Ordinanza collegiale 10 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 15 settembre 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01867/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1867 del 2024, proposto da
IO FO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Triscelio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti e Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Commissario Straordinario dell'Asse Ferroviario Pa Ct Me, in persona del Commissario Straordinario pro tempore;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza di R.F.I. S.p.A. n. 057/2024 in data 25 giugno 2024, con la quale, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.P.R. n. 327/2001, è stata disposta l’occupazione temporanea di un’area di proprietà dell’interessato per un periodo di cinque anni - come specificato nel piano particellare grafico-descrittivo allegato al provvedimento - in relazione all’intervento per la realizzazione dell’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina, tratta Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna;
b) dell’avviso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, ex artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001, n. 1160/24/SG/fs/pa in data 1 luglio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Triscelio, del Commissario Straordinario dell'Asse Ferroviario Pa Ct Me, di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. TA GI OS CU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. IO FO - proprietario di un fondo agricolo sito in agro di Enna c.da “Scarlata” censito in catasto al foglio 46, p.lle 87 e 89 per una superficie complessiva di Ha 4.00.00, pervenutogli per atto di compravendita in notar Grazia Fiorenza del 18.09.2003, rep. 22549 -, sul presupposto del suo esser gravato da una servitù di acquedotto per l’adduzione di acqua dalla diga “Ancipa” all’area del Dittaino e agli altri comuni della Provincia di Enna, mediante una conduttura in ghisa del diametro di cm. 25, che percorre tutta la lunghezza della p.lla 87 ad una profondità variabile da cm. 80 a cm. 60 (nonché interessato dalla realizzazione, da parte di QU S.p.A., previo decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’esproprio notificato in data 31.05.2024 di una seconda condotta idrica, quasi parallela a quella esistente), impugnava con un ricorso notificato il 14 ottobre 2024 l’ordinanza n. 057/2024 del 25.06.2024, con la quale il Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni di R.F.I. S.p.A. ha disposto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii, l’occupazione temporanea di tali aree, così come specificato nel Piano Particellare grafico-descrittivo allegato alla medesima ordinanza, relativa alla realizzazione dell’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina, tratta Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna.
All’interno del sopra indicato atto di gravame il ricorrente ha lamentato che:
a) l’occupazione è stata disposta in difetto di una chiara motivazione in ordine alla sua necessità e strumentalità rispetto all’opera pubblica;
b) il fondo è già gravato da servitù idriche che rendono incompatibile l’occupazione con la sicurezza delle condutture e con la tutela ambientale;
c) l’art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 stabilisce che l’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio è legittima solo se necessaria e il relativo provvedimento sia sul punto adeguatamente motivato;
d) l’Amministrazione ha omesso di considerare le caratteristiche del terreno, con particolare riferimento alla presenza delle servitù di acquedotto e alla fascia di rispetto idraulico;
e) il ricorrente non ha avuto accesso agli atti istruttori, che sono stati richiesti al fine di conoscere e valutare i criteri seguiti dall’Amministrazione nell’adottare le proprie determinazioni;
f) l'indennità annua (€ 2.202,94) appare irrealistica ed è stata determinata in base a parametri non chiari, tenuto conto della fertilità del terreno e dell'impatto irreversibile che l'occupazione è destinata a procurare;
g) il progetto può danneggiare le condutture esistenti, compromettendo la qualità dell’acqua potabile, e, inoltre, le opere da realizzare pregiudicheranno lo strato fertile del suolo, causando danni ambientali e alla produzione agricola;
h) il fondo, invero, potrebbe perdere permanentemente la propria capacità produttiva.
