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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 10/02/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 474/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1431/2020 depositato il 26/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 970/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 12/11/2019
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TVKCO0301280 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030301950 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza, n. 970/3/2019, con la quale la CTP di Foggia ha respinto il suo ricorso contro l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione relativi all'imposta sul reddito della società, nonché all'Irap e all'IVA, anno d'imposta 2013.
Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto infondati tutti i motivi relativi alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, nonché all'inesistenza e/o insufficienza della motivazione.
Con l'appello, il contribuente si duole della decisione e ne chiede la riforma insistendo sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, nonché sull'insufficiente motivazione dell'atto impugnato, stante, tra l'altro, la mancata allegazione del PVC che è l'atto su cui si fonda sia l'avviso di accertamento che l'atto di contestazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – DP di Foggia che chiede il rigetto del gravame.
All'odierna udienza, i difensori delle parti si sono riportati agli scritti confermandone le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il Collegio non ha ragioni per discostarsi dalla decisione di prime cure di cui condivide le motivazioni.
Come ribadito anche recentemente dalla Cassazione (ord. 34459/2025), "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. 'a tavolino', nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art.
6-bis della L. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del D.Lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del D.L. n. 39 del 2024, convertito con mod. dalla L. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito".
Nella specie, trattandosi di tributi non armonizzati (le imposte non disciplinate in modo uniforme dalle direttive dell'Unione Europea e soggette principalmente alla normativa nazionale del singolo Stato membro, quali Irpef, Irpeg, Ires e Irap), non sussiste nessun obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale.
Privi di pregio sono gli altri motivi relativi alla mancata allegazione del pvc all'avviso di accertamento in cui, tuttavia, viene richiamato integralmente;
avviso, peraltro, da cui emerge chiaramente la ricostruzione dell'attività di controllo effettuata, nonché, soprattutto, i fatti costitutivi della pretesa tributaria nei confronti del Ricorrente_1 e, nello specifico, della sua qualifica di amminsitratore di fatto della RD srl.
L'appello va pertanto respinto.
La peculiarità della vicenda processuale che si fonda sull'interpretazione della disposizioni relative alle verifiche fiscali, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sez. 26 di Foggia - rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1431/2020 depositato il 26/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 970/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 12/11/2019
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TVKCO0301280 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030301950 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza, n. 970/3/2019, con la quale la CTP di Foggia ha respinto il suo ricorso contro l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione relativi all'imposta sul reddito della società, nonché all'Irap e all'IVA, anno d'imposta 2013.
Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto infondati tutti i motivi relativi alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, nonché all'inesistenza e/o insufficienza della motivazione.
Con l'appello, il contribuente si duole della decisione e ne chiede la riforma insistendo sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, nonché sull'insufficiente motivazione dell'atto impugnato, stante, tra l'altro, la mancata allegazione del PVC che è l'atto su cui si fonda sia l'avviso di accertamento che l'atto di contestazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – DP di Foggia che chiede il rigetto del gravame.
All'odierna udienza, i difensori delle parti si sono riportati agli scritti confermandone le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il Collegio non ha ragioni per discostarsi dalla decisione di prime cure di cui condivide le motivazioni.
Come ribadito anche recentemente dalla Cassazione (ord. 34459/2025), "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. 'a tavolino', nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art.
6-bis della L. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del D.Lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del D.L. n. 39 del 2024, convertito con mod. dalla L. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito".
Nella specie, trattandosi di tributi non armonizzati (le imposte non disciplinate in modo uniforme dalle direttive dell'Unione Europea e soggette principalmente alla normativa nazionale del singolo Stato membro, quali Irpef, Irpeg, Ires e Irap), non sussiste nessun obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale.
Privi di pregio sono gli altri motivi relativi alla mancata allegazione del pvc all'avviso di accertamento in cui, tuttavia, viene richiamato integralmente;
avviso, peraltro, da cui emerge chiaramente la ricostruzione dell'attività di controllo effettuata, nonché, soprattutto, i fatti costitutivi della pretesa tributaria nei confronti del Ricorrente_1 e, nello specifico, della sua qualifica di amminsitratore di fatto della RD srl.
L'appello va pertanto respinto.
La peculiarità della vicenda processuale che si fonda sull'interpretazione della disposizioni relative alle verifiche fiscali, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sez. 26 di Foggia - rigetta l'appello e compensa le spese.