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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 4232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4232 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 996/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. IO CI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 996/2024 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 20 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte e preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 189 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022), pendente
TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
CE (CE) alla via Campania, n. 40, presso lo studio dell'Avv. Del Noce
AN (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2 procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Napoli Centro Direzionale is. G8, presso lo studio dell'Avv. Di Palma
CC AR (c.f.: ), dalla quale è rappresentata e difesa C.F._4 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: “Responsabilità professionale.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
n. 996/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 996/2024 R.G.A.C.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della controparte, l'attore,
conveniva innanzi all'intestato Tribunale l'Avv. Parte_1 [...]
per ivi sentirlo condannare al pagamento, in proprio favore, della Controparte_1 somma di euro 40,000,00 a titolo di risarcimento danni ed euro 417.218,68 quale mancato ottenimento di un risarcimento per espropriazione indiretta, in ragione della condotta negligente che il convenuto avrebbe tenuto nell'esercizio dell'attività professionale svolta in favore dell'odierno attore nel giudizio proposto innanzi alla
CEDU e rubricato con il numero di ruolo 3331/11.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva: — di essere uno dei sei comproprietari di un fondo sito in Frattamaggiore (NA), oggetto nell'anno 1987 di espropriazione indiretta e occupazione illegittima da parte della e della CP_2
Pubblica Amministrazione per la realizzazione di un'opera pubblica;
— che i comproprietari agirono in giudizio per il ristoro dei danni, inizialmente assistiti dall'Avv. Fimmanò Domenico e rappresentati dal procuratore speciale Parte_2
— che dopo diversi gradi di giudizio, la Corte d'Appello di Napoli riconosceva
[...] il diritto degli istanti al risarcimento dei danni a carico della ma CP_2 esonerando la Pubblica Amministrazione da responsabilità; — che, stante la parziale incapienza dell'esecuzione forzata nei confronti della il e gli altri CP_2 Pt_1 comproprietari, sempre tramite il procuratore speciale proposero Parte_2 ricorso (n. 3331/11) innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) per accertare la responsabilità della P.A. e ottenere il giusto ristoro, per un importo pari a euro 2.503.312,11, di cui 1/6 spettante all'odierno attore;
— che, a seguito del decesso del procuratore speciale e della revoca del mandato al precedente difensore, il conferì l'incarico all'attuale convenuto, l'Avv. per Pt_1 Controparte_1 proseguire il giudizio CEDU;
— che la invitò l'Avv. a Pt_3 Controparte_1 far pervenire delle osservazioni in risposta alle argomentazioni del Governo Italiano entro il termine perentorio del 9 Agosto 2021, ma questi non depositò tali osservazioni, causando la cancellazione dal ruolo del ricorso per la parte relativa al solo — che il ricorso CEDU si concluse favorevolmente per gli Parte_1 altri comproprietari che avevano proseguito regolarmente il giudizio, vedendosi ciascuno di loro riconosciuto l'importo di euro 40.000,00 a titolo di danno morale per l'espropriazione illegittima subita;
— che l'Avv. — secondo Controparte_1
l'assunto attoreo — non comunicò mai l'esito negativo del giudizio al anzi, Pt_1 fornì informazioni fuorvianti circa un esito positivo, arrivando a fargli firmare un modulo per l'accredito delle somme e un preventivo sui compensi legali dopo che la sua posizione era stata cancellata.
Ciò premesso, l'attore concludeva insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare la responsabilità professionale per l'inadempimento o
l'inesatto adempimento colpevole nell'espletamento dell'attività professionale da parte dell'Avv. per tutti i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
n. 996/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 996/2024 R.G.A.C.
2. per l'effetto, condannare l'avv. a risarcire in favore del Controparte_1 sig. il danno da quest'ultimo subito a seguito del mancato Parte_1 ottenimento del risarcimento per espropriazione indiretta dei beni di sua proprietà, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo;
3. con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza ex art. 269 c.p.c. di chiamata in causa del terzo e domanda riconvenzionale, depositata solo in data
25/03/2024, si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto di Controparte_1
il quale preliminarmente formulava istanza di chiamata in garanzia del
[...] terzo, Compagnia di Assicurazione AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, in virtù della polizza n. BLS3402795 (decorrenza dal 31/01/2023 al 31/01/2024) con la stessa stipulata per la copertura dei rischi da responsabilità professionale;
con riguardo alla domanda attorea, deduceva ed eccepiva: — di aver ricevuto il mandato per il giudizio CEDU solo dopo la revoca del precedente difensore, e di aver incontrato una serie di difficoltà con la CEDU per l'inoltro del ricorso di sostituzione del difensore (raccomandate smarrite, invio via mail) e per la trasmissione delle controdeduzioni al Governo italiano (sistema Ecomms non utilizzabile, fax non attivo, inoltro via posta ordinaria e poi via mail); — che, nonostante il suo corretto operato, la Corte decideva per l'estromissione del Sig. al quale veniva Pt_1 comunicato verbalmente l'esito del giudizio mediante la consegna di una copia della sentenza a questi e ai figli;
— che i propri compensi professionali non erano mai stati corrisposti dall'attore, per cui, in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi Pt_1 al pagamento della somma di euro 32.675,53 per i compensi mai percepiti.