L’Amministrazione statale si è costituita in giudizio e con memoria data 24 dicembre 2024 ha svolto, in sintesi, le seguenti difese:
a) il progetto riguarda il lotto 4a della linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina, cioè un intervento inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
b) il ricorrente ha ricevuto gli atti prescritti al fine di consentire la sua partecipazione al procedimento;
c) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è sprovvisto di legittimazione passiva, non avendo partecipato alla formazione degli atti in contestazione;
d) R.F.I. S.p.A. è, invero, un soggetto giuridico autonomo che agisce nella qualità di concessionario, con responsabilità esclusiva in ordine alla gestione delle procedure amministrative e delle connesse attività di realizzazione dell’opera;
e) sussiste parimenti il difetto di legittimazione passiva del commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali relativi alla realizzazione dell’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina, il quale non ha adottato alcuno degli atti impugnati;
f) il Consorzio Triscelio è il soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza di occupazione e della corresponsione delle indennità ai proprietari e, pertanto, è tale soggetto che risponde nell’ipotesi in cui insorgano eventuali controversie;
g) per ciò che attiene all’indennità per l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio (art. 50 del D.P.R. n. 327/2001), la contestazione deve essere mossa tramite presentazione di apposita istanza alla Commissione Provinciale Espropri;
h) il citato art. 50 prevede, invero, che un eventuale ricorso al giudice amministrativo sia ammissibile solo dopo che la Commissione Provinciale Espropri abbia adottato sul punto una determinazione definitiva;
i) l’ordinanza impugnata, tra l'altro, chiarisce espressamente che, in caso di mancato accordo sull’indennità offerta, il proprietario aveva facoltà di presentare istanza alla Commissione Provinciale Espropri al fine di ottenere una determinazione definitiva del quantum dovuto.
Il Consorzio Triscelio si è costituito in giudizio e, con memoria in data 30 dicembre 2024, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese:
a) il commissario straordinario ha approvato il progetto definitivo per la tratta ferroviaria Palermo-Catania-Messina, dichiarando la pubblica utilità dell’opera;
b) R.F.I. S.p.A. ha affidato al Consorzio Triscelio la progettazione e realizzazione della tratta Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna (lotto 4A);
c) la proprietà del ricorrente è interessata dal provvedimento di occupazione temporanea per la realizzazione di un campo-base;
d) il provvedimento che ha disposto l’occupazione è adeguatamente motivato, atteso che esso menziona la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, chiarisce quali aree sono necessarie per la realizzazione del campo-base e richiama il piano particellare, il quale contempla i dettagli catastali dell’area e contiene le opportune specificazioni tecniche;
e) secondo consolidata giurisprudenza, in occasione dell’occupazione temporanea l’Amministrazione può limitarsi a richiamare la dichiarazione di pubblica utilità, senza che siano indispensabili ulteriori precisazioni o motivazioni;
f) il ricorrente, inoltre, è sprovvisto di legittimazione quanto alla contestazione relativa al pregiudizio per le servitù idriche, in quanto esse non sono state istituite a suo vantaggio, ma in favore di QU;
g) ad ogni buon conto, le infrastrutture idriche sono state esaminate e considerate in sede di progetto e, per la condotta esistente, è previsto un intervento tecnico risolutivo, condiviso da QU, mentre per la condotta in corso di realizzazione è stata richiesta una variante al tracciato al fine di evitare interferenze con il campo-base; h) quanto all’indennità di occupazione temporanea, la questione esula dalla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale.
R.F.I. S.p.A. si è costituita in giudizio e con memoria in data 30 dicembre 2024 ha svolto, in sintesi, le seguenti difese:
a) l’occupazione temporanea è stata disposta con ordinanza n. 057/2024, adottata ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. n, 327/2001, ma il ricorrente non ha contestato la precedente ordinanza n. 23 in data 18 novembre 2022, con cui è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera, sicché il ricorso risulta inammissibile;
b) l’occupazione, comunque, si giustifica in ragione dell’esigenza di realizzare il campo-base, che è parte integrante del progetto;
c) all’interessato è stata fornita documentazione e indicazioni in ordine ai motivi a fondamento dell’occupazione, dovendo, peraltro, precisarsi che, come affermato dalla giurisprudenza, in sede di adozione del provvedimento che dispone l’occupazione temporanea è sufficiente richiamare l’atto che dichiara la pubblica utilità;
d) le servitù sono poste in favore di QU, sicché il ricorrente in parte qua è sprovvisto di legittimazione attiva;
e) le interferenze con le infrastrutture idriche sono state analizzate e considerate in progetto;
f) se il ricorrente non concorda in merito all’indennità offerta, è tenuto a presentare apposita istanza alla Commissione Provinciale Espropri, la quale è competente per stabilire la misura definitiva dell’indennizzo;
g) il T.A.R., ad ogni buon conto, non dispone di giurisdizione in ordine all’indennità di occupazione.
Con memoria in data 14 gennaio 2025 R.F.I. S.p.A. ha ribadito le proprie difese, precisando, in particolare, quanto segue:
a) non sono state fornite prove concrete che dimostrino i presunti danni subiti dal ricorrente a seguito dell’occupazione;
b) l’interessato ha affidato le proprie argomentazioni ad affermazioni generiche, sprovviste di dettagli tecnici o fattuali;
c) la documentazione fotografica presentata dal ricorrente si riferisce ad aree di cantiere diverse da quelle oggetto dell’occupazione temporanea;
d) il progetto è stato sottoposto alle prescritte valutazioni ambientali ed è stato approvato dal Ministero della Cultura con decreto n. 0055420 del 5 maggio 2022;
e) in data 13 dicembre 2024 una verifica in ordine all’ottemperanza alle prescrizioni contemplate nel provvedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale è stata inviata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e agli altri enti interessati;
f) il progetto è stato, altresì, valutato in sede di conferenza dei servizi (anche) da QU, la quale ha riconosciuto che l’opera è compatibile con le esistenti strutture idrauliche;
g) ad ogni buon conto, sono in corso di svolgimento interlocuzioni tra R.F.I. S.p.A. e QU per eventuali modifiche tecniche che possano risultare necessarie in sede di sviluppo del progetto esecutivo;
h) l’intervento in questione costituisce un’opera strategica inclusa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e rientra nelle ipotesi di cui all’allegato IV del decreto legge n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, il quale prevede procedimenti speciali per accelerare l’iter di realizzazione di tali infrastrutture;
i) il provvedimento che ha disposto l’occupazione è conforme alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 327/2001.
Con memoria in data 17 gennaio 2024 il ricorrente, nel ribadire le proprie difese anche alla luce delle deduzioni avversarie, ha precisato, in particolare, quanto segue:
a) l’interesse del ricorrente è leso dalla sola ordinanza di occupazione, non dalla dichiarazione di pubblica utilità;
b) l’individuazione delle aree da occupare è avvenuta successivamente alla dichiarazione di pubblica utilità, come dimostrato dalla nota del Consorzio Triscelio n. 509/23/SG/fs/pa in data 22 dicembre 2023, con cui è stato richiesto il provvedimento che disponesse l’occupazione temporanea;
c) i danni alle strutture idrauliche possono determinare danni al fondo;
d) compete al giudice ordinario la questione relativa alla congruità dell’indennità di occupazione, ma costituisce vizio di legittimità del provvedimento, che viene conosciuto dal giudice amministrativo, la mancata indicazione dei criteri di calcolo dell’indennità;
e) i requisiti di necessità e strumentalità dell’occupazione devono essere dimostrati in occasione del provvedimento che dispone l’occupazione, non quando viene adottata la dichiarazione di pubblica utilità;
e) il ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti in data 12 settembre 2024 (non in data 20 settembre 2024, come erroneamente affermano dalle controparti) e ha atteso il decorso del termine di trenta giorni prima di notificare il ricorso in data 14 ottobre 2024.
La udienza pubblica fissata per la decisione della causa in data 30/01/2025 non consentiva tuttavia di giungere, allo stato degli atti, ad una decisione circa il sussistere o meno del pregiudizio per la condotta idrica esistente e per quella in fase di realizzazione lamentato dal ricorrente (ed indicato nella relazione tecnica prodotta dallo stesso); sicchè il Collegio riteneva invece di dover disporre incombenti istruttori con la ordinanza n. 533/2025, con la quale esso così statuiva:
1) deve disporsi che R.F.I. documenti l’eventuale allegazione (al provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera) del piano particellare relativo alle aree da espropriare o da occupare ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 327/2001 e documenti, altresì, l’eventuale comunicazione nelle forme di legge (anche) di tale allegato alla parte interessata (unitamente alla comunicazione della dichiarazione di pubblica utilità);
2) deve disporsi che R.F.I. S.p.A. e il Consorzio Triscelio producano la documentazione in loro possesso relativa agli apprezzamenti e alle osservazioni in qualsiasi forma e sede espressi da QU in relazione alle interferenze con le condotte idriche (anche se in corso di realizzazione) localizzate nel territorio di Enna, foglio 46, particella 8;
3) Gli incombenti che sono stati indicati dovranno essere assolti nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Ai disposti incombenti istruttori corrispondeva positivamente soltanto il Consorzio Triscelio, che ha depositato documentazione in segreteria in data 07/04/2025.
