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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/10/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4072/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4072/2022 promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente Via Verdi n. 76, in qualità di sorella ed erede della defunta , Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Ercolini presso il cui studio sito in Livorno, via
Borra n. 26, ha eletto domicilio appellante
contro
(P. IVA Controparte_1
, in persona del suo titolare e legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Genovesi presso il cui studio sito in Livorno, Scali
d'Azeglio n. 14, è elettivamente domiciliata appellata
con oggetto: appello avverso la sentenza n. 367/2022 emessa, in data 24/10/2022, dal
Giudice di Pace di Livorno e depositata in data 25/10/2022, all'esito del procedimento
1 rubricato al n. R.G. 1210/2022
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 9.10.2025
dal procuratore di parte appellante:
“In via istruttoria si insiste nell'ammissione delle prove richieste ed articolate sia in
comparsa di costituzione e risposta sia del in memoria 320 cpc nel giudizio di primo grado
e si insiste nelle eccezioni di inammissibilità circa le richieste istruttorie ex adverso
formulate.
Nel merito chiede che il Tribunale di Livorno, in totale riforma della sentenza n. 367/2022
RG n. 1210/2022 Rep. n. 482/22 Cron.n. 3239/2022 del Giudice di Pace del 24.10.2022,
Voglia accogliere le conclusioni già rassegnate in sede di primo grado, che si rinnovano
anche in questa sede: “Voglia il Tribunale di Livorno di Livorno, dichiarare
completamente infondata la domanda formulata dall'attrice nei confronti delle Sigg.re
e e per l'effetto respingere ogni richiesta di pagamento formulata Parte_1 Pt_2
nei loro confronti relativamente alla richiesta di provvigione ex art. 1755 c.c., per la
mancata conclusione del rapporto di compravendita immobiliare intercorso con la Sig.ra
, derivante da esclusivo inadempimento di tale contraente, per mancato Controparte_2
pagamento del prezzo stabilito.
Con vittoria di spese e compensi di assistenza legale relativi ad entrambi i gradi di
giudizio”.
dal procuratore di parte appellata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contratiis reiectis,:
2 In via pregiudiziale - rigettare l'istanza di riunione del presente giudizio con quello pen-
dente tra la Sig.ra e la Sig.ra (non parte del presente processo) Parte_1 CP_3
dinanzi alla Corte di Appello di Firenze, recante il numero Rg 253/2024 non sussistendo né
connessione soggettiva e tantomeno quella oggettiva e non risultando il diritto vantato
dall'appellato in alcun modo condizionato all'esito del giudizio tra le altre parti. - rigetta-
re la richiesta di ammissione delle prove orali capitolate da controparte poiché infondata
in fatto ed in diritto essendo la causa di mera natura documentale.
Nella denegata ipotesi che il Giudice adito ammetta le prove orali richieste da parte avver-
sa, si insiste nell'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti in atti nel giudizio di primo
grado, nonché in tutte le eccezioni formulate compresa l'opposizione all'ammissione dei
mezzi istruttori formulati da parte avversa.
Nel merito - rigettare l'appello proposto dalle Sigg.re e e per Parte_2 Parte_1
l'effetto confermare la sentenza n°367/2022 emessa dal Giudice di Pace di Livorno in per-
sona del Giudice Dott.ssa Marielena Cristiani il 24-10-2022, depositata in cancelleria il
25/10/2022. - condannare le Sigg.re e ai sensi dell'art. 96 Parte_2 Parte_1
c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambe i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione innanzi gli Uffici del Giudice di Pace di Livorno, l'odierna appellata citava in giudizio l'odierna appellante e la di lei defunta sorella ( , ancora in Parte_2
vita all'epoca) per ottenere la condanna di queste ultime, in solido fra di loro, al pagamento dell'importo di € 4.880,00 a titolo di provvigione per l'attività di mediazione da questa
3 svolta in relazione alla proposta di acquisto irrevocabile formulata dalla Sig.ra CP_3
in data 10/06/2021 per l'acquisto dell'immobile sito in Livorno, Via della Pieve n. 10,
piano 2° e 3°.
Nel merito, parti convenute ed oggi appellanti contestavano in toto la domanda attorea deducendo che nessun compenso era dovuto alla non sussistendo Controparte_1
i requisiti di cui all'art. 1755 c.c. in quanto l'affare in ogni caso non si era concluso a causa di inadempimento imputabile esclusivamente alla promissaria acquirente, la quale avrebbe mancato di pagare il prezzo concordato in sede di proposta irrevocabile.
