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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 281/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA IA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2507/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120072162925 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e da memoria difensiva Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320120072162925 di cui all'intimazione di pagamento n. 29320249009402857, notificata il 31/01/2025, con la quale il Concessionario della Riscosione ha chiesto il pagamento della somma di Euro 280,19 a titolo di diritti camerali per l'anno 2009: a fondamento del ricorso ha eccepito la prescrizione del tributo e l'omessa notifica della cartella di pagamento.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione riconoscendo, nelle proprie controdeduzioni, la sussistenza della prescrizione del diritto e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Ricorrente_1 ha, con successiva memoria, aderito alla superiore richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può fare altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate stante l'intervenuto accordo in tal senso tra le parti di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA IA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2507/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120072162925 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e da memoria difensiva Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320120072162925 di cui all'intimazione di pagamento n. 29320249009402857, notificata il 31/01/2025, con la quale il Concessionario della Riscosione ha chiesto il pagamento della somma di Euro 280,19 a titolo di diritti camerali per l'anno 2009: a fondamento del ricorso ha eccepito la prescrizione del tributo e l'omessa notifica della cartella di pagamento.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione riconoscendo, nelle proprie controdeduzioni, la sussistenza della prescrizione del diritto e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Ricorrente_1 ha, con successiva memoria, aderito alla superiore richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può fare altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate stante l'intervenuto accordo in tal senso tra le parti di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota