TAR Catania, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 310
TAR
Ordinanza collegiale 10 febbraio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 15 settembre 2025
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Necessità e strumentalità dell'occupazione

    Il Collegio ritiene che le critiche relative alla diversa soluzione progettuale e alle modalità di realizzazione del campo base, emerse in corso di causa, avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione autonoma o di motivi aggiunti, non potendo essere introdotte tramite memorie non notificate. Pertanto, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse riguardo ai primi due motivi.

  • Improcedibile
    Pregiudizio alle servitù idriche e ambientali

    Il Collegio ritiene che le critiche relative alla diversa soluzione progettuale e alle modalità di realizzazione del campo base, emerse in corso di causa, avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione autonoma o di motivi aggiunti, non potendo essere introdotte tramite memorie non notificate. Pertanto, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse riguardo ai primi due motivi.

  • Improcedibile
    Accesso agli atti

    Il Collegio ritiene che le critiche relative alla diversa soluzione progettuale e alle modalità di realizzazione del campo base, emerse in corso di causa, avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione autonoma o di motivi aggiunti, non potendo essere introdotte tramite memorie non notificate. Pertanto, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse riguardo ai primi due motivi.

  • Improcedibile
    Vizi dell'avviso di occupazione temporanea

    Il Collegio ritiene che le critiche relative alla diversa soluzione progettuale e alle modalità di realizzazione del campo base, emerse in corso di causa, avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione autonoma o di motivi aggiunti, non potendo essere introdotte tramite memorie non notificate. Pertanto, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse riguardo ai primi due motivi.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione sui criteri di calcolo dell'indennità

    Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in ordine al terzo motivo, relativo alla determinazione dell'indennità di occupazione temporanea. La correttezza di tale determinazione non vizia il provvedimento che la dispone, ma consente a chi non concorda di attivare rimedi giuridici dinnanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (A.G.O.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 310
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 310
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo