Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 943/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Brera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 943/2023 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Corrado Savio, di Alessandria, con Studio in c.so
Roma n. 73
Parte attrice
(C.F. ), e per essa con il Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1 patrocinio dell'avv. BESOSTRI GRIMALDI TERESA e dell'avv. PIRODDI PIETRO
Parte convenuta
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. BERGAMASCHI CP_2 CodiceFiscale_2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Corrado Savio, di Alessandria, con Studio in c.so
Roma n. 73
Parte intervenuta
OGGETTO: giudizio di merito nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26 settembre 2024
Per e Per richiamando le conclusioni in atti;
Parte_1 CP_2
Per richiamando la nota di precisazione delle conclusioni depositata Parte_2 telematicamente in data 25.09.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a e per essa Parte_2 [...]
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione Controparte_1 Parte_1 immobiliare n.116/2022 R.G. proposta ex art. 615 co 2 c.p.c., nella sua qualità di terza proprietaria dei pagina 1 di 9
28/01/2023 con cui aveva disposto la sospensione parziale della procedura, limitatamente alla parte di credito azionato corrispondente allo scoperto del conto corrente n. 251575863 pari a 39.002,10 euro oltre interessi, e respinto per il resto l'istanza cautelare.
In particolare, l'opponente in via preliminare reiterava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. .116/2022 R.G. deducendo anche in questa sede: A) la mancata legittimazione attiva di all'instaurazione della procedura esecutiva;
Parte_2
B) l'insussistenza di garanzie ipotecarie a tutela dell'esposizione debitoria relativa al c.c. n. 251575863
e la mancata erogazione del credito di cui al contratto di finanziamento in data 10/09/1998
C) la mancata indicazione della tipologia di ammortamento prescelto e l'assenza del relativo piano di rientro delle somme concordate;
C1) l'indeterminatezza dei tassi di interesse pattuiti dall'istituto di credito.
Chiedeva, quindi: dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di e per essa di Parte_2
e nel merito: Controparte_1
- accertare e dichiarare l'inefficacia del proposto pignoramento stante l'inesigibilità nei confronti di dell'esposizione debitoria pari ad Euro 39.002,10, o altra diversa o veriore somma, Parte_1 relativa al conto corrente 251575863, stante la natura chirografaria di tale preteso credito e conseguentemente l'impossibilità da parte di e per essa di Parte_2 [...]
di fruire della garanzia ipotecaria gravante sui beni pignorati. Controparte_1
- accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato da e per essa di Parte_2 [...]
in relazione al contratto di finanziamento in data 10 settembre 1998 Rep. n. Controparte_1
61397 Racc. 11536 di importo pari ad Euro 513.860,40 oltre interessi quantificati complessivamente in relazione alla duplice linea di credito in misura pari ad Euro 311.373,08 e così pari ad Euro 825.233,48
o altra diversa o veriore somma quale risulterà in corso di causa stante la mancata erogazione delle somme pattuite in favore di e per tale effetto dichiarare improcedibile la procedura CP_2 esecutiva n. 116/2022 R.g.e disponendo la cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta in data 11/09/1998 Reg. part. 480 Reg. Gen. 3748 e rinnovata in data 12/07/2018 presso la Conservatoria del
Registri Immobiliari di Acqui Terme gravante sui beni pignorati;
- accertare e dichiarare l'invalidità e, in ogni caso, l'inefficacia del contratto di mutuo a rogito notaio rep. n. 61397 e racc. n. 11536 quale contratto sottostante l'emissione Persona_1 del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Acqui Terme in data 5/06/2002 stante la mancanza del piano di ammortamento e per l'effetto dichiarare improcedibile la procedura esecutiva n.116/2022
R.g.e.;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e, in ogni caso, l'inefficacia del contratto di mutuo meglio sopra descritto stante l'indeterminatezza dei tassi di interesse pattuiti e per tale effetto dichiarare improcedibile la procedura esecutiva n. 116/2022 R.G.E. In ogni caso dichiarare tenuta e per l'effetto condannare l'odierna convenuta a risarcire alla sig.ra
[...]
i danni tutti patiti in conseguenza della propria illegittima condotta tenuta in violazione dei Pt_1 principi dettati dagli artt. 1175, 1338, 1366 e 1375 c.c. danni da liquidarsi in via equitativa in forza del disposto di cui all'art. 1226 c.c..