[...]
Per tutto quanto sopra esposto, il predetto convenuto così concludeva:
“in via del tutto preliminare e/o pregiudiziale di rito:
1. autorizzare il convenuto ex art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la Compagnia di
Assicurazione AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rapp.te p.t., C.F. - P.I. , con sede in Milano, P.IVA_1 P.IVA_2 alla Piazza Vetra, n.17 e, di conseguenza, differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.; nel merito:
2.rigettare la domanda, infondata in fatto ed in diritto e non provata;
3. in via riconvenzionale, accertare che l'avv. ha Controparte_1 svolto attività per fase di studio, istruttoria e decisionale, come argomentato nel paragrafo 3), a favore del sig. e, per l'effetto, condannare Parte_1 quest'ultimo al pagamento di Euro 32.675,53 a favore dell'avv. Controparte_1
[...] in subordine:
n. 996/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 996/2024 R.G.A.C.
4.nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare la Compagnia di Assicurazione AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rapp.te p.t., C.F. - P.I. , con sede in P.IVA_1 P.IVA_2
Milano, alla Piazza Vetra, n.17, a manlevare e tenere indenne il convenuto di quanto tenuto a corrispondere al sig. Parte_1
5.in ogni caso, con vittoria di spese, competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per Legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.”.
Nel prosieguo del giudizio, dichiarata inammissibile l'istanza di differimento per chiamata in causa del terzo formulata da parte convenuta (in virtù di tutto quanto esposto nel decreto reso il 28/03/2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamato), ritenuta in parte inammissibili e in parte irrilevanti le prove dichiarative articolate da entrambe le parti nelle depositate memorie ex art. 171-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle stesse nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20 ottobre 2025, preceduta dalla fissazione dei termini ex art. 189
c.p.c. per il deposito di note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, con provvedimento del 21 ottobre 2025 la causa veniva riservata in decisione.
Nel merito, le domande proposte da parte attrice si sono rivelate solo parzialmente fondate e possono trovare accoglimento nella misura e nei termini di seguito precisati.
In diritto giova premettere che, in tema di responsabilità professionale dell'Avvocato,
è arresto giurisprudenziale assolutamente maggioritario e pacifico quello per cui la responsabilità dell'avvocato “non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. 2638/2013, conf.
Cass. 1169/2020); inoltre, sempre in merito, è stato altresì osservato come “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (cfr., da ultimo, Cass.
25112/2017 e Cass. 1169/2020).
n. 996/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 996/2024 R.G.A.C.
Ed infatti, “Non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali omissioni è ravvisabile solo se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per eventuali vizi di motivazione." e che occorre fare, quindi, un giudizio prognostico sull'eventuale esito favorevole della lite per la parte che abbia contestato la responsabilità professionale del difensore” (cfr. Cass. 23740/2018, Cass. 10320/2018, e molte altre).
In altri termini, il cliente che intenda far valere la responsabilità professionale del proprio avvocato è tenuto a dare compiuta dimostrazione della condotta inadempiente imputabile al professionista e del nesso causale — secondo la regola eziologica della preponderanza dell'evidenza causale (regola c.d. del “più probabile che non”) — tra la condotta del professionista e il risultato sfavorevole derivatone, nonché del nesso causale tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili da parte dell'avvocato.
Sulla base dei parametri che precedono, dunque, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice della causa sulla responsabilità dell'avvocato ha un potere di autonomo apprezzamento delle circostanze oggetto del giudizio in cui il legale ha prestato la propria attività, dovendo procedere, al fine di accertare l'eventuale pregiudizio subito dall'assistito in seguito alla condotta negligente del legale, al riesame di merito delle questioni poste nell'ambito del giudizio a quo (e ciò senza incorrere in alcuna violazione del giudicato eventualmente formatosi sul precedente giudizio), onde verificare se ipotizzando il compimento dell'attività dovuta ed omessa dal difensore del danneggiato l'esito del giudizio sarebbe potuto andare incontro ad esito differente e più favorevole per l'assistito (cfr. Cass. 1169/2020 cit.).
Ciò chiarito, nella specie, parte attrice ha addebitato al professionista convenuto una circoscritta condotta, fondante — secondo la propria prospettazione — responsabilità professionale da parte di quest'ultimo, la quale, pertanto, andrà in appresso approfonditamente vagliata.
