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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 751/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4533/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19444/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TF3IR5F00005-2024 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: riforma della sentenza
Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò l'atto di irrogazione sanzioni n. TF3IR5F00005/2024, anno di imposta 2016, notificato dall'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli in data 20 febbraio 2024, con contestuale impugnazione di tutti gli atti prodromici.
Il ricorrente rappresentò che:
l'8 febbraio 2023 aveva ricevuto l'atto di contestazione n. TF3CO5F00013/2023 con il quale gli erano state irrogate sanzioni amministrative per euro 10.105,98 per “omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di investimenti o altre attività estere di natura finanziaria che producono redditi imponibili in Italia” prodotti nell'anno d'imposta 2016;
avverso l'atto di contestazione delle sanzioni aveva presentato il 2023, ai sensi dell'art. 16 c. 4 del dec. Leg. vo 472/97, deduzioni difensive;
in data 20 febbraio 2024 gli era stato notificato l'atto impugnato.
Dedusse la nullità dell'avviso di irrogazione sanzioni per decadenza dell'amministrazione finanziaria ed errata motivazione. Quanto alla prima eccezione, evidenziò che essendo la contestazione relativa all'anno di imposta 2016, l'atto doveva essere emesso entro il 31.12.2022, mentre era staato notificato il 2 febbraio
2023.
Intervenuta in giudizio con controdeduzioni, l'agenzia chiese il rigetto del ricorso.
La Corte con sentenza n. 19444 emessa all'udienza del 18.11.2024 e depositata il 30.12.2024 rigettò il ricorso e condannò il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio nei confronti della resistente, liquidandole in euro 1.120,00 oltre accessori di legge, se dovuti, ritenendo che dovesse trovare applicazione, ai fini della determinazione della decadenza, della proroga di 85 giorni prevista dalla normativa emanata per far fronte alla emergenza sanitaria.
Il contribuente ha proposto appello, chiedendo la integrale riforma della sentenza con vittoria di spese e loro attribuzione al difensore antistatario.
L'agenzia, intervenuta in giudizio, ha concluso per la conferma della sentenza.
Nella seduta del 19 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per insufficiente ed errata motivazione, evidenziando che con l'atto introduttivo aveva eccepito anche la nullità dell'avviso di accertamento perché emesso il 2 febbraio 2023 mentre il termine di decadenze per emettere l'atto era scaduto il 31 dicembre
2022 secondo quanto disposto dall'art. 157 del D.L. 34/2020. Invece il primo giudice aveva fatto confusione sostenendo che l'eccezione riguardava non l'emissione ma la notificazione dell'atto. Richiama, a sostegno di tale argomento, l'articolo 157 del D.L. 34/2020 che al comma 1 dispone che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022”.
Il motivo di impugnazione non può essere accolto.
Ed invero l'articolo 67 del dl 18/2020 aveva previsto la sospensione dei termini per le attività di accertamento, liquidazione e contenzioso degli enti impositori, stabilendo un blocco temporaneo tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020.
Il quarto comma dell'articolo estende l'applicabilità della sospensione ai termini di prescrizione e decadenza, rinviando alle disposizioni dettate dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina le sospensioni dovute ad eventi eccezionali.
Tuttavia, il testo normativo non chiarisce espressamente se la proroga di 85 giorni debba applicarsi esclusivamente alle annualità in scadenza entro il 2020 o se abbia effetti anche sulle annualità successive.
Questo vuoto interpretativo ha generato un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza, alimentando decisioni discordanti.
A fronte delle divergenti interpretazioni del dettato normativo sulla portata della “sospensione” dei termini, ovvero se valevole solo per quelli in scadenza nell'arco temporale individuato dalle norme, o “a cascata”, con spostamento in avanti anche dei termini di mero transito, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanze del 13 e del 18 novembre 2024, e quella di Lecce, con ordinanza del 19 novembre
2024, avevano proposto rinvii pregiudiziali ex art. 363-bis c.p.c. con particolare riferimento alla disciplina prevista dall'art. 67, d.l. n. 18/2020.
Con provvedimento del 23 gennaio 2025, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali in quanto la questione dell'interpretazione dell'art. 67 d.l. n. 18/2020 era stata nelle more affrontata e risolta dalla Corte, Sez. I civile, con l'ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960. La
Corte di Cassazione, nell'ordinanza, ha affrontato il tema in riferimento alla prescrizione di crediti non tributari azionati dall'agente della riscossione tramite l'insinuazione al passivo nel fallimento (liquidazione giudiziale) eccepita rispetto ad avvisi di addebito o intimazioni di pagamento in precedenza notificati. Avendo l'agente della riscossione opposto la sospensione OV (peraltro ex art. 68, e non 67, d.l. n. 18/2020), la Corte ha ritenuto che, comportando “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi”,
o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, “per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, come disposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n. 18/2020, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza. In sostanza, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Condividendo il suesposto orientamento, questa Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia stato emesso tempestivamente.
L'appello va pertanto respinto.