Si costituiva a mezzo del procuratore alle liti Parte_2 Controparte_1 eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione secondo il nuovo rito introdotto dalla riforma Cartabia, e instando per il rigetto dell'avversaria opposizione e della riproposta richiesta di sospensiva ex art. 624 c.p.c. per il credito munito di prelazione ipotecaria, già negata dal G.E. con ordinanza non reclamata”. In particolare, parte opposta deduceva:
pagina 2 di 9 _ l'inammissibilità e infondatezza dell'avversaria opposizione, posto che, come già acclarato in sede cautelare, da un lato, il credito della società istante è coperto dal giudicato e dall'altro tutte le questioni relative alla formazione del titolo e/o alla legittimazione a farlo valere sono sia coperte dal giudicato e sia precluse in quanto, trattandosi di giudizio originato da opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposizione promossa copre il dedotto e il deducibile.
- la carenza di legittimazione attiva della sig.ra quale terza proprietaria dei bene Parte_1 pignorato a proporre opposizione all'esecuzione e a opporre al creditore procedente eccezioni che riguardano la formazione del titolo in danno del sig. e a sollevare contestazione in CP_2 ordine al titolo, perché il titolo è coperto dal giudicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2909 c.c.
- l'inammissibilità e infondatezza della asserita carenza di legittimazione attiva della società
[...]
; Parte_2
- l'inammissibilità, preclusione e infondatezza della opposizione in quanto volta a contestare sotto ulteriori profili un titolo di formazione giudiziale passato in giudicato.
- infine l'inammissibilità e infondatezza della richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 624
c.p.c.in questa sede.
Alla prima udienza di comparizione parte convenuta insisteva sull'eccezione di nullità dell'avversario atto di citazione per i motivi di cui a pag. 6 e 7 della comparsa di risposta e parte opponente chiedeva la fissazione di nuova udienza ex art. 164, comma 3 c.p.c.; nella medesima udienza il Giudice, rilevato che in data 26.06.2023 era stata deposita autonoma ed ulteriore istanza di sospensione dell'instaurata procedura esecutiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.ro 9479/2023 del 6/04/2023, dichiarava sin da subito inammissibile l'istanza, in quanto da proporsi innanzi al competente G.E., e fissava nuova udienza al 28 novembre 2023 , con decorrenza da tale data dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. Disposti alcuni rinvii di udienza per consentire all'opponente di costituirsi con nuovo difensore, stante la rinuncia al mandato dei precedenti difensori, all'udienza del 20 febbraio 2024 il Giudice , sottoposte la questione del rito applicabile e della necessità di integrare il contraddittore con il debitore
[...]