Il Giudice di Pace di Livorno rinviava d'ufficio la causa al giorno 07.06.2022 e successivamente al 28.06.2022, per gli incombenti ex art. 320 c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito di memorie contenenti le proprie istanze istruttorie ed alla successiva udienza del 28.06.2022 il Giudice, ritenuta la causa di natura meramente documentale, rinviava all'udienza dell'11.10.2022 con termine alle parti sino a quella data per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 367/2022, oggi appellata, il Giudice di Pace di Livorno accoglieva la domanda attorea e condannava le convenute, e , “a pagare, a titolo di Parte_2 Pt_1
provvigioni, alla , la somma pattuita di € 4.880,00 Iva compresa Controparte_1
e alla refusione delle spese di causa, che tassa e liquida, in complessivi € 1.400,00, di cui €
150,00 per spese, € 1.200,00 per competenze, oltre al rimborso for, 15%, per spese
generali ed oneri di legge se dovuti”.
Con atto di citazione in appello notificato in data 15.12.2022, e Parte_2 Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza citata deducendo, a fondamento dell'impugnazione, quale unico motivo:
4 1- “Mancata prova ex art. 2967 c.c. del fatto costitutivo del diritto contestato ed inesistenza
dello stesso”.
In sostanza, ad avviso di parte appellante il Giudice di Pace avrebbe errato nell'addivenire ad una definizione della controversia senza lo svolgimento di una vera e propria attività
istruttoria, avendo lo stesso valutato le istanze istruttorie formulate dalle parti, e in particolare quelle formulate dalle convenute/odierne appellanti, come superflue.
Difatti, ad avviso dell'appellante le prove orali dalla stessa articolate avrebbero dovuto essere espletate in quanto tese a provare e confermare che il rapporto intercorso tra le promittenti venditrici ( e la promissaria acquirente , relativo alla Pt_1 CP_3
compravendita di un immobile e concretizzatosi nella classica forma della proposta di acquisto e conseguente accettazione, aveva struttura complessa;
con la conseguenza che tale proposta non avrebbe potuto in alcun modo considerarsi un contratto assolutamente perfezionato tra le parti (id est “un affare” concluso a norma del 1755 c.c.), bensì solamente un atto preparatorio, come tale propedeutico alla stipula del contratto preliminare vero e proprio e non idoneo a far sorgere il diritto alla provvigione del mediatore ai sensi del 1755
c.c.
Pertanto, laddove il G.d.P avesse correttamente espletato l'attività istruttoria richiesta, non avrebbe potuto che constatare che l'atto in questione non aveva in realtà la forza di un vero rapporto contrattuale tra le parti ai sensi dell'art. 2932 c.c,, bensì costituiva un semplice atto preparatorio al perfezionamento di un preliminare di vendita e che, pertanto, nulla era dovuto al mediatore dalle odierne appellanti.
Si costituiva l'appellata , contestando le tesi di parte appellante e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'interposto appello, con conferma integrale della sentenza gravata e
5 rassegnava le sopra riportate conclusioni.
Nel corso del procedimento di secondo grado non aveva luogo attività istruttoria sicché
all'udienza del 6.06.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies
c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza dell'1.10.2024, il Giudice “visto l'intervenuto decesso della Sig.ra
[...]
, comunicato da parte attrice con note, depositate in data 5.6.2024, di precisazione Pt_2
delle conclusioni in vista dell'udienza cartolare del 6.6.2024, letto l'art. 300 c.p.c.”
dichiarava l'interruzione del processo.
Con decreto del 7.1.2025, a seguito di ricorso in riassunzione depositato da parte attrice appellante in data 30.12.2024, il Giudice fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 3.4.2025 con termine ricorrente fino al 7.2.2025 per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
In occasione di tale udienza veniva fissata per la discussione, con assegnazione di termini per note conclusive, l'udienza del 9.10.2025, in occasione della quale veniva data lettura del dispositivo di sentenza.
2. Nel merito
L'appello è infondato e, in quanto tale, da disattendere.
Preliminarmente con riguardo all'istanza di riunione del presente giudizio sub n. r.g.
4072/2022 con il giudizio pendente dinnanzi alla Corte d'Appello di Firenze sub n. r.g.
253/2024 avanzata dall'odierna appellante in sede di memorie conclusionali depositate in vista dell'udienza del 6.06.2024 e non reiterata anche nel ricorso in riassunzione, giova rammentare il condivisibile dictum della Corte di Cassazione in base al quale: “Nel caso di
6 mancata riproduzione, nelle conclusioni della comparsa di riassunzione, di una richiesta
formulata nell'atto introduttivo, è alla stregua dell'intero contesto degli atti processuali
che il giudice del merito deve valutare se detta omissione concreti o no una vera e propria
rinuncia, ossia un inequivocabile abbandono della richiesta non riprodotta” (cfr. Cass. civ.
ord. n. 5039/2024).