In data 11 settembre 2025 si teneva la (nuova) udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe. Ma qui il Collegio rilevava che la documentazione prodotta in ossequio alla propria ordinanza n. 533/2025 risultava costituta, per la quasi totalità, da allegati grafici, i quali poco contribuivano a chiarire come fosse stato risolto il problema delle interferenze con le condotte di Siciliacqe – una già realizzata, e l’altra realizzanda - per l’adduzione di acqua dalla diga “Ancipa” all’area del Dittaino; mentre gli unici documenti astrattamente utilizzabili a tal fine sarebbero stati gli allegati n. 2 e n. 3 alla produzione del 07/04/2025, rappresentati invece da verbali, non consentivano di comprendere a quali particelle si riferiscano, rispettivamente, le interferenze denominate come IN42 codifica 59A-59B-59C-59D, come IN41 codifica 74 e come IN44 codifica 80A-80B-81-83-84, e come IN41 codifica 74, IN42 codifica 59A-59B-59C-59D e come IN44 codifica 80A-80B-81-83-84. Pertanto, con ordinanza n. 2650 del 15/09/2025 il Collegio ordinava al Consorzio Triscelio il deposito in segreteria, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione o notificazione di tale ordinanza, di una dettagliata relazione, al cui interno fosse indicato in modo specifico a quali particelle si riferiscano le interferenze denominate come IN42 codifica 59A-59B-59C-59D, come IN41 codifica 74 e come IN44 codifica 80A-80B-81-83-84, e come IN41 codifica 74, IN42 codifica 59A-59B-59C-59D e come IN44 codifica 80A-80B-81-83-84.
All’adempimento istruttorio richiesto il Consorzio Triscelio ottemperava depositando la relazione richiesta in segreteria il 13/10/2025, al suo interno rappresentandosi che “ con riferimento al fondo agricolo in questione (ditta FO), è stata riscontrata la presenza della sola interferenza censita con il codice IN44 (int.80A-80B-81-83)”, e che “la seconda soluzione progettuale (di fatto realizzata), che interessa le aree del Comune di Enna al foglio 46 particelle 87 e 107, ha consentito il superamento dell’interferenza individuata (IN44), differendo dalla prima ipotesi in:
• cambio del tracciato planimetrico, in aree già nelle disponibilità di QU (in adiacenza della sopracitata condotta di derivazione Ancipa-Basso);
• ubicazione a profondità maggiore, variabile tra 1,8 m a 6,0 m, e con una tubazione rinforzata (controtubo in acciaio), tale da garantirne la compatibilità con il progetto delle opere infrastrutturali previste per il Campo Base CB.02 ”.
Tuttavia la seconda affermazione è stata fatta oggetto di critica da parte del ricorrente all’interno di memoria depositata in segreteria il 29/12/2025, cui risultava altresì allegata una relazione tecnica di parte redatta a firma dell’Ing. Federica Emanuele Giarratana, dove si rappresentava che “ la posa rilevata in sito — vale a dire una condotta in attraversamento, posta peraltro a profondità nel tratto iniziale (circa 45 metri lineari) a nord di circa 1,00m all’interno di una condotta metallica di protezione (casing) (vd. figura 6 condotta di colore ciano) — configura pertanto uno stato dei luoghi difforme rispetto a quanto approvato, autorizzato e realizzato ”.
Il Consorzio Triscelio, in memoria di replica depositata in segreteria il 16/01/2026, così controbatteva a quei rilievi critici:
i) “ le nuove deduzioni formulate dal ricorrente nella memoria del 22.07.2025 – e reiterate nella memoria cui si replica – sono inammissibili poiché introducono, al di fuori dei termini e delle forme prescritte dal codice, contestazioni del tutto estranee all’originario thema decidendum. Invero, il ricorrente ha tentato, attraverso memorie meramente illustrative, di inserire nel giudizio questioni che non riguardano gli atti impugnati senza attivare il necessario strumento processuale dei motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. Il ricorrente, a tal fine, invoca un preteso “aggravamento della situazione denunciata col ricorso” per giustificare l’introduzione di nuove deduzioni, ma la tesi è giuridicamente infondata. Il presunto aggravamento di una situazione di fatto, quand’anche fosse stato dimostrato, non consentirebbe comunque di eludere l’onere processuale di impugnare gli eventuali atti sopravvenuti ovvero presentare nuove ragioni a sostegno di domande già proposte mediante motivi aggiunti ritualmente notificati”;
ii) “una volta che il provvedimento di occupazione temporanea individua le particelle interessate e autorizza l’accesso e l’esecuzione delle opere, le specifiche modalità operative e la localizzazione puntuale degli scavi all’interno di tali particelle non incidono sulla legittimità del provvedimento. Ciò vale a maggior ragione in un contesto – quale quello di specie – nel quale gli interventi all’interno delle particelle sono strettamente correlati alle esigenze tecniche progettuali ”.