, litisconsorte necessario già intervenuto nella fase cautelare;
con ordinanza resa a verbale, CP_2 ordinava l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. con e rinviava, CP_2 nel rispetto dei termini a comparire per il litisconsorte necessario secondo il vecchio rito, all'udienza del 27 giugno 2024
In data 29.03.2024 si costituiva contro e per essa CP_2 Parte_2 CP_1
, che, riportatosi agli atti già depositati nonché a quanto dedotto da ,
[...] Parte_1 precisava le seguenti CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale di Alessandria, previa sospensione, inaudita altera parte, della procedura espropriativa n.ro 116/2022 ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. come in atti esplicati;
pregiudizialmente: dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di e per essa di Parte_2
all'instaurazione della procedura esecutiva n.ro 116/2022 R.G. e per Controparte_1
l'effetto dichiarare l'improcedibilità di quest'ultima per le causali esposte al punto A di cui all'atto di citazione;
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'inefficacia del proposto pignoramento stante l'inesigibilità nei confronti di (…) dell'esposizione debitoria pari ad Euro 39.002,10, o Parte_1 altra diversa somma quale risulterà incorso di causa, relativa al conto corrente 251575863 stante la natura chirografaria di tale preteso credito e conseguentemente l'impossibilità da parte di Parte_2
e per essa di di fruire della garanzia ipotecaria gravante sui
[...] Controparte_1 beni pignorati. Sempre nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato da e per Parte_2 essa di in relazione al contratto di finanziamento in data 10 Controparte_1
pagina 3 di 9 settembre 1998 Rep. n. 61397 Racc. 11536 di importo pari ad Euro 513.860,40 oltre interessi quantificati complessivamente in relazione alla duplice linea di credito in misura pari ad Euro 311.373,08 e così pari ad Euro 825.233,48 o altra diversa somma quale risulterà in corso di causa stante la mancata erogazione delle somme pattuite in favore di (….)e per tale effetto CP_2 dichiarare improcedibile la procedura esecutiva n. 116/2022 R.g.e disponendo la cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta in data 11/09/1998 Reg. part. 480 Reg. Gen. 3748 rinnovata in data
12/07/2018 presso la Conservatoria del Registri Immobiliari di Acqui Terme gravante sui beni pignorati.
Ed ancora nel merito: accertare e dichiarare l'invalidità e, in ogni caso, l'inefficacia del contratto di mutuo a rogito notaio rep. n. 61397 e racc. n. 11536 quale contratto Persona_1 sottostante l'emissione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Acqui Terme in data 5/06/2002 stante la mancanza del piano di ammortamento e per l'effetto dichiarare improcedibile la procedura esecutiva n. 116/2022 R.g.e.
Sempre nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e, in ogni caso, l'inefficacia del contratto di mutuo meglio sopra descritto stante l'indeterminatezza dei tassi di interesse pattuiti e per tale effetto dichiarare improcedibile la procedura esecutiva n. 116/2022R.G.E.
In ogni caso dichiarare tenuta e per l'effetto condannare l'odierna convenuta a risarcire alla sig.ra
[...]
(…) i danni tutti patiti in conseguenza della propria illegittima condotta tenuta in violazione Pt_1 dei principi dettati dagli artt. 1175, 1338,1366 e 1375 c.c. danni da liquidarsi in via equitativa in forza del disposto di cui all'art. 1226c.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc”
All'udienza del 27 giugno 2024, integrato il contraddittorio, il Giudice invitava le parti a interloquire sulla istanza di sospensione reiterata dal legale di nella comparsa di costituzione, e, CP_2 richiamato il provvedimento precedentemente reso, rigettava l'istanza di sospensione in quanto inammissibile nella fase di merito, stante la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a disporre la sospensione;
le parti, richiamatesi agli scritti difensivi depositati, senza reiterare istanze istruttorie, chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26 settembre 2024, precisate le conclusioni come da verbale, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. richiesti da tutte le parti, la causa veniva trattenuta in decisione. Successivamente, veniva deposita comparsa conclusionale nell'interesse della società Parte_2
nessuna memoria, invece, veniva depositata nell'interesse di e .
[...] Parte_1 CP_2
*********
Preliminarmente si osserva che rispetto alla fase cautelare introdotta innanzi al G.E. e conclusasi con l'ordinanza del 28/01/2023, sono state riproposte le medesime contestazioni ed eccezioni da tutte le parti, senza che siano stati forniti a livello probatorio ulteriori elementi, pertanto dal punto di vista della ricostruzione fattuale ed argomentativa va confermato quanto già ritenuto dal G.E. nella suddetta ordinanza.