Ebbene, tenuto conto che il giudizio dinnanzi alla Corte d'Appello di Firenze sub n. r.g.
253/2024 si è concluso a seguito della pubblicazione della sentenza n. 1708/2024 in data
9.10.2024, è evidente che l'istanza di riunione – non espressamente riproposta in sede di ricorso in riassunzione depositato in data 30.12.2024 – debba intendersi rinunciata.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare la superfluità delle prove orali richieste da parte attrice appellante sin dal giudizio di primo grado e reiterate anche in appello, non potendo una simile prova ritenersi idonea a confutare le chiare evidenze di natura documentale.
2.1. Nel merito, ad avviso di questo Giudice, le argomentazioni sviluppate dal Giudice di
Pace nella sentenza in questa sede impugnata sono integralmente da condividere.
Difatti, l'art. 1755 c.c. dispone che il diritto del mediatore alla provvigione sorge qualora venga concluso un affare per effetto del suo intervento.
Nel processo per cui è causa mai viene contestato che l'odierna appellata abbia svolto attività di mediazione in favore delle sorelle e che tale attività abbia condotto alla Pt_1
formulazione di una “proposta irrevocabile di acquisto” in seguito accettata dalle stesse.
Punto in contestazione, invece, è se in forza dell'accettazione da parte delle promittenti venditrici della proposta irrevocabile formulata dalla promissaria acquirente l'affare CP_3
debba considerarsi concluso, così integrando uno dei requisiti che fa sorgere il diritto del mediatore a percepire il compenso per l'attività svolta, oppure se tale accettazione si
7 configuri quale semplice atto preparatorio al perfezionamento di un preliminare di vendita,
in quanto tale non sufficiente di per sé a far sorgere il relativo diritto per cui è causa.
Ad avviso di questo Giudice, anche alla luce del compendio documentale versato in atti,
correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente il diritto alla provvigione del mediatore.
In effetti, la Suprema Corte ha avuto modo di definire, in più occasioni, i contorni del requisito della “conclusione dell'affare”, in presenza del quale sorge il diritto del mediatore alla percezione della provvigione, ai sensi dell'art. 1755, co. 1, c.c., chiarendo, in particolare, che l'affare, menzionato dalla norma, “deve intendersi in modo generico ed
empirico, come qualsiasi operazione di natura economica, che si risolva in un'utilità
patrimoniale, ma che dia luogo – tuttavia – anche a conseguenze giuridiche. Essa,
pertanto, data la sua maggiore estensione rispetto al concetto di contratto, è riferibile non
solo ai contratti propriamente detti, ma anche ad ogni operazione generatrice di
obbligazioni” (in tal senso: Cass. civ. n. 10558/2002; nello stesso senso, più di recente, cfr.
Cass. civ. sent. n. 8676/2009 “Il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del
mediatore del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura
economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una
concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un
unico interesse economico”).
Ciò premesso in relazione al concetto di “affare”, la Suprema corte – più di recente – ha,
altresì, avuto modo di chiarire che “al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al
mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in
relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti
8 ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto
preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le
parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale, attribuendo il diritto alla provvigione
al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita” (parte sottolineata dal redattore. Cfr. Cass. civ. n. 2359/2024; cfr. anche Cass. n. 28879/2022
secondo la quale “l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione
dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse
ad agire per la esecuzione specifica del negozio, [...] nelle forme di cui all'art. 2932 c.c.,
ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato
utile del negozio programmato”).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale si osserva che, nel caso di specie, risulta provato
per tabulas, nonché dalle stesse allegazioni dell'odierna appellante:
- che la promissaria acquirente ( ha sottoscritto, in data 10/06/2021, una proposta CP_3
irrevocabile di acquisto (di € 158.000,00, cfr. pag. 19 fascicolo di primo grado all. di parte attrice) per l'immobile sito in Livorno, Via della Pieve n. 10, piano 2° e 3;
- che in tale sede la promissaria acquirente aveva provveduto a lasciare a titolo di deposito cauzionale all' (odierna appellata) un assegno non trasferibile n. Controparte_4
7304722486-09 della Deutsche Bank, intestato a per l'importo di € 5.000,00; Parte_2
- che le promittenti venditrici hanno accettato la proposta in pari data;
- che nella proposta testé citata si legge chiaramente all'art. 2 “prezzo e pagamento” che
“appena detto importo verrà consegnato al mandante, previa sottoscrizione ed accettazione
della presente proposta, esso si considererà ad ogni effetto “CAPARRA
CONFIRMATORIA” ED INIZIO PAGAMENTO così perfezionando la presente
9 “PROMESSA D'ACQUISTO” (cfr. pag. 19 fascicolo di primo grado).