Le spese, per la esistenza di contasti sulla interpretazione della normativa richiamata in motivazione, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4533/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19444/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TF3IR5F00005-2024 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: riforma della sentenza
Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò l'atto di irrogazione sanzioni n. TF3IR5F00005/2024, anno di imposta 2016, notificato dall'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli in data 20 febbraio 2024, con contestuale impugnazione di tutti gli atti prodromici.
Il ricorrente rappresentò che:
l'8 febbraio 2023 aveva ricevuto l'atto di contestazione n. TF3CO5F00013/2023 con il quale gli erano state irrogate sanzioni amministrative per euro 10.105,98 per “omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di investimenti o altre attività estere di natura finanziaria che producono redditi imponibili in Italia” prodotti nell'anno d'imposta 2016;
avverso l'atto di contestazione delle sanzioni aveva presentato il 2023, ai sensi dell'art. 16 c. 4 del dec. Leg. vo 472/97, deduzioni difensive;
in data 20 febbraio 2024 gli era stato notificato l'atto impugnato.
Dedusse la nullità dell'avviso di irrogazione sanzioni per decadenza dell'amministrazione finanziaria ed errata motivazione. Quanto alla prima eccezione, evidenziò che essendo la contestazione relativa all'anno di imposta 2016, l'atto doveva essere emesso entro il 31.12.2022, mentre era staato notificato il 2 febbraio
2023.
Intervenuta in giudizio con controdeduzioni, l'agenzia chiese il rigetto del ricorso.
La Corte con sentenza n. 19444 emessa all'udienza del 18.11.2024 e depositata il 30.12.2024 rigettò il ricorso e condannò il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio nei confronti della resistente, liquidandole in euro 1.120,00 oltre accessori di legge, se dovuti, ritenendo che dovesse trovare applicazione, ai fini della determinazione della decadenza, della proroga di 85 giorni prevista dalla normativa emanata per far fronte alla emergenza sanitaria.
Il contribuente ha proposto appello, chiedendo la integrale riforma della sentenza con vittoria di spese e loro attribuzione al difensore antistatario.
L'agenzia, intervenuta in giudizio, ha concluso per la conferma della sentenza.
Nella seduta del 19 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per insufficiente ed errata motivazione, evidenziando che con l'atto introduttivo aveva eccepito anche la nullità dell'avviso di accertamento perché emesso il 2 febbraio 2023 mentre il termine di decadenze per emettere l'atto era scaduto il 31 dicembre
2022 secondo quanto disposto dall'art. 157 del D.L. 34/2020. Invece il primo giudice aveva fatto confusione sostenendo che l'eccezione riguardava non l'emissione ma la notificazione dell'atto. Richiama, a sostegno di tale argomento, l'articolo 157 del D.L. 34/2020 che al comma 1 dispone che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022”.
Il motivo di impugnazione non può essere accolto.
Ed invero l'articolo 67 del dl 18/2020 aveva previsto la sospensione dei termini per le attività di accertamento, liquidazione e contenzioso degli enti impositori, stabilendo un blocco temporaneo tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020.
Il quarto comma dell'articolo estende l'applicabilità della sospensione ai termini di prescrizione e decadenza, rinviando alle disposizioni dettate dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina le sospensioni dovute ad eventi eccezionali.
Tuttavia, il testo normativo non chiarisce espressamente se la proroga di 85 giorni debba applicarsi esclusivamente alle annualità in scadenza entro il 2020 o se abbia effetti anche sulle annualità successive.
Questo vuoto interpretativo ha generato un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza, alimentando decisioni discordanti.
A fronte delle divergenti interpretazioni del dettato normativo sulla portata della “sospensione” dei termini, ovvero se valevole solo per quelli in scadenza nell'arco temporale individuato dalle norme, o “a cascata”, con spostamento in avanti anche dei termini di mero transito, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanze del 13 e del 18 novembre 2024, e quella di Lecce, con ordinanza del 19 novembre
2024, avevano proposto rinvii pregiudiziali ex art. 363-bis c.p.c. con particolare riferimento alla disciplina prevista dall'art. 67, d.l. n. 18/2020.
Con provvedimento del 23 gennaio 2025, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali in quanto la questione dell'interpretazione dell'art. 67 d.l. n. 18/2020 era stata nelle more affrontata e risolta dalla Corte, Sez. I civile, con l'ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960. La
Corte di Cassazione, nell'ordinanza, ha affrontato il tema in riferimento alla prescrizione di crediti non tributari azionati dall'agente della riscossione tramite l'insinuazione al passivo nel fallimento (liquidazione giudiziale) eccepita rispetto ad avvisi di addebito o intimazioni di pagamento in precedenza notificati. Avendo l'agente della riscossione opposto la sospensione OV (peraltro ex art. 68, e non 67, d.l. n. 18/2020), la Corte ha ritenuto che, comportando “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi”,
o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, “per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, come disposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n. 18/2020, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza. In sostanza, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Condividendo il suesposto orientamento, questa Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia stato emesso tempestivamente.
L'appello va pertanto respinto.
Le spese, per la esistenza di contasti sulla interpretazione della normativa richiamata in motivazione, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.