Art. 13.
All'onere di complessive lire 3.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1971 si provvedera' mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di complessive lire 3.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1971 si provvedera' mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.