, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3227 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
Cont Callea, nel cui studio in ZA alla Via De Franco n.19 già Via G. Tommasi Fabbr. è elettivamente domiciliata, in forza di mandato in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
RO di NZ ( ), in persona del Presidente, legale rappresentante C.F._2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Anania - legale interno dell'Ente -, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
proponeva opposizione avverso il precetto notificato, in data 26.09.2023 ai sensi dell'art. Parte_2
140 cpc e deposito alla Casa Comunale, con cui la Provincia di ZA aveva intimato il rilascio del c.d. punto di ristoro ubicato presso l'istituto scolastico ITG in ZA alla via Popilia, in forza della sentenza n. 1393/2023, con la quale il Tribunale di ZA aveva dichiarato la risoluzione della convenzione stipulata tra la Provincia di ZA e e condannato quest'ultima al rilascio Parte_2 dell'immobile, sgombero da cose e persone ed al pagamento, in favore della Provincia, della somma complessiva di € 10.043,42, oltre interessi e delle spese di lite.
pagina 1 di 5 A fondamento dell'opposizione deduceva che la sentenza posta a fondamento del precetto non era suscettibile di provvisoria esecutività, in quanto avente natura costitutiva e, in quanto tale, idonea a fondare l'esecuzione solo con il suo passaggio in giudicato;
che avverso la predetta sentenza era stato proposto appello, il cui giudizio era ancora pendente;
eccepiva, altresì, che l'atto di precetto era affetto da nullità, in quanto non era riportato il dispositivo della sentenza, se non parzialmente parafrasato, mancava l'avvertimento di cui all'art. 480, comma 2 e recava una procura alle liti assolutamente nulla.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, fosse dichiarato nullo o inefficace il precetto.
Si costituiva in giudizio la Provincia di ZA che contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che la statuizione di condanna al rilascio dell'immobile non si poneva in rapporto di corrispettività e/o sinallagmaticità con quello risolutivo della convenzione per la concessione di un punto ristoro stipulata tra la Provincia di ZA e in data 28.07.2006, ma era Parte_2 meramente dipendente rispetto all'accertamento o alla modifica costitutiva dei diritti in contesa, sicchè il relativo capo condannatorio era immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c., con conseguente legittimità degli atti esecutivi posti in essere dalla Provincia;
che l'atto di precetto rispettava tutti i requisiti formali previsti dalla legge, atteso che l'art. 480 cpc stabiliva che il precetto dovesse riportare la trascrizione integrale del titolo stesso, solo nei casi previsti dalla legge e che, nel caso di specie, la sentenza era stata notificata in uno all'atto di precetto;
che l'assenza dell'avvertimento di cui all'art. 480, secondo comma, cpc integrava una mera irregolarità e non determinava la nullità del precetto;
che la procura alle liti rilasciata al difensore dal legale rappresentante pro-tempore della Provincia di
ZA e posta in calce all'atto di precetto opposto rispondeva a tutti i requisiti di legge.
Concludeva chiedendo che l'opposizione fosse dichiarata rigettata.
Espletati gli incombenti di rito e concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 22.9.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
****
L'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata. Parte_2
Si deve premettere che il titolo esecutivo, in quanto condizione necessaria del processo esecutivo, deve esistere nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto ed in cui è iniziata con l'introduzione del processo esecutivo;
non si può formare successivamente e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione.
In sede di opposizione all'esecuzione, l'accertamento dell'esistenza e dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui pagina 2 di 5 motivi di opposizione e dev'essere compiuto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado (cfr. Cass. Civ.
10875 del 28.6.2012; n. 31955 del 10.12.2018).
Nella fattispecie in esame, la Provincia di ZA ha notificato atto di precetto a per Parte_2 intimare il rilascio del c.d. punto di ristoro ubicato presso l'istituto scolastico ITG in ZA alla via
Popilia, in forza della sentenza n. 1393/2023 depositata il 27.8.2023, con la quale il Tribunale di
ZA ha dichiarato la risoluzione della convenzione stipulata tra la Provincia di ZA e
[...]
e condannato quest'ultima al rilascio dell'immobile, sgombero da cose e persone, ed al Pt_2 pagamento, in favore della Provincia, della somma complessiva di € 10.043,42, oltre interessi e delle spese di lite.
Ciò posto, occorre verificare se la sentenza in questione, con specifico riferimento al capo di condanna al rilascio dell'immobile in conseguenza della statuizione di risoluzione della convenzione, abbia carattere immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
In questi termini, la Suprema Corte ha precisato che “L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del
"dictum" giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità del relativo contratto traslativo)”. (cfr. Cass. Civ., n. 27416 dell'8.10.2021; cfr. anche Cass. Civ., n. 28508 dell'8.11.2018; cfr. Cass. Civ., n. 16737 del 29.7.2011).