Sempre preliminarmente va ribadita l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare ex art. 624 c.p.c. come da provvedimenti resi in corso di causa con ordinanza in data 15
01.2024 e a verbale del 27 giugno 2024, così motivati: “nel sistema bifasico delle opposizioni endo- esecutive delineato dagli artt. 615 c.p.c. e ss sussiste una competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a disporre la sospensione, con la conseguenza che l'istanza non può essere riproposta davanti al giudice della fase di merito;
che l'opponente avrebbe, quindi, dovuto proporre reclamo contro il diniego pronunciato dal giudice dell'esecuzione, competente funzionalmente a provvedere sull'istanza”;
pagina 4 di 9 parimenti è inammissibile l'ulteriore istanza di sospensione della procedura esecutiva depositata in via autonoma in data 26.06.2023, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023 del 6/04/2023, in quanto non proponibile in questa sede bensì innanzi al Giudice dell'Esecuzione (il quale, peraltro, si è pronunciato con ordinanza in data 28.07.2023, rigettando l'istanza di sospensione della vendita).
Sulla legittimazione attiva di , dagli atti di causa emerge pacificamente la sua qualità di Parte_1 terza proprietaria dell'immobile sito in Regione Cravarezza n. 30 Ponti (AL) identificato all'NCEU del predetto Comune al FG. 2 part. 78 sub. 2, sub. 3 e al Fg. 2 part. 197, gravato da ipoteca volontaria a favore dell'allora dante causa della società sottoposto a pignoramento per un debito Parte_2 del padre CP_2
Da tale circostanza deriva, contrariamente a quanto eccepito dalla creditrice opposta, la legittimazione ad agire di . Parte_1
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, infatti, poiché il terzo proprietario dell'immobile pignorato assume la veste di parte necessaria nel procedimento di esecuzione di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., lo stesso è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione o opposizione agli atti esecutivi in proprio, e non in via surrogatoria del suo dante causa (Cass. 14 aprile 2000, n. 4856), con l'opposizione può far valere anche le ragioni che avrebbero potuto essere sollevate dal proprio dante causa (anche derivanti da fatti sopravvenuti) verso il creditore e verso tutti gli altri fideiussori del debitore originario (Cass. 27 luglio 2000, n. 9887); può poi certamente eccepire il difetto originario o sopravvenuto delle condizioni formali che legittimano l'esercizio dell'azione esecutiva nei suoi confronti da parte del creditore, come il non essere proprietario dell'immobile gravato da ipoteca, sottoposto a pignoramento (26 Cass. 9 dicembre 1974, n. 4130.) ovvero la sopravvenuta inesistenza del diritto ad agire esecutivamente del creditore ipotecario nel casi in cui, pendente la esecuzione forzata, la iscrizione ipotecaria sia divenuta inefficace per la mancata rinnovazione nel ventennio (Cass. 12 marzo 2014, n. 5628; Cass. 3 aprile 2015, n. 6841).
Va, inoltre, precisato che nelle opposizioni all'esecuzione proposte contro il creditore nelle procedure di cui agli artt. 602-604 c.p.c. il debitore ed il terzo si trovano in posizione di litisconsorti necessari trattandosi, nella specie, di un accertamento concernente una situazione giuridica unica per il creditore, per il debitore e per il terzo, non potendo essa sussistere che nei confronti di tutti e tre, dato che le vicende di titolo esecutivo e precetto non possono che coinvolgere tutti e tre i soggetti congiuntamente
(principio affermato da Cassazione civile , sez. I , 11/05/1994 , n. 4607, Cass. 29/09/2004, n. 19562; Cass. 22/03/2011, n. 6546; Cass. 19/02/2019 n. 4763, e, quanto all' opposizione agli atti esecutivi:
Cass. 31/01/2017, n. 2333 Cass. 9/11/2017, n. 26523 e Cass, ord., 28/06/2018, n. 17113).
E ancora, in tema di espropriazione presso terzi, la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Di qui l'integrazione del contraddittorio disposta nel presente giudizio nei confronti del debitore peraltro, già costituitosi come intervenuto nella fase cautelare e costituitosi nel CP_2 presente giudizio con memoria del 29.03.2024, con totale adesione alle domande di Parte_1
Quanto alla dedotta carenza di legittimazione attiva della all'instaurazione della Parte_2 procedura esecutiva n. 116/2022, l'eccezione, oltre che preclusa dal giudicato esplicito e implicito che si è formato, è anche infondata nel merito.