Quello che rileva è accertare la responsabilità del legale alla stregua del prestatore di opera intellettuale nei confronti del cliente, e dunque accertare: a) il negligente svolgimento dell'attività professionale, b) la prova del danno e c) del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente.
Ora, secondo l'istante: (a) la negligenza imputabile al convenuto consisterebbe nella cancellazione del ricorso n. 3331/11 in conseguenza del ritardo con cui quest'ultimo non avrebbe tempestivamente provveduto al deposito delle controdeduzioni richieste dalla Corte EDU, entro il termine perentorio del 9 agosto 2021; (b) il danno consisterebbe nell'aver pregiudicato irreparabilmente le possibilità del ricorrente di ottenere il riconoscimento dei danni morali, al pari degli altri comproprietari n. 996/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 996/2024 R.G.A.C.
ricorrenti, da mancata esecuzione o da esecuzione tardiva delle stesse decisioni giudiziarie interne;
(c) il nesso causale tra condotta del professionista e il pregiudizio subito sarebbe comprovato dalla motivazione del provvedimento della Corte EDU che ha dichiarato di cancellare dal ruolo il ricorso n. 3331/11 per quanto riguarda il ricorrente (si veda il provvedimento della CEDU in atti). Parte_1
Il convenuto Avv. di da parte sua, non ha negato che l'omesso Controparte_1 deposito delle controdeduzioni abbia pregiudicato l'esito del giudizio avanti alla
Corte EDU, riconducendo però tale circostanza — ovvero la scadenza del termine fissato per la presentazione delle osservazioni per conto del suo assistito — ad una presunta sopravvenuta impossibilità a provvedervi, dovuta ai limiti tecnici insiti nel
Servizio di comunicazione per via telematica (eComms) della Corte, nonché alla mancata ricezione dei documenti richiesti, il cui invio sarebbe stato autorizzato inizialmente via fax e posta ordinaria ed infine a mezzo posta elettronica.
Tuttavia, mette conto rappresentare che su tale ultima circostanza — fortemente contestata dall'attore — non è stata raggiunta alcuna affidabile prova da parte del professionista convenuto;
e, infatti, se da una lato il convenuto si è limitato a richiamare nelle proprie difese allegazioni di dubbia provenienza non idonee a dimostrare che alla data del 9 agosto 2021 l'atto fosse stato inviato quantomeno a mezzo posta ordinaria, per altro verso, non si può ignorare che la stessa Corte EDU ebbe successivamente ad evidenziare di aver richiamato l'attenzione del ricorrente
“con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del 28 settembre 2021[…] certamente pervenuta alla parte ricorrente il 7 ottobre 2021; tuttavia, ad essa non è stata data alcuna risposta”, segnalando, dunque, che il termine per la trasmissione della memoria fosse ormai irrimediabilmente scaduto (cfr. paragrafo n. 7, Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 dicembre 2021 - Ricorso n. 17607/08 e altri 4 - Causa
CE e altri c. Italia).
Invero, le doglianze oggi espresse dal convenuto, ben potevano essere proposte ancor prima che la Corte si pronunciasse sulla definitiva cancellazione del ricorso n.
3331/11, essendo comunque previsto all'art. 37, comma 2, della Convenzione, che “La
Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino”.
Allo stato, quindi, pur volendo aderire alla tesi sostenuta dal convenuto, non può certo affermarsi che questi abbia tenuto una condotta totalmente esente da censure, laddove si consideri che questi, all'indomani della comunicazione del 7 ottobre 2021,
e pur consapevole delle implicazioni derivanti dall'omesso deposito della memoria entro il termine perentorio stabilito dalla Corte, è rimasto del tutto inerte senza attivarsi tempestivamente al fine di ottenere, se non una rimessione in termini, almeno la possibilità in astratto di rimediare al ritardo insistendo per un eventuale ripristino del ricorso nel ruolo.
n. 996/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 9 N. 996/2024 R.G.A.C.
In altre parole, la sentenza della Corte ha dato atto dell'avvenuta e tempestiva notifica del provvedimento di cancellazione del ricorso e, tuttavia, a tale comunicazione non ha fatto seguito alcun riscontro da parte del difensore, il quale non ha perciò dimostrato di essersi attivato al fine di evitare il pregiudizio patito dal suo assistito;
dunque, una volta che l'odierno convenuto era venuto a conoscenza di circostanze che avrebbero compromesso l'accoglimento del ricorso, le attuali doglianze su un ipotetico malfunzionamento del sistema telematico (eComms) non possono giustificare la condotta inerte tenuta dal professionista.
Per quanto innanzi osservato, quindi, va individuata negligenza e imperizia professionale (e, dunque, correlata responsabilità) del convenuto riguardo l'omesso deposito della memoria nell'ambito del giudizio incardinato innanzi alla CEDU.
