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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/07/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 902/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 902/2019
TRA
difeso dall'avv. BARBA ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio ed CP_1
Ettore Triolo, Paoli Daniela
RESISTENTI
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 maggio 2019, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 139201990000594269000, notificata via PEC il 12 marzo 2019, nella quale erano contenute tredici avvisi di addebito relativi a contributi . Assumeva parte ricorrente che le cartelle e CP_1
1 gli avvisi richiamati nell'intimazione fossero da considerarsi prescritti per mancata notifica, chiedendone l'annullamento.
2. Si costituivano l' e l' eccependo, in via CP_1 Controparte_2 preliminare, l'inammissibilità del ricorso per decadenza dell'azione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999.
3. Il ricorso è inammissibile per decadenza.
4. Va premesso che, sebbene parte ricorrente abbia formalmente introdotto il giudizio ai sensi degli artt. 615 e 618-bis c.p.c., la domanda giudiziale non riguarda l'esecuzione in quanto tale (es. carenza di titolo, vizi formali dell'intimazione), bensì è diretta a contestare il merito del credito portato dalle cartelle e dagli avvisi di addebito, deducendone la prescrizione e la mancata notifica.
5. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, quando la parte oppone non già l'atto esecutivo, ma il credito sottostante, anche se il giudizio è incardinato ex art. 615 c.p.c., trova applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999, secondo cui: “L'opposizione contro
l'iscrizione a ruolo si propone nel termine di quaranta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito”.(Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2021, n. 7362; Cass. civ., sez. V, 21 ottobre 2020, n. 22863; Cass.,
SS.UU., 5 giugno 2017, n. 13913).
6. Tale termine si applica anche nel caso in cui l'opposizione sia proposta a seguito di intimazione di pagamento, che costituisce atto esecutivo, purché l'opposizione abbia ad oggetto la fondatezza della pretesa contributiva e non semplicemente l'azione esecutiva.
7. Nel caso in esame, l'intimazione è stata notificata il 12 marzo 2019, e il ricorso è stato depositato il 9 maggio 2019, oltre il termine di 40 giorni, che sarebbe spirato il 21 aprile 2019 il giorno di Pasqua, prorogato al 23 aprile in quanto il lunedì 22 aprile era giorno festivo poiché ricadeva la festività del Lunedì dell'Angelo. Pertanto, l'azione è tardiva e va dichiarata inammissibile per decadenza.
2 8. Non si tratta, infatti, di un'opposizione all'esecuzione in senso proprio (ex art. 615, comma 1, c.p.c.), che ha per oggetto l'esecuzione forzata in sé e che può essere proposta finché questa non sia iniziata, bensì di una opposizione che contesta l'an della pretesa, soggetta al termine perentorio di 40 giorni previsto dalla disciplina speciale in materia di riscossione esattoriale.
9. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per decadenza ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/1999.
10. Le spese del giudizio, tenuto conto della natura previdenziale della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
•Dichiara inammissibile il ricorso per tardività ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs.
n. 46/1999;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, 09/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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