Come già rilevato testualmente nell'ordinanza del G.E. del 28.01.2023:“ a pagina 13 della sentenza della Corte d'Appello n. 1385/17 si è accertata la cessione da (già CP_3 [...]
a Erice Finance srl dei rapporti di cui ai due c.c. per cui è causa, con Controparte_4 conseguente giudicato esplicito sul punto. pagina 5 di 9 Nel corso del giudizio, poi, si era costituita, a seguito della cessione, anche proprio in Parte_2 qualità di titolare attuale dei due rapporti per cui è causa, senza che tale qualità sia mai stata contestata nel giudizio, come emerge dalle sentenze prodotte.
Ne consegue che sulla titolarità del credito in capo a è calato il giudicato implicito proprio Pt_2 nel giudizio di merito conclusosi con il titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Acqui Terme
n.130/13) azionato con precetto.
A ciò si aggiunga che parte opposta ha prodotto due dichiarazioni di (già CP_3 [...]
e Donext che attestano le successive cessioni (da a Eris Finance Controparte_4 CP_3
e da questa a in relazione alle due linee di credito attivate con precetto. Pt_2
Fermo restando quanto dedotto sul giudicato sulla titolarità del credito, si richiama sulla portata decisiva delle dichiarazioni delle Banche cedenti: Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, (ud.
11/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10200. Quanto al rilievo dell'opponente dell'estraneità di Donext, risulta documentalmente che si tratta di Italfondiario che ha mutato denominazione, come risulta dalla stessa p.iva, già parte del giudizio di merito in quanto procuratore di Eris Finance. L'ulteriore rilievo della diversità dei numeri di conto indicati nelle dichiarazioni pare allo stato infondato, considerato che sono indicati i medesimi rapporti indicati in opposizione e negli atti del giudizio di merito (c.c. n. 251575863 e c.c.259708911)”. Inoltre, la convenuta opposta nel proprio atto di costituzione (pag. 10 e ss) ha allegato gli estremi delle operazioni di cessione che risultano dalle dichiarazioni sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti di e di Eris Finance s.r.l. (doc. 6)., in forza delle quali la società Controparte_3 Parte_2 risulta cessionaria della società Eris Finance s.r.l. In particolare, risulta che a seguito di una prima cartolarizzazione di crediti, Eris Finance s.r.l. aveva acquistato da già giusta contratto Controparte_5 Controparte_4 di cessione di crediti individuabili in blocco, stipulato in data 18.05.2006, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (legge sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) tutti crediti, per capitale, interessi, anche di mora accessori e quant'altro, vantati da aventi le caratteristiche indicate in atto Controparte_5 ed espressamente riportate nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2006 – Foglio delle inserzioni n. 135; tra i quali quelli per cui è causa.
Con successivo atto di cessione del 15 gennaio 2016 la Eris Finance S.r.l. ha ceduto pro soluto a attuale titolare del credito, un portafoglio crediti identificabile secondo i criteri Parte_2 indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 13 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, tra i quali rientrano anche i crediti posti in esecuzione. (si veda l'elencazione contenuta a pag. 11 e 12 dei crediti di cui, a seguito di dette cessioni , è divenuta titolare Parte_2
e già appartenenti a ) crediti in parte portati dalla sentenza del Tribunale di Acqui
[...] Controparte_3 Terme n. 130/2013 del 28.3.2013, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1385/2017 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4529/2020 .nei confronti del sig.
[...]
per complessivi euro 552.862,50 oltre interessi di mora al tasso convenzionale, relativi alle CP_2 esposizioni di conto corrente n. 251575863 (per euro 39.002,10) e n. 259708911 (per euro 513.860,40) come liquidati in sentenza, dal 20.3.2002 al saldo nonchè dei sig.ri e Parte_3 [...] nei limiti per questi ultimi del loro impegno fideiussorio di euro 154.937,06 oltre Parte_4 interessi di mora al tasso convenzionale, come liquidati in sentenza, dal 20.3.2002 al saldo.