Passando, invece, alle conseguenze pregiudizievoli che l'attore risulta aver subito in nesso eziologico diretto rispetto alla negligenza sopra individuata, esse vanno esclusivamente identificate nel mancato riconoscimento del danno morale, rispetto a quanto è stato invece liquidato ai restanti comproprietari in virtù della sentenza di accoglimento CEDU che ha ritenuto fondate le violazioni dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.
Sul punto, infatti, vi è da dire che l'attore ha quantificato il risarcimento dovuto in modo generico e approssimativo, avanzando delle richieste che esorbitano nel loro ammontare le stesse tabelle contenute nella sentenza emessa dalla Corte, pari cioè all'importo di euro 40.000,00 riconosciuto a titolo di danno morale a ciascun ricorrente/nucleo familiare quali comproprietari in egual misura dei beni oggetto di espropriazione.
Allo stato, dunque, questo Tribunale ritiene solo tale somma provata essere il danno che parte attrice ha subito per l'omessa attività del suo avvocato, dato che, se il giudizio fosse proseguito, anche l'odierno attore avrebbe avuto alte possibilità
(prossime alla certezza) di ottenere lo stesso risarcimento ottenuto dai ricorrenti che hanno agito con lui e i cui ricorsi sono stati riuniti (data la similitudine di tutte le situazioni sostanziali dedotte in lite).
Non può dirsi altrettanto per l'ulteriore importo richiesto in citazione e calcolato dall'istante in euro 417.218,68 “a titolo di pagamento da parte della P.A. della rispettiva quota per il risarcimento riconosciuto per espropriazione indiretta dei beni”, rispetto al quale l'adita Corte Europea non si è affatto pronunciata, per cui appaiono infondate
(e anche non ben comprensibili) le pretese attoree che vorrebbero la condanna del convenuto alla corresponsione, altresì, di una somma pari all'indennizzo per la perdita della proprietà da illegittima espropriazione indiretta.
In definitiva, per tutto quanto sinora osservato, per tutte le causali innanzi analiticamente illustrate, il convenuto, va Controparte_1
n. 996/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 996/2024 R.G.A.C.
condannato al pagamento, in favore dell'attore, della somma Parte_1 complessiva di euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dal 04/04/2023 (data della prima messa in mora prodotta in atti da parte attrice in allegato al proprio atto di citazione) e sino al soddisfo.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, poiché tardivamente proposta rispetto al termine sancito dall'art. 166
c.p.c. (termine venuto a scadere, nella specie, in data 22 marzo 2024 rispetto alla data di prima udienza fissata in citazione del 31 maggio 2024, ed essendosi, di contro, costituito il convenuto con comparsa di costituzione depositata telematicamente soltanto in data 25 marzo 2024).
Ed invero, per gli stessi motivi per cui è stata dichiarata inammissibile anche la preliminare istanza di chiamata in causa del terzo formulata dalla medesima parte convenuta, va anche in tal caso ribadito che, per giurisprudenza costante e pacifica della Suprema Corte, “Il convenuto per poter legittimamente formulare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, comma terzo, e 269 cod. proc. civ., l'istanza di chiamata in causa di un terzo deve necessariamente costituirsi tempestivamente, ovvero nel rispetto del termine fissato dall'art. 166 dello stesso codice di rito, di modo che in caso di tardività della costituzione deve conseguire la declaratoria di inammissibilità della predetta richiesta. Ai fini dell'osservanza di detto termine, stante l'esplicita previsione contenuta nello stesso art. 166 cod. proc. civ., per il suo computo a ritroso deve aversi riguardo (in via esclusiva) all'udienza indicata nell'atto di citazione e non (anche) a quella eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 bis, comma quarto, cod. proc. civ., in ragione del calendario delle udienze del giudice designato.” (cfr., tra le molte, Cass.12490/2007); tale principio può certamente estendersi alla proposizione della domanda riconvenzionale, anch'essa sottoposta alla tempestiva costituzione del convenuto entro il termine sancito dall'art. 166 c.p.c.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
IO CI, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 996/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Responsabilità professionale”, pendente tra Pt_1
— attore — e — convenuto —, ogni
[...] Controparte_1 contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda attorea e accertata la responsabilità professionale del convenuto nei confronti dell'attore, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, condanna il convenuto, , al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attore, per le causali di cui in Parte_1 motivazione, della somma complessiva di euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dal 04/04/2023 (data della prima messa in mora prodotta in atti da parte attrice in allegato al proprio atto di citazione) e sino al soddisfo;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, per le ragioni di cui in motivazione;
3. condanna parte convenuta, , al pagamento, in Controparte_1 favore di parte convenuta, delle spese di lite per il presente Parte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), di cui euro
600,00 (seicento/00) per spese, ed euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 01/12/2025
IL GIUDICE
(dott. IO CI)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 996/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. IO CI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 996/2024 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 20 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte e preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 189 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022), pendente
TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
CE (CE) alla via Campania, n. 40, presso lo studio dell'Avv. Del Noce
AN (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2 procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Napoli Centro Direzionale is. G8, presso lo studio dell'Avv. Di Palma
CC AR (c.f.: ), dalla quale è rappresentata e difesa C.F._4 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: “Responsabilità professionale.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
n. 996/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 996/2024 R.G.A.C.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della controparte, l'attore,
conveniva innanzi all'intestato Tribunale l'Avv. Parte_1 [...]