- che tale proposta prevedeva, all'art. 4, rubricato “conclusione del contratto (contratto preliminare)”, che “la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (contratto
preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta
stessa da parte del venditore” (cfr. pag. 19 del fascicolo di primo grado prodotto da parte attrice appellante);
- che in nessun punto della proposta sottoscritta veniva pattuito che il diritto al compenso del mediatore sarebbe sorto solo in conseguenza della stipulazione del contratto definitivo di compravendita.
Pertanto, limitatamente a quanto in questa sede ci occupa (id est il diritto o meno alla provvigione del mediatore) nel caso di specie, si deve ritenere che l'affare sia stato concluso, e che quindi sia maturato il diritto alla provvigione, già con la c.d. “proposta d'acquisto” formulata dalla e accettata dalle promittenti venditrici in quanto, a ben CP_3
vedere, la scrittura privata da loro sottoscritta costituisce in realtà già un contratto preliminare, come tale idoneo a costituire un vincolo giuridico che permette all'odierna appellata di agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno.
Approdo questo a cui era già pervenuto anche il G.d.P.
Il fatto che i contraenti abbiano definito l'atto in termini di “proposta irrevocabile di acquisto” non è di per sé vinvolante nella misura in cui l'interpretazione della comune volontà delle parti trasposta nelle clausole conduce a ritenere che l'atto sottoscritto non corrisponda a quello formalmente richiamato dai contraenti.
Gli elementi dianzi significati inducono, infatti, a ritenere inequivocabilmente che le parti della c.d. “proposta d'acquisto” e della relativa accettazione hanno in realtà sottoscritto un
10 contratto preliminare in quanto hanno individuato specificamente e con i riferimenti catastali l'immobile oggetto di compravendita, l'esatto prezzo e le modalità di pagamento,
la data di stipula del definitivo (entro il 30 novembre 2021) e la consegna dell'immobile, in tal modo costituendo un vincolo obbligatorio indirizzato sia alla (mera) riproduzione del preliminare in forma pubblica sia alla stipula del rogito di compravendita: vincolo obbligatorio, come tale, suscettibile di esecuzione specifica nelle forme di cui all'art. 2932
cc.
La previsione di una data (entro il 20 luglio 2021) per la sottoscrizione di un contratto preliminare di fronte al Notaio a nulla rileva ai fini della esatta qualificazione della scrittura privata quale contratto preliminare.
Si ritiene, pertanto, di aderire in toto con le conclusioni rassegnate dal Giudice di Pace di
Livorno, e che in questa sede pare opportuno trascrivere integralmente, per cui “la realtà è
che le convenute, grazie all'attività dell'agenzia immobiliare, avevano conseguito un
contratto preliminare valido ed efficace per la vendita del proprio immobile al prezzo di €
158.000,00, che le abilitava ad ottenere detta vendita anche in via coattiva ex art. 2932
c.c., sennonché hanno preferito sciogliere il vincolo. Libere di farlo in accordo con la parte
promittente l'acquisto, ma senza che questo possa far venir meno l'obbligo di pagare le
provvigioni all'agenzia immobiliare che aveva eseguito la propria prestazione” (cfr. pag. 9
sentenza appellata).
In definitiva sulla base degli elementi probatori complessivamente valutati, il motivo di appello articolato va ritenuto insuscettibile di incidere sulla stabilità della decisione assunta in primo grado e sulla correttezza dell'iter logico-giuridico sul quale si fonda la sentenza impugnata con la conseguenza che il gravame proposto non può trovare accoglimento.
11 L'interposto appello va, pertanto, disatteso con integrale conferma della impugnata sentenza.
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza l'appellante dovrà rifondere all'appellata le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione dei parametri disciplinati dal
DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247,
pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applica-
no alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia che si collega, nei giudizi per pa-
gamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione da € 1.101,00 sino ad €
5.200,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi,
dovendosi tuttavia tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale.
Da ultimo, alla controversia in esame trova applicazione la disciplina di cui al D.P.R. 115
del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17,
secondo cui "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha proposta è tenuta a versare, un
12 ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa
impugnazione principale o incidentale".