Venendo al merito dell'opposizione; come già ritenuto dal G.E. nell'ordinanza del 28.01.2023, che ha sospeso parzialmente la procedura limitatamente alla parte di credito azionato corrispondente allo scoperto del conto corrente n. 251575863 pari ad euro 39.002,10 oltre interessi, tale linea di credito non è garantita da ipoteca, e pertanto, il relativo credito non può essere azionato nei confronti della pagina 6 di 9 terza proprietaria con l'espropriazione forzata sull'immobile pignorato, con la conseguenza che per tale motivo l'opposizione deve trovare accoglimento;
Inoltre, sempre come già evidenziato dal G.E., pur non avendo tale motivo alcun valore pratico ai fini della procedura esecutiva (sussistendo i presupposti per proseguire l'esecuzione per l'altra linea di credito), la giurisprudenza riconosce in ogni caso un interesse del debitore a contestare con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione anche solo l'importo del debito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22642 del 11/12/2012, “La previsione del rimedio della opposizione distributiva, di cui all'art. 512 cod. proc. civ., non esclude che quando la contestazione sia fatta dal debitore esecutato ed investa il credito della parte procedente, o l'esistenza o l'ammontare di quello di un creditore munito di titolo, egli possa tutelarsi anche con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., senza necessità di attendere la fase distributiva, sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" od il "quantum" dei crediti (anche al fine di conseguire la sospensione parziale dell'esecuzione) e salva la diversa scelta del medesimo debitore, che ben potrebbe attendere la fase di distribuzione per formulare le proprie contestazioni, nei modi e per gli effetti dell'art. 512 cod. proc. civ., al fine della restituzione di quanto conseguito dalla vendita
(ovvero versato a seguito della conversione) in più del dovuto. (Fattispecie anteriore alle modifiche di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005, n. 80)”). Sul punto, va peraltro rilevato che la creditrice opposta, già all'udienza sulla sospensiva innanzi al
G.E., ha dato atto dell'assenza di ipoteca sulla linea di credito relativa al conto orrente n. 251575863 affermando che il ricavato della vendita del bene ipotecato andrà a soddisfare solo l'altra linea di credito.
Per il resto l'opposizione è da rigettarsi.
Deve essere ribadito anche in questa sede che il titolo in forza del quale è stata instaurata l'esecuzione immobiliare n. 116/2022 è la sentenza del Tribunale di Acqui Terme n. 130/2013 del 28.3.2013, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1385/2017 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4529/2020, nei confronti del sig. per complessivi euro 552.862,50 CP_2 oltre interessi di mora al tasso convenzionale, relativi alle esposizioni di conto corrente n. 251575863 (per euro 39.002,10) e n. 259708911 (per euro 513.860,40) come liquidati in sentenza, dal 20.3.2002 al saldo nonchè dei sig.ri e nei limiti per questi ultimi del loro Parte_3 Parte_4 impegno fideiussorio di euro 154.937,06 oltre interessi di mora al tasso convenzionale, come liquidati in sentenza, dal 20.3.2002 al saldo.
Il titolo si è formato nel giudizio di merito di opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 5.6.2002 dal Tribunale di Acqui Terme e, come rilevato dal G.E. nella citata ordinanza, “Il giudizio ha avuto ad oggetto anche le medesime domande, riproposte in questa sede, di accertamento che i contratti di affidamento a (tra cui quello del 10.9.98) erano nulli/inefficaci e che i relativi CP_2 affidamenti non erano mai stati concessi o utilizzati (v. conclusioni a pagina 5 della sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1385/17). Entrambi i motivi di appello sono stati rigettati, confermando la sentenza di primo grado (in particolare sull'asserita assenza di prova dell'erogazione/utilizzo dell'affidamento concesso a
il 10.9.1998 v. lett e) pag. 27 e punto 11.5.2 pagina 28 della sentenza della Corte CP_2 d'Appello). Il Tribunale aveva infatti accertato che la aveva fornito la prova dell'esistenza del credito CP_4 vantato con il decreto ingiuntivo opposto, attraverso la produzione degli estratti conto (pagina 16 della sentenza della Corte d'Appello e pagina 4 sentenza della Corte di Cassazione n. 4529/20). In conclusione, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è stato accertato che sulla base dei rapporti indicati in precetto relativi al c.c. 251575863 e al c.c. 259708911 era CP_2 debitore della somma di euro 552.862,5 oltre interessi (pagina 7 della sentenza del Tribunale di Acqui terme n. 130/13, confermata nei successivi gradi di giudizio)” pagina 7 di 9 Sia il debitore principale , sia la terza proprietaria , sono stati parti nei CP_2 Parte_1 suddetti giudizi in cui si è formato il titolo esecutivo avente ad oggetto la validità delle due linee di credito e dei contratti di finanziamento oggetto di precetto.