In data 29 si svolgeva la (terza) udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che stavolta veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
I - Preliminarmente occorre scrutinare, in rito, i profili attinenti alla legittimazione processuale attiva del ricorrente (con riguardo ai danni alle servitù idriche costituite sul proprio fondo in favore di Sicilacque) e passiva delle intimate amministrazioni statali, nonché alla possibilità di scrutinio delle criticità evidenziate dalla ricorrente all’interno delle memorie non notificate depositate in segreteria il 22.07.2025 ed il 29/12/2025.
II.1 - Cominciando dalla seconda questione, non vi sono atti – neppure costituenti un (mero) presupposto dell’impugnata l’ordinanza n. 057/2024 del 25.06.2024 del Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni di R.F.I. S.p.A. – imputabili al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o al Commissario Straordinario dell’asse ferroviario Palermo – Messina – Catania, e lesivi dell’interesse del ricorrente. Viene pertanto accolta la formulata eccezione di carenza di legittimazione processuale passiva in capo a tali soggetti.
II.2 - Per quanto attiene invece ai temuti danni alle servitù idriche costituite sul proprio fondo in favore di Sicilacque, il Collegio osserva come il ricorrente, nello sviluppare le proprie doglianze, piuttosto che farsi paladino di interessi “altri” abbia piuttosto evidenziato una preoccupazione per la oggettiva consistenza del proprio fondo ove dovessero risultare danneggiate le condotte idriche che lo attraversano (oltre che il rischio di un esercizio “disfunzionale” di potestà ablatorie temporanee …). Si può forse osservare che per meglio comprendere tutto ciò occorra soffermarsi sul punto 2 della memoria di replica depositata in segreteria il 17/01/2025 - laddove egli ha precisato di avere “ un innegabile interesse in ordine alla mancata considerazione di due servitù di acquedotto attraversanti il proprio fondo e ciò sia perché tale situazione rende inadatto quest’ultimo agli scopi perseguiti dall’appaltatore, sia perché il probabile danneggiamento delle relative condutture determina un danneggiamento del fondo stesso ” -: il cui contenuto consente tuttavia di meglio apprezzare (piuttosto che inammissibilmente individuare ex post ) per quali ragioni il ricorrente abbia formulato una censura di eccesso di potere per difetto d’istruttoria con riguardo alla eventualità che, in seguito alla realizzazione del campo base “ lo strato di terreno di copertura si assottiglierebbe in modo da non garantire la sicurezza ” delle condotte idriche che attraversano il proprio fondo, o che essa fosse “ sottoposta ad un carico che risulterebbe eccessivo causando danni ” alla stessa.
II.3 - Occorre infine passare all’esame della fondatezza della eccezione di inammissibilità delle doglianze sollevate dal ricorrente nelle memorie depositate in segreteria il 22 luglio 2025 ed il 29/12/2025, in quanto si riferirebbero a una diversa soluzione progettuale rispetto a quella originariamente impugnata con il ricorso introduttivo.