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, così
provvede:
1) disattende l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 367/2022 emessa, in data 24/10/2022, dal Giudice di Pace di Livorno;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1
delle spese di lite del presente grado di Controparte_1
giudizio, spese che si liquidano complessivamente in euro 2.127,00 per compensi,
oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti ex art.13 comma 1-quater del d.p.r. 30
maggio 2002 n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4072/2022 promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente Via Verdi n. 76, in qualità di sorella ed erede della defunta , Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Ercolini presso il cui studio sito in Livorno, via
Borra n. 26, ha eletto domicilio appellante
contro
(P. IVA Controparte_1
, in persona del suo titolare e legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Genovesi presso il cui studio sito in Livorno, Scali
d'Azeglio n. 14, è elettivamente domiciliata appellata
con oggetto: appello avverso la sentenza n. 367/2022 emessa, in data 24/10/2022, dal
Giudice di Pace di Livorno e depositata in data 25/10/2022, all'esito del procedimento
1 rubricato al n. R.G. 1210/2022
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 9.10.2025
dal procuratore di parte appellante:
“In via istruttoria si insiste nell'ammissione delle prove richieste ed articolate sia in
comparsa di costituzione e risposta sia del in memoria 320 cpc nel giudizio di primo grado
e si insiste nelle eccezioni di inammissibilità circa le richieste istruttorie ex adverso
formulate.
Nel merito chiede che il Tribunale di Livorno, in totale riforma della sentenza n. 367/2022
RG n. 1210/2022 Rep. n. 482/22 Cron.n. 3239/2022 del Giudice di Pace del 24.10.2022,
Voglia accogliere le conclusioni già rassegnate in sede di primo grado, che si rinnovano
anche in questa sede: “Voglia il Tribunale di Livorno di Livorno, dichiarare
completamente infondata la domanda formulata dall'attrice nei confronti delle Sigg.re
e e per l'effetto respingere ogni richiesta di pagamento formulata Parte_1 Pt_2
nei loro confronti relativamente alla richiesta di provvigione ex art. 1755 c.c., per la
mancata conclusione del rapporto di compravendita immobiliare intercorso con la Sig.ra
, derivante da esclusivo inadempimento di tale contraente, per mancato Controparte_2
pagamento del prezzo stabilito.
Con vittoria di spese e compensi di assistenza legale relativi ad entrambi i gradi di
giudizio”.
dal procuratore di parte appellata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contratiis reiectis,:
2 In via pregiudiziale - rigettare l'istanza di riunione del presente giudizio con quello pen-
dente tra la Sig.ra e la Sig.ra (non parte del presente processo) Parte_1 CP_3
dinanzi alla Corte di Appello di Firenze, recante il numero Rg 253/2024 non sussistendo né
connessione soggettiva e tantomeno quella oggettiva e non risultando il diritto vantato
dall'appellato in alcun modo condizionato all'esito del giudizio tra le altre parti. - rigetta-
re la richiesta di ammissione delle prove orali capitolate da controparte poiché infondata
in fatto ed in diritto essendo la causa di mera natura documentale.
Nella denegata ipotesi che il Giudice adito ammetta le prove orali richieste da parte avver-
sa, si insiste nell'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti in atti nel giudizio di primo
grado, nonché in tutte le eccezioni formulate compresa l'opposizione all'ammissione dei
mezzi istruttori formulati da parte avversa.
Nel merito - rigettare l'appello proposto dalle Sigg.re e e per Parte_2 Parte_1
l'effetto confermare la sentenza n°367/2022 emessa dal Giudice di Pace di Livorno in per-
sona del Giudice Dott.ssa Marielena Cristiani il 24-10-2022, depositata in cancelleria il
25/10/2022. - condannare le Sigg.re e ai sensi dell'art. 96 Parte_2 Parte_1
c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambe i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione innanzi gli Uffici del Giudice di Pace di Livorno, l'odierna appellata citava in giudizio l'odierna appellante e la di lei defunta sorella ( , ancora in Parte_2
vita all'epoca) per ottenere la condanna di queste ultime, in solido fra di loro, al pagamento dell'importo di € 4.880,00 a titolo di provvigione per l'attività di mediazione da questa
3 svolta in relazione alla proposta di acquisto irrevocabile formulata dalla Sig.ra CP_3
in data 10/06/2021 per l'acquisto dell'immobile sito in Livorno, Via della Pieve n. 10,
piano 2° e 3°.
Nel merito, parti convenute ed oggi appellanti contestavano in toto la domanda attorea deducendo che nessun compenso era dovuto alla non sussistendo Controparte_1
i requisiti di cui all'art. 1755 c.c. in quanto l'affare in ogni caso non si era concluso a causa di inadempimento imputabile esclusivamente alla promissaria acquirente, la quale avrebbe mancato di pagare il prezzo concordato in sede di proposta irrevocabile.
