CASS
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2025, n. 37143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37143 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da RA SA NA OL - Presidente - Sent. n. sez. 1266/2025 ED AR CC - 16/09/2025 IN NT R.G.N. 18172/2025 EL CU PIERANGELO IR - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: SU MO SC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO IR;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di rigettare il ricorso. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 21 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palmi, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato CE ES alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “TLN Penale Sent. Sez. 5 Num. 37143 Anno 2025 Presidente: OL RA SA NA Relatore: IR PIERANGELO Data Udienza: 16/09/2025 2 Trasporti s.r.l.” (fallita il 19 maggio 2014), di cui l’imputato era amministratore unico. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Contesta la «configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione», sostenendo che non vi sarebbe «prova dell'effettiva sottrazione o meno della massa attiva alla garanzia di creditori». Mancherebbe «la prova … della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, tanto tenuto conto dell'elemento oggettivo del reato che dell'elemento soggettivo». 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Contesta la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che il fatto andrebbe riqualificato nel reato di bancarotta semplice, atteso che sarebbe emersa la buona fede dell'imputato, che avrebbe consegnato tutta la documentazione «conservata presso lo studio del ragioniere Cannizzaro». Dalla stessa relazione del curatore fallimentare, non emergerebbero «profili di responsabilità nel fallimento» e, in ogni caso, non vi sarebbe prova della sussistenza del dolo specifico. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, nonostante la pena applicata fosse superiore al minimo edittale. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L’avv. Angelo Sorace, per l’imputato, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il secondo motivo. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui 3 riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Le argomentazioni sembrano alquanto confuse, atteso che il ricorrente argomenta in ordine all’insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, quando invece l'imputato è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. 1.2. Il secondo motivo è fondato. Va premesso che, nell’imputazione, il pubblico ministero ha contestato entrambe le forme di bancarotta fraudolenta documentale, sia quella generica che quella specifica. Al riguardo, va rilevato che «è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione» (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572). Tuttavia, spetta poi ai giudici di merito specificare quale delle due fattispecie sia stata concretamente integrata, indicando le prove sia dell’elemento oggettivo che dell’elemento soggettivo del reato. Al riguardo, va precisato che le due fattispecie si distinguono sia nell’elemento soggettivo, richiedendo l’una il dolo specifico e l’altra il dolo generico, sia nell’elemento oggettivo, atteso che quella specifica richiede che le scritture siano state sottratte, distrutte o falsificate, mentre quella generica richiede che le scritture siano state tenute in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell’impresa. Ebbene, nel caso in esame, la Corte territoriale, a fronte di un motivo di appello con il quale la difesa aveva contestato la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale, deducendo, sotto il profilo oggettivo, l’avvenuta consegna delle scritture, e, sotto il profilo soggettivo, l’assenza di dolo, non si è preoccupata di chiarire neppure quale fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta abbia ritenuto integrata. Né ha fornito alcuna risposta alla deduzione con la quale la difesa aveva sostenuto che l’imputato avesse consegnato tutta la documentazione in suo possesso. Va evidenziato che neppure la sentenza di primo grado aveva chiarito quale fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale fosse stata commessa. Il Tribunale, invero, da un lato, ha fatto riferimento a una condotta di «distruzione o sottrazione dei libri e delle scritture contabili» e, dall’altro, ha fatto riferimento al «dolo generico», venendo così a combinare l’elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta specifica con l’elemento soggettivo della bancarotta generica. In entrambe le sentenze manca la rigorosa prova della sussistenza degli elementi del reato e la confutazione delle deduzioni difensive. 4 La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. 1.3. Il terzo motivo, essendo relativo al trattamento sanzionatorio, è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso, il 16 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PI IL RA RO AN LI
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO IR;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di rigettare il ricorso. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 21 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palmi, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato CE ES alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “TLN Penale Sent. Sez. 5 Num. 37143 Anno 2025 Presidente: OL RA SA NA Relatore: IR PIERANGELO Data Udienza: 16/09/2025 2 Trasporti s.r.l.” (fallita il 19 maggio 2014), di cui l’imputato era amministratore unico. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Contesta la «configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione», sostenendo che non vi sarebbe «prova dell'effettiva sottrazione o meno della massa attiva alla garanzia di creditori». Mancherebbe «la prova … della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, tanto tenuto conto dell'elemento oggettivo del reato che dell'elemento soggettivo». 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Contesta la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che il fatto andrebbe riqualificato nel reato di bancarotta semplice, atteso che sarebbe emersa la buona fede dell'imputato, che avrebbe consegnato tutta la documentazione «conservata presso lo studio del ragioniere Cannizzaro». Dalla stessa relazione del curatore fallimentare, non emergerebbero «profili di responsabilità nel fallimento» e, in ogni caso, non vi sarebbe prova della sussistenza del dolo specifico. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, nonostante la pena applicata fosse superiore al minimo edittale. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L’avv. Angelo Sorace, per l’imputato, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il secondo motivo. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui 3 riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Le argomentazioni sembrano alquanto confuse, atteso che il ricorrente argomenta in ordine all’insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, quando invece l'imputato è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. 1.2. Il secondo motivo è fondato. Va premesso che, nell’imputazione, il pubblico ministero ha contestato entrambe le forme di bancarotta fraudolenta documentale, sia quella generica che quella specifica. Al riguardo, va rilevato che «è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione» (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572). Tuttavia, spetta poi ai giudici di merito specificare quale delle due fattispecie sia stata concretamente integrata, indicando le prove sia dell’elemento oggettivo che dell’elemento soggettivo del reato. Al riguardo, va precisato che le due fattispecie si distinguono sia nell’elemento soggettivo, richiedendo l’una il dolo specifico e l’altra il dolo generico, sia nell’elemento oggettivo, atteso che quella specifica richiede che le scritture siano state sottratte, distrutte o falsificate, mentre quella generica richiede che le scritture siano state tenute in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell’impresa. Ebbene, nel caso in esame, la Corte territoriale, a fronte di un motivo di appello con il quale la difesa aveva contestato la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale, deducendo, sotto il profilo oggettivo, l’avvenuta consegna delle scritture, e, sotto il profilo soggettivo, l’assenza di dolo, non si è preoccupata di chiarire neppure quale fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta abbia ritenuto integrata. Né ha fornito alcuna risposta alla deduzione con la quale la difesa aveva sostenuto che l’imputato avesse consegnato tutta la documentazione in suo possesso. Va evidenziato che neppure la sentenza di primo grado aveva chiarito quale fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale fosse stata commessa. Il Tribunale, invero, da un lato, ha fatto riferimento a una condotta di «distruzione o sottrazione dei libri e delle scritture contabili» e, dall’altro, ha fatto riferimento al «dolo generico», venendo così a combinare l’elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta specifica con l’elemento soggettivo della bancarotta generica. In entrambe le sentenze manca la rigorosa prova della sussistenza degli elementi del reato e la confutazione delle deduzioni difensive. 4 La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. 1.3. Il terzo motivo, essendo relativo al trattamento sanzionatorio, è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso, il 16 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PI IL RA RO AN LI