per ivi sentirlo condannare al pagamento, in proprio favore, della Controparte_1 somma di euro 40,000,00 a titolo di risarcimento danni ed euro 417.218,68 quale mancato ottenimento di un risarcimento per espropriazione indiretta, in ragione della condotta negligente che il convenuto avrebbe tenuto nell'esercizio dell'attività professionale svolta in favore dell'odierno attore nel giudizio proposto innanzi alla
CEDU e rubricato con il numero di ruolo 3331/11.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva: — di essere uno dei sei comproprietari di un fondo sito in Frattamaggiore (NA), oggetto nell'anno 1987 di espropriazione indiretta e occupazione illegittima da parte della e della CP_2
Pubblica Amministrazione per la realizzazione di un'opera pubblica;
— che i comproprietari agirono in giudizio per il ristoro dei danni, inizialmente assistiti dall'Avv. Fimmanò Domenico e rappresentati dal procuratore speciale Parte_2
— che dopo diversi gradi di giudizio, la Corte d'Appello di Napoli riconosceva
[...] il diritto degli istanti al risarcimento dei danni a carico della ma CP_2 esonerando la Pubblica Amministrazione da responsabilità; — che, stante la parziale incapienza dell'esecuzione forzata nei confronti della il e gli altri CP_2 Pt_1 comproprietari, sempre tramite il procuratore speciale proposero Parte_2 ricorso (n. 3331/11) innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) per accertare la responsabilità della P.A. e ottenere il giusto ristoro, per un importo pari a euro 2.503.312,11, di cui 1/6 spettante all'odierno attore;
— che, a seguito del decesso del procuratore speciale e della revoca del mandato al precedente difensore, il conferì l'incarico all'attuale convenuto, l'Avv. per Pt_1 Controparte_1 proseguire il giudizio CEDU;
— che la invitò l'Avv. a Pt_3 Controparte_1 far pervenire delle osservazioni in risposta alle argomentazioni del Governo Italiano entro il termine perentorio del 9 Agosto 2021, ma questi non depositò tali osservazioni, causando la cancellazione dal ruolo del ricorso per la parte relativa al solo — che il ricorso CEDU si concluse favorevolmente per gli Parte_1 altri comproprietari che avevano proseguito regolarmente il giudizio, vedendosi ciascuno di loro riconosciuto l'importo di euro 40.000,00 a titolo di danno morale per l'espropriazione illegittima subita;
— che l'Avv. — secondo Controparte_1
l'assunto attoreo — non comunicò mai l'esito negativo del giudizio al anzi, Pt_1 fornì informazioni fuorvianti circa un esito positivo, arrivando a fargli firmare un modulo per l'accredito delle somme e un preventivo sui compensi legali dopo che la sua posizione era stata cancellata.
Ciò premesso, l'attore concludeva insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare la responsabilità professionale per l'inadempimento o
l'inesatto adempimento colpevole nell'espletamento dell'attività professionale da parte dell'Avv. per tutti i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
n. 996/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 996/2024 R.G.A.C.
2. per l'effetto, condannare l'avv. a risarcire in favore del Controparte_1 sig. il danno da quest'ultimo subito a seguito del mancato Parte_1 ottenimento del risarcimento per espropriazione indiretta dei beni di sua proprietà, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo;
3. con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza ex art. 269 c.p.c. di chiamata in causa del terzo e domanda riconvenzionale, depositata solo in data
25/03/2024, si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto di Controparte_1
il quale preliminarmente formulava istanza di chiamata in garanzia del
[...] terzo, Compagnia di Assicurazione AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, in virtù della polizza n. BLS3402795 (decorrenza dal 31/01/2023 al 31/01/2024) con la stessa stipulata per la copertura dei rischi da responsabilità professionale;
con riguardo alla domanda attorea, deduceva ed eccepiva: — di aver ricevuto il mandato per il giudizio CEDU solo dopo la revoca del precedente difensore, e di aver incontrato una serie di difficoltà con la CEDU per l'inoltro del ricorso di sostituzione del difensore (raccomandate smarrite, invio via mail) e per la trasmissione delle controdeduzioni al Governo italiano (sistema Ecomms non utilizzabile, fax non attivo, inoltro via posta ordinaria e poi via mail); — che, nonostante il suo corretto operato, la Corte decideva per l'estromissione del Sig. al quale veniva Pt_1 comunicato verbalmente l'esito del giudizio mediante la consegna di una copia della sentenza a questi e ai figli;
— che i propri compensi professionali non erano mai stati corrisposti dall'attore, per cui, in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi Pt_1 al pagamento della somma di euro 32.675,53 per i compensi mai percepiti.
