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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 980/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13072/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 34976 2025 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 429/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n 34976/2025 di € 1.884,27, comprensiva di interessi, sanzioni e spese di notifica dell'accertamento, per il mancato pagamento dell'IMU anno 2012 in favore del Comune di Acerra.
La ricorrente afferma di non aver ricevuto l'atto prodromico assunto come notificato in data 21.11.2017, nonché la maturata prescrizione.
Si è costituita GE.SE.T. Italia S.p.A. contestando la domanda ed eccependo in primo luogo la tardività del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ex art. 21 c.p.c. come si evince dalla documentazione prodotta dalla società resistente.
La ricorrente afferma di aver ricevuto la notifica dell'intimazione in data 11 aprile 2025, ma in realtà erra in tale prospettazione.
In primo luogo, la Ricorrente_1 non prova di aver ricevuto la notifica in data 11.4.2025 e quindi la tempestività del ricorso in data 10.6.2025 come ultimo giorno.
In calce alla busta verde a penna è stata scritta, non si sa da chi, la data di notifica dell'11.4.2025, peraltro in collocazione grafica del tutto irrituale: già l'assenza di valida prova dell'avvenuta notifica in data
11.4.2025 sarebbe, quindi, sufficiente a dichiarare inammissibile il ricorso.
Ma v'è di più, poiché dalla documentazione prodotta in atti dalla società concessionaria emerge che il procedimento notificatorio si è perfezionato ben 7 giorni prima di quanto affermato dalla ricorrente.
Specificamente:
- l'intimazione impugnata è stata spedita il 20.3.2025;
- in data 24.3.2025, per temporanea assenza del destinatario, è stata spedita la comunicazione dell'avvenuto deposito;
- la CAD è stata immessa nella cassetta postale in data 26.3.2025, sicché in data 3.4.2025 sono scaduti i dieci giorni decorrenti dalla spedizione della CAD senza l'avvenuto ritiro del plico con conseguente perfezionamento della notifica (Cass. 29.10.2020, ord. n. 23921: < a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego>>).
Tale documentazione comprovante la notifica non è stata poi impugnata coi motivi aggiunti nei termini dell'art. 24 d.l.vo n. 546/1992
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 284,00 per la fase di studio, € 179,00 per la fase introduttiva, € 142,00,00 per la fase istruttoria, € 460,00 per la fase decisionale per un totale di
€ 1.065,00, oltre rimborso del 15% per spese generali di € 319,05 per un totale di € 2446,05, oltre eventuali ed ulteriori accessori
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di Ge.se.t. Italia S.p. A., delle spese processuali, liquidate in euro 1.065,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ed ulteriori accessori.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13072/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 34976 2025 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 429/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n 34976/2025 di € 1.884,27, comprensiva di interessi, sanzioni e spese di notifica dell'accertamento, per il mancato pagamento dell'IMU anno 2012 in favore del Comune di Acerra.
La ricorrente afferma di non aver ricevuto l'atto prodromico assunto come notificato in data 21.11.2017, nonché la maturata prescrizione.
Si è costituita GE.SE.T. Italia S.p.A. contestando la domanda ed eccependo in primo luogo la tardività del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ex art. 21 c.p.c. come si evince dalla documentazione prodotta dalla società resistente.
La ricorrente afferma di aver ricevuto la notifica dell'intimazione in data 11 aprile 2025, ma in realtà erra in tale prospettazione.
In primo luogo, la Ricorrente_1 non prova di aver ricevuto la notifica in data 11.4.2025 e quindi la tempestività del ricorso in data 10.6.2025 come ultimo giorno.
In calce alla busta verde a penna è stata scritta, non si sa da chi, la data di notifica dell'11.4.2025, peraltro in collocazione grafica del tutto irrituale: già l'assenza di valida prova dell'avvenuta notifica in data
11.4.2025 sarebbe, quindi, sufficiente a dichiarare inammissibile il ricorso.
Ma v'è di più, poiché dalla documentazione prodotta in atti dalla società concessionaria emerge che il procedimento notificatorio si è perfezionato ben 7 giorni prima di quanto affermato dalla ricorrente.
Specificamente:
- l'intimazione impugnata è stata spedita il 20.3.2025;
- in data 24.3.2025, per temporanea assenza del destinatario, è stata spedita la comunicazione dell'avvenuto deposito;
- la CAD è stata immessa nella cassetta postale in data 26.3.2025, sicché in data 3.4.2025 sono scaduti i dieci giorni decorrenti dalla spedizione della CAD senza l'avvenuto ritiro del plico con conseguente perfezionamento della notifica (Cass. 29.10.2020, ord. n. 23921: < a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego>>).
Tale documentazione comprovante la notifica non è stata poi impugnata coi motivi aggiunti nei termini dell'art. 24 d.l.vo n. 546/1992
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 284,00 per la fase di studio, € 179,00 per la fase introduttiva, € 142,00,00 per la fase istruttoria, € 460,00 per la fase decisionale per un totale di
€ 1.065,00, oltre rimborso del 15% per spese generali di € 319,05 per un totale di € 2446,05, oltre eventuali ed ulteriori accessori
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di Ge.se.t. Italia S.p. A., delle spese processuali, liquidate in euro 1.065,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ed ulteriori accessori.