Sentenza 13 dicembre 2011
Massime • 1
Il militare che, sottratte le chiavi all'autista, utilizzi un'auto di servizio per espletare incombenze di natura personale commette il reato di furto militare d'uso, punito dall'art. 233 comma primo cod. pen. mil. pace e non quello di peculato d'uso, per integrare il quale è necessario presupposto l'autonoma e diretta disponibilità del mezzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2011, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - rel. Presidente - del 13/12/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1606
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 18163/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI LE N. IL 21/10/1965;
avverso la sentenza n. 68/2010 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 23/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2011 la relazione fatta dal Dott. PAOLO BARDOVAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Flamini che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte Militare di Appello ha confermato la condanna - condizionalmente sospesa - a un mese e 10 giorni di reclusione militare, inflitta il 15.4.2010 dal Tribunale Militare di Napoli all'Appuntato scelto dei Carabinieri DI AF per furto d'uso militare aggravato di cui all'art. 47 c.p.m.p. n. 2, e art. 233 c.p.m.p.. Il DI - componente di reparto del Battaglione Puglia in servizio di ordine pubblico a Pompei, alloggiato per il pernottamento tra il 19 e il 20.10.2008 presso un albergo di Castelvolturno - sottratte le chiavi all'autista si allontanava alla guida di automezzo militare che, percorsi approssimativamente 37 chilometri, restituiva dopo circa un'ora e mezzo. Assodato che l'uso, non autorizzato, era avvenuto per ragioni private (acquisto di sigarette o medicinali) la Corte territoriale riteneva corretta la qualificazione giuridica del fatto da parte del primo giudice, non essendo ravvisabile la più grave ipotesi di peculato d'uso in quanto la responsabilità di gestione e custodia del mezzo è attribuita interamente al conduttore e non al capomacchina (funzione rivestita dall'imputato); ne' l'impiego per ragioni estranee al servizio e alle disposizioni ricevute poteva essere giustificato dall'asserita e non dimostrata esigenza di assumere medicinali a determinate ore, non emergendo uno stato di necessità idoneo ad integrare la scriminante di cui all'art. 54 c.p., (in questi termini neppure dedotto). Congrua è ritenuta la pena inflitta in primo grado (minimo edittale, con modico aumento per l'aggravante); l'esclusione delle attenuanti generiche è giustificata dalla precedente condanna, irrevocabile il 3.11.2009, per ricettazione.
Ricorre per cassazione personalmente il DI, deducendo erronea applicazione della norma incriminatrice;
mancava l'obbiettività della sottrazione e dell'impossessamento e comunque il dolo, in quanto a lui faceva capo "la responsabilità di gestione e custodia del mezzo" perché più elevato in grado e, insieme all'autista, detentore delle chiavi e tenuto a compilare il foglio di marcia. Denuncia inoltre omessa o illogica motivazione, non essendosi tenuto conto che, come emergeva da documentazione prodotta, gli era necessario assumere medicinali a determinati orari - e perciò raggiungere la più vicina farmacia - e che aveva avvertito l'autista, non riuscendo a contattare in tempo il superiore (Ten, Laghezza) che pernottava altrove. D'altra parte, il tempo impiegato dipendeva dalle difficoltà della ricerca in zona sconosciuta e dall'incontro con una pattuglia di P.S. che lo aveva trattenuto per controlli. Si duole infine del diniego delle attenuanti generiche, "perché al momento della stesura della sentenza non aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio".
In occasione dell'udienza di discussione del ricorso dinanzi a questa Corte il DI ha depositato memoria scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è manifestamente infondato e muove da premesse in fatto non verificabili nel giudizio di legittimità, oltretutto smentite da una alternativa versione della vicenda esposta nella memoria sopra citata.
L'unica questione in diritto, relativa alla pretesa facoltà di disporre del veicolo e di guidarlo personalmente in ragione del grado e delle funzioni rivestite, non è sorretta da interesse in quanto, ove accolta, lungi dall'escludere la responsabilità penale varrebbe a configurare un reato più grave. Infatti, il potere di disporre di un bene dell'amministrazione militare è ovviamente limitato alla sua vincolata destinazione, che non ne consentirebbe comunque l'impiego per fini diversi da quelli del servizio;
pertanto, l'uso di un mezzo militare per fini privati da parte dell'affidatario integra - dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 2008 - il delitto di peculato d'uso previsto dal codice penale comune (art. 314, comma 2), punito con sanzione assai superiore a quella comminata per il furto d'uso (v. Cass., Sez. 1^, 11.5/29.7.2011, Speciale e altro, a proposito dell'impiego per ragioni personali di mezzi di trasporto militari da parte di un generale). È proprio la mancanza di una autonoma e diretta disponibilità del mezzo da parte del capomacchina (conforme alle usuali modalità del servizio d'istituto) che consente di applicare nella fattispecie all'impiego personale non autorizzato la più mite previsione dell'art. 233 c.p.m.p.. Non è d'altra parte in discussione che l'uso sia avvenuto per soddisfare esigenze private dell'autore del fatto, sicché questi potrebbe essere giustificato soltanto in una situazione di necessità rilevante ai sensi dell'art. 54 c.p., (pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato ne' altrimenti evitabile). Ciò è stato escluso dal giudice di merito in quanto la certificazione medica e le prescrizioni farmaceutiche prodotte sono assai successive al fatto;
la versione difensiva è del resto di per sè incredibile, perché se l'assunzione a un dato orario di medicinali fosse stata realmente necessaria onde evitare gravi danni alla salute l'imputato se ne sarebbe di certo preventivamente munito e li avrebbe portati con sè, anziché intraprendere da solo la rischiosa e problematica ricerca di una farmacia in servizio notturno in una zona a lui completamente sconosciuta e, a suo dire (v. memoria), malfamata.
Irrilevante è la circostanza che il tempo impiegato e il percorso compiuto si siano dilatati proprio per le difficoltà della ricerca;
infatti, la contestazione riguarda un uso "momentaneo" seguito dalla restituzione, e non la definitiva sottrazione del mezzo. Quanto infine al diniego delle attenuanti generiche, come rilevato dalla Corte territoriale, il passaggio in giudicato della precedente condanna a tal fine valutata è anteriore alla sentenza di primo grado (e del resto ben era consentito dall'art. 133 c.p., tener conto di censurabili condotte, sia precedenti che successive, in qualsiasi momento accertate). Quanto al carattere assai impegnativo e stressante del servizio prestato, elemento in ipotesi idoneo ad attenuare la gravità del fatto, esso non è stato prospettato ai giudici di merito, ma soltanto con la memoria difensiva e non è quindi in questa sede valutabile.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e - non emergendo ragioni di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinata in 1000 Euro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012