[...]
Per tutto quanto sopra esposto, il predetto convenuto così concludeva:
“in via del tutto preliminare e/o pregiudiziale di rito:
1. autorizzare il convenuto ex art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la Compagnia di
Assicurazione AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rapp.te p.t., C.F. - P.I. , con sede in Milano, P.IVA_1 P.IVA_2 alla Piazza Vetra, n.17 e, di conseguenza, differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.; nel merito:
2.rigettare la domanda, infondata in fatto ed in diritto e non provata;
3. in via riconvenzionale, accertare che l'avv. ha Controparte_1 svolto attività per fase di studio, istruttoria e decisionale, come argomentato nel paragrafo 3), a favore del sig. e, per l'effetto, condannare Parte_1 quest'ultimo al pagamento di Euro 32.675,53 a favore dell'avv. Controparte_1
[...] in subordine:
n. 996/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 996/2024 R.G.A.C.
4.nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare la Compagnia di Assicurazione AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rapp.te p.t., C.F. - P.I. , con sede in P.IVA_1 P.IVA_2
Milano, alla Piazza Vetra, n.17, a manlevare e tenere indenne il convenuto di quanto tenuto a corrispondere al sig. Parte_1
5.in ogni caso, con vittoria di spese, competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per Legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.”.
Nel prosieguo del giudizio, dichiarata inammissibile l'istanza di differimento per chiamata in causa del terzo formulata da parte convenuta (in virtù di tutto quanto esposto nel decreto reso il 28/03/2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamato), ritenuta in parte inammissibili e in parte irrilevanti le prove dichiarative articolate da entrambe le parti nelle depositate memorie ex art. 171-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle stesse nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20 ottobre 2025, preceduta dalla fissazione dei termini ex art. 189
c.p.c. per il deposito di note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, con provvedimento del 21 ottobre 2025 la causa veniva riservata in decisione.
Nel merito, le domande proposte da parte attrice si sono rivelate solo parzialmente fondate e possono trovare accoglimento nella misura e nei termini di seguito precisati.
In diritto giova premettere che, in tema di responsabilità professionale dell'Avvocato,
è arresto giurisprudenziale assolutamente maggioritario e pacifico quello per cui la responsabilità dell'avvocato “non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. 2638/2013, conf.
Cass. 1169/2020); inoltre, sempre in merito, è stato altresì osservato come “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (cfr., da ultimo, Cass.
25112/2017 e Cass. 1169/2020).
n. 996/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 996/2024 R.G.A.C.
Ed infatti, “Non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali omissioni è ravvisabile solo se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per eventuali vizi di motivazione." e che occorre fare, quindi, un giudizio prognostico sull'eventuale esito favorevole della lite per la parte che abbia contestato la responsabilità professionale del difensore” (cfr. Cass. 23740/2018, Cass. 10320/2018, e molte altre).
In altri termini, il cliente che intenda far valere la responsabilità professionale del proprio avvocato è tenuto a dare compiuta dimostrazione della condotta inadempiente imputabile al professionista e del nesso causale — secondo la regola eziologica della preponderanza dell'evidenza causale (regola c.d. del “più probabile che non”) — tra la condotta del professionista e il risultato sfavorevole derivatone, nonché del nesso causale tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili da parte dell'avvocato.
Sulla base dei parametri che precedono, dunque, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice della causa sulla responsabilità dell'avvocato ha un potere di autonomo apprezzamento delle circostanze oggetto del giudizio in cui il legale ha prestato la propria attività, dovendo procedere, al fine di accertare l'eventuale pregiudizio subito dall'assistito in seguito alla condotta negligente del legale, al riesame di merito delle questioni poste nell'ambito del giudizio a quo (e ciò senza incorrere in alcuna violazione del giudicato eventualmente formatosi sul precedente giudizio), onde verificare se ipotizzando il compimento dell'attività dovuta ed omessa dal difensore del danneggiato l'esito del giudizio sarebbe potuto andare incontro ad esito differente e più favorevole per l'assistito (cfr. Cass. 1169/2020 cit.).
Ciò chiarito, nella specie, parte attrice ha addebitato al professionista convenuto una circoscritta condotta, fondante — secondo la propria prospettazione — responsabilità professionale da parte di quest'ultimo, la quale, pertanto, andrà in appresso approfonditamente vagliata.