Il Giudice di Pace di Livorno rinviava d'ufficio la causa al giorno 07.06.2022 e successivamente al 28.06.2022, per gli incombenti ex art. 320 c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito di memorie contenenti le proprie istanze istruttorie ed alla successiva udienza del 28.06.2022 il Giudice, ritenuta la causa di natura meramente documentale, rinviava all'udienza dell'11.10.2022 con termine alle parti sino a quella data per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 367/2022, oggi appellata, il Giudice di Pace di Livorno accoglieva la domanda attorea e condannava le convenute, e , “a pagare, a titolo di Parte_2 Pt_1
provvigioni, alla , la somma pattuita di € 4.880,00 Iva compresa Controparte_1
e alla refusione delle spese di causa, che tassa e liquida, in complessivi € 1.400,00, di cui €
150,00 per spese, € 1.200,00 per competenze, oltre al rimborso for, 15%, per spese
generali ed oneri di legge se dovuti”.
Con atto di citazione in appello notificato in data 15.12.2022, e Parte_2 Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza citata deducendo, a fondamento dell'impugnazione, quale unico motivo:
4 1- “Mancata prova ex art. 2967 c.c. del fatto costitutivo del diritto contestato ed inesistenza
dello stesso”.
In sostanza, ad avviso di parte appellante il Giudice di Pace avrebbe errato nell'addivenire ad una definizione della controversia senza lo svolgimento di una vera e propria attività
istruttoria, avendo lo stesso valutato le istanze istruttorie formulate dalle parti, e in particolare quelle formulate dalle convenute/odierne appellanti, come superflue.
Difatti, ad avviso dell'appellante le prove orali dalla stessa articolate avrebbero dovuto essere espletate in quanto tese a provare e confermare che il rapporto intercorso tra le promittenti venditrici ( e la promissaria acquirente , relativo alla Pt_1 CP_3
compravendita di un immobile e concretizzatosi nella classica forma della proposta di acquisto e conseguente accettazione, aveva struttura complessa;
con la conseguenza che tale proposta non avrebbe potuto in alcun modo considerarsi un contratto assolutamente perfezionato tra le parti (id est “un affare” concluso a norma del 1755 c.c.), bensì solamente un atto preparatorio, come tale propedeutico alla stipula del contratto preliminare vero e proprio e non idoneo a far sorgere il diritto alla provvigione del mediatore ai sensi del 1755
c.c.
Pertanto, laddove il G.d.P avesse correttamente espletato l'attività istruttoria richiesta, non avrebbe potuto che constatare che l'atto in questione non aveva in realtà la forza di un vero rapporto contrattuale tra le parti ai sensi dell'art. 2932 c.c,, bensì costituiva un semplice atto preparatorio al perfezionamento di un preliminare di vendita e che, pertanto, nulla era dovuto al mediatore dalle odierne appellanti.
Si costituiva l'appellata , contestando le tesi di parte appellante e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'interposto appello, con conferma integrale della sentenza gravata e
5 rassegnava le sopra riportate conclusioni.
Nel corso del procedimento di secondo grado non aveva luogo attività istruttoria sicché
all'udienza del 6.06.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies
c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza dell'1.10.2024, il Giudice “visto l'intervenuto decesso della Sig.ra
[...]
, comunicato da parte attrice con note, depositate in data 5.6.2024, di precisazione Pt_2
delle conclusioni in vista dell'udienza cartolare del 6.6.2024, letto l'art. 300 c.p.c.”
dichiarava l'interruzione del processo.
Con decreto del 7.1.2025, a seguito di ricorso in riassunzione depositato da parte attrice appellante in data 30.12.2024, il Giudice fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 3.4.2025 con termine ricorrente fino al 7.2.2025 per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
In occasione di tale udienza veniva fissata per la discussione, con assegnazione di termini per note conclusive, l'udienza del 9.10.2025, in occasione della quale veniva data lettura del dispositivo di sentenza.
2. Nel merito
L'appello è infondato e, in quanto tale, da disattendere.
Preliminarmente con riguardo all'istanza di riunione del presente giudizio sub n. r.g.
4072/2022 con il giudizio pendente dinnanzi alla Corte d'Appello di Firenze sub n. r.g.
253/2024 avanzata dall'odierna appellante in sede di memorie conclusionali depositate in vista dell'udienza del 6.06.2024 e non reiterata anche nel ricorso in riassunzione, giova rammentare il condivisibile dictum della Corte di Cassazione in base al quale: “Nel caso di
6 mancata riproduzione, nelle conclusioni della comparsa di riassunzione, di una richiesta
formulata nell'atto introduttivo, è alla stregua dell'intero contesto degli atti processuali
che il giudice del merito deve valutare se detta omissione concreti o no una vera e propria
rinuncia, ossia un inequivocabile abbandono della richiesta non riprodotta” (cfr. Cass. civ.
ord. n. 5039/2024).
