Art. 16. (Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore)
Il Ministro puo' intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne e' richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per, dare chiarimenti. Egli tuttavia non puo' essere presente alla deliberazione.
Il Ministro puo' intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne e' richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per, dare chiarimenti. Egli tuttavia non puo' essere presente alla deliberazione.