Quello che rileva è accertare la responsabilità del legale alla stregua del prestatore di opera intellettuale nei confronti del cliente, e dunque accertare: a) il negligente svolgimento dell'attività professionale, b) la prova del danno e c) del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente.
Ora, secondo l'istante: (a) la negligenza imputabile al convenuto consisterebbe nella cancellazione del ricorso n. 3331/11 in conseguenza del ritardo con cui quest'ultimo non avrebbe tempestivamente provveduto al deposito delle controdeduzioni richieste dalla Corte EDU, entro il termine perentorio del 9 agosto 2021; (b) il danno consisterebbe nell'aver pregiudicato irreparabilmente le possibilità del ricorrente di ottenere il riconoscimento dei danni morali, al pari degli altri comproprietari n. 996/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 996/2024 R.G.A.C.
ricorrenti, da mancata esecuzione o da esecuzione tardiva delle stesse decisioni giudiziarie interne;
(c) il nesso causale tra condotta del professionista e il pregiudizio subito sarebbe comprovato dalla motivazione del provvedimento della Corte EDU che ha dichiarato di cancellare dal ruolo il ricorso n. 3331/11 per quanto riguarda il ricorrente (si veda il provvedimento della CEDU in atti). Parte_1
Il convenuto Avv. di da parte sua, non ha negato che l'omesso Controparte_1 deposito delle controdeduzioni abbia pregiudicato l'esito del giudizio avanti alla
Corte EDU, riconducendo però tale circostanza — ovvero la scadenza del termine fissato per la presentazione delle osservazioni per conto del suo assistito — ad una presunta sopravvenuta impossibilità a provvedervi, dovuta ai limiti tecnici insiti nel
Servizio di comunicazione per via telematica (eComms) della Corte, nonché alla mancata ricezione dei documenti richiesti, il cui invio sarebbe stato autorizzato inizialmente via fax e posta ordinaria ed infine a mezzo posta elettronica.
Tuttavia, mette conto rappresentare che su tale ultima circostanza — fortemente contestata dall'attore — non è stata raggiunta alcuna affidabile prova da parte del professionista convenuto;
e, infatti, se da una lato il convenuto si è limitato a richiamare nelle proprie difese allegazioni di dubbia provenienza non idonee a dimostrare che alla data del 9 agosto 2021 l'atto fosse stato inviato quantomeno a mezzo posta ordinaria, per altro verso, non si può ignorare che la stessa Corte EDU ebbe successivamente ad evidenziare di aver richiamato l'attenzione del ricorrente
“con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del 28 settembre 2021[…] certamente pervenuta alla parte ricorrente il 7 ottobre 2021; tuttavia, ad essa non è stata data alcuna risposta”, segnalando, dunque, che il termine per la trasmissione della memoria fosse ormai irrimediabilmente scaduto (cfr. paragrafo n. 7, Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 dicembre 2021 - Ricorso n. 17607/08 e altri 4 - Causa
CE e altri c. Italia).
Invero, le doglianze oggi espresse dal convenuto, ben potevano essere proposte ancor prima che la Corte si pronunciasse sulla definitiva cancellazione del ricorso n.
3331/11, essendo comunque previsto all'art. 37, comma 2, della Convenzione, che “La
Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino”.
Allo stato, quindi, pur volendo aderire alla tesi sostenuta dal convenuto, non può certo affermarsi che questi abbia tenuto una condotta totalmente esente da censure, laddove si consideri che questi, all'indomani della comunicazione del 7 ottobre 2021,
e pur consapevole delle implicazioni derivanti dall'omesso deposito della memoria entro il termine perentorio stabilito dalla Corte, è rimasto del tutto inerte senza attivarsi tempestivamente al fine di ottenere, se non una rimessione in termini, almeno la possibilità in astratto di rimediare al ritardo insistendo per un eventuale ripristino del ricorso nel ruolo.
n. 996/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 9 N. 996/2024 R.G.A.C.
In altre parole, la sentenza della Corte ha dato atto dell'avvenuta e tempestiva notifica del provvedimento di cancellazione del ricorso e, tuttavia, a tale comunicazione non ha fatto seguito alcun riscontro da parte del difensore, il quale non ha perciò dimostrato di essersi attivato al fine di evitare il pregiudizio patito dal suo assistito;
dunque, una volta che l'odierno convenuto era venuto a conoscenza di circostanze che avrebbero compromesso l'accoglimento del ricorso, le attuali doglianze su un ipotetico malfunzionamento del sistema telematico (eComms) non possono giustificare la condotta inerte tenuta dal professionista.
Per quanto innanzi osservato, quindi, va individuata negligenza e imperizia professionale (e, dunque, correlata responsabilità) del convenuto riguardo l'omesso deposito della memoria nell'ambito del giudizio incardinato innanzi alla CEDU.