Ebbene, tenuto conto che il giudizio dinnanzi alla Corte d'Appello di Firenze sub n. r.g.
253/2024 si è concluso a seguito della pubblicazione della sentenza n. 1708/2024 in data
9.10.2024, è evidente che l'istanza di riunione – non espressamente riproposta in sede di ricorso in riassunzione depositato in data 30.12.2024 – debba intendersi rinunciata.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare la superfluità delle prove orali richieste da parte attrice appellante sin dal giudizio di primo grado e reiterate anche in appello, non potendo una simile prova ritenersi idonea a confutare le chiare evidenze di natura documentale.
2.1. Nel merito, ad avviso di questo Giudice, le argomentazioni sviluppate dal Giudice di
Pace nella sentenza in questa sede impugnata sono integralmente da condividere.
Difatti, l'art. 1755 c.c. dispone che il diritto del mediatore alla provvigione sorge qualora venga concluso un affare per effetto del suo intervento.
Nel processo per cui è causa mai viene contestato che l'odierna appellata abbia svolto attività di mediazione in favore delle sorelle e che tale attività abbia condotto alla Pt_1
formulazione di una “proposta irrevocabile di acquisto” in seguito accettata dalle stesse.
Punto in contestazione, invece, è se in forza dell'accettazione da parte delle promittenti venditrici della proposta irrevocabile formulata dalla promissaria acquirente l'affare CP_3
debba considerarsi concluso, così integrando uno dei requisiti che fa sorgere il diritto del mediatore a percepire il compenso per l'attività svolta, oppure se tale accettazione si
7 configuri quale semplice atto preparatorio al perfezionamento di un preliminare di vendita,
in quanto tale non sufficiente di per sé a far sorgere il relativo diritto per cui è causa.
Ad avviso di questo Giudice, anche alla luce del compendio documentale versato in atti,
correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente il diritto alla provvigione del mediatore.
In effetti, la Suprema Corte ha avuto modo di definire, in più occasioni, i contorni del requisito della “conclusione dell'affare”, in presenza del quale sorge il diritto del mediatore alla percezione della provvigione, ai sensi dell'art. 1755, co. 1, c.c., chiarendo, in particolare, che l'affare, menzionato dalla norma, “deve intendersi in modo generico ed
empirico, come qualsiasi operazione di natura economica, che si risolva in un'utilità
patrimoniale, ma che dia luogo – tuttavia – anche a conseguenze giuridiche. Essa,
pertanto, data la sua maggiore estensione rispetto al concetto di contratto, è riferibile non
solo ai contratti propriamente detti, ma anche ad ogni operazione generatrice di
obbligazioni” (in tal senso: Cass. civ. n. 10558/2002; nello stesso senso, più di recente, cfr.
Cass. civ. sent. n. 8676/2009 “Il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del
mediatore del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura
economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una
concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un
unico interesse economico”).
Ciò premesso in relazione al concetto di “affare”, la Suprema corte – più di recente – ha,
altresì, avuto modo di chiarire che “al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al
mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in
relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti
8 ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto
preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le
parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale, attribuendo il diritto alla provvigione
al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita” (parte sottolineata dal redattore. Cfr. Cass. civ. n. 2359/2024; cfr. anche Cass. n. 28879/2022
secondo la quale “l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione
dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse
ad agire per la esecuzione specifica del negozio, [...] nelle forme di cui all'art. 2932 c.c.,
ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato
utile del negozio programmato”).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale si osserva che, nel caso di specie, risulta provato
per tabulas, nonché dalle stesse allegazioni dell'odierna appellante:
- che la promissaria acquirente ( ha sottoscritto, in data 10/06/2021, una proposta CP_3
irrevocabile di acquisto (di € 158.000,00, cfr. pag. 19 fascicolo di primo grado all. di parte attrice) per l'immobile sito in Livorno, Via della Pieve n. 10, piano 2° e 3;
- che in tale sede la promissaria acquirente aveva provveduto a lasciare a titolo di deposito cauzionale all' (odierna appellata) un assegno non trasferibile n. Controparte_4
7304722486-09 della Deutsche Bank, intestato a per l'importo di € 5.000,00; Parte_2
- che le promittenti venditrici hanno accettato la proposta in pari data;
- che nella proposta testé citata si legge chiaramente all'art. 2 “prezzo e pagamento” che
“appena detto importo verrà consegnato al mandante, previa sottoscrizione ed accettazione
della presente proposta, esso si considererà ad ogni effetto “CAPARRA
CONFIRMATORIA” ED INIZIO PAGAMENTO così perfezionando la presente
9 “PROMESSA D'ACQUISTO” (cfr. pag. 19 fascicolo di primo grado).