“Ne consegue che il giudicato calato su quel giudizio, coprendo il dedotto e il deducibile, copre ogni questione sulla debenza di tali crediti e sulla validità del contratto di finanziamento garantito da ipoteca e ciò con effetto rispetto a tutte le parti del giudizio ex art. 2909 c.c., compresa l'odierna opponente e l'intervenuto . CP_2
A fronte di tale giudicato calato sul titolo esecutivo, la debenza di tali crediti non può più essere messa in discussione in sede di opposizione all'esecuzione per questioni già sollevate o che avrebbero potuto essere sollevate in quel giudizio”
Il predetto titolo è stato munito di formula esecutiva a favore di con apposizione Parte_2 della formula in data 20.1.2022 (cfr. doc.3 comparsa di costituzione convenuta)
Pertanto, tutte le doglianze relative al contratto di finanziamento e alla debenza del credito azionato da sulla base del suddetto titolo giudiziale divenuto esecutivo, sono ormai precluse, in Parte_2 quanto in sede di opposizione all'esecuzione fondata su titolo esecutivo di formazione giudiziale non possono dedursi fatti o circostanze che dovevano (o dovrebbero) essere allegati all'interno del processo nel quale si è formato (o si va formando) il titolo esecutivo (si cfr. Cass., 5 settembre 2008, n. 22402:
“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello” (conf. Cass., 17 febbraio 2011 n.3850);
La Corte di Cassazione è univoca e costante nell'affermare che“dinanzi ad un titolo esecutivo giudiziale … per scolastica nozione (per tutte e tra le più recenti, vedansi Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, ovvero Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505, oppure Cass. 4 agosto 2011, n. 16998) non è consentito al giudice dell'opposizione avverso il precetto su di quello fondato entrare nel merito di valutazioni da contestare in sede di impugnazione del titolo” (Cass. 1183/2012) poiché “il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione.” (Cass. 3667/2013) sicché
“nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.” (Cass. 3277/2015) , e ancora: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la
pagina 8 di 9 possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (ex multis Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.06.2001 n. 8331; Cass. 20.09.2000 n. 12664).
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Le spese di lite di questo giudizio, come già ritenuto per la fase cautelare, possono essere compensate nella misura del 20%, in ragione della parziale reciproca soccombenza, e vengono liquidate , con applicazione delle vigenti tabelle per lo scaglione di riferimento (determinato in base al valore della controversia ) nei valori minimi, tenuto conto della qualità delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente espletata, in euro 7831, di cui euro 1556,2 (pari al 20%) compensate tra le parti e la restante parte, pari ad euro 6274,8, a carico di e in solido tra Parte_1 CP_2 loro a favore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibili le istanze di sospensione dell'esecuzione;
- accoglie l'opposizione limitatamente al credito relativo al conto corrente n. 251575863 pari ad euro
39.002,10 oltre interessi;
- rigetta per il resto l'opposizione;
- condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a parte opposta Parte_1 CP_2 [...] le spese del presente giudizio per € 6274,8, oltre spese generali, i.v.a.e c.p.a come per legge;
Parte_2
- compensa per il resto le spese tra le parti
Alessandria, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Brera
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