Passando, invece, alle conseguenze pregiudizievoli che l'attore risulta aver subito in nesso eziologico diretto rispetto alla negligenza sopra individuata, esse vanno esclusivamente identificate nel mancato riconoscimento del danno morale, rispetto a quanto è stato invece liquidato ai restanti comproprietari in virtù della sentenza di accoglimento CEDU che ha ritenuto fondate le violazioni dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.
Sul punto, infatti, vi è da dire che l'attore ha quantificato il risarcimento dovuto in modo generico e approssimativo, avanzando delle richieste che esorbitano nel loro ammontare le stesse tabelle contenute nella sentenza emessa dalla Corte, pari cioè all'importo di euro 40.000,00 riconosciuto a titolo di danno morale a ciascun ricorrente/nucleo familiare quali comproprietari in egual misura dei beni oggetto di espropriazione.
Allo stato, dunque, questo Tribunale ritiene solo tale somma provata essere il danno che parte attrice ha subito per l'omessa attività del suo avvocato, dato che, se il giudizio fosse proseguito, anche l'odierno attore avrebbe avuto alte possibilità
(prossime alla certezza) di ottenere lo stesso risarcimento ottenuto dai ricorrenti che hanno agito con lui e i cui ricorsi sono stati riuniti (data la similitudine di tutte le situazioni sostanziali dedotte in lite).
Non può dirsi altrettanto per l'ulteriore importo richiesto in citazione e calcolato dall'istante in euro 417.218,68 “a titolo di pagamento da parte della P.A. della rispettiva quota per il risarcimento riconosciuto per espropriazione indiretta dei beni”, rispetto al quale l'adita Corte Europea non si è affatto pronunciata, per cui appaiono infondate
(e anche non ben comprensibili) le pretese attoree che vorrebbero la condanna del convenuto alla corresponsione, altresì, di una somma pari all'indennizzo per la perdita della proprietà da illegittima espropriazione indiretta.
In definitiva, per tutto quanto sinora osservato, per tutte le causali innanzi analiticamente illustrate, il convenuto, va Controparte_1
n. 996/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 996/2024 R.G.A.C.
condannato al pagamento, in favore dell'attore, della somma Parte_1 complessiva di euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dal 04/04/2023 (data della prima messa in mora prodotta in atti da parte attrice in allegato al proprio atto di citazione) e sino al soddisfo.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, poiché tardivamente proposta rispetto al termine sancito dall'art. 166
c.p.c. (termine venuto a scadere, nella specie, in data 22 marzo 2024 rispetto alla data di prima udienza fissata in citazione del 31 maggio 2024, ed essendosi, di contro, costituito il convenuto con comparsa di costituzione depositata telematicamente soltanto in data 25 marzo 2024).
Ed invero, per gli stessi motivi per cui è stata dichiarata inammissibile anche la preliminare istanza di chiamata in causa del terzo formulata dalla medesima parte convenuta, va anche in tal caso ribadito che, per giurisprudenza costante e pacifica della Suprema Corte, “Il convenuto per poter legittimamente formulare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, comma terzo, e 269 cod. proc. civ., l'istanza di chiamata in causa di un terzo deve necessariamente costituirsi tempestivamente, ovvero nel rispetto del termine fissato dall'art. 166 dello stesso codice di rito, di modo che in caso di tardività della costituzione deve conseguire la declaratoria di inammissibilità della predetta richiesta. Ai fini dell'osservanza di detto termine, stante l'esplicita previsione contenuta nello stesso art. 166 cod. proc. civ., per il suo computo a ritroso deve aversi riguardo (in via esclusiva) all'udienza indicata nell'atto di citazione e non (anche) a quella eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 bis, comma quarto, cod. proc. civ., in ragione del calendario delle udienze del giudice designato.” (cfr., tra le molte, Cass.12490/2007); tale principio può certamente estendersi alla proposizione della domanda riconvenzionale, anch'essa sottoposta alla tempestiva costituzione del convenuto entro il termine sancito dall'art. 166 c.p.c.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
n. 996/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 9 N. 996/2024 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
IO CI, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 996/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Responsabilità professionale”, pendente tra Pt_1
— attore — e — convenuto —, ogni
[...] Controparte_1 contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda attorea e accertata la responsabilità professionale del convenuto nei confronti dell'attore, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, condanna il convenuto, , al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attore, per le causali di cui in Parte_1 motivazione, della somma complessiva di euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dal 04/04/2023 (data della prima messa in mora prodotta in atti da parte attrice in allegato al proprio atto di citazione) e sino al soddisfo;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, per le ragioni di cui in motivazione;
3. condanna parte convenuta, , al pagamento, in Controparte_1 favore di parte convenuta, delle spese di lite per il presente Parte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), di cui euro
600,00 (seicento/00) per spese, ed euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 01/12/2025
IL GIUDICE
(dott. IO CI)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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