- che tale proposta prevedeva, all'art. 4, rubricato “conclusione del contratto (contratto preliminare)”, che “la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (contratto
preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta
stessa da parte del venditore” (cfr. pag. 19 del fascicolo di primo grado prodotto da parte attrice appellante);
- che in nessun punto della proposta sottoscritta veniva pattuito che il diritto al compenso del mediatore sarebbe sorto solo in conseguenza della stipulazione del contratto definitivo di compravendita.
Pertanto, limitatamente a quanto in questa sede ci occupa (id est il diritto o meno alla provvigione del mediatore) nel caso di specie, si deve ritenere che l'affare sia stato concluso, e che quindi sia maturato il diritto alla provvigione, già con la c.d. “proposta d'acquisto” formulata dalla e accettata dalle promittenti venditrici in quanto, a ben CP_3
vedere, la scrittura privata da loro sottoscritta costituisce in realtà già un contratto preliminare, come tale idoneo a costituire un vincolo giuridico che permette all'odierna appellata di agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno.
Approdo questo a cui era già pervenuto anche il G.d.P.
Il fatto che i contraenti abbiano definito l'atto in termini di “proposta irrevocabile di acquisto” non è di per sé vinvolante nella misura in cui l'interpretazione della comune volontà delle parti trasposta nelle clausole conduce a ritenere che l'atto sottoscritto non corrisponda a quello formalmente richiamato dai contraenti.
Gli elementi dianzi significati inducono, infatti, a ritenere inequivocabilmente che le parti della c.d. “proposta d'acquisto” e della relativa accettazione hanno in realtà sottoscritto un
10 contratto preliminare in quanto hanno individuato specificamente e con i riferimenti catastali l'immobile oggetto di compravendita, l'esatto prezzo e le modalità di pagamento,
la data di stipula del definitivo (entro il 30 novembre 2021) e la consegna dell'immobile, in tal modo costituendo un vincolo obbligatorio indirizzato sia alla (mera) riproduzione del preliminare in forma pubblica sia alla stipula del rogito di compravendita: vincolo obbligatorio, come tale, suscettibile di esecuzione specifica nelle forme di cui all'art. 2932
cc.
La previsione di una data (entro il 20 luglio 2021) per la sottoscrizione di un contratto preliminare di fronte al Notaio a nulla rileva ai fini della esatta qualificazione della scrittura privata quale contratto preliminare.
Si ritiene, pertanto, di aderire in toto con le conclusioni rassegnate dal Giudice di Pace di
Livorno, e che in questa sede pare opportuno trascrivere integralmente, per cui “la realtà è
che le convenute, grazie all'attività dell'agenzia immobiliare, avevano conseguito un
contratto preliminare valido ed efficace per la vendita del proprio immobile al prezzo di €
158.000,00, che le abilitava ad ottenere detta vendita anche in via coattiva ex art. 2932
c.c., sennonché hanno preferito sciogliere il vincolo. Libere di farlo in accordo con la parte
promittente l'acquisto, ma senza che questo possa far venir meno l'obbligo di pagare le
provvigioni all'agenzia immobiliare che aveva eseguito la propria prestazione” (cfr. pag. 9
sentenza appellata).
In definitiva sulla base degli elementi probatori complessivamente valutati, il motivo di appello articolato va ritenuto insuscettibile di incidere sulla stabilità della decisione assunta in primo grado e sulla correttezza dell'iter logico-giuridico sul quale si fonda la sentenza impugnata con la conseguenza che il gravame proposto non può trovare accoglimento.
11 L'interposto appello va, pertanto, disatteso con integrale conferma della impugnata sentenza.
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza l'appellante dovrà rifondere all'appellata le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione dei parametri disciplinati dal
DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247,
pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applica-
no alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia che si collega, nei giudizi per pa-
gamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione da € 1.101,00 sino ad €
5.200,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi,
dovendosi tuttavia tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale.
Da ultimo, alla controversia in esame trova applicazione la disciplina di cui al D.P.R. 115
del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17,
secondo cui "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha proposta è tenuta a versare, un
12 ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa
impugnazione principale o incidentale".
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, così
provvede:
1) disattende l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 367/2022 emessa, in data 24/10/2022, dal Giudice di Pace di Livorno;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1
delle spese di lite del presente grado di Controparte_1
giudizio, spese che si liquidano complessivamente in euro 2.127,00 per compensi,
oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti ex art.13 comma 1-quater del d.p.r. 30
maggio 2002 n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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