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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/12/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1024 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AR
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, prima sezione, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luca Argiolas, C.F._1
sito in Cagliari, via Pasquale Cugia n. 1, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
e
, nata a [...] il [...], C.F: residente in [...]CP_1 C.F._2
in via Sulcis n.54, elettivamente domiciliato in Iglesias nella via Emanuela Loi n°3 presso lo studio dell'Avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
1 Resistente
e con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza parziale sullo status”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile e fonte di grave pregiudizio per la prole.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
Il giudizio deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, in linea con quanto disposto dall'art.709 bis c.p.c. e sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi, né ricorrendo, in ordine a tale domanda, la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
NI (CI) il 27/03/1989, e , nata a [...] il [...], CP_1
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2) provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 12.12.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina dott. Giorgio Latti
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI AR
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel
Dott. Andrea Gana Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 1024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luca Argiolas, C.F._1
sito in Cagliari, via Pasquale Cugia n. 1, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
e
, nata a [...] il [...], C.F: residente in CP_1 C.F._2
Portoscuso in via Sulcis n.54, elettivamente domiciliato in Iglesias nella via Emanuela Loi n°3
presso lo studio dell'Avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
4 Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo e rinvia per i provvedimenti conseguenti all'udienza del
23.2.2025 ore 11,30, davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina cui rimette la causa per la prosecuzione, dispone che l'udienza si svolga nelle forme dell'art. 127 ter cpc e con il deposito di note entro la data dell'udienza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 12.12.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AR
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, prima sezione, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luca Argiolas, C.F._1
sito in Cagliari, via Pasquale Cugia n. 1, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
e
, nata a [...] il [...], C.F: residente in [...]CP_1 C.F._2
in via Sulcis n.54, elettivamente domiciliato in Iglesias nella via Emanuela Loi n°3 presso lo studio dell'Avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
1 Resistente
e con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza parziale sullo status”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile e fonte di grave pregiudizio per la prole.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
Il giudizio deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, in linea con quanto disposto dall'art.709 bis c.p.c. e sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi, né ricorrendo, in ordine a tale domanda, la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
NI (CI) il 27/03/1989, e , nata a [...] il [...], CP_1
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2) provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 12.12.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina dott. Giorgio Latti
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI AR
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel
Dott. Andrea Gana Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 1024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luca Argiolas, C.F._1
sito in Cagliari, via Pasquale Cugia n. 1, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
e
, nata a [...] il [...], C.F: residente in CP_1 C.F._2
Portoscuso in via Sulcis n.54, elettivamente domiciliato in Iglesias nella via Emanuela Loi n°3
presso lo studio dell'Avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
4 Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo e rinvia per i provvedimenti conseguenti all'udienza del
23.2.2025 ore 11,30, davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina cui rimette la causa per la prosecuzione, dispone che l'udienza si svolga nelle forme dell'art. 127 ter cpc e con il deposito di note entro la data dell'udienza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 12.12.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
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