Orbene, nella fattispecie in esame, la sentenza del Tribunale di ZA n. 1393/2023, posta a fondamento del precetto opposto, ha pronunciato la risoluzione della convenzione stipulata tra la
Provincia di ZA e , in data 28.07.2006, per la concessione di un punto ristoro ubicato Parte_2 presso l'istituto scolastico ITG in ZA alla via Popilia, per inadempimento della nel Pt_2 pagamento dei canoni, ed ha condannato quest'ultima al rilascio dell'immobile, sgombero da persone e da cose, ed al pagamento della somma di € 10.043,42, oltre interessi, a titolo di canoni insoluti.
pagina 3 di 5 Consegue che il capo di condanna al rilascio dell'immobile costituisce una statuizione conseguente alla risoluzione giudiziale della convenzione per inadempimento del concessionario, ma lo stesso non è legato da un nesso sinallagmatico e/o di corrispettività rispetto alla declaratoria di risoluzione, avente natura costitutiva, bensì si pone in termini di mera dipendenza logica da esso.
Né l'anticipazione dell'esecuzione, rispetto al passaggio in giudicato della sentenza, appare idonea ad alterare la posizione di parità delle parti, atteso che la statuizione condannatoria di rilascio del bene non incide sulla titolarità dello stesso che è in capo alla Provincia, sia prima che dopo la statuizione costitutiva (cfr. Cass. Civ., n. 27416 dell'8.10.2021, in motivazione: “Gli effetti restitutori conseguenti alla sentenza di condanna sono immediatamente esecutivi perché sono da essa meramente dipendenti, mentre rimangono esclusi dalla provvisoria esecutività esclusi quelle statuizioni che comportano una modifica dei rapporti determinando un nuovo assetto di interessi che è consequenziale alla definitività della statuizione costitutiva e non può prodursi prima della stabilità di questa.”).
Consegue che, a prescindere dal mancato passaggio in giudicato della sentenza di primo grado – essendo ancora pendente l'appello -, il capo di condanna al rilascio del bene immobile, in conseguenza della pronuncia di risoluzione della convenzione, ha efficacia immediatamente esecutiva ex art. 282
c.p.c., sicchè la sentenza costituisce valido titolo esecutivo al fine di legittimare la notifica dell'atto di precetto, da parte della Provincia di ZA, per conseguire la disponibilità del bene.
Anche le doglianze relativi ad assunti vizi di natura formale del precetto, sollevate dall'opponente, devono essere disattese.
Per quanto concerne la mancata trascrizione del dispositivo della sentenza, nel corpo dell'atto di precetto, è sufficiente evidenziare che l'art. 480, secondo comma c.p.c. richiede la trascrizione integrale del titolo, solo nei casi previsti dalla legge e che, nella fattispecie in esame, la sentenza è stata notificata in uno e contemporaneamente all'atto di precetto.
In ordine alla mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 480, secondo comma c.p.c., la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di espropriazione forzata, l'avvertimento al debitore esecutato prescritto, quale contenuto del precetto, dall'art. 480, comma 2, secondo periodo, cod. proc. civ. (e volto a renderlo edotto della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento mediante le procedure di composizione della crisi di cui alla l. n. 3 del 2012) ha la finalità, precipuamente
"promozionale", di stimolare o incentivare l'accesso a una delle citate procedure, il quale non è comunque precluso dall'inizio o dalla progressione dell'esecuzione; ne consegue che l'omissione del predetto avvertimento non determina la nullità, bensì una mera irregolarità, dell'atto di intimazione”
(cfr. Cass. Civ., n. 23343 del 26.7.2022), sicchè anche nel caso in esame non si ravvisa alcuna ipotesi di nullità del precetto. pagina 4 di 5 Infine, risulta pienamente valida e dotata dei requisiti di legge la procura alle liti rilasciata al difensore dal legale rappresentante pro-tempore della Provincia di ZA e posta in calce all'atto di precetto opposto.
In conclusione, l'opposizione proposta da va rigettata e, per l'effetto, va dichiarata la Parte_2 validità ed efficacia del precetto notificato, in data 26.09.2023, dalla Provincia di ZA.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 ed in relazione allo scaglione di valore relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avuto riguardo allo svolgimento ed alla natura documentale del giudizio ed alla natura non particolarmente complessa della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da va rigettata e, per l'effetto, dichiara la validità Parte_2 ed efficacia del precetto notificato, in data 26.09.2023, dalla Provincia di ZA;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore della Provincia di ZA, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed oneri riflessi, come per legge.
ZA, 23.9.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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