II.3.1 - Presupposto logico della eccezione formulata con la prima di tali memorie è il deposito di documentazione effettuato dal medesimo Consorzio in segreteria il 01/07/2025, e segnatamente di quella che – a detta del Consorzio – avrebbe individuato un nuovo tracciato per la risoluzione delle interferenze con le condotte idriche localizzate nel territorio di Enna, foglio 46, particella 8; facendo di conseguenza venir meno il presupposto di fatto delle censure proposte dal ricorrente, il quale sarebbe quindi stato onerato di una nuova contestazione con ricorso per motivi aggiunti, piuttosto che con (eventuale; perché quella concretamente depositata prescinde in modo assoluto da quello che invece il Consorzio presume essere un nuovo stato di fatto) memoria non notificata alle controparti. Ma l’eccezione, in realtà, non necessita di apposito scrutinio: perché nei fatti la questione inerente alla individuazione di nuovo tracciato per la risoluzione delle interferenze con le condotte idriche localizzate nel territorio di Enna, foglio 46, particella 8, se allora poteva porsi soltanto virtuale – in quanto ancora mancava l’indicazione in modo specifico delle particelle cui si riferivano le interferenze denominate come IN42 codifica 59A-59B-59C-59D, come IN41 codifica 74 e come IN44 codifica 80A-80B-81-83-84, e come IN41 codifica 74, IN42 codifica 59A-59B-59C-59D e come IN44 codifica 80A-80B-81-83-84 -, soltanto dopo l’adempimento all’ordinanza n. 2650 del 15/09/2025 della Sezione si poneva invece in modo certo, ed unicamente con riguardo interferenza censita con il codice IN44 (int.80A-80B-81-83), che sarà oggetto di valutazione al successivo paragrafo.
II.3.2 – Il ricorrente ha difeso la propria facoltà di muovere critiche con riguardo ai modi della risoluzione delle interferenze fra le condutture idriche di Sicilacque che attraversavano (o che avrebbero – ulteriormente – dovuto attraversare) il proprio fondo e la costituzione di un campo base su di esso, nella memoria depositata in segreteria il 22/07/2025, con questa argomentazione: “ perché (esse) si riferiscono all’aggravamento della situazione denunciata col ricorso introduttivo del giudizio ”. Aggiungendo, altresì, che, in esito alla “ ordinanza interlocutoria dell’11.02.2025 … le parti resistenti hanno depositato elaborati dai quali si evince un diverso tracciato della/e condutture idriche ai fini di evitare le interferenze suddette. Tuttavia, come si è rilevato nella memoria del 22.7.2025, il tracciato dei manufatti di QU è rimasto inalterato, talché anche la nuova conduttura è stata realizzata parallelamente alla vecchia e, per quanto è stato possibile osservare negli ultimi giorni, una terza conduttura è stata collocata accanto alle prime due, ciò senza che sia stata data alcuna comunicazione al ricorrente e, verosimilmente, senza che sia stato avviato alcun procedimento. Trattandosi, per quanto precede, di situazione che presenta elementi di novità esclusivamente nel senso dell’aggravamento della situazione denunciata in ricorso, per cui dal punto di vista giuridico si parla della stessa cosa, e non esistendo alcun provvedimento contro cui reagire, ma di un’attività di fatto riconducibile a soggetto – SI –estraneo al presente giudizio, non si comprende quali motivi aggiunti il ricorrente avrebbe dovuto proporre ”.
Ma il Collegio non ritiene che nel caso di specie non vi fosse alcun provvedimento contro cui reagire, ed invece soltanto “ un’attività di fatto riconducibile a soggetto – SI – estraneo al presente giudizio ”, sicchè “ non si comprende quali motivi aggiunti il ricorrente avrebbe dovuto proporre ”. Infatti “ la seconda soluzione progettuale (di fatto realizzata), che interessa le aree del Comune di Enna al foglio 46 particelle 87 e 107, (e che; l’aggiunta è mia) ha consentito il superamento dell’interferenza individuata (IN44 )” è stata prescelta, in assenza di specifici atti richiamati all’interno della nota del 10/10/2025 del Consorzio Triscelio depositata in segreteria il 13/10/2025, quantomeno con quest’ultimo. Esso costituisce quindi un nuovo atto impugnabile ed autonomamente lesivo: in quanto sarebbe pel suo tramite che l’attività istruttoria - originariamente denunciata come manchevole con il secondo motivo di ricorso - verrebbe emendata; ed ancora, perché sarebbe in base alle sue risultanze che dovrebbe valutarsi ex novo se l’occupazione del proprio fondo realizzata con un provvedimento adottato a norma dell’art. 49 del D.P.R. si sia mantenuta nel rispetto caratteri della “strumentalità” e della “accessorietà” così come da prevalente giurisprudenza.
Non potendosi ritenere posteriore al 15/10/2025 (ovvero alla data della comunicazione del deposito dell’atto sopra indicato al difensore della parte ricorrente) la conoscenza dello stesso, a partire da quella data il ricorrente avrebbe potuto veicolare soltanto attraverso un ricorso (autonomo, se non per motivi aggiunti; stante la mancata evocazione in giudizio ab origine di Sicilacque) notificato le critiche avverso la soluzione della interferenza censita con il codice IN44 (int.80A-80B-81-83).
Ma poiché esse sono state formulate soltanto all’interno di memorie non notificate depositate in segreteria il 22 luglio 2025 ed il 29/12/2025, mentre più in radice è assolutamente mancata una contestazione della violazione dell’art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 riformulata in base alle nuove caratteristiche tecniche che avrebbe assunto la realizzazione del campo base, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso in epigrafe con riguardo ad entrambe i sui primi due motivi.
III - Per quanto attiene alla censura di cui al terzo motivo di ricorso – di falsa applicazione dell’art. 50, 1° comma, D.P.R. n. 327/2001 e di eccesso di potere per difetto di motivazione -, il ricorrente lamenta che viene indicata l’indennità annua in € 2.202,94 corrispondente ad un valore di esproprio di € 26.435,28 senza specificare quali parametri siano stati considerati per pervenire ad una tale quantificazione.
Tuttavia la correttezza della determinazione dell’indennità di temporanea occupazione non vizia il provvedimento che la dispone, ma consente a chi sulla misura non concordi di attivare rimedi giuridici dinnanzi al competente organo dell’A.G.O., giuste le previsioni di cui alla lettera g) dell’art. 133 c.p.c.: che se pure attribuisce alla giurisdizione esclusiva del G.A. “ le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità ”, a quel criterio di riparto di giurisdizione fa eccezione proprio con riguardo a “ quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”.
Il fatto che, come da postulazione attorea, “ nel caso di specie l’Ente espropriante, che pur dovrebbe essere consapevole delle modificazioni irreversibili cui sottoporrà l’area occupata, ha determinato la indennità di occupazione senza alcun riferimento ai fattori sopra esposti (id est: nella relazione tecnica del dott. agr. Francesco Scoto costituente allegato n. 7 al ricorso) e quindi impedendo al ricorrente ogni valutazione circa la correttezza dei criteri seguiti ed incorrendo quindi nei denunciati vizi del provvedimento ”, urta quindi contro una regola di riparto secondo cui i “vizi - sub specie pecuniae - del provvedimento” reso nell’ambito di un procedimento espropriativo sono conoscibili unicamente dal G.O., e non dal G.A.
IV - Il Collegio, conclusivamente pronunciando:
in parte dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse (con riguardo ai suoi primi due motivi) il ricorso in epigrafe;
in parte dichiara inammissibile per proprio difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe (con riguardo al suo terzo motivo); con l’avvertenza che, avverso le doglianze circa la determinazione all’interno del provvedimento impugnato del valore dell’indennità annua di temporanea occupazione, il giudizio potrà essere riassunto a norma e per gli effetti di cui al terzo comma dell’art. 11 c.p.a. dinnanzi all’organo dell’A.G.O. competente per materia, valore e territorio.
Tenuto conto del fatto che il procedimento seguito dal Consorzio Triscelio per la risoluzione delle interferenze fra la realizzazione del campo base sul fondo di proprietà del ricorrente e la salvaguardia della integrità delle condotte di Sicilacque che lo attraversano non ha mai avuto un elevato grado di chiarezza ed univocità, il Collegio ritiene che ciò costituisca una circostanza da particolarmente valutare in punto di pronuncia sulla refusione delle spese di lite, e tale da determinarlo a derogare al criterio della soccombenza in danno dell’attore, disponendo piuttosto la integrale compensazione di quelle fra tutte le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda):
1) In parte dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse (con riguardo ai suoi primi due motivi) il ricorso in epigrafe;
2) in parte dichiara inammissibile per proprio difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe (con riguardo al suo terzo motivo); con l’avvertenza che, avverso le doglianze circa la determinazione all’interno del provvedimento impugnato del valore dell’indennità annua di temporanea occupazione, il giudizio potrà essere riassunto a norma e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a. dinnanzi all’organo dell’A.G.O. competente per materia, valore e territorio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
TA GI OS CU, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA GI OS CU | AN LL |
IL SEGRETARIO